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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 487/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Liquidazione Giudiziale n. 22/2024 della Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'avv. Vincenzo De Mela (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco Di
Trapani (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate con cui le parti hanno precisato le conclusioni, e atti difensivi ivi richiamati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, la in CP_1
epigrafe indicata aziona la polizza per responsabilità civile generale n. 5009023195315 contratta in data 24.11.2015 con Controparte_3
(poi fusasi per incorporazione nella
[...] Controparte_2
, con massimale per RC PRESTATORI DI LAVORO (RCO) di
[...]
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 487/2023
€ 1.500.000,00, e chiede accertarsi e dichiararsi l'obbligo della a manlevarla da “qualsiasi obbligo Controparte_2
risarcitorio” per i danni patiti dal proprio lavoratore, Parte_1
, in conseguenza del sinistro occorsogli nello svolgimento
[...]
delle proprie mansioni in data 20.09.2016.
In relazione a tale vicenda, l'attrice espone:
- di aver denunciato l'infortunio in questione sia all'IN che,
in data 27.09.2016, alla assicuratrice Controparte_3
- di essere stata evocata in giudizio da (con Controparte_4
ricorso depositato nella cancelleria della Sezione Lavoro di questo
Tribunale in data 22.11.2018 e notificatole in data 05.12.2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare quantificato in € 1.268.142,25 (R.G. Sez. Lav. 2080/2018);
- di aver dato comunicazione del proponimento della azione giudiziaria de qua in proprio danno alla Controparte_3
mediante e-mail inviata in data 18.12.2018 a tale Persona_1
(individuato quale titolare di un'Agenzia della Fata Assicurazioni
S.p.A.);
- di essere stata evocata in giudizio anche dall'NA (con ricorso depositato nella cancelleria della Sezione Lavoro di questo
Tribunale in data 08.07.2020 e notificatole in data 29.07.2020) per il pagamento (ai sensi dell'artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65) della somma di € 651.993,17, quale costo attuale delle indennità previdenziali corrisposte dall'Istituto al (R.G. Sez. Lav. 932/2020); Pt_1
- di avere, nuovamente, diffidato e notiziato (di entrambi i
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R.G. n. 487/2023
giudizi, mediante trasmissione dei ricorsi notificatigli) la
[...]
a mezzo pec del 16.05.2021 (trasmessa Controparte_2
all'indirizzo ; Email_3
- che ciò non di meno la compagnia assicurativa convenuta non ha spiegato alcun atto di intervento e si rifiuta tuttora di manlevarla dalle conseguenze pregiudizievoli di entrambi i predetti giudizi.
*.*.*
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 06.06.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_2
attorea. In particolare, la convenuta eccepisce:
- a) l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. del diritto dell'attrice ad essere manlevata (sia con riguardo alle domande avanzate da nell'ambito del Parte_1
procedimento R.G. n. 2080/2018, che con riguardo alle domande avanzate dall'NA nel giudizio R.G. n. 932/2020), posto che l'assicurata sino al 16.05.2021 ha omesso di dare notizia alla compagnia del ricorso notificatole dal in data 05.12.2018 Pt_1
(non potendosi riconoscere valenza alla mail del 18.12.2018 inviata a tale , che non è soggetto dotato di poteri di Persona_1
rappresentanza della;
Controparte_3
- b) l'inoperatività, in relazione ai fatti di causa, della copertura assicurativa azionata;
- c) la decadenza ex art. 1915 c.c. dell'attrice dagli invocati
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diritti derivanti dalla polizza assicurativa, per non aver adempiuto all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 c.c.;
- d) in subordine, ed in ogni caso, l'operatività del massimale di polizza, considerate le circostanze concrete del sinistro di €
500.000,00 (specificamente previsto a pag. 9 delle condizioni di polizza, per il caso di sinistri derivanti dall' “uso di impianti e
macchine”).
A seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della
[...]
si è, autonomamente, costituita in giudizio la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale n. 22/2024 facendo proprie le ragioni in fatto ed in diritto dedotte dalla attrice in citazione.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice e ) e viene ora decisa. Persona_1 Testimone_1
*.*.*
La domanda spiegata dall'attrice di accertamento dell'obbligo contrattuale della di manlevarla “da Controparte_2
qualsiasi obbligo di risarcimento del danno patito dal Sig. Parte_1
nel sinistro del 20/09/2016” afferisce agli esiti,
[...]
eventualmente condannatori, dei due giudizi che sono stati instaurati nei confronti della in relazione al Controparte_1
risarcimento dei danni dovuto al . Trattasi, segnatamente: Pt_1
i) dell'azione “diretta” incoata dal lavoratore (R.G. Sez. Lav.
2080/2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare (quantificato in € 1.268.142,25) e ii) dell'azione di “rivalsa” ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65 proposta
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dall'IN (R.G. Sez. Lav. 932/2020), per il recupero delle indennità
previdenziali corrisposte dall' al lavoratore (quantificate in € CP_5
651.993,17).
In via preliminare va evidenziato che la documentazione prodotta dall'attrice (con particolare riferimento al doc. n. 2, non contestato) attesta che la ha tempestivamente Controparte_1
denunciato all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1913 c.c., il sinistro subito dal , sicché è certamente infondata l'eccezione di Pt_1
decadenza dai diritti contrattuali ex art. 1915 c.c. eccepita dalla convenuta.
Passando ad esaminare l'eccepita prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ex art. 2952 c.c. si osserva, in punto di diritto, che l'art. 2952, c. 4 c.c. pone a carico dell'assicurato l'onere di comunicare all'assicuratore la richiesta di risarcimento, giudiziale o stragiudiziale, fattagli dal "terzo danneggiato", e stabilisce che tale comunicazione sospende la prescrizione biennale dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo non sia prescritto. La norma si ispira alla finalità di porre l'assicuratore -con la tempestiva comunicazione della richiesta del danneggiato- nelle migliori condizioni per gestire la vertenza, onde contestare o ridurre la pretesa risarcitoria.
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto della
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richiesta: si è escluso che fosse idonea allo scopo una comunicazione generica, proveniente dal danneggiato, in cui si alludeva alla possibilità di avanzare successivamente richiesta di risarcimento
(cfr. Cass. n. 24733/07, in motivazione), ovvero che fosse idonea la nota proveniente dall'IN, con la quale l'istituto comunicava al datore di lavoro, assicurato per la responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai dipendenti, che gli avrebbe chiesto il rimborso di quanto in futuro sarebbe stato obbligato a versare al dipendente infortunato (cfr. Cass. n. 5560/96).
Il Tribunale condivide questa interpretazione rigorosa ritenendo che la norma in esame sia un'applicazione normativa del
(e non una deroga al) principio generale, per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: atteso che soltanto quando il diritto è completo nelle sue componenti, soggettiva ed oggettiva, il soggetto che ne è titolare ne può invocare la tutela, la richiesta di risarcimento rilevante per far decorrere il termine della prescrizione ai sensi del comma 3 deve essere tale da consentire l'esercizio pieno del diritto spettante all'assicurato. Essendo tale diritto quello di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del danneggiato, non può che concludersi nel senso che la richiesta debba essere espressione di questa pretesa,
cioè della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante,
vale a dire all'assicurato, il risarcimento dei danni.
Nella specie, la in relazione al sinistro per Controparte_1
cui richiede di essere tenuta indenne, ha ricevuto due richieste
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(aventi i requisiti sopra indicati), alle quali deve riconoscersi autonoma rilevanza, in quanto distinte sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. Si fa riferimento, segnatamente:
i) al ricorso notificatogli dal lavoratore in data 05.12.2018 (da cui è scaturito il procedimento R.G. Sez. Lav. 2080/2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare
(quantificato in € 1.268.142,25);
ii) al ricorso notificatogli dall'IN in data .29.07.2020 (da cui
è scaturito il procedimento R.G. Sez. Lav. 932/2020), con cui l' gli ha chiesto, in rivalsa (ai sensi dell'artt. 10 e 11 del D.P.R. CP_5
n. 1124/65), il pagamento della somma di € 651.993,17, per le indennità previdenziali corrisposte al lavoratore.
I) Quanto alla prima richiesta risarcitoria, avanzata direttamente dal in data 05.12.2018, va accolta l'eccezione Pt_1
di prescrizione biennale dei diritti derivanti dalla polizza, posto che la prima valida comunicazione interruttiva ai sensi dell'art. 2952, c.
4 c.c. è costituita dalla diffida inoltrata alla pec della convenuta compagnia ( , solo in Email_3
data 16.05.2021. Non rileva quale atto interruttivo, invece, la e-mail contenente il ricorso del trasmessa in data 18.12.2018 dalla Pt_1
a tale (all'indirizzo ordinario Controparte_1 Persona_1
essendo costui un soggetto privo di poteri di Email_4
rappresentanza della compagnia assicuratrice.
In proposito, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1903 c.c. “gli
agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere
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gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi,
salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste
dalla legge. Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in
giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria
del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il
contratto”. La Suprema Corte ha precisato che “all'agente autorizzato
a stipulare polizze è attribuita la rappresentanza sostanziale
dell'assicuratore, con i conseguenti poteri di rappresentanza processuale
rispetto alle controversie derivanti dai contratti stessi, per cui può essergli
indirizzato, con effetti senz'altro incidenti nella sfera giuridica
dell'assicuratore, l'atto interruttivo della prescrizione del diritto
dell'assicurato” (Cass. Civ. n. 18243 del 28.11.2003; n. 12506/95; n.
13523/91; n. 3725/90).
Ebbene, non solo la non ha dimostrato la Controparte_1
qualità di agente munito di poteri di rappresentanza in capo al destinatario della comunicazione del 18.12.2018 ( ), ma Persona_1
è, anzi, emerso che costui è stato un semplice subagente della compagnia assicuratrice (nel corso dell'escussione testimoniale del
20.03.2024 il medesimo ha affermato “sono stato sub- Persona_1
agente assicurativo della Fata Ass.ni… io però, non ricevo gli atti di
citazione inoltrate dai clienti e non me ne occupo, né l'agente generale mi
ha conferito mandato per questa attività”; ed anche il teste
[...]
ha confermato che “il era il nostro consulente Tes_1 Per_1
assicurativo trasmetteva le ricevute, riceveva i pagamenti (…) credo che il
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fosse Sub-Agente e non agente anche perché i pagamenti li Per_1
facevamo ad altri”).
II) Con riferimento, invece, alla richiesta di regresso ex artt. 10
e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 ed artt. 2049, 2050 e 2087 c.c. avanzata dall'NA in data 29.07.2020, per il recupero delle indennità
previdenziali corrisposte al , l'eccezione di prescrizione Pt_1
biennale dei diritti derivanti dalla polizza va rigettata posto che in data 16.05.2021 (e dunque entro il termine) è intervenuta da parte della società attrice una valida comunicazione interruttiva,
costituita dalla diffida (a cui è stato allegato il ricorso notificato)
inoltrata all'indirizzo pec della convenuta compagnia
( . Email_3
La domanda, in parte qua, va, dunque, vagliata nel merito.
La compagnia assicuratrice contesta l'operatività della polizza evidenziando che l'infortunio sul lavoro dal quale traggono origine le pretese dell'IN si è verificato a causa della consapevole violazione, da parte del datore di lavoro, di fondamentali norme in tema di sicurezza del lavoro (nella specie, “demandando al lavoratore
la conduzione e l'utilizzazione di una grossa… autogru Parte_1
ai fini della movimentazione di… lastre di marmo… mansioni…
radicalmente esulanti sia da quelle di “resinatore” dal medesimo
abitualmente espletate, che dalla propria qualifica, e per le quali non aveva
neppure ricevuto alcuna preventiva attività di formazione”). La
convenuta si riporta anche alle condizioni di polizza, che all'art. 12
riportano “Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro
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(RCO): si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al CP_3
momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria
IN e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e
mercato del lavoro… “.
La contestazione è infondata.
L'art. 12 delle condizioni generali di polizza, nel definire l'”oggetto dell'assicurazione", al punto 2), dedicato all'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.),
dispone che: “ si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in CP_3
regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione
obbligatoria IN e delle altre disposizioni normative in tema di
occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile” per a) la rivalsa IN ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, artt. 10 e
11 e b) le azioni degli aventi diritto.
L'art. 13 dispone che "L'assicurazione RCO si intende valida anche
se l' non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto Parte_2
ciò derivi comprovatamente da inesatta o erronea interpretazione delle
norme vigenti in materia, purché non dipendente da dolo
dell' ". Parte_3
Ebbene, le disposizioni ora riportate, lette l'una alla luce dell'altra, laddove parlano di rispetto degli obblighi di legge,
escludendo l'operatività della polizza quando l'assicurato non sia in regola con detti obblighi, si riferiscono palesemente agli obblighi di assicurazione dei dipendenti e di regolare instaurazione del
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rapporto di lavoro, escludendo dal rischio assicurato quegli eventi infortunistici che riguardano dipendenti non in regola con l'assicurazione di legge, perché dipendenti non regolari, c.d. "in
nero".
Depongono in questo senso la lettera delle previsioni pattizie ed anche il loro scopo: l'art. 12, sub 2), si riferisce in generale alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti dei prestatori di lavoro, precisando che deve trattarsi di dipendenti “in regola” e regolarmente assicurati presso gli enti di legge al momento del sinistro (e quindi muniti di tutte le relative tutele e preventivamente individuabili). L'art. 13 delle condizioni particolari di polizza deroga in parte a questa previsione, includendo tra i dipendenti colpiti dall'evento infortunistico in relazione ai quali opera la garanzia, anche coloro che pur "non" avendo regolare contratto o pur non essendo "in regola” con gli adempimenti dell'assicurazione di legge, si trovano in questa condizione perché la mancata regolarizzazione deriva da una "comprovata" erronea interpretazione "delle norme di legge vigenti in materia", non dovuta a dolo dell'assicurato.
In pratica, questa previsione particolare riporta nella sfera di operatività della garanzia RCO gli infortuni accaduti a prestatori di lavoro non assicurati o irregolari, che in tesi sarebbero esclusi dalla garanzia dall'art. 12, n. 2), quando la loro mancata assicurazione o regolarizzazione sia dipesa da una difficoltà di interpretazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria NA o sull'impiego regolare e
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non sia dovuta a dolo del datore di lavoro ossia alla volontà di quest'ultimo di non regolarizzare il dipendente, facendolo lavorare
"in nero".
Le previsioni pattizie in esame non hanno nulla a che vedere con l'osservanza da parte dell'assicurato nelle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, come sostiene l'assicurazione, anche perché, se così fosse, verrebbe meno la causa e la funzione stessa del contratto di assicurazione.
E' evidente che la funzione di questo contratto è quella di tenere indenne l'assicurato dalla "responsabilità civile" verso i prestatori di lavoro e verso l'NA, e questa responsabilità si configura proprio quando l'assicurato è in colpa per non aver rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro: se la garanzia in questione escludesse dalla sua sfera di operatività tutti gli infortuni derivati dal mancato rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la stessa non opererebbe mai, perché in questo caso non vi sarebbe alcuna responsabilità civile del datore di lavoro verso i suoi dipendenti,
perché il datore di lavoro che ha rispettato tutti gli obblighi e le regole di sicurezza derivanti dalla legge, non potrebbe ritenersi responsabile civilmente nei confronti del dipendente infortunato e dell'NA e dunque non sarebbe neppure tenuto ad alcun risarcimento del danno (con conseguente assenza di necessità di attivare la garanzia).
Al contrario, il rischio assicurato è proprio quello che attiene
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agli infortuni derivanti da "responsabilità civile" del datore di lavoro, la quale, giova ripeterlo, si configura soltanto quando sussista una colpa del datore di lavoro (derivante appunto dalla violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro), con la conseguenza che l'interpretazione delle previsioni in esame proposta dalla compagnia di assicurazione confligge, non soltanto con la loro lettera, ma, prima ancora, con la causa stessa del contratto di assicurazione.
Nel caso di specie è pacifico che l'infortunato fosse un lavoratore regolare e regolarmente assicurato, per cui il richiamo delle previsioni in parola non è pertinente.
Infine, l'assicurazione invoca la limitazione della propria responsabilità entro il massimale di € 500.000,00 specificamente previsto a pag. 9 delle condizioni di polizza, per il caso di sinistri derivanti dall'“uso di impianti e macchine”.
Anche tale difesa è infondata. Il massimale previsto dalla polizza azionata per la Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro
(RCO) è di € 1.500.000,00 per ogni sinistro e per ogni prestatore di lavoro (cfr. frontespizio della polizza).
Le condizioni speciali di polizza (pag. 9) richiamate dalla convenuta sotto la voce “uso di impianti e macchine”, chiariscono, in prima battuta, che: “L'assicurazione comprende il rischio relativo
all'impiego di impianti e di macchine, ancorché semoventi, strumentali per
lo svolgimento dell'attività assicurata.” Specificano, poi, che
“L'assicurazione vale inoltre per i danni da circolazione provocati
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all'interno del perimetro del cantiere e/o delle aree aziendali da veicoli a
motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da
carrelli elevatori che non siano in possesso dell'autorizzazione alla
circolazione saltuaria. Tale garanzia è prestata fino al massimo
risarcimento di Euro 500.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo”.
Ebbene, la disposizione riportata è chiara nel precisare che l'assicurazione copre (senza alcuna limitazione) il rischio relativo all'impiego di impianti e di macchine strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, mentre il massimale della garanzia è limitato a 500.000,00 nel solo, specifico, caso di “danni da
circolazione” (leggasi, investimenti) provocati da mezzi da lavoro
(“non corredati dal certificato per circolare su strada”) circolanti all'interno del perimetro aziendale da veicoli a motore.
Nella specie il danno da indennizzare, provocato dall'errato utilizzo di un mezzo di lavoro, non rientra, certamente, nel novero dei “danni da circolazione”. Dalla documentazione agli atti, si evince,
infatti, che il sinistro che ha coinvolto il ha avuto la Pt_1
seguente dinamica (estranea da qualsivoglia ipotesi di
“circolazione” del mezzo impiegato): “il predetto lavoratore, mentre
alla guida di un'autogru… era impegnato in un'operazione di scarico e
assemblaggio di alcune lastre di marmo…, scendeva dal mezzo per liberare
le funi dell'imbracatura (rimaste incastrate tra le lastre e la
pavimentazione), quando improvvisamente il mezzo iniziava a
indietreggiare lentamente abbandonando la posizione di quiete, sino a che
egli veniva investito da una delle lastre che erano sbilanciate dal
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movimento dell'autogru”.
Per tutte le superiori considerazioni va, dunque, dichiarato l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_2 [...]
oggi in Liquidazione Giudiziale, dalle sole pretese Controparte_1
fatte valere (in rivalsa, ai sensi dell'artt. 10 e 11 del D.P.R. n.
1124/65) dall'IN col ricorso notificato in data 29.07.2020
(procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n. 932/2020), entro il limite di massimale di € 1.500.000,00.
Considerato l'esito del giudizio, col parziale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate per metà,
e per la restante quota vanno poste a carico della convenuta soccombente. Tale quota si liquida nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore compreso tra
€ 520.000 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara insussistente, in quanto prescritto, l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
oggi in Liquidazione Giudiziale, dalle pretese fatte valere
[...]
“direttamente” da col ricorso notificato in data Parte_1
05.12.2018 (procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n.
2080/2018);
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 487/2023
accerta e dichiara l'obbligo della Controparte_2
a tenere indenne la oggi in Liquidazione Controparte_1
, dalle pretese fatte valere (in rivalsa, ai sensi dell'artt. 10 CP_6
e 11 del D.P.R. n. 1124/65) dall'IN col ricorso notificato in data
29.07.2020 (procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n.
932/2020) entro il limite di € 1.500.000,00.
compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna a rifondere alla Liquidazione Controparte_2
Giudiziale n. 22/2024 della la restante quota che Controparte_1
liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre la metà
degli esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 06.04.2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 487 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Liquidazione Giudiziale n. 22/2024 della Controparte_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
l'avv. Vincenzo De Mela (pec domiciliazione:
Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Francesco Di
Trapani (pec domiciliazione: Email_2
CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO: Assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate con cui le parti hanno precisato le conclusioni, e atti difensivi ivi richiamati, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, la in CP_1
epigrafe indicata aziona la polizza per responsabilità civile generale n. 5009023195315 contratta in data 24.11.2015 con Controparte_3
(poi fusasi per incorporazione nella
[...] Controparte_2
, con massimale per RC PRESTATORI DI LAVORO (RCO) di
[...]
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 487/2023
€ 1.500.000,00, e chiede accertarsi e dichiararsi l'obbligo della a manlevarla da “qualsiasi obbligo Controparte_2
risarcitorio” per i danni patiti dal proprio lavoratore, Parte_1
, in conseguenza del sinistro occorsogli nello svolgimento
[...]
delle proprie mansioni in data 20.09.2016.
In relazione a tale vicenda, l'attrice espone:
- di aver denunciato l'infortunio in questione sia all'IN che,
in data 27.09.2016, alla assicuratrice Controparte_3
- di essere stata evocata in giudizio da (con Controparte_4
ricorso depositato nella cancelleria della Sezione Lavoro di questo
Tribunale in data 22.11.2018 e notificatole in data 05.12.2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare quantificato in € 1.268.142,25 (R.G. Sez. Lav. 2080/2018);
- di aver dato comunicazione del proponimento della azione giudiziaria de qua in proprio danno alla Controparte_3
mediante e-mail inviata in data 18.12.2018 a tale Persona_1
(individuato quale titolare di un'Agenzia della Fata Assicurazioni
S.p.A.);
- di essere stata evocata in giudizio anche dall'NA (con ricorso depositato nella cancelleria della Sezione Lavoro di questo
Tribunale in data 08.07.2020 e notificatole in data 29.07.2020) per il pagamento (ai sensi dell'artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65) della somma di € 651.993,17, quale costo attuale delle indennità previdenziali corrisposte dall'Istituto al (R.G. Sez. Lav. 932/2020); Pt_1
- di avere, nuovamente, diffidato e notiziato (di entrambi i
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R.G. n. 487/2023
giudizi, mediante trasmissione dei ricorsi notificatigli) la
[...]
a mezzo pec del 16.05.2021 (trasmessa Controparte_2
all'indirizzo ; Email_3
- che ciò non di meno la compagnia assicurativa convenuta non ha spiegato alcun atto di intervento e si rifiuta tuttora di manlevarla dalle conseguenze pregiudizievoli di entrambi i predetti giudizi.
*.*.*
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 06.06.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_2
attorea. In particolare, la convenuta eccepisce:
- a) l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. del diritto dell'attrice ad essere manlevata (sia con riguardo alle domande avanzate da nell'ambito del Parte_1
procedimento R.G. n. 2080/2018, che con riguardo alle domande avanzate dall'NA nel giudizio R.G. n. 932/2020), posto che l'assicurata sino al 16.05.2021 ha omesso di dare notizia alla compagnia del ricorso notificatole dal in data 05.12.2018 Pt_1
(non potendosi riconoscere valenza alla mail del 18.12.2018 inviata a tale , che non è soggetto dotato di poteri di Persona_1
rappresentanza della;
Controparte_3
- b) l'inoperatività, in relazione ai fatti di causa, della copertura assicurativa azionata;
- c) la decadenza ex art. 1915 c.c. dell'attrice dagli invocati
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R.G. n. 487/2023
diritti derivanti dalla polizza assicurativa, per non aver adempiuto all'obbligo di avviso di cui all'art. 1913 c.c.;
- d) in subordine, ed in ogni caso, l'operatività del massimale di polizza, considerate le circostanze concrete del sinistro di €
500.000,00 (specificamente previsto a pag. 9 delle condizioni di polizza, per il caso di sinistri derivanti dall' “uso di impianti e
macchine”).
A seguito dell'intervenuta liquidazione giudiziale della
[...]
si è, autonomamente, costituita in giudizio la Controparte_1
Liquidazione Giudiziale n. 22/2024 facendo proprie le ragioni in fatto ed in diritto dedotte dalla attrice in citazione.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice e ) e viene ora decisa. Persona_1 Testimone_1
*.*.*
La domanda spiegata dall'attrice di accertamento dell'obbligo contrattuale della di manlevarla “da Controparte_2
qualsiasi obbligo di risarcimento del danno patito dal Sig. Parte_1
nel sinistro del 20/09/2016” afferisce agli esiti,
[...]
eventualmente condannatori, dei due giudizi che sono stati instaurati nei confronti della in relazione al Controparte_1
risarcimento dei danni dovuto al . Trattasi, segnatamente: Pt_1
i) dell'azione “diretta” incoata dal lavoratore (R.G. Sez. Lav.
2080/2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare (quantificato in € 1.268.142,25) e ii) dell'azione di “rivalsa” ex artt. 10 e 11 D.P.R. n. 1124/65 proposta
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dall'IN (R.G. Sez. Lav. 932/2020), per il recupero delle indennità
previdenziali corrisposte dall' al lavoratore (quantificate in € CP_5
651.993,17).
In via preliminare va evidenziato che la documentazione prodotta dall'attrice (con particolare riferimento al doc. n. 2, non contestato) attesta che la ha tempestivamente Controparte_1
denunciato all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1913 c.c., il sinistro subito dal , sicché è certamente infondata l'eccezione di Pt_1
decadenza dai diritti contrattuali ex art. 1915 c.c. eccepita dalla convenuta.
Passando ad esaminare l'eccepita prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione ex art. 2952 c.c. si osserva, in punto di diritto, che l'art. 2952, c. 4 c.c. pone a carico dell'assicurato l'onere di comunicare all'assicuratore la richiesta di risarcimento, giudiziale o stragiudiziale, fattagli dal "terzo danneggiato", e stabilisce che tale comunicazione sospende la prescrizione biennale dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo non sia prescritto. La norma si ispira alla finalità di porre l'assicuratore -con la tempestiva comunicazione della richiesta del danneggiato- nelle migliori condizioni per gestire la vertenza, onde contestare o ridurre la pretesa risarcitoria.
La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità in senso piuttosto rigoroso quanto al contenuto della
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richiesta: si è escluso che fosse idonea allo scopo una comunicazione generica, proveniente dal danneggiato, in cui si alludeva alla possibilità di avanzare successivamente richiesta di risarcimento
(cfr. Cass. n. 24733/07, in motivazione), ovvero che fosse idonea la nota proveniente dall'IN, con la quale l'istituto comunicava al datore di lavoro, assicurato per la responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai dipendenti, che gli avrebbe chiesto il rimborso di quanto in futuro sarebbe stato obbligato a versare al dipendente infortunato (cfr. Cass. n. 5560/96).
Il Tribunale condivide questa interpretazione rigorosa ritenendo che la norma in esame sia un'applicazione normativa del
(e non una deroga al) principio generale, per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: atteso che soltanto quando il diritto è completo nelle sue componenti, soggettiva ed oggettiva, il soggetto che ne è titolare ne può invocare la tutela, la richiesta di risarcimento rilevante per far decorrere il termine della prescrizione ai sensi del comma 3 deve essere tale da consentire l'esercizio pieno del diritto spettante all'assicurato. Essendo tale diritto quello di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del danneggiato, non può che concludersi nel senso che la richiesta debba essere espressione di questa pretesa,
cioè della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante,
vale a dire all'assicurato, il risarcimento dei danni.
Nella specie, la in relazione al sinistro per Controparte_1
cui richiede di essere tenuta indenne, ha ricevuto due richieste
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(aventi i requisiti sopra indicati), alle quali deve riconoscersi autonoma rilevanza, in quanto distinte sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo. Si fa riferimento, segnatamente:
i) al ricorso notificatogli dal lavoratore in data 05.12.2018 (da cui è scaturito il procedimento R.G. Sez. Lav. 2080/2018) per il risarcimento del danno differenziale e/o complementare
(quantificato in € 1.268.142,25);
ii) al ricorso notificatogli dall'IN in data .29.07.2020 (da cui
è scaturito il procedimento R.G. Sez. Lav. 932/2020), con cui l' gli ha chiesto, in rivalsa (ai sensi dell'artt. 10 e 11 del D.P.R. CP_5
n. 1124/65), il pagamento della somma di € 651.993,17, per le indennità previdenziali corrisposte al lavoratore.
I) Quanto alla prima richiesta risarcitoria, avanzata direttamente dal in data 05.12.2018, va accolta l'eccezione Pt_1
di prescrizione biennale dei diritti derivanti dalla polizza, posto che la prima valida comunicazione interruttiva ai sensi dell'art. 2952, c.
4 c.c. è costituita dalla diffida inoltrata alla pec della convenuta compagnia ( , solo in Email_3
data 16.05.2021. Non rileva quale atto interruttivo, invece, la e-mail contenente il ricorso del trasmessa in data 18.12.2018 dalla Pt_1
a tale (all'indirizzo ordinario Controparte_1 Persona_1
essendo costui un soggetto privo di poteri di Email_4
rappresentanza della compagnia assicuratrice.
In proposito, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1903 c.c. “gli
agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione possono compiere
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gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi,
salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste
dalla legge. Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in
giudizio in nome dell'assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti
compiuti nell'esecuzione del loro mandato, davanti l'autorità giudiziaria
del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il
contratto”. La Suprema Corte ha precisato che “all'agente autorizzato
a stipulare polizze è attribuita la rappresentanza sostanziale
dell'assicuratore, con i conseguenti poteri di rappresentanza processuale
rispetto alle controversie derivanti dai contratti stessi, per cui può essergli
indirizzato, con effetti senz'altro incidenti nella sfera giuridica
dell'assicuratore, l'atto interruttivo della prescrizione del diritto
dell'assicurato” (Cass. Civ. n. 18243 del 28.11.2003; n. 12506/95; n.
13523/91; n. 3725/90).
Ebbene, non solo la non ha dimostrato la Controparte_1
qualità di agente munito di poteri di rappresentanza in capo al destinatario della comunicazione del 18.12.2018 ( ), ma Persona_1
è, anzi, emerso che costui è stato un semplice subagente della compagnia assicuratrice (nel corso dell'escussione testimoniale del
20.03.2024 il medesimo ha affermato “sono stato sub- Persona_1
agente assicurativo della Fata Ass.ni… io però, non ricevo gli atti di
citazione inoltrate dai clienti e non me ne occupo, né l'agente generale mi
ha conferito mandato per questa attività”; ed anche il teste
[...]
ha confermato che “il era il nostro consulente Tes_1 Per_1
assicurativo trasmetteva le ricevute, riceveva i pagamenti (…) credo che il
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fosse Sub-Agente e non agente anche perché i pagamenti li Per_1
facevamo ad altri”).
II) Con riferimento, invece, alla richiesta di regresso ex artt. 10
e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 ed artt. 2049, 2050 e 2087 c.c. avanzata dall'NA in data 29.07.2020, per il recupero delle indennità
previdenziali corrisposte al , l'eccezione di prescrizione Pt_1
biennale dei diritti derivanti dalla polizza va rigettata posto che in data 16.05.2021 (e dunque entro il termine) è intervenuta da parte della società attrice una valida comunicazione interruttiva,
costituita dalla diffida (a cui è stato allegato il ricorso notificato)
inoltrata all'indirizzo pec della convenuta compagnia
( . Email_3
La domanda, in parte qua, va, dunque, vagliata nel merito.
La compagnia assicuratrice contesta l'operatività della polizza evidenziando che l'infortunio sul lavoro dal quale traggono origine le pretese dell'IN si è verificato a causa della consapevole violazione, da parte del datore di lavoro, di fondamentali norme in tema di sicurezza del lavoro (nella specie, “demandando al lavoratore
la conduzione e l'utilizzazione di una grossa… autogru Parte_1
ai fini della movimentazione di… lastre di marmo… mansioni…
radicalmente esulanti sia da quelle di “resinatore” dal medesimo
abitualmente espletate, che dalla propria qualifica, e per le quali non aveva
neppure ricevuto alcuna preventiva attività di formazione”). La
convenuta si riporta anche alle condizioni di polizza, che all'art. 12
riportano “Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro
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(RCO): si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al CP_3
momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria
IN e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e
mercato del lavoro… “.
La contestazione è infondata.
L'art. 12 delle condizioni generali di polizza, nel definire l'”oggetto dell'assicurazione", al punto 2), dedicato all'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.),
dispone che: “ si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in CP_3
regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione
obbligatoria IN e delle altre disposizioni normative in tema di
occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare
(capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile” per a) la rivalsa IN ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, artt. 10 e
11 e b) le azioni degli aventi diritto.
L'art. 13 dispone che "L'assicurazione RCO si intende valida anche
se l' non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto Parte_2
ciò derivi comprovatamente da inesatta o erronea interpretazione delle
norme vigenti in materia, purché non dipendente da dolo
dell' ". Parte_3
Ebbene, le disposizioni ora riportate, lette l'una alla luce dell'altra, laddove parlano di rispetto degli obblighi di legge,
escludendo l'operatività della polizza quando l'assicurato non sia in regola con detti obblighi, si riferiscono palesemente agli obblighi di assicurazione dei dipendenti e di regolare instaurazione del
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rapporto di lavoro, escludendo dal rischio assicurato quegli eventi infortunistici che riguardano dipendenti non in regola con l'assicurazione di legge, perché dipendenti non regolari, c.d. "in
nero".
Depongono in questo senso la lettera delle previsioni pattizie ed anche il loro scopo: l'art. 12, sub 2), si riferisce in generale alla responsabilità civile dell'assicurato nei confronti dei prestatori di lavoro, precisando che deve trattarsi di dipendenti “in regola” e regolarmente assicurati presso gli enti di legge al momento del sinistro (e quindi muniti di tutte le relative tutele e preventivamente individuabili). L'art. 13 delle condizioni particolari di polizza deroga in parte a questa previsione, includendo tra i dipendenti colpiti dall'evento infortunistico in relazione ai quali opera la garanzia, anche coloro che pur "non" avendo regolare contratto o pur non essendo "in regola” con gli adempimenti dell'assicurazione di legge, si trovano in questa condizione perché la mancata regolarizzazione deriva da una "comprovata" erronea interpretazione "delle norme di legge vigenti in materia", non dovuta a dolo dell'assicurato.
In pratica, questa previsione particolare riporta nella sfera di operatività della garanzia RCO gli infortuni accaduti a prestatori di lavoro non assicurati o irregolari, che in tesi sarebbero esclusi dalla garanzia dall'art. 12, n. 2), quando la loro mancata assicurazione o regolarizzazione sia dipesa da una difficoltà di interpretazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria NA o sull'impiego regolare e
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non sia dovuta a dolo del datore di lavoro ossia alla volontà di quest'ultimo di non regolarizzare il dipendente, facendolo lavorare
"in nero".
Le previsioni pattizie in esame non hanno nulla a che vedere con l'osservanza da parte dell'assicurato nelle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, come sostiene l'assicurazione, anche perché, se così fosse, verrebbe meno la causa e la funzione stessa del contratto di assicurazione.
E' evidente che la funzione di questo contratto è quella di tenere indenne l'assicurato dalla "responsabilità civile" verso i prestatori di lavoro e verso l'NA, e questa responsabilità si configura proprio quando l'assicurato è in colpa per non aver rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro: se la garanzia in questione escludesse dalla sua sfera di operatività tutti gli infortuni derivati dal mancato rispetto da parte dell'assicurato degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la stessa non opererebbe mai, perché in questo caso non vi sarebbe alcuna responsabilità civile del datore di lavoro verso i suoi dipendenti,
perché il datore di lavoro che ha rispettato tutti gli obblighi e le regole di sicurezza derivanti dalla legge, non potrebbe ritenersi responsabile civilmente nei confronti del dipendente infortunato e dell'NA e dunque non sarebbe neppure tenuto ad alcun risarcimento del danno (con conseguente assenza di necessità di attivare la garanzia).
Al contrario, il rischio assicurato è proprio quello che attiene
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agli infortuni derivanti da "responsabilità civile" del datore di lavoro, la quale, giova ripeterlo, si configura soltanto quando sussista una colpa del datore di lavoro (derivante appunto dalla violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro), con la conseguenza che l'interpretazione delle previsioni in esame proposta dalla compagnia di assicurazione confligge, non soltanto con la loro lettera, ma, prima ancora, con la causa stessa del contratto di assicurazione.
Nel caso di specie è pacifico che l'infortunato fosse un lavoratore regolare e regolarmente assicurato, per cui il richiamo delle previsioni in parola non è pertinente.
Infine, l'assicurazione invoca la limitazione della propria responsabilità entro il massimale di € 500.000,00 specificamente previsto a pag. 9 delle condizioni di polizza, per il caso di sinistri derivanti dall'“uso di impianti e macchine”.
Anche tale difesa è infondata. Il massimale previsto dalla polizza azionata per la Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro
(RCO) è di € 1.500.000,00 per ogni sinistro e per ogni prestatore di lavoro (cfr. frontespizio della polizza).
Le condizioni speciali di polizza (pag. 9) richiamate dalla convenuta sotto la voce “uso di impianti e macchine”, chiariscono, in prima battuta, che: “L'assicurazione comprende il rischio relativo
all'impiego di impianti e di macchine, ancorché semoventi, strumentali per
lo svolgimento dell'attività assicurata.” Specificano, poi, che
“L'assicurazione vale inoltre per i danni da circolazione provocati
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all'interno del perimetro del cantiere e/o delle aree aziendali da veicoli a
motore non corredati dal certificato per circolare su strada pubblica e da
carrelli elevatori che non siano in possesso dell'autorizzazione alla
circolazione saltuaria. Tale garanzia è prestata fino al massimo
risarcimento di Euro 500.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo”.
Ebbene, la disposizione riportata è chiara nel precisare che l'assicurazione copre (senza alcuna limitazione) il rischio relativo all'impiego di impianti e di macchine strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata, mentre il massimale della garanzia è limitato a 500.000,00 nel solo, specifico, caso di “danni da
circolazione” (leggasi, investimenti) provocati da mezzi da lavoro
(“non corredati dal certificato per circolare su strada”) circolanti all'interno del perimetro aziendale da veicoli a motore.
Nella specie il danno da indennizzare, provocato dall'errato utilizzo di un mezzo di lavoro, non rientra, certamente, nel novero dei “danni da circolazione”. Dalla documentazione agli atti, si evince,
infatti, che il sinistro che ha coinvolto il ha avuto la Pt_1
seguente dinamica (estranea da qualsivoglia ipotesi di
“circolazione” del mezzo impiegato): “il predetto lavoratore, mentre
alla guida di un'autogru… era impegnato in un'operazione di scarico e
assemblaggio di alcune lastre di marmo…, scendeva dal mezzo per liberare
le funi dell'imbracatura (rimaste incastrate tra le lastre e la
pavimentazione), quando improvvisamente il mezzo iniziava a
indietreggiare lentamente abbandonando la posizione di quiete, sino a che
egli veniva investito da una delle lastre che erano sbilanciate dal
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movimento dell'autogru”.
Per tutte le superiori considerazioni va, dunque, dichiarato l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_2 [...]
oggi in Liquidazione Giudiziale, dalle sole pretese Controparte_1
fatte valere (in rivalsa, ai sensi dell'artt. 10 e 11 del D.P.R. n.
1124/65) dall'IN col ricorso notificato in data 29.07.2020
(procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n. 932/2020), entro il limite di massimale di € 1.500.000,00.
Considerato l'esito del giudizio, col parziale accoglimento delle domande attoree, le spese di lite vanno compensate per metà,
e per la restante quota vanno poste a carico della convenuta soccombente. Tale quota si liquida nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dalla tabella n. 2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore compreso tra
€ 520.000 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara insussistente, in quanto prescritto, l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_1
oggi in Liquidazione Giudiziale, dalle pretese fatte valere
[...]
“direttamente” da col ricorso notificato in data Parte_1
05.12.2018 (procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n.
2080/2018);
Tribunale di Trapani Sezione Civile
R.G. n. 487/2023
accerta e dichiara l'obbligo della Controparte_2
a tenere indenne la oggi in Liquidazione Controparte_1
, dalle pretese fatte valere (in rivalsa, ai sensi dell'artt. 10 CP_6
e 11 del D.P.R. n. 1124/65) dall'IN col ricorso notificato in data
29.07.2020 (procedimento R.G. Sez. Lav. di questo Tribunale n.
932/2020) entro il limite di € 1.500.000,00.
compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna a rifondere alla Liquidazione Controparte_2
Giudiziale n. 22/2024 della la restante quota che Controparte_1
liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta ed oltre la metà
degli esborsi documentati.
Così deciso in Trapani in data 06.04.2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile