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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2202/2024 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato LUIGINO MIOR presso il cui studio in Parte_1
PORTOGRUARO, VIA MANIN, n. 55, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DAVIDE BAIOCCHI presso Controparte_1
il cui studio in RAVENNA, VIA IV NOVEMBRE, N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito:
In via principale: voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per i motivi tutti per cui è causa, condannare il Sig.
[...]
residente a [...], CF CP_1
, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 16.500,00=, a C.F._1 Parte_1 titolo di danno patrimoniale, ed € 5.000,00= per danno morale, nonché € 2.458,00= oltre accessori di legge a titolo di rifusione delle spese per la costituzione di parte civile nel processo penale, o le somme
pagina 2 di 6 diverse e/o minori che saranno ritenute di giustizia, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, in caso di ingiusta opposizione”.
Il sig. ha resistito in giudizio, concludendo come segue: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis riectis:
IN VIA PRELIMINARE:
- Revocare la dichiarazione di contumacia resa in data 19.10.2024;
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alla richiesta di refusione delle spese di costituzione di parte civile nel processo penale celebrato presso il Tribunale di Ravenna;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese legali”.
Respinta l'istanza di prova per testi formulata nell'atto di citazione, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.5.2025.
DIRITTO
1.
L'attore ha riferito:
- che con email del 19.9.2019, inviata alle ore 9.15 dall'account il sig. Email_1
aveva richiesto al sig. il pagamento della fattura di euro 16.500,00, alle Controparte_2 Pt_1
coordinate bancarie IBAN Intesa San Paolo n. [...], per lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà del medesimo;
- che con email del 20.9.2019, inviata alle ore 13.45 dal medesimo account, era stato richiesto di eseguire il pagamento al diverso [...]; CP_3
- che in pari date, alle ore 15.17, il sig. aveva effettuato il pagamento richiestogli;
Pt_1
- che una volta appreso che non era stato il sig. a fornirgli l'IBAN di cui alla email del CP_2
20.9.2019, aveva tentato, senza riuscirci, di annullare l'operazione di pagamento;
- che il sig. aveva presentato una querela contro ignoti avanti i Carabinieri di Portogruaro;
Pt_1
- che ne era scaturito il procedimento penale n. 1103/2020, dinanzi al Tribunale di Ravenna, nei confronti del sig. imputato “per il delitto p.e.p. dagli artt. 110 e 640 ter c.p. Controparte_1
perché, agendo personalmente ovvero in concorso con persone non identificate, ed in particolare:
- introducendosi nel sistema informatico di , riuscendo pertanto e comunque ad ottenere i Parte_1 dati e contenuti anche della casella di posta elettronica dell'azienda di , potendo così Controparte_2
pagina 3 di 6 Part venire a conoscenza delle operazioni commerciali tra gli stessi- inviava email apparentemente da parte di quale venia indicato come iban bancario di pagamento per una prestazione di Parte_3 lavori di idraulica quello relativo al proprio c/c aperto presso l'Ufficio Unicredit filiale 3383 (Faenza
Tolosano) con IBAN [...] appropriandosi di un pagamento in realtà dovuto alla della somma di € 16.500,00, procurando a sé e/o agli ignoti complici l'ingiusto CP_2
profitto della somma sopra specificata, con correlativo danno della persona offesa.
In Faenza (RA) il 20.09.2019”;
- che tale procedimento era stato definito con sentenza n. 1713/2022 di condanna del sig.
[...]
alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena sospesa;
CP_1
- che per l'assistenza legale nel predetto procedimento in cui si era costituito parte civile, il sig. Pt_1
aveva corrisposto al suo legale due acconti, rispettivamente di euro 634,40, giusta fattura n. 302 del
21.12.2020 e di euro 661,40, giusta fattura n. 285 del 23.12.2022.
2.
I fatti sopra esposti, come ricostruiti nell'atto di citazione, trovano conferma nella documentazione in atti.
In particolare, l'attore ha documentato:
- di avere ricevuto, dall'account prima la email del 19.9.2019, delle ore 9.15, Email_1 con l'indicazione dell'IBAN Intesa San Paolo n. [...], e poi la email del 20.9.2019, delle ore 13.45, con l'indicazione del diverso IBAN [...] (docc. 4 e 5 CP_3 dell'atto di citazione);
- di avere provveduto il 20.9.2019, alle ore 15.17, al pagamento della somma di euro 16.500,00 a saldo della fattura allegata alla mail del 19.9.2019 (doc. 6 dell'atto di citazione);
- che l' di cui alla email del 20.9.2019 non era riferibile al sig. (doc. 7 dell'atto di CP_3 CP_2
citazione);
- di avere tentato invano di annullare l'operazione di pagamento (doc. 8 dell'atto di citazione);
- di avere effettuato un nuovo pagamento di euro 16.500,00 in favore del sig. (doc. 9 dell'atto CP_2
di citazione);
- di avere presentato una querela contro ignoti (doc. 10 dell'atto di citazione);
- che ne era scaturito il procedimento penale n. 1103/2020, dinanzi al Tribunale di Ravenna, nei confronti di in cui si era costituito parte civile (doc. 2 dell'atto di citazione); Controparte_1
- che con sentenza di patteggiamento n. 1713/2022, il sig. era stato condannato, Controparte_1
in relazione ai fatti oggetto di causa, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena sospesa (doc. 3 dell'atto di citazione);
pagina 4 di 6 - che per l'assistenza legale nel predetto procedimento aveva corrisposto al suo legale due acconti, rispettivamente di euro 634,40 e di euro 661,40 (doc. 13 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, deve ora rilevarsi in diritto che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. n. 28428/2023).
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato ad affermare che “Il sig. ha Controparte_1
preferito scegliere tale rito alternativo in quanto, pur professandosi innocente, difficilmente avrebbe potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti a lui addebitati. In altre parole una scelta di opportunità per ottenere un importante sconto di pena atteso che ignorava le generalità del suo connazionale che aveva agito ai danni del sig. ed in un giudizio dibattimentale avrebbe rischiato una Parte_1 condanna largamente superiore”. L'assoluta genericità di tale assunto non consente, in concreto, di vagliare le ragioni per cui il sig. abbia ammesso una sua insussistente Controparte_1
responsabilità, né di comprendere perché il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Da quanto precede consegue che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., unitamente alla documentazione in atti (cfr. in particolare, doc. 11 dell'atto di citazione), costituisce un indiscutibile elemento di prova della responsabilità del convenuto.
3.
In coerenza con le risultanze argomentative e probatorie suesposte, il convenuto va condannato a risarcire tutti i danni conseguiti alla sua condotta illecita.
In particolare, il sig. va condannato a risarcire all'attore il danno patrimoniale Controparte_1
di euro 16.500,00 pari alla somma indebitamente versata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Il convenuto va condannato anche al risarcimento del danno morale. Esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, con specifico riguardo alla fattispecie in decisione, quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato ex art. 185 c.p. In particolare, la risarcibilità del danno morale, in caso di fatto illecito costituente reato, deve essere riconosciuta anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come, appunto, il reato di truffa (Tribunale di Roma, sentenza n. 17222/2016).
pagina 5 di 6 Ora, con espresso riguardo al caso di specie, può ritenersi dimostrato, in via presuntiva, che l'attore, dopo aver realizzato di essere stato truffato e di aver perso il capitale di euro 16.500,00, abbia vissuto un turbamento del suo stato d'animo.
Detto danno, non essendo suscettibile di esatta determinazione in termini monetari, va necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 2056 e 1226 c.c.. Quindi, tenuto conto delle modalità del fatto e dell'entità della perdita economica subita, il danno patito può liquidarsi nella somma di euro 1.000,00 -da intendersi già maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del fatto illecito alla presente pronuncia-, alla quale dovranno aggiungersi gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
E' infondata, invece, la domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ravenna, potendo tali spese venire liquidate solo nell'ambito di tale procedimento.
Pertanto, e concludendo, il convenuto va condannato a risarcire all'attore il danno di complessivi euro
17.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il sig. al risarcimento del danno di euro 17.500,00 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come indicato nella motivazione;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.276,50 Controparte_1
per compensi ed in euro 276,80 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 29.5.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2202/2024 r.g. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avvocato LUIGINO MIOR presso il cui studio in Parte_1
PORTOGRUARO, VIA MANIN, n. 55, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avvocato DAVIDE BAIOCCHI presso Controparte_1
il cui studio in RAVENNA, VIA IV NOVEMBRE, N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito:
In via principale: voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, per i motivi tutti per cui è causa, condannare il Sig.
[...]
residente a [...], CF CP_1
, al pagamento in favore del Sig. della somma di € 16.500,00=, a C.F._1 Parte_1 titolo di danno patrimoniale, ed € 5.000,00= per danno morale, nonché € 2.458,00= oltre accessori di legge a titolo di rifusione delle spese per la costituzione di parte civile nel processo penale, o le somme
pagina 2 di 6 diverse e/o minori che saranno ritenute di giustizia, ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, in caso di ingiusta opposizione”.
Il sig. ha resistito in giudizio, concludendo come segue: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis riectis:
IN VIA PRELIMINARE:
- Revocare la dichiarazione di contumacia resa in data 19.10.2024;
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito alla richiesta di refusione delle spese di costituzione di parte civile nel processo penale celebrato presso il Tribunale di Ravenna;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese legali”.
Respinta l'istanza di prova per testi formulata nell'atto di citazione, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28.5.2025.
DIRITTO
1.
L'attore ha riferito:
- che con email del 19.9.2019, inviata alle ore 9.15 dall'account il sig. Email_1
aveva richiesto al sig. il pagamento della fattura di euro 16.500,00, alle Controparte_2 Pt_1
coordinate bancarie IBAN Intesa San Paolo n. [...], per lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile di proprietà del medesimo;
- che con email del 20.9.2019, inviata alle ore 13.45 dal medesimo account, era stato richiesto di eseguire il pagamento al diverso [...]; CP_3
- che in pari date, alle ore 15.17, il sig. aveva effettuato il pagamento richiestogli;
Pt_1
- che una volta appreso che non era stato il sig. a fornirgli l'IBAN di cui alla email del CP_2
20.9.2019, aveva tentato, senza riuscirci, di annullare l'operazione di pagamento;
- che il sig. aveva presentato una querela contro ignoti avanti i Carabinieri di Portogruaro;
Pt_1
- che ne era scaturito il procedimento penale n. 1103/2020, dinanzi al Tribunale di Ravenna, nei confronti del sig. imputato “per il delitto p.e.p. dagli artt. 110 e 640 ter c.p. Controparte_1
perché, agendo personalmente ovvero in concorso con persone non identificate, ed in particolare:
- introducendosi nel sistema informatico di , riuscendo pertanto e comunque ad ottenere i Parte_1 dati e contenuti anche della casella di posta elettronica dell'azienda di , potendo così Controparte_2
pagina 3 di 6 Part venire a conoscenza delle operazioni commerciali tra gli stessi- inviava email apparentemente da parte di quale venia indicato come iban bancario di pagamento per una prestazione di Parte_3 lavori di idraulica quello relativo al proprio c/c aperto presso l'Ufficio Unicredit filiale 3383 (Faenza
Tolosano) con IBAN [...] appropriandosi di un pagamento in realtà dovuto alla della somma di € 16.500,00, procurando a sé e/o agli ignoti complici l'ingiusto CP_2
profitto della somma sopra specificata, con correlativo danno della persona offesa.
In Faenza (RA) il 20.09.2019”;
- che tale procedimento era stato definito con sentenza n. 1713/2022 di condanna del sig.
[...]
alla pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena sospesa;
CP_1
- che per l'assistenza legale nel predetto procedimento in cui si era costituito parte civile, il sig. Pt_1
aveva corrisposto al suo legale due acconti, rispettivamente di euro 634,40, giusta fattura n. 302 del
21.12.2020 e di euro 661,40, giusta fattura n. 285 del 23.12.2022.
2.
I fatti sopra esposti, come ricostruiti nell'atto di citazione, trovano conferma nella documentazione in atti.
In particolare, l'attore ha documentato:
- di avere ricevuto, dall'account prima la email del 19.9.2019, delle ore 9.15, Email_1 con l'indicazione dell'IBAN Intesa San Paolo n. [...], e poi la email del 20.9.2019, delle ore 13.45, con l'indicazione del diverso IBAN [...] (docc. 4 e 5 CP_3 dell'atto di citazione);
- di avere provveduto il 20.9.2019, alle ore 15.17, al pagamento della somma di euro 16.500,00 a saldo della fattura allegata alla mail del 19.9.2019 (doc. 6 dell'atto di citazione);
- che l' di cui alla email del 20.9.2019 non era riferibile al sig. (doc. 7 dell'atto di CP_3 CP_2
citazione);
- di avere tentato invano di annullare l'operazione di pagamento (doc. 8 dell'atto di citazione);
- di avere effettuato un nuovo pagamento di euro 16.500,00 in favore del sig. (doc. 9 dell'atto CP_2
di citazione);
- di avere presentato una querela contro ignoti (doc. 10 dell'atto di citazione);
- che ne era scaturito il procedimento penale n. 1103/2020, dinanzi al Tribunale di Ravenna, nei confronti di in cui si era costituito parte civile (doc. 2 dell'atto di citazione); Controparte_1
- che con sentenza di patteggiamento n. 1713/2022, il sig. era stato condannato, Controparte_1
in relazione ai fatti oggetto di causa, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, pena sospesa (doc. 3 dell'atto di citazione);
pagina 4 di 6 - che per l'assistenza legale nel predetto procedimento aveva corrisposto al suo legale due acconti, rispettivamente di euro 634,40 e di euro 661,40 (doc. 13 dell'atto di citazione).
Tanto premesso, deve ora rilevarsi in diritto che, come osservato dalla Corte di Cassazione, “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. n. 28428/2023).
Nel caso di specie, il convenuto si è limitato ad affermare che “Il sig. ha Controparte_1
preferito scegliere tale rito alternativo in quanto, pur professandosi innocente, difficilmente avrebbe potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti a lui addebitati. In altre parole una scelta di opportunità per ottenere un importante sconto di pena atteso che ignorava le generalità del suo connazionale che aveva agito ai danni del sig. ed in un giudizio dibattimentale avrebbe rischiato una Parte_1 condanna largamente superiore”. L'assoluta genericità di tale assunto non consente, in concreto, di vagliare le ragioni per cui il sig. abbia ammesso una sua insussistente Controparte_1
responsabilità, né di comprendere perché il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Da quanto precede consegue che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., unitamente alla documentazione in atti (cfr. in particolare, doc. 11 dell'atto di citazione), costituisce un indiscutibile elemento di prova della responsabilità del convenuto.
3.
In coerenza con le risultanze argomentative e probatorie suesposte, il convenuto va condannato a risarcire tutti i danni conseguiti alla sua condotta illecita.
In particolare, il sig. va condannato a risarcire all'attore il danno patrimoniale Controparte_1
di euro 16.500,00 pari alla somma indebitamente versata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'esborso al saldo, da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. n. 1712/1995.
Il convenuto va condannato anche al risarcimento del danno morale. Esso è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e, cioè, con specifico riguardo alla fattispecie in decisione, quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato ex art. 185 c.p. In particolare, la risarcibilità del danno morale, in caso di fatto illecito costituente reato, deve essere riconosciuta anche con riguardo ai reati contro il patrimonio, come, appunto, il reato di truffa (Tribunale di Roma, sentenza n. 17222/2016).
pagina 5 di 6 Ora, con espresso riguardo al caso di specie, può ritenersi dimostrato, in via presuntiva, che l'attore, dopo aver realizzato di essere stato truffato e di aver perso il capitale di euro 16.500,00, abbia vissuto un turbamento del suo stato d'animo.
Detto danno, non essendo suscettibile di esatta determinazione in termini monetari, va necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 2056 e 1226 c.c.. Quindi, tenuto conto delle modalità del fatto e dell'entità della perdita economica subita, il danno patito può liquidarsi nella somma di euro 1.000,00 -da intendersi già maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dì del fatto illecito alla presente pronuncia-, alla quale dovranno aggiungersi gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
E' infondata, invece, la domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute per la costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Ravenna, potendo tali spese venire liquidate solo nell'ambito di tale procedimento.
Pertanto, e concludendo, il convenuto va condannato a risarcire all'attore il danno di complessivi euro
17.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come indicato sopra.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nel dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il sig. al risarcimento del danno di euro 17.500,00 oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come indicato nella motivazione;
2) condanna il sig. al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.276,50 Controparte_1
per compensi ed in euro 276,80 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 29.5.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 6 di 6