CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1891/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Palermo, via C.F._1
Cluverio, n. 28 presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO NICOLA RIVILLI
(C.F.: , che lo rappresenta e difende per manda- C.F._2
to in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Palermo, in Via Leopardi P.IVA_1
n.23 presso lo studio dell'avv.to Claudio Trovato che lo rappresenta e defende per mandato in atti
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con sentenza n. 530/2024, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
e pubblicata il 10.04.2024, il Tribunale di Termini Imerese rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. da contro il , in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco pro tempore, per la carenza di prova in ordine alla sussi- stenza del nesso di causalità tra il danno-evento e la buca formatasi in conseguenza della mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via Stazione;
condannò, per l'effetto, l'attore al pagamento, CP_1
in favore del delle spese di lite, liquidate nel Controparte_1
complessivo importo di € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
ri- gettò la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenu- to;
pose definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese dell'espletata C.T.U.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello
[...]
(di seguito, per brevità, ”), chiedendone Parte_2 Pt_1
l'integrale riforma sul presupposto dell'erroneo convincimento del
Giudice in ordine all'insussistenza del nesso causale, invece provato in giudizio. Il , in persona del Sindaco pro tempore, si Controparte_1
costituiva tardivamente nel giudizio resistendo al gravame.
3. All'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
***
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
MOTIVI DI APPELLO
4. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di prova in ordine al nesso causale tra il danno-evento, nella specie il sinistro verificatosi in data 23.03.2016, e la buca formatasi in conseguenza del- la mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via CP_1
Stazione. Deduce, infatti, che, nonostante il tenore delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado, il sinistro è da ricondurre non già alla basola, quanto piuttosto alla sua mancanza, circostanza questa avvalorata anche dal fatto che lo stesso teste aveva in maniera espres- sa confermato l'assenza di qualsivoglia segnalazione o transenna, ne- cessari per definizione in ipotesi della buca causata dal venir meno della basola. Chiede, pertanto, che la sentenza di primo grado sia ri- formata nel senso che si dia atto della sussistenza del dedotto nesso causale, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria dei pregiudizi sofferti, da ricondurre unicamente alla res di titolarità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, in forza del precetto CP_1
generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
5. L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Pt_1
essere accolto con conseguente riforma integrale dell'impugnata sen- tenza, e ciò per le ragioni di seguito esposte.
6. In data 23.03.2016, alle ore 18.30 circa, nel percorrere il mar- ciapiede di via Stazione di , all'incrocio con Corso Butera, in CP_1
particolare all'altezza del bar “Orient Express”, cadde rovino- Pt_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
samente e, dopo essere stato condotto, il giorno seguente, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, riportò “frattura plu- riframmentaria 5° metatarso piede sinistro” (cfr. pag. 1 della documen- tazione medica, in atti). Recatosi il successivo 29.03.2016 presso lo stesso Ospedale, fu trasferito, per mancanza di posto letto, nel- Pt_1
la Clinica Villa Serena, ove fu ricoverato (cfr. pagg. 3 e 4 della docu- mentazione) per poi essere sottoposto, in data 30.03. 2016, a interven- to chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di metatarso, con fissa- zione interna” (v. pag. 5). Il 13.04.2016, a seguito di un controllo clini- co, venivano rimossi i punti di sutura (cfr. pag. 21) e, infine, il
14.06.2016 era sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico, volto alla “rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso” (cfr. pagg. 57 e 91). Successivamente, il effettuava esami radiologi- Pt_1
ci, che, se in data 03.05.2016 evidenziavano una “frattura plurifram- mentaria della testa del v metatarso trattata con mezzi di osteosintesi non ancora consolidata” e una “uniforme riduzione del tenore calcico”
(cfr. pag. 97), il successivo 30.05.2016 consentivano di apprezzare
“una maggiore formazione di callo osseo nel focolaio di frattura” nonché una “riduzione del tenore calcico” (cfr. pag. 98).
7. Ciò che ha costituito oggetto di contestazione è stata la ricondu- cibilità o meno della caduta del alla buca creata dalla mancan- Pt_1
za della basola nel bordo del marciapiede della menzionata via Stazio- ne di . Ed invero, al momento nella costituzione nell'ambito CP_1
del giudizio di primo grado, il ha eccepito l'insussistenza del CP_1
nesso causale e, comunque, la carenza di qualsivoglia insidia nel bordo
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
CP_ del marciapiede e, in subordine, il concorso del fatto colposo del per effetto della mancata osservanza del generale dovere di soli-
[...]
darietà espresso all'art. 2 Cost.
XXXXX
8. Tanto premesso, passando al vaglio nel merito, con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale errato nel ritenere non provato il nesso causale tra il danno e la buca formatasi in conseguenza della mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via Stazione. Espone, in proposito, CP_1
il che le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado sa- Pt_1
rebbero state apprezzate in maniera errata, atteso che, anche in consi- derazione delle ulteriori affermazioni contenute nel medesimo verbale di udienza, deve ritenersi che lo stesso abbia ricondotto l'evento di danno non già alla presenza della basola, quanto piuttosto alla man- canza della stessa, mancanza che aveva determinato il formarsi della buca.
9. Il motivo è fondato.
10. Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dall'art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione que- sta da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosic- ché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio gene- rale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso cau- sale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinami- smo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso for- tuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto ab- norme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da re- cidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
11. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
12. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
13. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra- dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
14. Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, emerge che ha allegato e provato il danno-evento, rappresen- Pt_1
tato dalla caduta avvenuta in via Stazione del Comune di , av- CP_1
valorata anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. la documen- tazione medica, allegata all'atto di appello). L'odierna parte appellante ha anche individuato la res, nella specie la buca presente lungo il bordo del marciapiede della menzionata via, che, secondo la sua prospetta-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
zione, sarebbe stata causativa del danno, versando in atti documenta- zione fotografica (cfr. doc. n. 6, allegato all'atto di appello, mai specifi- camente contestata nel giudizio di primo grado, dal convenuto), da cui, in effetti, si evince un profondo dislivello rispetto al marciapiede nel suo complesso causato dalla mancanza di una basola, dislivello presen- te soltanto nel punto di verificazione del sinistro. Dal suo canto, in primo grado, il ha eccepito, in via preliminare, il caso fortuito, CP_1
integrato dal fatto del tutto abnorme e imprevedibile del danneggiato, argomentando la vicinanza della residenza di controparte rispetto al luogo teatro del sinistro cosicché non poteva costui invocare l'imprevedibilità né l'inevitabilità dell'evento, senza tuttavia fornire, a riguardo, idonea prova. In subordine, il ha eccepito il concor- CP_1
so colposo del danneggiato e invocato, in tal senso, il disposto di cui all'art. 1227 c.c., chiedendo, per l'effetto, la diminuzione del quantum risarcitorio in ipotesi liquidabile.
15. Compendiate nei termini che precedono le rispettive posizioni assunte dalle parti, in applicazione delle coordinate sopra declinate in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di danno da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi che parte appellante ab- bia senz'altro assolto all'onere di fornire la prova del nesso causale che avvince il danno-evento, nella specie la caduta, e la res, rappresentata dalla buca presente nel bordo del marciapiede. In tal senso depongono la produzione fotografica versata in atti e, in particolare, le dichiara- zioni rese dal teste, indicato dal , escusso all'udienza celebrata- Pt_1
si in data 13.06.2019. Avuto infatti riguardo al complesso delle affer-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mazioni di cui si dà conto nel verbale di udienza, in particolare al rico- noscimento da parte del teste dello stato dei luoghi come raffigurato nella produzione fotografica versata in atti (rileva, sul punto, quanto emerge a pag. 2 del verbale, e cioè la parte in cui si afferma “Mostrate le foto: il teste riconosce la buca come raffigurata nella seconda foto prodotta allegata all'atto di citazione”), il fatto storico della caduta è da ritenere provato, con conseguente sussistenza della responsabilità, og- gettiva, in capo al senza che assuma particolare rilevanza la CP_1
circostanza, parimenti, affermata dal teste “Io ho visto il momento in cui ha messo il piede sinistro nella basola, senza segnale né niente. Era un po' buio”, che, lungi dal costituire una palese contraddizione, come ri- tenuto dal Tribunale, è solo frutto di una errata esposizione meglio precisata allorquando lo stesso teste ha riconosciuto i luoghi raffigura- ti nelle fotografie ed ha confermato l'esistenza della buca, costituita dalla mancanza della basola, quale teatro del sinistro.
16. Va, pertanto, affermata la responsabilità del CP_1
17. Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226 c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammonta- re, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. E invero, avuto riguardo alle conclusioni espresse da parte appellante, deve darsi atto dell'implicita rinuncia alla domanda, formulata invece in seno all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, volta a vedersi ri- storati anche i pregiudizi di natura patrimoniale sotto il profilo del
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mancato guadagno (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. n. 1, recante l'atto di cita- zione in primo grado, allegato all'atto di appello).
18. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene integrità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve,
l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di spe- cifiche osservazioni critiche mosse avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le conclusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott.
[...]
, all'esito di un ragionamento rigoroso, conclusioni da rite- Persona_1
nere, pertanto, immuni da censura alcuna.
19. Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., ha diritto Pt_1
a vedersi ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biologico al
4%; invalidità temporanea totale (I.T.T.) al 100% di giorni 10; inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 25; nonché inabilità tem- poranea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 15 (cfr., sul punto, pagg. 5 e 6 del doc. “H”, recante la C.T.U., allegato all'atto di appello). In applica- zione delle Tabelle di Milano di riferimento (anni 2024-2025), il
[...]
è tenuto al pagamento dell'importo di € 6.017,11 (comprensivo Pt_3
di € 4.014,66 a titolo di danno biologico permanente;
di € 552,40 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di € 1.035,75 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; nonché di € 414,30 in rela-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
zione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 50%), senza proce- dere ad alcuna personalizzazione ulteriore in totale carenza di allega- zioni e di prove, stante, peraltro, la modesta entità dei danni fisici ri- portati dall'appellante.
20. In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di € 6.017,11 deve poi essere devalutato alla data del sini- stro, individuata nel giorno 23.03.2016, e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, il danneggiato nella medesima curva di indifferenza nella qua- le si sarebbe trovato in assenza dell'illecito per cui è causa. In partico- lare, devalutato alla data del sinistro, il menzionato importo di €
6.017,11 si riduce a € 4.940,16, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso le- gale, operazione che consente di pervenire al complessivo importo di
€ 6.666,48 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari a € 1.076,95, quanto degli interessi compensativi, invece pari a € 649,37), che il
è condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno da CP_1
cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
21. Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è integralmente da riformare nel senso che, ri- tenuta la responsabilità in capo al quest'ultimo è tenuto al CP_1
pagamento del complessivo importo di € 6.666,48 per le causali sopra
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
esposte, oltre gli interessi legali dalla presenta pronuncia, che trasfor- ma tale debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
***
22. In ossequio alle regole della soccombenza, il appellato CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022, oltre le spese di ctu da porsi definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_4
[...
nei confronti del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, e in integrale riforma della sentenza n. 530/2024, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed emessa dal Tribunale di Termini Ime- rese il 10.04.2024: condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento, in favore di , del complessi- Parte_1
vo importo di € 6.666,48, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.740,00 per il pri-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mo grado ed € 1.984,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore di parte appellante ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ed oltre le spese di ctu, con condanna del in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, al relativo rimborso.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1891/2024 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Palermo, via C.F._1
Cluverio, n. 28 presso lo studio dell'Avv. MAURIZIO NICOLA RIVILLI
(C.F.: , che lo rappresenta e difende per manda- C.F._2
to in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Palermo, in Via Leopardi P.IVA_1
n.23 presso lo studio dell'avv.to Claudio Trovato che lo rappresenta e defende per mandato in atti
– parte appellata
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
1. Con sentenza n. 530/2024, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
e pubblicata il 10.04.2024, il Tribunale di Termini Imerese rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi dell'art. 2051 c.c. da contro il , in persona Parte_1 Controparte_1
del Sindaco pro tempore, per la carenza di prova in ordine alla sussi- stenza del nesso di causalità tra il danno-evento e la buca formatasi in conseguenza della mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via Stazione;
condannò, per l'effetto, l'attore al pagamento, CP_1
in favore del delle spese di lite, liquidate nel Controparte_1
complessivo importo di € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
ri- gettò la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenu- to;
pose definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese dell'espletata C.T.U.
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello
[...]
(di seguito, per brevità, ”), chiedendone Parte_2 Pt_1
l'integrale riforma sul presupposto dell'erroneo convincimento del
Giudice in ordine all'insussistenza del nesso causale, invece provato in giudizio. Il , in persona del Sindaco pro tempore, si Controparte_1
costituiva tardivamente nel giudizio resistendo al gravame.
3. All'esito della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
***
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
MOTIVI DI APPELLO
4. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la carenza di prova in ordine al nesso causale tra il danno-evento, nella specie il sinistro verificatosi in data 23.03.2016, e la buca formatasi in conseguenza del- la mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via CP_1
Stazione. Deduce, infatti, che, nonostante il tenore delle dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado, il sinistro è da ricondurre non già alla basola, quanto piuttosto alla sua mancanza, circostanza questa avvalorata anche dal fatto che lo stesso teste aveva in maniera espres- sa confermato l'assenza di qualsivoglia segnalazione o transenna, ne- cessari per definizione in ipotesi della buca causata dal venir meno della basola. Chiede, pertanto, che la sentenza di primo grado sia ri- formata nel senso che si dia atto della sussistenza del dedotto nesso causale, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria dei pregiudizi sofferti, da ricondurre unicamente alla res di titolarità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, comunque, in forza del precetto CP_1
generale del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
5. L'appello proposto da è fondato e, pertanto, merita di Pt_1
essere accolto con conseguente riforma integrale dell'impugnata sen- tenza, e ciò per le ragioni di seguito esposte.
6. In data 23.03.2016, alle ore 18.30 circa, nel percorrere il mar- ciapiede di via Stazione di , all'incrocio con Corso Butera, in CP_1
particolare all'altezza del bar “Orient Express”, cadde rovino- Pt_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
samente e, dopo essere stato condotto, il giorno seguente, presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla, riportò “frattura plu- riframmentaria 5° metatarso piede sinistro” (cfr. pag. 1 della documen- tazione medica, in atti). Recatosi il successivo 29.03.2016 presso lo stesso Ospedale, fu trasferito, per mancanza di posto letto, nel- Pt_1
la Clinica Villa Serena, ove fu ricoverato (cfr. pagg. 3 e 4 della docu- mentazione) per poi essere sottoposto, in data 30.03. 2016, a interven- to chirurgico di “riduzione cruenta di frattura di metatarso, con fissa- zione interna” (v. pag. 5). Il 13.04.2016, a seguito di un controllo clini- co, venivano rimossi i punti di sutura (cfr. pag. 21) e, infine, il
14.06.2016 era sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico, volto alla “rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso” (cfr. pagg. 57 e 91). Successivamente, il effettuava esami radiologi- Pt_1
ci, che, se in data 03.05.2016 evidenziavano una “frattura plurifram- mentaria della testa del v metatarso trattata con mezzi di osteosintesi non ancora consolidata” e una “uniforme riduzione del tenore calcico”
(cfr. pag. 97), il successivo 30.05.2016 consentivano di apprezzare
“una maggiore formazione di callo osseo nel focolaio di frattura” nonché una “riduzione del tenore calcico” (cfr. pag. 98).
7. Ciò che ha costituito oggetto di contestazione è stata la ricondu- cibilità o meno della caduta del alla buca creata dalla mancan- Pt_1
za della basola nel bordo del marciapiede della menzionata via Stazio- ne di . Ed invero, al momento nella costituzione nell'ambito CP_1
del giudizio di primo grado, il ha eccepito l'insussistenza del CP_1
nesso causale e, comunque, la carenza di qualsivoglia insidia nel bordo
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
CP_ del marciapiede e, in subordine, il concorso del fatto colposo del per effetto della mancata osservanza del generale dovere di soli-
[...]
darietà espresso all'art. 2 Cost.
XXXXX
8. Tanto premesso, passando al vaglio nel merito, con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale errato nel ritenere non provato il nesso causale tra il danno e la buca formatasi in conseguenza della mancanza di una basola nel bordo del marciapiede in , via Stazione. Espone, in proposito, CP_1
il che le dichiarazioni rese dal teste escusso in primo grado sa- Pt_1
rebbero state apprezzate in maniera errata, atteso che, anche in consi- derazione delle ulteriori affermazioni contenute nel medesimo verbale di udienza, deve ritenersi che lo stesso abbia ricondotto l'evento di danno non già alla presenza della basola, quanto piuttosto alla man- canza della stessa, mancanza che aveva determinato il formarsi della buca.
9. Il motivo è fondato.
10. Giova premettere che la norma di riferimento è, nella specie, rappresentata dall'art. 2051 c.c., per il quale è necessaria: in primo luogo, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione que- sta da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosic- ché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo;
in
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio gene- rale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneggiato attore, del nesso cau- sale che avvince la res con il danno. Con specifico riguardo al requisito della res causativa del danno, va inoltre chiarito come la stessa possa anche consistere in una cosa inerte, per sua natura priva di un dinami- smo interno o, comunque, attivabile da fattori esterni tale da cagionare a terzi conseguenze pregiudizievoli, la quale però può ritenersi causa quando si unisca alla condotta umana, sempre che quest'ultima non assuma un'efficienza causale esclusiva tale da integrare il c.d. caso for- tuito. In una siffatta evenienza, infatti, la condotta umana è tanto ab- norme, eccezionale, imprevedibile, imprudente e ingovernabile da re- cidere il nesso eziologico che si era accertato avvincere la res con il danno.
11. In altri termini, il danneggiato che invochi il risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c. è onerato di individuare la res che ritiene causa del danno patito e di fornire la prova del nesso causale con il dedotto danno.
12. In questo senso si può richiamare quanto affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “[...] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmen- te evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla co- sa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o com- missiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi as- sumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di ave- re, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circo- stanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circo- stanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata di- ligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'im- piego di mezzi (non già di entità; meramente considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651)” (cfr. negli esposti termini,
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 09.06.2016, n. 11802).
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
13. Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese volte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, è intervenuto un fattore causale talmente ab- norme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in ra- dice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costi- tuente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. su ecce- zione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da asse- gnare alla condotta medesima.
14. Orbene, alla luce del compendio probatorio versato in atti, emerge che ha allegato e provato il danno-evento, rappresen- Pt_1
tato dalla caduta avvenuta in via Stazione del Comune di , av- CP_1
valorata anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr. la documen- tazione medica, allegata all'atto di appello). L'odierna parte appellante ha anche individuato la res, nella specie la buca presente lungo il bordo del marciapiede della menzionata via, che, secondo la sua prospetta-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
zione, sarebbe stata causativa del danno, versando in atti documenta- zione fotografica (cfr. doc. n. 6, allegato all'atto di appello, mai specifi- camente contestata nel giudizio di primo grado, dal convenuto), da cui, in effetti, si evince un profondo dislivello rispetto al marciapiede nel suo complesso causato dalla mancanza di una basola, dislivello presen- te soltanto nel punto di verificazione del sinistro. Dal suo canto, in primo grado, il ha eccepito, in via preliminare, il caso fortuito, CP_1
integrato dal fatto del tutto abnorme e imprevedibile del danneggiato, argomentando la vicinanza della residenza di controparte rispetto al luogo teatro del sinistro cosicché non poteva costui invocare l'imprevedibilità né l'inevitabilità dell'evento, senza tuttavia fornire, a riguardo, idonea prova. In subordine, il ha eccepito il concor- CP_1
so colposo del danneggiato e invocato, in tal senso, il disposto di cui all'art. 1227 c.c., chiedendo, per l'effetto, la diminuzione del quantum risarcitorio in ipotesi liquidabile.
15. Compendiate nei termini che precedono le rispettive posizioni assunte dalle parti, in applicazione delle coordinate sopra declinate in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di danno da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi che parte appellante ab- bia senz'altro assolto all'onere di fornire la prova del nesso causale che avvince il danno-evento, nella specie la caduta, e la res, rappresentata dalla buca presente nel bordo del marciapiede. In tal senso depongono la produzione fotografica versata in atti e, in particolare, le dichiara- zioni rese dal teste, indicato dal , escusso all'udienza celebrata- Pt_1
si in data 13.06.2019. Avuto infatti riguardo al complesso delle affer-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mazioni di cui si dà conto nel verbale di udienza, in particolare al rico- noscimento da parte del teste dello stato dei luoghi come raffigurato nella produzione fotografica versata in atti (rileva, sul punto, quanto emerge a pag. 2 del verbale, e cioè la parte in cui si afferma “Mostrate le foto: il teste riconosce la buca come raffigurata nella seconda foto prodotta allegata all'atto di citazione”), il fatto storico della caduta è da ritenere provato, con conseguente sussistenza della responsabilità, og- gettiva, in capo al senza che assuma particolare rilevanza la CP_1
circostanza, parimenti, affermata dal teste “Io ho visto il momento in cui ha messo il piede sinistro nella basola, senza segnale né niente. Era un po' buio”, che, lungi dal costituire una palese contraddizione, come ri- tenuto dal Tribunale, è solo frutto di una errata esposizione meglio precisata allorquando lo stesso teste ha riconosciuto i luoghi raffigura- ti nelle fotografie ed ha confermato l'esistenza della buca, costituita dalla mancanza della basola, quale teatro del sinistro.
16. Va, pertanto, affermata la responsabilità del CP_1
17. Passando alla liquidazione del quantum risarcitorio, poiché vengono nella specie in questione pregiudizi di tipo non patrimoniale, deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1226 c.c., a mente del quale “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammonta- re, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. E invero, avuto riguardo alle conclusioni espresse da parte appellante, deve darsi atto dell'implicita rinuncia alla domanda, formulata invece in seno all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, volta a vedersi ri- storati anche i pregiudizi di natura patrimoniale sotto il profilo del
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mancato guadagno (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. n. 1, recante l'atto di cita- zione in primo grado, allegato all'atto di appello).
18. Posto che si fa questione di danno non patrimoniale da lesione del bene integrità fisica, appare utile richiamare, sia pure in breve,
l'ormai granitico principio in base al quale devono nella specie trovare applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, rispondenti ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre, altresì, rilevare che, in difetto di spe- cifiche osservazioni critiche mosse avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, si possono sposare le conclusioni raggiunte dall'incaricato consulente, Dott.
[...]
, all'esito di un ragionamento rigoroso, conclusioni da rite- Persona_1
nere, pertanto, immuni da censura alcuna.
19. Alla stregua delle risultanze di cui alla C.T.U., ha diritto Pt_1
a vedersi ristorati i pregiudizi non patrimoniali sofferti nella propria sfera areddituale e articolati nel modo che segue: danno biologico al
4%; invalidità temporanea totale (I.T.T.) al 100% di giorni 10; inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75% di giorni 25; nonché inabilità tem- poranea parziale (I.T.P.) al 50% di giorni 15 (cfr., sul punto, pagg. 5 e 6 del doc. “H”, recante la C.T.U., allegato all'atto di appello). In applica- zione delle Tabelle di Milano di riferimento (anni 2024-2025), il
[...]
è tenuto al pagamento dell'importo di € 6.017,11 (comprensivo Pt_3
di € 4.014,66 a titolo di danno biologico permanente;
di € 552,40 in relazione all'invalidità temporanea totale;
di € 1.035,75 in relazione all'invalidità temporanea parziale al 75%; nonché di € 414,30 in rela-
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
zione, infine, all'invalidità temporanea parziale al 50%), senza proce- dere ad alcuna personalizzazione ulteriore in totale carenza di allega- zioni e di prove, stante, peraltro, la modesta entità dei danni fisici ri- portati dall'appellante.
20. In applicazione dei principi espressi dall'ormai costante giuri- sprudenza in materia di obbligazioni di valore (cfr. Cass. civ., Sez. Un.
17 febbraio 1995, n. 1712), qual è quella risarcitoria da illecito,
l'importo di € 6.017,11 deve poi essere devalutato alla data del sini- stro, individuata nel giorno 23.03.2016, e sulle somme di anno in anno rivalutate vanno applicati gli interessi compensativi al saggio legale, così da rendere la liquidazione del danno integrale e posizionare, per l'effetto, il danneggiato nella medesima curva di indifferenza nella qua- le si sarebbe trovato in assenza dell'illecito per cui è causa. In partico- lare, devalutato alla data del sinistro, il menzionato importo di €
6.017,11 si riduce a € 4.940,16, capitale sul quale, rivalutato di anno in anno (al 100%), vanno applicati gli interessi compensativi al tasso le- gale, operazione che consente di pervenire al complessivo importo di
€ 6.666,48 (comprensivo tanto della rivalutazione, pari a € 1.076,95, quanto degli interessi compensativi, invece pari a € 649,37), che il
è condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno da CP_1
cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
21. Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello è fondato e la sentenza impugnata è integralmente da riformare nel senso che, ri- tenuta la responsabilità in capo al quest'ultimo è tenuto al CP_1
pagamento del complessivo importo di € 6.666,48 per le causali sopra
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
esposte, oltre gli interessi legali dalla presenta pronuncia, che trasfor- ma tale debito risarcitorio in obbligazione di valuta, sino all'effettivo soddisfo.
***
22. In ossequio alle regole della soccombenza, il appellato CP_1
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M.
147/2022, oltre le spese di ctu da porsi definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_4
[...
nei confronti del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, e in integrale riforma della sentenza n. 530/2024, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed emessa dal Tribunale di Termini Ime- rese il 10.04.2024: condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento, in favore di , del complessi- Parte_1
vo importo di € 6.666,48, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Controparte_1
re, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.740,00 per il pri-
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.1891/2024
mo grado ed € 1.984,00 per il secondo grado del giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore di parte appellante ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ed oltre le spese di ctu, con condanna del in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore, al relativo rimborso.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello
di Palermo in data 17.9.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile