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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2474 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (art.2051 c.c.) T R A
, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Guglielmo Abbate ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli al Corso Umberto I -Attrice- E
in persona Controparte_1 difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Catello Schettino ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare Di Stabia al viale Europa, 41 -convenuto- NONCHE'
, rapp.to e difeso in virtù di procura Controparte_2 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Aurelio Marino ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, via Riviera di Chiaia, 263 -terzo chiamato- NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 all'avv. Antonella Salomone in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Poggiomarino alla via D. Alighieri, n. 53
-terza chiamata- NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in CP_4
Gragnano alla via S. Sebastiano n. 2
-terza chiamata contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale il Condominio “Piazza Spartaco 12” di Castellammare di Stabia, in persona
1 dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di fenomeni infiltrativi interessanti i propri appartamenti. In particolare, la stessa premettendo di essere proprietaria di due appartamenti all'ottavo piano con annessi terrazzi a livello (int. 33, in Cat.: fl. 7; P.lla 386; sub. 40; int. 34, in Cat.: fl. 7; P.lla 386; sub. 41, con annesso terrazzo a livello) e di terrazzo sovrastante gli appartamenti (Cat.: fl 7, p.lla 386; sub. 42), evidenziava che gli stessi erano stati interessati, a partire dal gennaio 2014, da fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo sovrastante, fenomeni che avevano interessato la quasi totalità del suo immobile. Aggiungeva che a seguito di numerosi solleciti al , CP_1 veniva affidato alla società l'appalto per i Controparte_5 lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei terrazzi di copertura, e che gli stessi non risultavano risolutivi, essendosi ripresentati nuovamente i fenomeni infiltrativi. In conseguenza di tali avvenimenti l'istante provvedeva ad instaurare procedimento per A.T.P. innanzi a questo Tribunale affinché fosse individuata origine e causa delle percolazioni e fossero indicate le opere necessarie alla eliminazione definitiva delle infiltrazioni (nell'ambito della procedura, iscritta R.G. 3430/2020, veniva nominato C.t.u. l'Ing. ). Persona_1
Chiedeva quindi, in conclusione, il risarcimento di tutti i danni subiti durante il periodo nel quale si erano verificate le infiltrazioni (dicembre 2017 a dicembre 2021). Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando le CP_1 domande attoree e concludeva chiedendone il rigetto. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa della e imprese Controparte_6 Controparte_4 appalt dell' n quanto CP_2 direttore dei lavori, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per i danni lamentati dall'attrice e in subordine per esser manlevato dalle richieste risarcitorie. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva l'arch.
[...]
chiedendo in via preliminare la sospen Controparte_2 la riunione del giudizio con quello pendente presso il medesimo Tribunale recante R.G. 584-2022; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere nonché la nullità del contratto di appalto. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dal in quanto infondate, in fatto e in CP_1 diritto. Si costituiva la chiedendo il rigetto delle Controparte_7 domande in qua e diritto. Non si costituiva pur regolarmente evocata in giudizio CP_4
, in persona del legale rapp.te p.t., per cui se ne
[...] contumacia.
2 Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c, disposta l'assunzione delle Atp dei procedimenti Rg. 3430/2020 e Rg. 258/2022, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuata in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò doverosamente precisato, è a rilevarsi che la domanda di parte attrice non si estende ai soggetti chiamati in causa dal
, per la quale, come documentato dallo , CP_1 CP_2 ro, in corso un precedente giudizio, per c documentata la duplicazione della domanda e, quindi, la relativa litispendenza. Di conseguenza in tal sede verrà analizzata la sola domanda dell'attrice nei confronti del convenuto . CP_1
Passando al merito la domanda di par nfondata e va rigettata, per quanto di ragione. Invero se pur risulta accertata la presenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione di c.t.p., relazione di atp e relativa documentazione fotografica allegata), a parere di questo giudicante non è possibile ricondurre tali fenomeni ad una mancata custodia e manutenzione da parte del convenuto
. CP_1
Invero dall'Atp a cura dell'Ing. assunta in corso Persona_1 di causa, è stata accertata la meni infiltrativi, così come già denunciati più volte dall'istante, in varie zone delle unità immobiliari dell'attrice (cfr. ctu “fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche in corrispondenza del soffitto della zona di
3 ingresso e del soffitto del bagno “wc4” dell'appartamento al P.8° della ricorrente…”) causati dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo di copertura. È stata inoltre rilevata la presenza di acqua all'interno della struttura del solaio di copertura aggravatasi in concomitanza di eventi piovosi. Il c.t.u. ha evidenziato, altresì, che la portata delle infiltrazioni ha causato la presenza di umidità diffusa e percolazioni, con gocciolamenti rilevanti. Quanto alla causa di tali fenomeni, gli stessi sono stati ricondotti ad un”… difetto di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione sulle corrispondenti e sovrastanti zone del terrazzo di copertura al nono piano, eseguite dalla ditta CP_6 come da contratto di appalto del 25-05-2018”
[...] alle infiltrazioni sulla parte bassa delle pareti perimetrali di tompagno delle camere 1 e 2 prospicienti il terrazzo a livello dell'appartamento all'ottavo piano della ricorrente lato via Rispoli, nonché all'interno dell'appartamento al piano settimo di proprietà (soggiorno, corridoio, cucina e Parte_2 ripostiglio, il consulente ha evidenziato come “ siano imputabili ad un difetto di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell'ottavo piano lato via Rispoli, eseguite prima dalla ditta come da contratto di appalto Controparte_6 del 25/05/2018, e poi completate dalla ditta Controparte_4 come da contratto del 15/03/2019”. Il ctu ha espressamente evidenziato che le carenze di impermeabilizzazione si sono riscontrate con maggiore evidenza nelle zone di raccordo ed al di sotto delle soglie in marmo alla base delle aperture per l'accesso al terrazzo a livello dell'ottavo piano antistante le camere dell'abitazione dell'istante, aggravate inoltre dal difetto di pendenza della nuova pavimentazione che ha determinato l'ostruzione dei fori posti alla base dei doppi infissi in alluminio, “che avrebbero dovuto consentire il deflusso delle acque piovane che incidono sulle soglie in marmo alla base degli stessi infissi, con il conseguente “ristagno” delle stesse acque in prossimità ed al di sopra delle soglie in marmo”. Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, tenuto conto sia della localizzazione dei constatati inconvenienti, sia della mancata constatazione di cause alternative, sul piano tecnico - eziologico, di tale fenomeno infiltrativo. Inoltre, tali cause risultano confermate anche dalla consulenza assunta in corso di causa nel giudizio rg 258/2022 a cura dell'Ing. , il quale individuava tra le cause dei Persona_2 fenomeni infi corretta impermeabilizzazione dei terrazzi effettuata dalla ditta . CP_6
Invero non possono consid tendibili, come evidenziato dal ctu, le risultanze della consulenza tecnica di progetto a firma dell'arch. del 04-04-2018 in quanto basate su semplici CP_2 esami a vista e quindi effettuate in assenza di indagini
4 termografiche specifiche e circostanziate (se non in una fase antecedente al verificarsi delle infiltrazioni), nel quale si legge che tali fenomeni erano da attribuire a vizi occulti e difetti strutturali dell'edificio. Per tali ragioni, essendo tali infiltrazioni attribuibili ad un errata impermeabilizzazione sulle zone di copertura dei terrazzi eseguite prima dalla ditta come da contratto di Controparte_6 appalto del 25/05/2018, e poi completate dalla ditta CP_4
come da contratto del 15/03/2019, la do
[...] confronti del condominio va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_4
- Rigetta la domanda di Parte_1
- condanna l'attrice, al pagamento delle competenze e spese processuali in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministrator n € 7.616,00 per compensi con attribuzione in favore dell'avv.to Catello Schettino dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese per i terzi chiamati. Torre Annunziata, 13 novembre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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, rapp.ta e difesa in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione dall'avv. Guglielmo Abbate ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli al Corso Umberto I -Attrice- E
in persona Controparte_1 difeso in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Catello Schettino ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Castellammare Di Stabia al viale Europa, 41 -convenuto- NONCHE'
, rapp.to e difeso in virtù di procura Controparte_2 apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Aurelio Marino ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, via Riviera di Chiaia, 263 -terzo chiamato- NONCHE'
in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_3 all'avv. Antonella Salomone in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente alla stessa presso il suo studio sito in Poggiomarino alla via D. Alighieri, n. 53
-terza chiamata- NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in CP_4
Gragnano alla via S. Sebastiano n. 2
-terza chiamata contumace- Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale il Condominio “Piazza Spartaco 12” di Castellammare di Stabia, in persona
1 dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di fenomeni infiltrativi interessanti i propri appartamenti. In particolare, la stessa premettendo di essere proprietaria di due appartamenti all'ottavo piano con annessi terrazzi a livello (int. 33, in Cat.: fl. 7; P.lla 386; sub. 40; int. 34, in Cat.: fl. 7; P.lla 386; sub. 41, con annesso terrazzo a livello) e di terrazzo sovrastante gli appartamenti (Cat.: fl 7, p.lla 386; sub. 42), evidenziava che gli stessi erano stati interessati, a partire dal gennaio 2014, da fenomeni infiltrativi provenienti dal terrazzo sovrastante, fenomeni che avevano interessato la quasi totalità del suo immobile. Aggiungeva che a seguito di numerosi solleciti al , CP_1 veniva affidato alla società l'appalto per i Controparte_5 lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione dei terrazzi di copertura, e che gli stessi non risultavano risolutivi, essendosi ripresentati nuovamente i fenomeni infiltrativi. In conseguenza di tali avvenimenti l'istante provvedeva ad instaurare procedimento per A.T.P. innanzi a questo Tribunale affinché fosse individuata origine e causa delle percolazioni e fossero indicate le opere necessarie alla eliminazione definitiva delle infiltrazioni (nell'ambito della procedura, iscritta R.G. 3430/2020, veniva nominato C.t.u. l'Ing. ). Persona_1
Chiedeva quindi, in conclusione, il risarcimento di tutti i danni subiti durante il periodo nel quale si erano verificate le infiltrazioni (dicembre 2017 a dicembre 2021). Si costituiva in giudizio il convenuto , contestando le CP_1 domande attoree e concludeva chiedendone il rigetto. Chiedeva inoltre di essere autorizzato alla chiamata in causa della e imprese Controparte_6 Controparte_4 appalt dell' n quanto CP_2 direttore dei lavori, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità per i danni lamentati dall'attrice e in subordine per esser manlevato dalle richieste risarcitorie. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva l'arch.
[...]
chiedendo in via preliminare la sospen Controparte_2 la riunione del giudizio con quello pendente presso il medesimo Tribunale recante R.G. 584-2022; eccepiva inoltre la prescrizione del diritto fatto valere nonché la nullità del contratto di appalto. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dal in quanto infondate, in fatto e in CP_1 diritto. Si costituiva la chiedendo il rigetto delle Controparte_7 domande in qua e diritto. Non si costituiva pur regolarmente evocata in giudizio CP_4
, in persona del legale rapp.te p.t., per cui se ne
[...] contumacia.
2 Assegnati su richiesta di parte i termini 183 comma VI c.p.c, disposta l'assunzione delle Atp dei procedimenti Rg. 3430/2020 e Rg. 258/2022, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini di legge. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuata in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Ciò doverosamente precisato, è a rilevarsi che la domanda di parte attrice non si estende ai soggetti chiamati in causa dal
, per la quale, come documentato dallo , CP_1 CP_2 ro, in corso un precedente giudizio, per c documentata la duplicazione della domanda e, quindi, la relativa litispendenza. Di conseguenza in tal sede verrà analizzata la sola domanda dell'attrice nei confronti del convenuto . CP_1
Passando al merito la domanda di par nfondata e va rigettata, per quanto di ragione. Invero se pur risulta accertata la presenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti (relazione di c.t.p., relazione di atp e relativa documentazione fotografica allegata), a parere di questo giudicante non è possibile ricondurre tali fenomeni ad una mancata custodia e manutenzione da parte del convenuto
. CP_1
Invero dall'Atp a cura dell'Ing. assunta in corso Persona_1 di causa, è stata accertata la meni infiltrativi, così come già denunciati più volte dall'istante, in varie zone delle unità immobiliari dell'attrice (cfr. ctu “fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche in corrispondenza del soffitto della zona di
3 ingresso e del soffitto del bagno “wc4” dell'appartamento al P.8° della ricorrente…”) causati dalle infiltrazioni meteoriche provenienti dal terrazzo di copertura. È stata inoltre rilevata la presenza di acqua all'interno della struttura del solaio di copertura aggravatasi in concomitanza di eventi piovosi. Il c.t.u. ha evidenziato, altresì, che la portata delle infiltrazioni ha causato la presenza di umidità diffusa e percolazioni, con gocciolamenti rilevanti. Quanto alla causa di tali fenomeni, gli stessi sono stati ricondotti ad un”… difetto di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione sulle corrispondenti e sovrastanti zone del terrazzo di copertura al nono piano, eseguite dalla ditta CP_6 come da contratto di appalto del 25-05-2018”
[...] alle infiltrazioni sulla parte bassa delle pareti perimetrali di tompagno delle camere 1 e 2 prospicienti il terrazzo a livello dell'appartamento all'ottavo piano della ricorrente lato via Rispoli, nonché all'interno dell'appartamento al piano settimo di proprietà (soggiorno, corridoio, cucina e Parte_2 ripostiglio, il consulente ha evidenziato come “ siano imputabili ad un difetto di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo a livello dell'ottavo piano lato via Rispoli, eseguite prima dalla ditta come da contratto di appalto Controparte_6 del 25/05/2018, e poi completate dalla ditta Controparte_4 come da contratto del 15/03/2019”. Il ctu ha espressamente evidenziato che le carenze di impermeabilizzazione si sono riscontrate con maggiore evidenza nelle zone di raccordo ed al di sotto delle soglie in marmo alla base delle aperture per l'accesso al terrazzo a livello dell'ottavo piano antistante le camere dell'abitazione dell'istante, aggravate inoltre dal difetto di pendenza della nuova pavimentazione che ha determinato l'ostruzione dei fori posti alla base dei doppi infissi in alluminio, “che avrebbero dovuto consentire il deflusso delle acque piovane che incidono sulle soglie in marmo alla base degli stessi infissi, con il conseguente “ristagno” delle stesse acque in prossimità ed al di sopra delle soglie in marmo”. Tali conclusioni dell'ausiliario appaiono perfettamente condivisibili, tenuto conto sia della localizzazione dei constatati inconvenienti, sia della mancata constatazione di cause alternative, sul piano tecnico - eziologico, di tale fenomeno infiltrativo. Inoltre, tali cause risultano confermate anche dalla consulenza assunta in corso di causa nel giudizio rg 258/2022 a cura dell'Ing. , il quale individuava tra le cause dei Persona_2 fenomeni infi corretta impermeabilizzazione dei terrazzi effettuata dalla ditta . CP_6
Invero non possono consid tendibili, come evidenziato dal ctu, le risultanze della consulenza tecnica di progetto a firma dell'arch. del 04-04-2018 in quanto basate su semplici CP_2 esami a vista e quindi effettuate in assenza di indagini
4 termografiche specifiche e circostanziate (se non in una fase antecedente al verificarsi delle infiltrazioni), nel quale si legge che tali fenomeni erano da attribuire a vizi occulti e difetti strutturali dell'edificio. Per tali ragioni, essendo tali infiltrazioni attribuibili ad un errata impermeabilizzazione sulle zone di copertura dei terrazzi eseguite prima dalla ditta come da contratto di Controparte_6 appalto del 25/05/2018, e poi completate dalla ditta CP_4
come da contratto del 15/03/2019, la do
[...] confronti del condominio va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia di CP_4
- Rigetta la domanda di Parte_1
- condanna l'attrice, al pagamento delle competenze e spese processuali in favore del , in Controparte_1 persona dell'amministrator n € 7.616,00 per compensi con attribuzione in favore dell'avv.to Catello Schettino dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese per i terzi chiamati. Torre Annunziata, 13 novembre 2025. Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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