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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 816/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Avv.to Aniello Cioffi e Malia Migliorino, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 e Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/05/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
51/21 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante, è invalido civile ex lege 118/71 nella percentuale minima del 74%”; 2)
“dichiarare di conseguenza il diritto del ricorrente all'assegno mensile di invalidità civile ex lege 118/71 e 509/88 dalla data della domanda o da quella che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregressa
leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva trattata con cht rt e trapianto aploidentico in follow—up in assenza di ripresa di malattia ma con esiti post-chemio ( fatigue, sindrome ansiosa, ipogonadismo ipergonadotropo
), Ipertensione arteriosa Broncopatia cronica con reperto di lieve restrizione,
Esiti di ernioplastica inguinale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente la status di invalido nella misura del 76% a partire dalla domanda del
29/01/2021.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario;
d'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell' , liquidate CP_1
come da dispositivo e tenuto conto che le spese in fascicolo accertamento
Pag. 2 di 4 tecnico preventivo sono già state liquidate, nell'ammontare, con decreto del
12/02/2025. Tanto con la precisazione che l'importo in quella sede liquidato è comprensivo della riduzione nell'ordine del 50%.
Ugualmente le spese relative alle CTU espletate tanto nella presente fase quanto in accertamento tecnico preventivo, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_2
così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (29/01/2021).
2) relativamente alla fase di accertamento tecnico preventivo, condanna l' alla refusione delle spese di giustizia, da versarsi in favore dello Stato, CP_1
attesa l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, liquidate in euro
1.520,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
3) relativamente alla fase di merito, condanna l alla refusione delle CP_1
spese di giustizia, liquidate in euro 2.100,00 a tolo di compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA nelle misure di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Aniello Cioffi e Malia Migliorino, per dichiarato anticipo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a
Pag. 3 di 4 carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 816/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Avv.to Aniello Cioffi e Malia Migliorino, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n.37590 e Raccolta n.7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/05/2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
51/21 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante, è invalido civile ex lege 118/71 nella percentuale minima del 74%”; 2)
“dichiarare di conseguenza il diritto del ricorrente all'assegno mensile di invalidità civile ex lege 118/71 e 509/88 dalla data della domanda o da quella che sarà accertata in corso di causa”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza Persona_2
la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
XXX, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” Pregressa
leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva trattata con cht rt e trapianto aploidentico in follow—up in assenza di ripresa di malattia ma con esiti post-chemio ( fatigue, sindrome ansiosa, ipogonadismo ipergonadotropo
), Ipertensione arteriosa Broncopatia cronica con reperto di lieve restrizione,
Esiti di ernioplastica inguinale”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente la status di invalido nella misura del 76% a partire dalla domanda del
29/01/2021.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_2
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario;
d'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza e poste a carico dell' , liquidate CP_1
come da dispositivo e tenuto conto che le spese in fascicolo accertamento
Pag. 2 di 4 tecnico preventivo sono già state liquidate, nell'ammontare, con decreto del
12/02/2025. Tanto con la precisazione che l'importo in quella sede liquidato è comprensivo della riduzione nell'ordine del 50%.
Ugualmente le spese relative alle CTU espletate tanto nella presente fase quanto in accertamento tecnico preventivo, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell ,
[...] Controparte_2
così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (29/01/2021).
2) relativamente alla fase di accertamento tecnico preventivo, condanna l' alla refusione delle spese di giustizia, da versarsi in favore dello Stato, CP_1
attesa l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, liquidate in euro
1.520,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
3) relativamente alla fase di merito, condanna l alla refusione delle CP_1
spese di giustizia, liquidate in euro 2.100,00 a tolo di compenso, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA nelle misure di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Aniello Cioffi e Malia Migliorino, per dichiarato anticipo;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a
Pag. 3 di 4 carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_1
accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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