Articolo 25 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 24Articolo 26
Versione
27 agosto 1966
Art. 25.
Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.
Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, e' Pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed e' integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.
Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidita' dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta' se uomini o il 60° se donne;
b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avra' luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.
I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.
In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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