Ordinanza cautelare 15 aprile 2014
Parere interlocutorio 21 gennaio 2015
Parere interlocutorio 22 giugno 2015
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00170/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 02622/2014
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor EN TE contro l’università degli studi di Palermo, per l’annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2013/2014.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 17 gennaio 2014;
Visto il parere interlocutorio n.135 del 21 gennaio 2015;
Visto il parere interlocutorio n.1809 del 22 giugno 2015;
Vista la relazione istruttoria trasmessa con nota prot. n.0016690 del 18 settembre 2024, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Con ricorso straordinario datato 17 gennaio 2014, presentato direttamente dinanzi al Consiglio di Stato in modo irrituale - senza osservare la procedura prevista dall’art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971 (“ Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato ”) -, l’interessato ha chiesto l’annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2013/2014 nella parte in cui non risultava collocato in posizione utile e quindi ammesso al corso e dei verbali della commissione di concorso, lamentando la violazione dell’anonimato della prova e della successiva correzione, nonché riferendo che il T.a.r. per la regione Sicilia aveva già accolto il ricorso proposto da altri partecipanti alla procedura per identico motivo con sentenza n.121 del 2014.
2. Con parere interlocutorio n.135 del 21 gennaio 2015, reso nell’adunanza del 14 gennaio 2015, la sezione ha accolto l’istanza di sospensione ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora , ammettendo temporaneamente il ricorrente al corso di laurea in medicina, sino alla decisione di merito, invitando l’amministrazione a depositare la prescritta relazione istruttoria.
3. Il competente Ministero, con istanza del 15 aprile 2015, ha chiesto la revisione del parere interlocutorio e la revoca della sospensiva, sostenendo che il ricorrente, nella redazione del ricorso, si era limitato ad esporre vicende e doglianze afferenti la situazione di terzi, omettendo qualunque indicazione in merito ai vizi dell’atto impugnato ed ai motivi di ricorso.
4. Con parere n.1809 del 22 giugno 2015, reso nell’adunanza del 22 aprile 2015, la sezione ha confermato la sospensiva a suo tempo concessa, ritenendo che il ricorrente avesse compiutamente dedotto il vizio relativo alla violazione dell’anonimato della prova, peraltro accolto in numerosi precedenti ed analoghi ricorsi; ed ha sollecitato l’amministrazione a provvedere al deposito della relazione.
5. Il Ministero dell’università e della ricerca ha trasmesso relazione istruttoria con nota prot. n.0016690 del 18 settembre 2024, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
6. Con foglio prot.n.0018815 del 14 ottobre 2024, il Ministero ha trasmesso le controdeduzioni del ricorrente alla relazione istruttoria, unitamente alla documentazione rilasciata dall’università degli studi di Palermo attestante che l’interessato, immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia in data 24 febbraio 2015, con riserva ed in soprannumero, si era laureato in data 30 ottobre 2020.
7. Nell’adunanza del 19 febbraio 2025, l’affare è stato deciso.
8. La sezione ritiene che, in ragione delle sopravvenienze di fatto rappresentate dal Ministero (conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia) sia venuto meno l’interesse al ricorso.
9. Il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto, concreto e attuale da un provvedimento amministrativo e l'amministrazione che ha emanato tale provvedimento.
L'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa ( ex multis , Cons. Stato, sez. I, parere 14 dicembre 2020, n.2037; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n.2464; Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2019, n.4233; Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2018, n 3321; 19 luglio 2017, n.3563).
In quanto condizione dell'azione, l’interesse al ricorso deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell’azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato, sez. II, 23 novembre 2020, n.7337).
L'interesse al ricorso può venir meno nel corso del processo per effetto di sopravvenienze giuridiche o di fatto, per le quali si sia determinata una situazione che renda del tutto priva di qualsiasi utilità la decisione giurisdizionale. In altri termini, nel corso del gravame potrebbe verificarsi una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. Ove si verificano tali sopravvenienze di fatto o diritto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2014, n.3138; 10 settembre 2010, n.6549).
10. Il documentato conseguimento della laurea magistrale comprova la realizzazione dell’esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e determina il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente; mentre, di contro, non è emerso alcun interesse attuale dell’amministrazione resistente alla invalidazione del percorso accademico.
Il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso e concluso dal ricorrente si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici.
Ad ulteriore supporto di quanto precede milita la considerazione per cui deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108).
11. Le ragioni che precedono depongono per la sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del gravame, con conseguente improcedibilità del giudizio.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas