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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6315/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvo Cangialosi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 23 aprile 2024 La Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8907/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato la consulenza medico-legale del c.t.u., in quanto lo stesso “non ha
1 adeguatamente valutato il suo quadro invalidante” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u.– secondo cui Parte_1 ha un'invalidità complessiva del 67%, nonché, i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 (cfr. relazione) - meritano di essere condivise e preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre dare atto che il c.t.u. ed il c.t.p. concordano circa la valutazione della cervicartrosi (12% per codice 7008).
Per quanto concerne gli “esiti di mastectomia sinistra (2019) per carcinoma duttale infiltrante
G3, pT2, pN2a, già chemio/radio trattato, in atto in terapia ormonale in follow-up senza in atto progressione di malattia”, la valutazione del c.t.u. secondo cui alla spetta una Pt_1 percentuale del 60% (considerando che il cod. 9322 prevede per le “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” un punteggio fisso dell'11% ed il cod.
9323 attribuisce alle “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione generale" una percentuale fissa del 70%) merita di essere condivisa perché sicuramente ragionevole sotto un profilo medico-legale ed immune da vizi logico-motivazionali, anche considerando che il c.t.p. non ha chiarito perché per tale patologia spetterebbe la percentuale più alta del 65%
(ferma restando l'evidente difficoltà, delicatezza e quindi discrezionalità della valutazione controversa).
Per quanto concerne le patologie dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato psichico diagnosticate dalla c.t.p. non può non considerarsi che le stesse non soltanto non erano citate del ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, ma non venivano neppure
2 evidenziate con le osservazioni alla bozza di relazione, a sicura dimostrazione della loro irrilevanza, quanto meno in termini di effettiva e concreta incidenza sulla capacità della
[...]
. Se ciò non bastasse, va ulteriormente considerato che tali patologie non trovano Pt_1 riscontro nella documentazione medica versata in atti.
Per quanto concerne i benefici ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, invece, in base alle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal c.t.u. va certamente escluso che la condizione dell'opponente, costituente pacificamente un ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (art. 3, comma 1, L. 104/1992), imponga anche la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] assistenza, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6315/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvo Cangialosi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 23 aprile 2024 La Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 8907/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato la consulenza medico-legale del c.t.u., in quanto lo stesso “non ha
1 adeguatamente valutato il suo quadro invalidante” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 18 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u.– secondo cui Parte_1 ha un'invalidità complessiva del 67%, nonché, i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 (cfr. relazione) - meritano di essere condivise e preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre dare atto che il c.t.u. ed il c.t.p. concordano circa la valutazione della cervicartrosi (12% per codice 7008).
Per quanto concerne gli “esiti di mastectomia sinistra (2019) per carcinoma duttale infiltrante
G3, pT2, pN2a, già chemio/radio trattato, in atto in terapia ormonale in follow-up senza in atto progressione di malattia”, la valutazione del c.t.u. secondo cui alla spetta una Pt_1 percentuale del 60% (considerando che il cod. 9322 prevede per le “neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale” un punteggio fisso dell'11% ed il cod.
9323 attribuisce alle “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione generale" una percentuale fissa del 70%) merita di essere condivisa perché sicuramente ragionevole sotto un profilo medico-legale ed immune da vizi logico-motivazionali, anche considerando che il c.t.p. non ha chiarito perché per tale patologia spetterebbe la percentuale più alta del 65%
(ferma restando l'evidente difficoltà, delicatezza e quindi discrezionalità della valutazione controversa).
Per quanto concerne le patologie dell'apparato cardiocircolatorio e dell'apparato psichico diagnosticate dalla c.t.p. non può non considerarsi che le stesse non soltanto non erano citate del ricorso introduttivo della prima fase del giudizio, ma non venivano neppure
2 evidenziate con le osservazioni alla bozza di relazione, a sicura dimostrazione della loro irrilevanza, quanto meno in termini di effettiva e concreta incidenza sulla capacità della
[...]
. Se ciò non bastasse, va ulteriormente considerato che tali patologie non trovano Pt_1 riscontro nella documentazione medica versata in atti.
Per quanto concerne i benefici ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, invece, in base alle risultanze dell'esame obiettivo eseguito dal c.t.u. va certamente escluso che la condizione dell'opponente, costituente pacificamente un ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita (art. 3, comma 1, L. 104/1992), imponga anche la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o di relazione (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che Parte_1 non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di
[...] assistenza, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite, tuttavia, la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di ctu, liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, né per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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