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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/08/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3060/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
nella persona del Giudice dr. Anna Wegher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3060/2022 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da c.f. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Egitto e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Renato Coltorti del Foro di Macerata (c.f. ), il quale dichiara ex art. 176 Cpc di C.F._2
voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o al numero fax Email_1
0733.232197 – per procura in atti ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso e nello studio del detto procuratore sito in Macerata, C.so Cavour n. 50/B,
-ATTORE- contro nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]Controparte_1 C.F._3
(MC), in via Loreto n. 13 KA MO nato a [...] il [...], C.F. C.F._4
nato a [...] il [...], tutti residenti Parte_2 CodiceFiscale_5
a OG (MC), Via Loreto 13, con domicilio temporaneo a Macerata alla Via Mozzi n. 72, e Pt_3
nata a [...] [...], residente a [...]
Gramsci 42, tutti rappresentati e difesi, dall'avvocato Nicoletta Corneli (c.f. ) del C.F._7
foro di Macerata, per procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliati nel di lei studio, sito a
Macerata, Borgo Santa Croce 5/A, fax. 0733.1872326, con dichiarazione di voler ricevere, in via
1 preferenziale, le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-CONVENUTI -
All'udienza del 17/2/2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni come in atti:
parte attrice come da atto di citazione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni esposte in narrativa, così decidere:
- dichiarato che i convenuti , , MO LE e Controparte_1 Parte_3
sono obbligati a corrispondere gli alimenti all'attore, per l'effetto condannare ex Parte_2
artt. 433 e 438 c.c. gli stessi in solido al pagamento a favore del sig. Parte_4
della somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) , o in quella minore o maggiore somma che
[...]
sarà ritenuta di giustizia con decorrenza dalla data della messa in mora, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento e sino al saldo effettivo ed integrale e comunque entro i limiti di competenza del
Giudice Adito;”;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
“piaccia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via principale
- accertata la mancanza del presupposto di fatto dello stato di bisogno ex art. 438 c.c. e di conseguenza il presupposto di diritto per la richiesta degli alimenti, poiché la parte attrice sta già godendo di vitto, alloggio e cure mediche, rigettare la domanda avversaria.
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui sia accertato uno stato di bisogno
- accertata l'impossibilità oggettiva della convenuta a poter sostenere Controparte_1
economicamente il coniuge, poiché la stessa percepisce solo una pensione di invalidità, escludere pertanto la stessa dai soggetti legittimati passivi obbligati a corrispondere gli alimenti;
2 - accertare l'oggettiva impossibilità della parte attrice a svolgere alcuna mansione lavorativa, anche attraverso la dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
- accertare una quantificazione, pertanto, di una somma che tenga in considerazione che i bisogni primari di vitto, alloggio e cure mediche dell'attore siano già soddisfatte dall'impegno della convenuta
la quale ospita e si prende cura del padre. Parte_3
Con rigetto della domanda avversaria, vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre IVA e
Cap ed ulteriori oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* * * * *
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Da rigettare la domanda formulata da avente ad oggetto Parte_1
la domanda di corresponsione di un importo – quantificato in € 600,00 al mese - a titolo di alimenti e formulata nei confronti della coniuge e dei figli. Deduceva l'attore di essere afflitto da una patologia per la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 70% e di essere quindi impossibilitato a trovare un'occupazione. Si doleva, altresì, che la coniuge, nel corso dell'anno 2021, aveva abbandonato, senza motivo, l'abitazione familiare e che avrebbe introitato per sé anche la quota di spettanza del contributo di autonoma sistemazione erogato al nucleo familiare dal comune di residenza in ragione del sisma del 2016. Si doleva, infine, che in ragione della mancata percezione di un reddito era stato sfrattato dall'abitazione familiare.
Si costituivano in giudizio la coniuge e i figli dell'attore contestando la pretesa in quanto infondata ritenendo, in particolare, che stato di bisogno lamentato dall'attore era da imputare
3 all'inerzia dello stesso nel reperire un'occupazione. Più specificamente, la convenuta
[...]
allegava di essersi allontanata dall'abitazione coniugale a causa delle violenze subite dal CP_1
coniuge, in ragione delle quali, tra l'altro, era stata presa carico dal Centro Antiviolenza S.O.S. Donna di
Macerata presso il quale aveva effettuato un percorso psicologico-legale con durata da maggio 2021 sino a dicembre 2022. Sempre la convenuta precisava di essere afflitta da gravi patologie in Controparte_1
ragione delle quali le era stata riconosciuta l'invalidità al 100% con conseguente percezione di una pensione in quanto inabile al lavoro.
Preliminarmente, quanto all'attore e alla convenuta emerge, quale Controparte_2
circostanza pacifica in atti, la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta a decorrere dall'anno 2021
e non seguita da un giudizio di separazione.
Non provata in atti la circostanza, affermata dall'attore, per la quale l'allontanamento della coniuge dall'abitazione familiare nel corso del 2021 – la parte non dice quando – sarebbe stato attuato dalla stessa senza motivazione alcuna così come non provata in atti la circostanza, affermata invece dalla coniuge, per la quale l'allontanamento dall'abitazione familiare sarebbe stato da imputare alla perpetrazione di condotte di maltrattamento da parte dell'attore non potendosi ritenere sufficiente, tal fine, il documento, non numerato, prodotto dalla parte e datato 15.2.2023, attestante la partecipazione, nel 2021, della stessa ad un ciclo di colloqui presso il centro antiviolenza di Macerata.
Permangono pertanto tra i coniugi, quindi anche dal lato dell'attore, i più ampi obblighi derivanti dal matrimonio e inerenti alla qualità di coniuge ex art. 143 c.c.
Sennonché emerge dagli atti che la coniuge, è stata dichiarata invalida con Controparte_1
totale e permanente inabilità lavorativa 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 118/71 (cfr. verbale del
18.2.2020 e verbale del 23.2.2020 in atti) laddove l'attore è stato dichiarato invalido nella minore misura del 70% (cfr. doc. 4 di parte attrice afferente verbale del 6.12.2021 stilato dalla commissione medica per l'accertamento della capacità globale valida ai fini del collocamento mirato) che non dà diritto alla percezione di alcun trattamento pensionistico ma, se del caso, alla possibilità di accedere al collocamento mirato. In disparte il rilievo per il quale l'attore, così come neppure la convenuta, dice a quanto ammonterebbe la pensione di invalidità percepita dalla stessa, resta che la capacità lavorativa
4 di quest'ultima, compromessa al 100%, a fronte di quella dell'attore che invece non ha subito una menomazione così importante, la rende in una condizione economica priva dei requisiti per somministrare gli alimenti al coniuge.
Infondata, altresì, la circostanza, sempre affermata dall'attore, e smentita dal doc. 2 di parte convenuta afferente alla domanda inoltrata dalla in data 26.7.2021 al Comune di OG CP_1
e volta all'ottenimento del contributo autonomo per la sistemazione per sé e per due dei tre figli, per la quale la coniuge percepirebbe per sé anche la quota di detto contributo spettante all'attore.
Oltre a ciò vi è che - il rilievo vale a fondare il rigetto della domanda anche nei confronti dei figli - l'attore, di anni cinquantasei al momento della domanda e quindi in età da lavoro, non fornisce alcun elemento utile, come si dirà meglio più sotto, per valutarne le attitudini e la condizione sociale.
Egli, infatti, non dice quale lavoro avrebbe svolto nella vita, che cosa aspirerebbe, o aspirava, a fare, da quanto tempo è disoccupato, cosicché non ha provato, non già il presupposto soggettivo dello stato di bisogno – se egli non lavora e non possiede risparmi appare verosimile che necessiti di tutto - - quanto lo stato di bisogno unito all'impossibilità o incapacità dello stesso di ovviarvi.
Sempre l'attore, di poi, non ha provato la capacità economica degli obbligati – di questi non dice neppure quale sarebbe la loro occupazione né quale sarebbe, neppure in via di mera presunzione, la condizione reddituale dei medesimi – e la circostanza dell'ospitalità, non saltuaria, concessa dalla figlia nel momento in cui il padre subiva lo sfratto per morosità, nell'aprile del Pt_3
2022, è stata ammessa anche dall'attore salvo poi dolersi, con argomentazioni generiche e valutative, della qualità dell'accudimento riservatogli dalla figlia.
Va rilevato, infatti, che il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato, come già sopra cennato, alla dimostrazione della sussistenza del presupposto dello stato bisogno nonché della impossibilità, da parte dell'alimentando, per circostanze allo stesso non imputabili di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (argomenti in Cassazione 9415/2017, Cassazione
3318/2017, Cassazione 3334/2007). Nel caso di specie la circostanza, per la quale egli si sarebbe iscritto nelle liste del collocamento mirato, è rimasta priva di supporto probatorio mentre la
5 circostanza di essersi attivato in tutti modi per reperire un'occupazione che rispondente alle sue capacità (quali fossero non si è compreso) non viene neppure allegata.
L'attore, insomma, nulla ha provato essendo la domanda consistita in una generica allegazione di doglianze non supportate da elementi probatori concreti atti a ricostruire e a vagliare tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme invocate.
Per tutti questi motivi la domanda va rigettata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando sulle domande agli atti nel giudizio rubricato al numero 3060/2022 così provvede:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_5
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_5 Controparte_2
KA MO, , delle spese di giudizio che liquida in Parte_3 Parte_2
complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.v.A, C.p.A ed esborsi così deciso a Macerata il 5 agosto 2025
Il Giudice
(f.to digitalmente) dr.ssa Anna Wegher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
nella persona del Giudice dr. Anna Wegher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 3060/2022 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da c.f. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
d'Egitto e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv.
Renato Coltorti del Foro di Macerata (c.f. ), il quale dichiara ex art. 176 Cpc di C.F._2
voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o al numero fax Email_1
0733.232197 – per procura in atti ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso e nello studio del detto procuratore sito in Macerata, C.so Cavour n. 50/B,
-ATTORE- contro nata a [...] il [...], c.f. , residente a [...]Controparte_1 C.F._3
(MC), in via Loreto n. 13 KA MO nato a [...] il [...], C.F. C.F._4
nato a [...] il [...], tutti residenti Parte_2 CodiceFiscale_5
a OG (MC), Via Loreto 13, con domicilio temporaneo a Macerata alla Via Mozzi n. 72, e Pt_3
nata a [...] [...], residente a [...]
Gramsci 42, tutti rappresentati e difesi, dall'avvocato Nicoletta Corneli (c.f. ) del C.F._7
foro di Macerata, per procura in atti e presso la stessa elettivamente domiciliati nel di lei studio, sito a
Macerata, Borgo Santa Croce 5/A, fax. 0733.1872326, con dichiarazione di voler ricevere, in via
1 preferenziale, le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
-CONVENUTI -
All'udienza del 17/2/2025, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni come in atti:
parte attrice come da atto di citazione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni esposte in narrativa, così decidere:
- dichiarato che i convenuti , , MO LE e Controparte_1 Parte_3
sono obbligati a corrispondere gli alimenti all'attore, per l'effetto condannare ex Parte_2
artt. 433 e 438 c.c. gli stessi in solido al pagamento a favore del sig. Parte_4
della somma mensile di euro 600,00 (seicento/00) , o in quella minore o maggiore somma che
[...]
sarà ritenuta di giustizia con decorrenza dalla data della messa in mora, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento e sino al saldo effettivo ed integrale e comunque entro i limiti di competenza del
Giudice Adito;”;
parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
“piaccia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via principale
- accertata la mancanza del presupposto di fatto dello stato di bisogno ex art. 438 c.c. e di conseguenza il presupposto di diritto per la richiesta degli alimenti, poiché la parte attrice sta già godendo di vitto, alloggio e cure mediche, rigettare la domanda avversaria.
In via subordinata e nella denegata ipotesi in cui sia accertato uno stato di bisogno
- accertata l'impossibilità oggettiva della convenuta a poter sostenere Controparte_1
economicamente il coniuge, poiché la stessa percepisce solo una pensione di invalidità, escludere pertanto la stessa dai soggetti legittimati passivi obbligati a corrispondere gli alimenti;
2 - accertare l'oggettiva impossibilità della parte attrice a svolgere alcuna mansione lavorativa, anche attraverso la dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali.
- accertare una quantificazione, pertanto, di una somma che tenga in considerazione che i bisogni primari di vitto, alloggio e cure mediche dell'attore siano già soddisfatte dall'impegno della convenuta
la quale ospita e si prende cura del padre. Parte_3
Con rigetto della domanda avversaria, vittoria di spese e competenze professionali di lite, oltre IVA e
Cap ed ulteriori oneri di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
* * * * *
La presente motivazione depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L.
179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cassazione SU 642/2015.
Da rigettare la domanda formulata da avente ad oggetto Parte_1
la domanda di corresponsione di un importo – quantificato in € 600,00 al mese - a titolo di alimenti e formulata nei confronti della coniuge e dei figli. Deduceva l'attore di essere afflitto da una patologia per la quale gli è stata riconosciuta l'invalidità civile nella misura del 70% e di essere quindi impossibilitato a trovare un'occupazione. Si doleva, altresì, che la coniuge, nel corso dell'anno 2021, aveva abbandonato, senza motivo, l'abitazione familiare e che avrebbe introitato per sé anche la quota di spettanza del contributo di autonoma sistemazione erogato al nucleo familiare dal comune di residenza in ragione del sisma del 2016. Si doleva, infine, che in ragione della mancata percezione di un reddito era stato sfrattato dall'abitazione familiare.
Si costituivano in giudizio la coniuge e i figli dell'attore contestando la pretesa in quanto infondata ritenendo, in particolare, che stato di bisogno lamentato dall'attore era da imputare
3 all'inerzia dello stesso nel reperire un'occupazione. Più specificamente, la convenuta
[...]
allegava di essersi allontanata dall'abitazione coniugale a causa delle violenze subite dal CP_1
coniuge, in ragione delle quali, tra l'altro, era stata presa carico dal Centro Antiviolenza S.O.S. Donna di
Macerata presso il quale aveva effettuato un percorso psicologico-legale con durata da maggio 2021 sino a dicembre 2022. Sempre la convenuta precisava di essere afflitta da gravi patologie in Controparte_1
ragione delle quali le era stata riconosciuta l'invalidità al 100% con conseguente percezione di una pensione in quanto inabile al lavoro.
Preliminarmente, quanto all'attore e alla convenuta emerge, quale Controparte_2
circostanza pacifica in atti, la separazione di fatto dei due coniugi avvenuta a decorrere dall'anno 2021
e non seguita da un giudizio di separazione.
Non provata in atti la circostanza, affermata dall'attore, per la quale l'allontanamento della coniuge dall'abitazione familiare nel corso del 2021 – la parte non dice quando – sarebbe stato attuato dalla stessa senza motivazione alcuna così come non provata in atti la circostanza, affermata invece dalla coniuge, per la quale l'allontanamento dall'abitazione familiare sarebbe stato da imputare alla perpetrazione di condotte di maltrattamento da parte dell'attore non potendosi ritenere sufficiente, tal fine, il documento, non numerato, prodotto dalla parte e datato 15.2.2023, attestante la partecipazione, nel 2021, della stessa ad un ciclo di colloqui presso il centro antiviolenza di Macerata.
Permangono pertanto tra i coniugi, quindi anche dal lato dell'attore, i più ampi obblighi derivanti dal matrimonio e inerenti alla qualità di coniuge ex art. 143 c.c.
Sennonché emerge dagli atti che la coniuge, è stata dichiarata invalida con Controparte_1
totale e permanente inabilità lavorativa 100% ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 118/71 (cfr. verbale del
18.2.2020 e verbale del 23.2.2020 in atti) laddove l'attore è stato dichiarato invalido nella minore misura del 70% (cfr. doc. 4 di parte attrice afferente verbale del 6.12.2021 stilato dalla commissione medica per l'accertamento della capacità globale valida ai fini del collocamento mirato) che non dà diritto alla percezione di alcun trattamento pensionistico ma, se del caso, alla possibilità di accedere al collocamento mirato. In disparte il rilievo per il quale l'attore, così come neppure la convenuta, dice a quanto ammonterebbe la pensione di invalidità percepita dalla stessa, resta che la capacità lavorativa
4 di quest'ultima, compromessa al 100%, a fronte di quella dell'attore che invece non ha subito una menomazione così importante, la rende in una condizione economica priva dei requisiti per somministrare gli alimenti al coniuge.
Infondata, altresì, la circostanza, sempre affermata dall'attore, e smentita dal doc. 2 di parte convenuta afferente alla domanda inoltrata dalla in data 26.7.2021 al Comune di OG CP_1
e volta all'ottenimento del contributo autonomo per la sistemazione per sé e per due dei tre figli, per la quale la coniuge percepirebbe per sé anche la quota di detto contributo spettante all'attore.
Oltre a ciò vi è che - il rilievo vale a fondare il rigetto della domanda anche nei confronti dei figli - l'attore, di anni cinquantasei al momento della domanda e quindi in età da lavoro, non fornisce alcun elemento utile, come si dirà meglio più sotto, per valutarne le attitudini e la condizione sociale.
Egli, infatti, non dice quale lavoro avrebbe svolto nella vita, che cosa aspirerebbe, o aspirava, a fare, da quanto tempo è disoccupato, cosicché non ha provato, non già il presupposto soggettivo dello stato di bisogno – se egli non lavora e non possiede risparmi appare verosimile che necessiti di tutto - - quanto lo stato di bisogno unito all'impossibilità o incapacità dello stesso di ovviarvi.
Sempre l'attore, di poi, non ha provato la capacità economica degli obbligati – di questi non dice neppure quale sarebbe la loro occupazione né quale sarebbe, neppure in via di mera presunzione, la condizione reddituale dei medesimi – e la circostanza dell'ospitalità, non saltuaria, concessa dalla figlia nel momento in cui il padre subiva lo sfratto per morosità, nell'aprile del Pt_3
2022, è stata ammessa anche dall'attore salvo poi dolersi, con argomentazioni generiche e valutative, della qualità dell'accudimento riservatogli dalla figlia.
Va rilevato, infatti, che il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato, come già sopra cennato, alla dimostrazione della sussistenza del presupposto dello stato bisogno nonché della impossibilità, da parte dell'alimentando, per circostanze allo stesso non imputabili di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (argomenti in Cassazione 9415/2017, Cassazione
3318/2017, Cassazione 3334/2007). Nel caso di specie la circostanza, per la quale egli si sarebbe iscritto nelle liste del collocamento mirato, è rimasta priva di supporto probatorio mentre la
5 circostanza di essersi attivato in tutti modi per reperire un'occupazione che rispondente alle sue capacità (quali fossero non si è compreso) non viene neppure allegata.
L'attore, insomma, nulla ha provato essendo la domanda consistita in una generica allegazione di doglianze non supportate da elementi probatori concreti atti a ricostruire e a vagliare tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalle norme invocate.
Per tutti questi motivi la domanda va rigettata.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando sulle domande agli atti nel giudizio rubricato al numero 3060/2022 così provvede:
- rigetta la domanda formulata da;
Parte_5
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_5 Controparte_2
KA MO, , delle spese di giudizio che liquida in Parte_3 Parte_2
complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre I.v.A, C.p.A ed esborsi così deciso a Macerata il 5 agosto 2025
Il Giudice
(f.to digitalmente) dr.ssa Anna Wegher
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