Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
11/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7560/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to SALVATI VALERIA , in forza di procura in atti;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento della pensione di invalidità e dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità.
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presupposti, anche economici, per il conseguimento della prestazione indicata in ricorso.
Le parti insistevano in atti e discutevano la causa concludendo in conformità dei rispettivi scritti;
indi la causa -sulla base dell'accertamento compiuto dal CTU- viene decisa nei termini che seguono.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.
Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente
(ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014). Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che parte ricorrente fosse affetto da patologie che ne determinavano una invalidità nella misura del
84% oltre che portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 legge n. 104/92. ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che la Parte_1
CTU nominata nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetto.
Si disponeva quindi il richiamo della predetta consulente affinchè visto il referto rx arti inferiori del
24 luglio 2024 allegato al ricorso e il certificato di visita neurologica del 26 agosto 2024, rivalutasse la condizione del periziando avuto riguardo alla previsione di cui all'articolo 149 delle disp. di att. al c.p.c.
2 La CTU ha concluso il suo giudizio confermando l'attribuzione all'opponente della predetta percentuale di invalidità e negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione, oltre che della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 l. n. 104/1992.
In particolare ha così argomentato:
“Alla luce delle osservazioni rilevate nel procedimento di opposizione da parte dell'Avv.to V.
Anselmi è così possibile rispondere: si specifica che la valutazione cui è chiamato a rispondere questo C.T.U. non ha fini di diagnosi o di cura, ma quello di accertare, secondo quanto previsto dalla L. 18/80 e D.Lgs 509/88, l'incidenza funzionale in capo al Ricorrente delle patologie cui questo risulta e/o riferisce essere affetto.
Detto ciò, si fa rilevare che sulla base delle valutazioni cliniche dell'apparato osteoarticolare e neuropsichico vagliate e delle conseguenti disabilità accertate, in atto, né l'esame Rxgrafico delle ginocchia, né il certificato neurologico del 26.08.2024, prodotti in fase di opposizione, hanno messo in evidenza la presenza di nuove patologie e/o condizioni cliniche tali da incidere negativamente sulla capacità lavorativa generica di parte opponente. Infatti, come emerge dall'esame obiettivo rilevato in questa sede è stata dimostrata una stabilità clinica dal punto di vista neurologico e sotto il profilo osteoarticolare non sono state evidenziate limitazioni funzionali.
Pertanto, si conferma quanto già dedotto e concluso nel precedente elaborato tecnico.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 7560/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della integrazione della CTU espletata in questo giudizio siccome liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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