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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4951/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4951/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata in calce all'atto, dagli Avv.ti Raffaele Maione e Nicole Scognamiglio, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA), alla via Mercato Vecchio n. 136, presso lo studio legale dell'Avv. Raffaele Maione;
-Attrice-
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce all'atto, dall'Avv. Luisa
Maresca, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Porzio n.
4- Centro Direzionale,
Isola G 8, piano 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo;
-Convenuta-
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.).
Conclusioni: come da atti e verbale di causa allegato.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 12.07.2018, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la società al fine di sentir Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa nonché l'illiceità della condotta tenuta in quanto lesiva del principio di buona fede;
l'usurarietà del regolamento contrattuale e, per l'effetto, chiedeva- previo accertamento del tasso effettivo globale (TEG)- la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla pagina 1 di 5 genericamente quantificate in € 12.000,00 oltre interessi e risarcimento del CP_1
danno con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
2. Nello specifico, la domanda attorea trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra le epigrafate parti in data 20.07.2009, relativo ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per complessivi € 32.760,00 (quota capitale di €
20.300,00; interessi pari ad € 5.795,74; altri costi di istruttoria per complessivi €
6.664,26).
3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta
[...] che, rilevando l'infondatezza in fatto e in diritto, della domanda attorea ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria di spese processuali.
4. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. con decorrenza dal
15.02.2019.
5. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u., con formulazione dei relativi quesiti con provvedimento del 19.09.2019.
6. Sulle rinnovate conclusioni delle parti, all'udienza del 20.05.2025, la causa veniva rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
- Tanto premesso in punto di fatto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
- In limine, va dichiarata la procedibilità della domanda in quanto è stato esperito il preliminare tentativo di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità nelle controversie “in materia di contratti bancari e finanziari” (cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010).
- Sempre in via preliminare, va rilevato che il contratto di finanziamento per cui è causa, veniva stipulato tra le epigrafate parti in data 20.07.2009, per il tramite dell'intermediario FIN.GEN.IUS SRL, per un importo complessivo di € 32.760,00
(capitale lordo mutuato), da corrispondersi in n. 120 rate di importo mensile pari a €
273,00 (TAN 4 %; tasso di mora: TAN + 5 punti;
TEG 9,02 %).
- In relazione al predetto rapporto contrattuale, parte attrice lamenta l'applicazione di interessi ultra-legali da parte della Banca e, dunque, chiede accertarsi il tasso effettivo globale (TEG) applicato con condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite oltre interessi legali, quantificate in € 12.000,00.
pagina 2 di 5 - Parte attrice, lamenta, inoltre la violazione del principio di buona fede, ex artt. 1366,
1374 e 1375 c.c., da parte della banca, chiedendo, pertanto il risarcimento dei danni presuntivamente occorsi.
- Va detto, in via generale, che nel processo civile la parte è onerata, ex art 2697 cc, dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione dei documenti che ne forniscano la prova.
- L'attività di allegazione non è soddisfatta dall'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (cfr. Cass., sez. I, 9/6/2000 n. 7878).
- Tornando al caso di specie, parte attrice afferma apoditticamente che “la banca, per un verso, ha incamerato somme non dovute e per l'altro, ha tenuto una condotta gravemente inadempiente anche sotto il profilo della buona fede contrattuale” (cfr. pag.
2, atto di citazione) e, pertanto, ha proposto domanda di risarcimento dei danni.
- La domanda è infondata, in primo luogo perché non sono neppure allegati specifici comportamenti effettivamente tenuti dalla banca in violazione della buona fede, atteso che la domanda si fonda non su un fatto concreto ma su una mera astrazione;
in secondo luogo, oltre a non avere indicato gli specifici comportamenti in violazione della buona fede, l'attrice non ha neppure indicato lo specifico pregiudizio subito, con conseguente impossibilità di individuare e parametrare un qualunque danno conseguenza patito.
- D'altronde, “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche (…) perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (cfr. Cass. n. 13328/2015).
- La domanda va, quindi, rigettata in quanto fondata su affermazioni del tutto generiche che non trovano riscontro negli atti depositati, pertanto, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio.
- Sull'affermata usurarietà dei costi applicati al contratto de quo, va osservato, in primo luogo, che l'impianto generale della CTU e le conclusioni riportate debbono essere interamente richiamate, in quanto coerenti, esaustive e complete rispetto ai quesiti offerti e convincenti quanto a metodologia utilizzata, frutto di elaborazioni prive di errori logici, tecnici o di diritto.
- Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa, ha evidenziato che pagina 3 di 5 al momento della conclusione del contratto, il tasso effettivo globale medio (TEGM) per la categoria “cessione del quinto” (classe oltre € 5.000,00, nel terzo trimestre 2009) era pari al 9,21% mentre il tasso soglia era del 13,815%.
- Sulla scorta dei calcoli effettuati, il TEG applicato è risultato pari al 10,93141%, quindi il consulente, dr. , è giunto alla conclusione per cui nella specie Persona_1
non si è superato il tasso soglia usurario.
- Sull'usurarietà dei tassi di mora, va osservato che il complesso normativo in materia permette di affermare come la disciplina dell'usurarietà degli interessi non riguardi esclusivamente gli interessi corrispettivi, pattuiti come diretto costo del denaro mutuato, ma ogni interesse a qualunque titolo convenuto, ivi compresi gli interessi di mora (cfr.
Cass. n. 5324/2003; ex multis: Cass. n. 350/2013; Cass. n. 603/2013); tra l'altro, le
Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che gli interessi moratori soggiacciono alla normativa antiusura (cfr. S.U. sentenza n. 19597/2020).
- Tornando al caso di specie, il consulente ha accertato che il tasso di mora è stato pattuito nella misura del 9,00% e che il tasso soglia del 3°trimestre 2009 era pari al
13,815% (cfr. pag. 14, relazione tecnica, agli atti).
- Ne consegue che, anche per il tasso di mora, è stata rispettata la soglia- limite.
- Rilevata l'assenza di usurarietà dei tassi applicati, ne consegue il rigetto della domanda di restituzione, proposta dall'attrice, della somma di euro 12.000,00 a titolo di somme indebitamente riscosse dalla e genericamente quantificate nella perizia di CP_1 parte, considerata altresì l'assenza di autonomo valore probatorio della stessa, costituendo una semplice allegazione difensiva della parte (cfr. Cass. n. 19901/2023).
- Inoltre, l'assenza di apposita documentazione agli atti non consente di ricostruire la posizione debitoria o creditoria delle parti.
- Tale carente allegazione probatoria, in quanto afferente ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda, neppure poteva essere colmata mediante C.T.U., atteso che
“in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si
pagina 4 di 5 tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cassazione,
SS.UU., n. 3086/2022).
- Di tale circostanza ne ha dato atto espressamente il c.t.u. nel rispondere al quesito peritale sottopostogli (cfr. “2) Indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio”), evidenziando che la mancanza agli atti degli estratti conto e/o delle quietanze di pagamento relativi al contratto per cui
è causa, non permette di ricostruire la posizione debitoria o creditoria.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione delle massime riduzioni (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
€ 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 20/5/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4951/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata in calce all'atto, dagli Avv.ti Raffaele Maione e Nicole Scognamiglio, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA), alla via Mercato Vecchio n. 136, presso lo studio legale dell'Avv. Raffaele Maione;
-Attrice-
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce all'atto, dall'Avv. Luisa
Maresca, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Porzio n.
4- Centro Direzionale,
Isola G 8, piano 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe D'Angelo;
-Convenuta-
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.).
Conclusioni: come da atti e verbale di causa allegato.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 12.07.2018, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la società al fine di sentir Controparte_1 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della stessa nonché l'illiceità della condotta tenuta in quanto lesiva del principio di buona fede;
l'usurarietà del regolamento contrattuale e, per l'effetto, chiedeva- previo accertamento del tasso effettivo globale (TEG)- la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla pagina 1 di 5 genericamente quantificate in € 12.000,00 oltre interessi e risarcimento del CP_1
danno con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
2. Nello specifico, la domanda attorea trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra le epigrafate parti in data 20.07.2009, relativo ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per complessivi € 32.760,00 (quota capitale di €
20.300,00; interessi pari ad € 5.795,74; altri costi di istruttoria per complessivi €
6.664,26).
3. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la convenuta
[...] che, rilevando l'infondatezza in fatto e in diritto, della domanda attorea ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto con vittoria di spese processuali.
4. Venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. con decorrenza dal
15.02.2019.
5. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u., con formulazione dei relativi quesiti con provvedimento del 19.09.2019.
6. Sulle rinnovate conclusioni delle parti, all'udienza del 20.05.2025, la causa veniva rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
- Tanto premesso in punto di fatto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che seguono.
- In limine, va dichiarata la procedibilità della domanda in quanto è stato esperito il preliminare tentativo di mediazione ex D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità nelle controversie “in materia di contratti bancari e finanziari” (cfr. art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010).
- Sempre in via preliminare, va rilevato che il contratto di finanziamento per cui è causa, veniva stipulato tra le epigrafate parti in data 20.07.2009, per il tramite dell'intermediario FIN.GEN.IUS SRL, per un importo complessivo di € 32.760,00
(capitale lordo mutuato), da corrispondersi in n. 120 rate di importo mensile pari a €
273,00 (TAN 4 %; tasso di mora: TAN + 5 punti;
TEG 9,02 %).
- In relazione al predetto rapporto contrattuale, parte attrice lamenta l'applicazione di interessi ultra-legali da parte della Banca e, dunque, chiede accertarsi il tasso effettivo globale (TEG) applicato con condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite oltre interessi legali, quantificate in € 12.000,00.
pagina 2 di 5 - Parte attrice, lamenta, inoltre la violazione del principio di buona fede, ex artt. 1366,
1374 e 1375 c.c., da parte della banca, chiedendo, pertanto il risarcimento dei danni presuntivamente occorsi.
- Va detto, in via generale, che nel processo civile la parte è onerata, ex art 2697 cc, dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione dei documenti che ne forniscano la prova.
- L'attività di allegazione non è soddisfatta dall'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (cfr. Cass., sez. I, 9/6/2000 n. 7878).
- Tornando al caso di specie, parte attrice afferma apoditticamente che “la banca, per un verso, ha incamerato somme non dovute e per l'altro, ha tenuto una condotta gravemente inadempiente anche sotto il profilo della buona fede contrattuale” (cfr. pag.
2, atto di citazione) e, pertanto, ha proposto domanda di risarcimento dei danni.
- La domanda è infondata, in primo luogo perché non sono neppure allegati specifici comportamenti effettivamente tenuti dalla banca in violazione della buona fede, atteso che la domanda si fonda non su un fatto concreto ma su una mera astrazione;
in secondo luogo, oltre a non avere indicato gli specifici comportamenti in violazione della buona fede, l'attrice non ha neppure indicato lo specifico pregiudizio subito, con conseguente impossibilità di individuare e parametrare un qualunque danno conseguenza patito.
- D'altronde, “Nei giudizi risarcitori la domanda deve descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule generiche (…) perché tali domande, quando non nulle ex art. 164 cod. proc. civ., non obbligano il giudice a provvedere sul risarcimento di danni che siano concretamente descritti solo in corso di causa” (cfr. Cass. n. 13328/2015).
- La domanda va, quindi, rigettata in quanto fondata su affermazioni del tutto generiche che non trovano riscontro negli atti depositati, pertanto, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio.
- Sull'affermata usurarietà dei costi applicati al contratto de quo, va osservato, in primo luogo, che l'impianto generale della CTU e le conclusioni riportate debbono essere interamente richiamate, in quanto coerenti, esaustive e complete rispetto ai quesiti offerti e convincenti quanto a metodologia utilizzata, frutto di elaborazioni prive di errori logici, tecnici o di diritto.
- Invero, la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa, ha evidenziato che pagina 3 di 5 al momento della conclusione del contratto, il tasso effettivo globale medio (TEGM) per la categoria “cessione del quinto” (classe oltre € 5.000,00, nel terzo trimestre 2009) era pari al 9,21% mentre il tasso soglia era del 13,815%.
- Sulla scorta dei calcoli effettuati, il TEG applicato è risultato pari al 10,93141%, quindi il consulente, dr. , è giunto alla conclusione per cui nella specie Persona_1
non si è superato il tasso soglia usurario.
- Sull'usurarietà dei tassi di mora, va osservato che il complesso normativo in materia permette di affermare come la disciplina dell'usurarietà degli interessi non riguardi esclusivamente gli interessi corrispettivi, pattuiti come diretto costo del denaro mutuato, ma ogni interesse a qualunque titolo convenuto, ivi compresi gli interessi di mora (cfr.
Cass. n. 5324/2003; ex multis: Cass. n. 350/2013; Cass. n. 603/2013); tra l'altro, le
Sezioni Unite hanno definitivamente stabilito che gli interessi moratori soggiacciono alla normativa antiusura (cfr. S.U. sentenza n. 19597/2020).
- Tornando al caso di specie, il consulente ha accertato che il tasso di mora è stato pattuito nella misura del 9,00% e che il tasso soglia del 3°trimestre 2009 era pari al
13,815% (cfr. pag. 14, relazione tecnica, agli atti).
- Ne consegue che, anche per il tasso di mora, è stata rispettata la soglia- limite.
- Rilevata l'assenza di usurarietà dei tassi applicati, ne consegue il rigetto della domanda di restituzione, proposta dall'attrice, della somma di euro 12.000,00 a titolo di somme indebitamente riscosse dalla e genericamente quantificate nella perizia di CP_1 parte, considerata altresì l'assenza di autonomo valore probatorio della stessa, costituendo una semplice allegazione difensiva della parte (cfr. Cass. n. 19901/2023).
- Inoltre, l'assenza di apposita documentazione agli atti non consente di ricostruire la posizione debitoria o creditoria delle parti.
- Tale carente allegazione probatoria, in quanto afferente ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda, neppure poteva essere colmata mediante C.T.U., atteso che
“in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si
pagina 4 di 5 tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (cfr. Cassazione,
SS.UU., n. 3086/2022).
- Di tale circostanza ne ha dato atto espressamente il c.t.u. nel rispondere al quesito peritale sottopostogli (cfr. “2) Indichi, per ciascun rapporto, la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio”), evidenziando che la mancanza agli atti degli estratti conto e/o delle quietanze di pagamento relativi al contratto per cui
è causa, non permette di ricostruire la posizione debitoria o creditoria.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione delle massime riduzioni (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
€ 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 20/5/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Francesco Fabbri
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