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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO ZO, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 552/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202000005412674000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1674/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia Entrate propone appello avverso la sentenza n. 4248/08/2023 del 15/03/2023, depositata il
24/07/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto da SI , condannando l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in
€ 493,00.
Il ricorso era stato proposto avverso cartella di pagamento n. 09420200005412674 notificata il 28/01/2022, con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione recuperava le somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600/73, operato sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella per vizio di motivazione determinato dalla mancata notifica della comunicazione di irregolarità per intervenuta prescrizione essendo stata la cartella notificata oltre i termini di cui all'art. 25 DPR 602/73.
Con sentenza impugnata la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo esistente l'onere dell'Agenzia alla regolare notificazione di apposita comunicazione e non considerando provata la stessa con la documentazione esibita dall'ufficio.
L'ufficio appellante deduce non ravvisarsi vizi nella procedura di notifica, trattandosi invece di comunicazione, per la quale è stabilito un regime in virtù del quale, laddove la stessa risulti regolarmente indirizzata al contribuente (come nel caso di specie) e poi restituita al mittente a causa della mancata indicazione di segni identificativi all'indirizzo di destinazione tanto da risultare sconosciuto, nessun rimprovero può muoversi all'Amministrazione finanziaria.
Costituita la parte appellata conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato fondamentalmente perché l'ufficio non ha fornito la prova di avere comunicato al contribuente l'avviso bonario non potendosi ritenere perfezionata la comunicazione con la restituzione dell'atto inviato a destinatario sconosciuto.
Nella cartella ex art. 36 ter sono registrati puntualmente i dati della comunicazione.
In tema di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la giurisprudenza ha ribadito che è nulla la cartella di pagamento se non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo.
In sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l'Ufficio non può, dunque, legittimamente escludere detrazioni o deduzioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, senza la previa comunicazione dell'esito dei controlli al contribuente. (Corte di Cassazione, sez. V civile, sentenza del 4 novembre 2015, n. 22489).
L'accoglimento della questione preliminare esime dal valutare il merito della pretesa tributaria. Sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO ZO, RE
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 552/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SI - CF_SI
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4248/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 8 e pubblicata il 24/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094202000005412674000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1674/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia Entrate propone appello avverso la sentenza n. 4248/08/2023 del 15/03/2023, depositata il
24/07/2023, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria accoglieva il ricorso proposto da SI , condannando l'Ufficio al pagamento delle spese liquidate in
€ 493,00.
Il ricorso era stato proposto avverso cartella di pagamento n. 09420200005412674 notificata il 28/01/2022, con la quale Agenzia delle Entrate Riscossione recuperava le somme iscritte a ruolo a seguito del mancato pagamento degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36 ter DPR 600/73, operato sulla dichiarazione dei redditi presentata dalla contribuente per l'anno d'imposta 2015.
Parte ricorrente aveva eccepito la nullità della cartella per vizio di motivazione determinato dalla mancata notifica della comunicazione di irregolarità per intervenuta prescrizione essendo stata la cartella notificata oltre i termini di cui all'art. 25 DPR 602/73.
Con sentenza impugnata la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo esistente l'onere dell'Agenzia alla regolare notificazione di apposita comunicazione e non considerando provata la stessa con la documentazione esibita dall'ufficio.
L'ufficio appellante deduce non ravvisarsi vizi nella procedura di notifica, trattandosi invece di comunicazione, per la quale è stabilito un regime in virtù del quale, laddove la stessa risulti regolarmente indirizzata al contribuente (come nel caso di specie) e poi restituita al mittente a causa della mancata indicazione di segni identificativi all'indirizzo di destinazione tanto da risultare sconosciuto, nessun rimprovero può muoversi all'Amministrazione finanziaria.
Costituita la parte appellata conclude per il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato fondamentalmente perché l'ufficio non ha fornito la prova di avere comunicato al contribuente l'avviso bonario non potendosi ritenere perfezionata la comunicazione con la restituzione dell'atto inviato a destinatario sconosciuto.
Nella cartella ex art. 36 ter sono registrati puntualmente i dati della comunicazione.
In tema di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la giurisprudenza ha ribadito che è nulla la cartella di pagamento se non preceduta dalla comunicazione dell'esito del controllo.
In sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l'Ufficio non può, dunque, legittimamente escludere detrazioni o deduzioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, senza la previa comunicazione dell'esito dei controlli al contribuente. (Corte di Cassazione, sez. V civile, sentenza del 4 novembre 2015, n. 22489).
L'accoglimento della questione preliminare esime dal valutare il merito della pretesa tributaria. Sussistono pertanto giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.