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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 919/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PRADERIO Parte_1
ANGELO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: pensione di vecchiaia
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: CP_1
Invia principale
• Accertare, dichiarare e costituire, in capo alla IG.ra , il diritto ad Parte_2 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per
i contributi versati nella speciale gestione commercianti;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze”;
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore del ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di
VO/COM. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 226,98 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In via subordinata
Accertare, dichiarare e costituire, in capo alla IG.ra , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per
i contributi versati nella speciale gestione commercianti, per l'effetto condannare l' , in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore della ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/COM.
e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in €. 226,98 lorde mensili, o nel diverso importo che risultasse dovuto a seguito dell'istruttoria, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere titolare di pensione cat. OM n. 021870036036738 con decorrenza 01.10.2008; di aver inoltrato all' in data 31.01.2024 domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia CP_1 nell'AGO, con contestuale liquidazione del supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974; che con nota dell'11.03.2024 l' proponeva la trasformazione della pensione calcolando CP_1 solo i contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
che con nota del
15.04.2024 l' respingeva la domanda. CP_1
La ricorrente ha lamentato che l' non aveva inserito il calcolo dei contributi versati CP_1 nella gestione speciale nella proposta di liquidazione del nuovo trattamento pensionistico, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2ter L. 114/1974. Si è costituito l' , concludendo come segue: CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in rigettare l'avverso ricorso per abrogazione della norma e per decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/70, con conseguente inammissibilità/rigetto della domanda.
In via del tutto subordinata si chiede la riduzione della domanda ai ratei fino al
31.12.2024, data dalla quale è operante l'abrogazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 18.02.2025 la parte ricorrente, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio di cui alle difese dell' , ha eccepito che al momento CP_1 dell'instaurazione del giudizio la L. 207/2024 non era ancora in vigore, non avendo effetto retroattivo;
ha insistito pertanto per l'accoglimento integrale della domanda o, in subordine, per l'accoglimento della pretesa limitatamente agli arretrati maturati sino al
31.12.2024.
All'udienza dell'1.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 8 3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare di decadenza, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 30 D.L. 98/2011) così prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
(…) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte
o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
3.1Ritiene il Giudice che l'eccezione sollevata dall' resistente non possa CP_2 trovare accoglimento, avuto riguardo ai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
in particolare di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 919 del 2022 della Corte d'Appello di
Milano, le cui argomentazioni sono integralmente fatte proprie da questo Giudice:
“pur nella consapevolezza dell'esistenza di divergenti arresti interpretativi tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, questo Collegio presta adesione all'orientamento secondo cui […] “il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del
2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo
"alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate […] ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione;
ciò applicando la norma codicistica dell'art. 252 disp. att. c.c.
(Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, n.17430 e Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020)” (cfr. Corte d'appello di Milano, sentenza n. 130/2022, pres.
Ravazzoni, est. . La pronuncia richiamata aggiunge che “la ritenuta applicabilità Per_1 alla presente fattispecie del termine di decadenza introdotto dal d.l. n. 98/2011, tuttavia, non comporta […] l'integrale rigetto delle domande […]. Ed infatti, “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (così Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, n.17430, che in
Pag. 3 di 8 motivazione ulteriormente precisa: “Questa Corte è già intervenuta sulle questioni qui in rilievo con la recente sentenza Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità.
8. In particolare, si è ribadito il principio
(affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con le ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del
15/11/2019, Rv. 655717 - 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (che, intervenendo nella materia delle emotrasfusioni in relazione ai termini introdotti dalla L.
n. 238 del 1997, art. 1, comma 9 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni), il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione.
9. Dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato.
10. In particolare, venendo in rilievo un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. 11. Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte eIGenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del
2014)”; nello stesso senso anche la successiva Cass. 4 gennaio 2022, n. 123)”. Le argomentazioni di cui sopra – che si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame - sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.. La Corte di Cassazione ha dato continuità all'orientamento interpretativo sopra richiamato anche con la sentenza 15 febbraio 2022 n. 4858, in cui ha statuito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione
Pag. 4 di 8 della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale”. Ne deriva che l'eccezione di decadenza CP_ proposta dall' deve ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale e che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la decadenza non si estende all'intera pretesa e non incide sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale”.
3.2Avuto riguardo al caso di specie, pertanto, l'eccezione preliminare di decadenza risulta infondata, ove si consideri che la domanda azionata ha ad oggetto una pretesa economica riferita al primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 31.01.2024, pertanto integralmente entro il limite del triennio anteriore al deposito del ricorso in data 18.11.2024.
4.Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale di cui alle difese dell' . CP_1
4.1L'art. 47bis del D.P.R. n. 639/1970 prevede: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
4.2Nel caso in esame, come già evidenziato, la pretesa economica dell'attrice è riferita al primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 31.01.2024, pertanto rientra integralmente nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
5.Venendo al merito, anzitutto occorre rilevare che risulta pacifico in causa che parte ricorrente, già titolare di pensione cat. VO/COM nella gestione speciale, avendo maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia nell'AGO, ha presentato domanda volta all'ottenimento della pensione di vecchiaia nell'AGO con contestuale liquidazione del relativo supplemento ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974.
6.L'art. 2ter L. 114/1974 stabiliva: “(Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). - Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
Pag. 5 di 8 La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto
a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti”.
6.1Come eccepito dall' , la disposizione appena richiamata è stata di recente CP_1 abrogata ad opera dell'art. 1, co. 172, L. 207/2024 (c.d. legge di Bilancio 2025), il quale ha disposto: “l'articolo 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 è abrogato”.
6.2Nondimeno, l'avvenuta abrogazione dell'art. 2ter cit. non risulta rilevante ai fini del decidere, atteso che la L. 207/2024 è entrata in vigore il 1.01.2025: pertanto, alla data di proposizione della domanda amministrativa (come pure anche alla successiva data di instaurazione del presente giudizio) la normativa di cui all'art. 2ter L. 114/1974 risultava essere ancora vigente e dunque risulta senz'altro ratione temporis pienamente applicabile alla fattispecie di cui è causa.
6.3Né risulta consentito, già sul piano generale, limitare la pretesa attorea ai soli arretrati eventualmente maturati sino al 31.12.2024, atteso che la c.d. Legge di Bilancio non è in ogni caso intervenuta con riferimento ai diritti ormai quesiti alla data del
1.01.2025 – quale risulterebbe, ove riconosciuto, il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico domandato, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 31.01.2024.
7.Ribadita la piena applicabilità dell'art. 2ter cit. al caso di specie, occorre ora ulteriormente osservare che l'art. 7 della L. 155/1981, in particolare nei co. da 4 a 7, dispone: “La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione
o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali”.
Pag. 6 di 8 7.1La normativa di cui alla L. 155/1981 non risulta applicabile al caso di specie: ed infatti, ritiene il Giudice che la stessa riguardi esclusivamente i supplementi maturati dopo il conseguimento della pensione;
diversamente, l'unica condizione richiesta dalla legge per l'accredito dei contributi maturati precedentemente il pensionamento è il compimento dell'età stabilita per il pensionamento stesso.
Ciò in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, da questo Giudice condiviso integralmente, secondo cui sia l'interpretazione letterale che quella logico-sistematica portano ad affermare che la disciplina dei supplementi regolamentata dalla L. n. 155/1981 sia applicabile esclusivamente a quelli maturati successivamente al pensionamento.
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di affermare che “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n.
155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria” (Così ad es. Cass., n. 28738 del 2011; v. anche n. 2846 del 2000; n. 13604 del 2001).
8.Tutto ciò considerato, la domanda è fondata e il Giudice accerta e dichiara pertanto il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia ed il relativo supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Per l'effetto, l' va condannato a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento CP_1 pensionistico, comprensivo dei ratei arretrati, pari alla differenza tra quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'AGO e quanto percepito a titolo di pensione OM (€226,98 lordi mensili, secondo i conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati dall' ), dal primo giorno del mese successivo alla CP_1 presentazione della domanda amministrativa.
Alle predette somme vanno aggiunti i soli interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole rate al saldo;
non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, co. 6 L. n. 421/1991.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
Pag. 7 di 8 accolta, avuto riguardo alle difese in concreto svolte e alla natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia ed il relativo supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2.condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento pensionistico, CP_1 comprensivo dei ratei arretrati, pari alla differenza tra quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'AGO e quanto percepito a titolo di pensione
OM (€226,98 lordi mensili) dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
3.condanna l' a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 1.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 919/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to PRADERIO Parte_1
ANGELO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: pensione di vecchiaia
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 18.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: CP_1
Invia principale
• Accertare, dichiarare e costituire, in capo alla IG.ra , il diritto ad Parte_2 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per
i contributi versati nella speciale gestione commercianti;
• Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in essere inserendo nella base pensionabile A.G.O. tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando “competenze correnti” con “altre competenze”;
• per l'effetto condannare l' , in Controparte_2 persona del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore del ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di
VO/COM. e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in € 226,98 lorde mensili, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In via subordinata
Accertare, dichiarare e costituire, in capo alla IG.ra , il diritto ad Parte_1 ottenere la pensione di vecchiaia in premessa descritta, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, comprensiva del relativo supplemento per
i contributi versati nella speciale gestione commercianti, per l'effetto condannare l' , in persona Controparte_2 del Presidente pro tempore, corrente in Roma, via Ciro il Grande n. 21, a liquidare in favore della ricorrente, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, le differenze tra quanto da questo percepito a titolo di pensione di VO/COM.
e quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, somma quantificata in €. 226,98 lorde mensili, o nel diverso importo che risultasse dovuto a seguito dell'istruttoria, oltre alla perequazione automatica per scala mobile, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara anticipatario ex art. 93 c.p.c.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere titolare di pensione cat. OM n. 021870036036738 con decorrenza 01.10.2008; di aver inoltrato all' in data 31.01.2024 domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia CP_1 nell'AGO, con contestuale liquidazione del supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974; che con nota dell'11.03.2024 l' proponeva la trasformazione della pensione calcolando CP_1 solo i contributi versati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
che con nota del
15.04.2024 l' respingeva la domanda. CP_1
La ricorrente ha lamentato che l' non aveva inserito il calcolo dei contributi versati CP_1 nella gestione speciale nella proposta di liquidazione del nuovo trattamento pensionistico, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2ter L. 114/1974. Si è costituito l' , concludendo come segue: CP_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in rigettare l'avverso ricorso per abrogazione della norma e per decadenza ex art. 47 d.p.r. 639/70, con conseguente inammissibilità/rigetto della domanda.
In via del tutto subordinata si chiede la riduzione della domanda ai ratei fino al
31.12.2024, data dalla quale è operante l'abrogazione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 18.02.2025 la parte ricorrente, con riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio di cui alle difese dell' , ha eccepito che al momento CP_1 dell'instaurazione del giudizio la L. 207/2024 non era ancora in vigore, non avendo effetto retroattivo;
ha insistito pertanto per l'accoglimento integrale della domanda o, in subordine, per l'accoglimento della pretesa limitatamente agli arretrati maturati sino al
31.12.2024.
All'udienza dell'1.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 8 3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare di decadenza, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 30 D.L. 98/2011) così prevede: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi
l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_2 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
(…) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte
o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
3.1Ritiene il Giudice che l'eccezione sollevata dall' resistente non possa CP_2 trovare accoglimento, avuto riguardo ai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito;
in particolare di seguito si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 919 del 2022 della Corte d'Appello di
Milano, le cui argomentazioni sono integralmente fatte proprie da questo Giudice:
“pur nella consapevolezza dell'esistenza di divergenti arresti interpretativi tanto nella giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito, questo Collegio presta adesione all'orientamento secondo cui […] “il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del
2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo
"alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate […] ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione;
ciò applicando la norma codicistica dell'art. 252 disp. att. c.c.
(Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, n.17430 e Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020)” (cfr. Corte d'appello di Milano, sentenza n. 130/2022, pres.
Ravazzoni, est. . La pronuncia richiamata aggiunge che “la ritenuta applicabilità Per_1 alla presente fattispecie del termine di decadenza introdotto dal d.l. n. 98/2011, tuttavia, non comporta […] l'integrale rigetto delle domande […]. Ed infatti, “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (così Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, n.17430, che in
Pag. 3 di 8 motivazione ulteriormente precisa: “Questa Corte è già intervenuta sulle questioni qui in rilievo con la recente sentenza Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità.
8. In particolare, si è ribadito il principio
(affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con le ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del
15/11/2019, Rv. 655717 - 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (che, intervenendo nella materia delle emotrasfusioni in relazione ai termini introdotti dalla L.
n. 238 del 1997, art. 1, comma 9 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni), il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione.
9. Dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato.
10. In particolare, venendo in rilievo un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. 11. Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte eIGenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del
2014)”; nello stesso senso anche la successiva Cass. 4 gennaio 2022, n. 123)”. Le argomentazioni di cui sopra – che si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame - sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.. La Corte di Cassazione ha dato continuità all'orientamento interpretativo sopra richiamato anche con la sentenza 15 febbraio 2022 n. 4858, in cui ha statuito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione
Pag. 4 di 8 della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato dalla domanda giudiziale”. Ne deriva che l'eccezione di decadenza CP_ proposta dall' deve ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale e che – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la decadenza non si estende all'intera pretesa e non incide sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale”.
3.2Avuto riguardo al caso di specie, pertanto, l'eccezione preliminare di decadenza risulta infondata, ove si consideri che la domanda azionata ha ad oggetto una pretesa economica riferita al primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 31.01.2024, pertanto integralmente entro il limite del triennio anteriore al deposito del ricorso in data 18.11.2024.
4.Parimenti infondata è l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale di cui alle difese dell' . CP_1
4.1L'art. 47bis del D.P.R. n. 639/1970 prevede: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
4.2Nel caso in esame, come già evidenziato, la pretesa economica dell'attrice è riferita al primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa del 31.01.2024, pertanto rientra integralmente nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
5.Venendo al merito, anzitutto occorre rilevare che risulta pacifico in causa che parte ricorrente, già titolare di pensione cat. VO/COM nella gestione speciale, avendo maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia nell'AGO, ha presentato domanda volta all'ottenimento della pensione di vecchiaia nell'AGO con contestuale liquidazione del relativo supplemento ai sensi dell'art. 2ter L. 114/1974.
6.L'art. 2ter L. 114/1974 stabiliva: “(Utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). - Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell'assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
Pag. 5 di 8 La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto
a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti”.
6.1Come eccepito dall' , la disposizione appena richiamata è stata di recente CP_1 abrogata ad opera dell'art. 1, co. 172, L. 207/2024 (c.d. legge di Bilancio 2025), il quale ha disposto: “l'articolo 2-ter del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 è abrogato”.
6.2Nondimeno, l'avvenuta abrogazione dell'art. 2ter cit. non risulta rilevante ai fini del decidere, atteso che la L. 207/2024 è entrata in vigore il 1.01.2025: pertanto, alla data di proposizione della domanda amministrativa (come pure anche alla successiva data di instaurazione del presente giudizio) la normativa di cui all'art. 2ter L. 114/1974 risultava essere ancora vigente e dunque risulta senz'altro ratione temporis pienamente applicabile alla fattispecie di cui è causa.
6.3Né risulta consentito, già sul piano generale, limitare la pretesa attorea ai soli arretrati eventualmente maturati sino al 31.12.2024, atteso che la c.d. Legge di Bilancio non è in ogni caso intervenuta con riferimento ai diritti ormai quesiti alla data del
1.01.2025 – quale risulterebbe, ove riconosciuto, il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico domandato, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 31.01.2024.
7.Ribadita la piena applicabilità dell'art. 2ter cit. al caso di specie, occorre ora ulteriormente osservare che l'art. 7 della L. 155/1981, in particolare nei co. da 4 a 7, dispone: “La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione
o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.
Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali”.
Pag. 6 di 8 7.1La normativa di cui alla L. 155/1981 non risulta applicabile al caso di specie: ed infatti, ritiene il Giudice che la stessa riguardi esclusivamente i supplementi maturati dopo il conseguimento della pensione;
diversamente, l'unica condizione richiesta dalla legge per l'accredito dei contributi maturati precedentemente il pensionamento è il compimento dell'età stabilita per il pensionamento stesso.
Ciò in conformità con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, da questo Giudice condiviso integralmente, secondo cui sia l'interpretazione letterale che quella logico-sistematica portano ad affermare che la disciplina dei supplementi regolamentata dalla L. n. 155/1981 sia applicabile esclusivamente a quelli maturati successivamente al pensionamento.
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di affermare che “In materia di supplementi di pensioni da liquidare in base a contributi versati presso le gestioni speciali per i lavoratori autonomi, l'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981 n.
155, che prevede l'applicabilità anche ai supplementi di pensione liquidabili a carico di dette gestioni dei commi quarto e quinto del medesimo articolo, contenenti disposizioni sui termini dilatori per le richieste di supplementi di pensione, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto desumibile dal riferimento del secondo comma all'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, rimanendo salva, in riferimento a contributi versati per periodi anteriori, la facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento al compimento dell'età pensionabile secondo la disciplina delle gestioni speciali (art. 7 legge 9 gennaio 1963 n. 9 e art. 25 legge 22 luglio 1966 n. 613), senza che spieghi efficacia dilatoria la liquidazione di supplementi sulla base di contributi versati nella gestione ordinaria” (Così ad es. Cass., n. 28738 del 2011; v. anche n. 2846 del 2000; n. 13604 del 2001).
8.Tutto ciò considerato, la domanda è fondata e il Giudice accerta e dichiara pertanto il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia ed il relativo supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Per l'effetto, l' va condannato a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento CP_1 pensionistico, comprensivo dei ratei arretrati, pari alla differenza tra quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'AGO e quanto percepito a titolo di pensione OM (€226,98 lordi mensili, secondo i conteggi allegati al ricorso, non specificamente contestati dall' ), dal primo giorno del mese successivo alla CP_1 presentazione della domanda amministrativa.
Alle predette somme vanno aggiunti i soli interessi legali decorrenti dalla scadenza delle singole rate al saldo;
non è invece dovuta la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, co. 6 L. n. 421/1991.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda
Pag. 7 di 8 accolta, avuto riguardo alle difese in concreto svolte e alla natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la pensione di vecchiaia ed il relativo supplemento sulla base dei contributi versati nella gestione speciale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
2.condanna l' a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento pensionistico, CP_1 comprensivo dei ratei arretrati, pari alla differenza tra quanto alla stessa spettante a titolo di pensione di vecchiaia nell'AGO e quanto percepito a titolo di pensione
OM (€226,98 lordi mensili) dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo;
3.condanna l' a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 1.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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