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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16158 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6386/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 6386 /2025, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANFILIPPO SAGLIENI e PAOLA NAZZARO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli n. 11, presso lo studio dei nominati procuratori,
RICORRENTE
Contro (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale P.IVA_2 in Ardea via Pontina vecchia km 34,200,
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c, ha convenuto in giudizio Parte_1
, dinanzi i Tribunale di Controparte_1
pagina 1 di 13 Roma formulando le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, il grave inadempimento di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in relazione ai seguenti contratti preliminari di vendita di cosa futura:
- contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677 (cfr. docc. 4,4bis);
- contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28039 – Racc. Persona_1
14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34706/
Reg. Part. 25605 (cfr. docc. 6,6bis);
- contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28051 – Racc. Persona_1
14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg. Gen. 34820/
Reg. Part. 25680 (cfr. docc. 8,8bis);
- contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28052 – Racc. Persona_1
14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/
Reg. Part. 25682 (cfr. docc. 9,9bis);
2) conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei medesimi contratti preliminari ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa ex art.
1456 c.c. prevista nei contratti medesimi e/o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1453 e ss. c.c.;
3) per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari e/o a CP_2
l'immediata cancellazione della trascrizione dei preliminari di compravendita
[...] sopra indicati;
4) condannare al risarcimento integrale dei danni subiti da Controparte_2 che si quantificano nell'importo di € 200.000,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
pagina 2 di 13 o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata e liquidata in corso di causa oppure in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
A sostegno della domanda proposta la ricorrente deduceva che in data 14.2.2024 aveva sottoscritto con un contratto di appalto (doc. 1), con cui Controparte_2 aveva affidato a quest'ultima i lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e restyling dell'immobile sito in Pomezia, via Copernico n. 30; che il corrispettivo delle attività appaltate era stato pattuito in € 2.950.000,00 oltre
IVA;
che le parti avevano pattuito che il pagamento avvenisse per il 50% mediante permuta di cinque appartamenti con relative pertinenze e per il restante 50% in denaro a novanta giorni dalla fattura, con sottoscrizione dei preliminari di permuta subordinata agli stati di avanzamento lavori approvati;
che l'art. 13.2, poi, stabiliva che “A tal fine le Parti allegano al presente contratto di appalto n. 5 contratti preliminari di permuta di cosa futura aventi ciascuno ad oggetto uno dei 5 (cinque) Appartamenti e pertinenze che saranno trasferiti in permuta, per un valore complessivo di € 1.450.000,00”;
che dopo la stipula del contratto di appalto la aveva avviato il cantiere;
CP_2
che il 7.5.2024, le parti avevano sottoscritto un addendum (doc. 2) che prevedeva lavorazioni aggiuntive per euro 51.012,00 e riconosceva alla committente la facoltà di richiedere delegazione di pagamento per spese documentate;
che il 10.6.2024 le parti avevano sottoscritto un secondo Addendum (doc. 3) con il quale stabilivano le seguenti nuove modalità di pagamento del corrispettivo:
“(…)
2.2. Le Parti concordano che il Corrispettivo dell'appalto oggetto del
Contratto, sarà corrisposto all' Appaltatore in più tranche secondo quanto previsto dal Contratto, ciascuna di importo pari a quello recato dal certificato di pagamento di volta in volta emesso dal Direttore Lavori al raggiungimento ed approvazione di
pagina 3 di 13 ogni Stato di Avanzamento Lavori, ma in ogni caso sempre attraverso pagamenti in denaro effettuati dalla Committente, secondo quanto previsto dai successivi
Paragrafi del presente Articolo 2.
2.3. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Secondo Addendum, entrambe le Parti sottoscriveranno n. 5 (cinque) contratti preliminari di vendita di cosa futura, ciascuno avente ad oggetto la cessione da parte della Committente e in favore dell'
Appaltatore dei medesimi n. 5 (cinque) appartamenti e relative pertinenze realizzandi presso l'BI (precedentemente oggetto dei Contratti di Permuta in origine allegati al Contratto), in forma e sostanza analoghi a quelli acclusi al presente
Secondo Addendum quale Allegato 2.3 (di seguito, i "Contratti Preliminari"). Tali
Contratti Preliminari sostituiranno i Contratti di Permuta allegati al Contratto (che le Parti concordano e si dichiarano reciprocamente non saranno stipulati) e saranno oggetto di trascrizione, a cui le Parti si impegnano.
2.4. Subordinatamente al raggiungimento e approvazione di ciascun Stato di
Avanzamento Lavori previsto dal Contratto, e dunque all'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore emetterà idonea fattura nei confronti della Committente, la quale, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della medesima, si impegna a pagare in denaro il corrispondente importo tramite bonifico bancario in favore dell'Appaltatore.
2.5 Subordinatamente alla ricezione di ciascun bonifico di cui al precedente
Paragrafo 2.4, l'Appaltatore si impegna nei confronti della Committente a pagare entro 5 (cinque) giorni lavorativi alla stessa Committente un importo pari al 50%
(cinquanta per cento) del valore recato dal rispettivo Stato Avanzamento Lavori, suddiviso in cinque parti, ciascuna determinata in misura proporzionale al corrispondente valore di ciascuno degli immobili oggetto di compravendita tra le
Parti (cosi come di volta in volta previsto dal relativo Contratto Preliminare) rispetto al valore complessivo di tali immobili, e ciascuna versata alla Committente a titolo
pagina 4 di 13 di:
(i) caparra confirmatoria (con successiva imputazione ad acconto prezzo al momento del rogito notarile di vendita) a valere sul prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi Contratti Preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato); ovvero, con esclusivo riferimento al pagamento dell'importo relativo all'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (ii) saldo del prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi Contratti Preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato).
2.6. Rimane inteso tra le Parti che, anche nell'ipotesi in cui il Contratto cessi la propria efficacia a qualsivoglia titolo, ivi espressamente inclusa la risoluzione dello stesso in conseguenza dell'applicazione dell'art. 1456 c.c., ovvero in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, lo stesso rimarrà in ogni caso obbligato ad adempiere a quanto previsto proprio carico dai Contratti Preliminari, per l'effetto (a) addivenendo alla stipula dei rispettivi contratti definitivi di compravendita immobiliare;
(b) corrispondendo in denaro alla Committente il saldo del prezzo di cessione dei singoli appartamenti, come di volta in volta contemplato dal rispettivo Contratto
Preliminare, per l'intero importo con riferimento a cui non abbia trovato applicazione, in ragione della cessazione del Contratto, quanto previsto dal
Paragrafo 2.5 che precede.
2.7. Per l'effetto di quanto convenuto tra le Parti e previsto dai Paragrafi da 2.1 a
2.6 del presente Secondo Addendum, si intendono navate e sostituite le previsioni contemplate dai Paragrafi da 13.1 a 13.3 del Contratto, conservando - per espresso accordo delle Patti - piena efficacia (mutatis mutandis alla luce della sostituzione dei
Contratti di Permuta con i Contratti Preliminari di cui al presente Secondo
Addendum) le previsioni contemplate nei restanti Paragrafi da 13.4 a 13.13 del
Contratto, con particolare - ma non esclusivo - riferimento a:
pagina 5 di 13 i. la progressiva decurtazione dell'Acconto pagato all'Appaltatore dagli importi dovuti al medesimo a seguito dell'approvazione di ogni Stato Avanzamento Lavori, nonché a
ii. il diritto della Committente di trattenere l'importo della Ritenuta in Garanzia, così come tutte le ulteriori previsioni contemplate dal Contratto (come integrato dagli
Addenda).
2.8 Le Parti concordano che le nuove modalità di pagamento del Corrispettivo, convenute tra le stesse per il tramite del presente Secondo Addendum, troveranno esclusiva, parziale deroga con riferimento ai soli importi dovuti all'Appaltatore a seguito del raggiungimento e approvazione dei primi due Stati di Avanzamento
Lavori cronologicamente successivi alla sottoscrizione del presente Secondo
Addendum (di seguito, rispettivamente, il "Primo SAL" ed il "Secondo SAL").
2.9 Con riferimento all'importo di cui al Primo SAL, che le Parti riconoscono e si dichiarano quantificato in Euro 116.400 (centosedicimilaquattrocento/00), le Parti
Concordano che tale importo:
i. non sarà soggetto alla decurtazione dell'Acconto di cui al Paragrafo 13.7 del
Contratto;
ii. sarà parzialmente corrisposto, per una somma pari ad Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) oltre IVA, direttamente dalla Committente ad un terzo soggetto dalla stessa Committente selezionato tra i debitori dell'Appaltatore, per effetto della
Delegazione di Pagamento riconosciuta alla medesima dall'Appaltatore per il tramite del Primo Addendum;
iii. quanto all'importo di cui al Primo SAL, residuante a seguito di quanto previsto dal Paragrafo 2.9.iii e per l'effetto pari ad Euro 81.400,00
(ottantunomilaquattrocento/00), sarà suddiviso dall'Appaltatore stesso in sei parti, ciascuna determinata in misura proporzionale al corrispondente valore di ciascuno degli immobili oggetto di compravendita tra le Parti (cosi come di volta in volta
pagina 6 di 13 previsto dal relativo Contratto Preliminare, nonché da un sesto e ulteriore contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un ulteriore appartamento dell'BI, che le Parti sottoscriveranno all'uopo) rispetto al valore complessivo di tali immobili, che saranno corrisposte dall'Appaltatore alla stessa Committente, ciascuna a titolo di caparra confirmatoria (con successiva imputazione ad acconto prezzo al momento del rogito notarile di vendita) a valere sul prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi contratti preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato).”; che in adempimento a quanto previsto dall'art.
2.3 del secondo Addendum, le parti hanno sottoscritto cinque contratti preliminari di permuta di cosa futura: il primo, stipulato il 10.6.2024 a rogito del Notaio (Rep. 28037/Racc. Persona_1
14512), riguardava l'unità immobiliare sita in Pomezia, via Copernico n. 30, ai piani quarto e quinto, distinta con il numero A17, con cantina n. 9 e box auto n. 7, per un corrispettivo di euro 420.000,00, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 il 25 giugno 2024 (Reg. Gen. 34817/Reg. Part. 25677) (docc. 4 e 4 bis); il secondo contratto, anch'esso del 10.6.2024 (Rep. 28038/Racc. 14513), aveva ad oggetto l'immobile contraddistinto con il numero A11, con cantina n. 10 e box auto
n. 6, per euro 241.000,00 (doc.5); il terzo, del 10 giugno 2024 (Rep. 28039/Racc. 14514), riguardava l'unità A8, con cantina n. 11 e posto auto coperto n. 9, per euro 378.000,00, trascritto il 2024 (Reg.
Gen. 34706/Reg. Part. 25605) (docc. 6 e 6 bis); il quarto contratto, stipulato il 10.6.2024 (Rep. 28040/Racc. 14515), relativo all'immobile A3, con cantina n. 13 e posto auto coperto n. 10, per euro 228.000,00
(doc.7); il quinto dell'11.6.2024 (Rep. 28051/Racc. 14526), relativo all'unità A5, con cantina
n. 8 e posto auto coperto n. 8, per euro 183.000,00, trascritto il 25 giugno 2024 (Reg.
Gen. 34820/Reg. Part. 25680) (docc. 8 e 8 bis);
pagina 7 di 13 che in attuazione dell'art. 2.9 (iii) del secondo Addendum, l'11.6.2024 aveva stipulato con parte resistente un sesto contratto preliminare di vendita di cosa futura,
a rogito del Notaio (Rep. 28052/Racc. 14527), avente ad oggetto Persona_1
l'unità immobiliare in Pomezia, via Copernico n. 30, ai piani quarto e quinto, distinta con il numero A15, con cantina n. 12 e box auto n. 9, per il prezzo di euro
238.000,00; che tale contratto, del tutto autonomo rispetto all'appalto, prevedeva il pagamento di euro 11.000,00 a titolo di caparra entro cinque giorni, euro 20.000,00 quale acconto entro il 30.9.2024 e il saldo alla stipula del definitivo (doc. 9), trascritto il 25.6.2024
(Reg. Gen. 34822/Reg. Part. 25682); che la aveva versato le caparre pattuite unicamente per il contratto del CP_2
10.6.0024 a rogito Rep. 28038/Racc.14513 e per il contratto, stipulato il 10.6.2024
(Rep. 28040/Racc. 14515); che con la PEC del 26.7.2024 aveva risolto il contratto di appalto ex art. 25.1 e 1456
c.c; che ex artt.
2.6 del secondo Addendum e degli artt.
2.4 dei preliminari, permaneva l'obbligo per le parti di adempiere ai contratti preliminari elencati anche in caso di cessazione dell'appalto; che l'omessa corresponsione delle caparre confirmatorie promesse costituisce grave inadempimento, comportando la risoluzione dei preliminari ex art. 1456 c.c.; che con la PEC del 24.11.2024 aveva invitato controparte a prestare il proprio consenso per la cancellazione delle trascrizioni, senza ottenere riscontro (docc.
12,13,14,15).
Con decreto del 7.3.2025 era fissata per la comparizione delle parti, l'udienza del
25.6.2025, con assegnazione al ricorrente del termine del 12.5.2025 per la notifica del ricorso alla controparte.
La , non si costituiva in Controparte_1
pagina 8 di 13 giudizio.
Il 25.6.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Verificata la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia della società resistente Controparte_1
[...]
In relazione alla domanda di parte ricorrente diretta ad accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti preliminari citati nell'espositiva che precede per gli effetti della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista nei contratti medesimi e/o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., si osserva che
“per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 Rv. 656298 - 02).
Nella specie, l'art. 14 dei contratti preliminari rubricata “Recesso e clausola risolutiva espressa” prevede che “14.1. Ferme le previsioni specificamente contenute nei singoli articoli del presente contratto nonché nella normativa vigente applicabile, le Parti concordano che qualunque Grave Inadempimento (come di seguito definito) posto in essere PROMISSARIA ACQUIRENTE alle obbligazioni assunte con il presente contratto, comporterà il diritto della PROMITTENTE VENDITRICE a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senz'uopo di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, con ogni conseguenza di legge. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, le Parti concordano che costituirà Grave Inadempimento della
pagina 9 di 13 PROMISSARIA ACQUIRENTE qualsiasi violazione di qualsiasi obbligo contrattuale cui la PROMISSARIA non ponga rimedio entro un termine di 15 CP_3
(quindici) giorni, dopo esser stata intimata per iscritto a ciò da Parte_2
.
[...]
14.2. In ogni caso di Grave Inadempimento della PROMISSARIA ACQUIRENTE, la
PROMITTENTE VENDITRICE potrà disporre liberamente dell'BI, con la conseguenza che lo stesso potrà essere ceduto secondo il criterio del pronto realizzo, ovvero ad un valore diminuito del 20% (venti per cento).”
La clausola di cui all'art. 14, pur richiamando l'art. 1456 c.c., è formulata in termini generici, riferendosi a qualsiasi violazione di obblighi contrattuali senza individuare quelli specifici che determinano la risoluzione automatica. Tale genericità la rende una clausola di stile, priva dell'efficacia propria della clausola risolutiva espressa:
l'inadempimento, pertanto, non comporta la risoluzione di diritto, ma deve essere valutato nella sua gravità rispetto all'economia del contratto.
Occorre dunque stabilire se l'omesso versamento delle somme dovute a titolo di caparra confirmatoria entro cinque giorni dalla sottoscrizione del preliminare integri un grave inadempimento ai sensi degli art. 1453 c.c.
In relazione al previsto differimento della dazione della caparra confirmatoria giova premettere che “il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose;
ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto pagina 10 di 13 accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021 Rv. 662110 – 01).
Sebbene l'omessa corresponsione della caparra confirmatoria non integri automaticamente un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. civ., Sez.
II, n. 10056/2013), la previsione contrattuale di un pagamento parziale del prezzo entro un termine determinato, anche anteriore alla stipula del definitivo, comporta l'obbligo per il debitore di eseguirlo tempestivamente presso il domicilio del creditore (artt. 1183 e 1498 c.c.).
Nella specie, l'omesso versamento della caparra confirmatoria entro il termine di 5 giorni dalla stipula dei contratti preliminari e il protratto inadempimento di tale obbligazione, culminato con la richiesta di risoluzione dei contratti da parte della società ricorrente in data 24.11.2024, porta a ritenere tale inadempimento di non scarsa importanza.
Tanto premesso va dichiarata la risoluzione dei seguenti contratti preliminari di compravendita di cosa futura: contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677; contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. Persona_1
28039 – Racc. 14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024
Reg.Gen. 34706/ Reg. Part. 25605; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio
[...]
Rep. 28051 – Racc. 14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data Per_1
25/06/2024 Reg. Gen. 34820/ Reg. Part. 25680; contratto del 11/06/2024 a rogito del
Notaio Rep. 28052 – Racc. 14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Persona_1
Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/ Reg. Part. 25682.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente appare opportuno ricordare che “In tema di preliminare di vendita immobiliare, al pagina 11 di 13 promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è “in re ipsa” e non necessita di prova, mentre, laddove le domande risolutoria e risarcitoria siano proposte dal promissario acquirente, a causa dell'inadempimento del promittente venditore, il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226
c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Nel caso di specie, il danno derivante dall'incommerciabilità dei beni durante la vigenza dei contratti preliminari è quantificato in € 78.800,00, pari agli importi pattuiti – ma non versati dalla resistente contumace (cfr. art. 2 dei contratti preliminari in atti, docc. 4, 6, 8, 9) – a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo. Tale criterio di liquidazione si giustifica sia per la scarna allegazione della parte ricorrente sul danno subito, sia per la particolare natura dei contratti, trattandosi di preliminari di vendita di cosa futura aventi ad oggetto beni non ancora esistenti.
Pertanto, Controparte_4 va condannata al pagamento dell'importo di euro 78.800,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1
pagina 12 di 13 dichiara la risoluzione dei seguenti contratti preliminari di compravendita di cosa futura, sottoscritti tra le parti: contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677; contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28039 – Racc. Persona_1
14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34706/
Reg. Part. 25605; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28051 – Racc. Persona_1
14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg. Gen. 34820/
Reg. Part. 25680; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28052 – Racc. Persona_1
14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/
Reg. Part. 25682; condanna al pagamento in Controparte_1 favore della dell'importo di euro 78.800,00 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al rimborso, in Controparte_1 favore della delle spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 6386 /2025, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati GIANFILIPPO SAGLIENI e PAOLA NAZZARO ed elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Montanelli n. 11, presso lo studio dei nominati procuratori,
RICORRENTE
Contro (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale P.IVA_2 in Ardea via Pontina vecchia km 34,200,
RESISTENTE CONTUMACE
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c, ha convenuto in giudizio Parte_1
, dinanzi i Tribunale di Controparte_1
pagina 1 di 13 Roma formulando le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in premessa, il grave inadempimento di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in relazione ai seguenti contratti preliminari di vendita di cosa futura:
- contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677 (cfr. docc. 4,4bis);
- contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28039 – Racc. Persona_1
14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34706/
Reg. Part. 25605 (cfr. docc. 6,6bis);
- contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28051 – Racc. Persona_1
14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg. Gen. 34820/
Reg. Part. 25680 (cfr. docc. 8,8bis);
- contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28052 – Racc. Persona_1
14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/
Reg. Part. 25682 (cfr. docc. 9,9bis);
2) conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei medesimi contratti preliminari ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa ex art.
1456 c.c. prevista nei contratti medesimi e/o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1453 e ss. c.c.;
3) per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari e/o a CP_2
l'immediata cancellazione della trascrizione dei preliminari di compravendita
[...] sopra indicati;
4) condannare al risarcimento integrale dei danni subiti da Controparte_2 che si quantificano nell'importo di € 200.000,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
pagina 2 di 13 o in quella misura maggiore o minore che verrà accertata e liquidata in corso di causa oppure in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
A sostegno della domanda proposta la ricorrente deduceva che in data 14.2.2024 aveva sottoscritto con un contratto di appalto (doc. 1), con cui Controparte_2 aveva affidato a quest'ultima i lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e restyling dell'immobile sito in Pomezia, via Copernico n. 30; che il corrispettivo delle attività appaltate era stato pattuito in € 2.950.000,00 oltre
IVA;
che le parti avevano pattuito che il pagamento avvenisse per il 50% mediante permuta di cinque appartamenti con relative pertinenze e per il restante 50% in denaro a novanta giorni dalla fattura, con sottoscrizione dei preliminari di permuta subordinata agli stati di avanzamento lavori approvati;
che l'art. 13.2, poi, stabiliva che “A tal fine le Parti allegano al presente contratto di appalto n. 5 contratti preliminari di permuta di cosa futura aventi ciascuno ad oggetto uno dei 5 (cinque) Appartamenti e pertinenze che saranno trasferiti in permuta, per un valore complessivo di € 1.450.000,00”;
che dopo la stipula del contratto di appalto la aveva avviato il cantiere;
CP_2
che il 7.5.2024, le parti avevano sottoscritto un addendum (doc. 2) che prevedeva lavorazioni aggiuntive per euro 51.012,00 e riconosceva alla committente la facoltà di richiedere delegazione di pagamento per spese documentate;
che il 10.6.2024 le parti avevano sottoscritto un secondo Addendum (doc. 3) con il quale stabilivano le seguenti nuove modalità di pagamento del corrispettivo:
“(…)
2.2. Le Parti concordano che il Corrispettivo dell'appalto oggetto del
Contratto, sarà corrisposto all' Appaltatore in più tranche secondo quanto previsto dal Contratto, ciascuna di importo pari a quello recato dal certificato di pagamento di volta in volta emesso dal Direttore Lavori al raggiungimento ed approvazione di
pagina 3 di 13 ogni Stato di Avanzamento Lavori, ma in ogni caso sempre attraverso pagamenti in denaro effettuati dalla Committente, secondo quanto previsto dai successivi
Paragrafi del presente Articolo 2.
2.3. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Secondo Addendum, entrambe le Parti sottoscriveranno n. 5 (cinque) contratti preliminari di vendita di cosa futura, ciascuno avente ad oggetto la cessione da parte della Committente e in favore dell'
Appaltatore dei medesimi n. 5 (cinque) appartamenti e relative pertinenze realizzandi presso l'BI (precedentemente oggetto dei Contratti di Permuta in origine allegati al Contratto), in forma e sostanza analoghi a quelli acclusi al presente
Secondo Addendum quale Allegato 2.3 (di seguito, i "Contratti Preliminari"). Tali
Contratti Preliminari sostituiranno i Contratti di Permuta allegati al Contratto (che le Parti concordano e si dichiarano reciprocamente non saranno stipulati) e saranno oggetto di trascrizione, a cui le Parti si impegnano.
2.4. Subordinatamente al raggiungimento e approvazione di ciascun Stato di
Avanzamento Lavori previsto dal Contratto, e dunque all'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore emetterà idonea fattura nei confronti della Committente, la quale, entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della medesima, si impegna a pagare in denaro il corrispondente importo tramite bonifico bancario in favore dell'Appaltatore.
2.5 Subordinatamente alla ricezione di ciascun bonifico di cui al precedente
Paragrafo 2.4, l'Appaltatore si impegna nei confronti della Committente a pagare entro 5 (cinque) giorni lavorativi alla stessa Committente un importo pari al 50%
(cinquanta per cento) del valore recato dal rispettivo Stato Avanzamento Lavori, suddiviso in cinque parti, ciascuna determinata in misura proporzionale al corrispondente valore di ciascuno degli immobili oggetto di compravendita tra le
Parti (cosi come di volta in volta previsto dal relativo Contratto Preliminare) rispetto al valore complessivo di tali immobili, e ciascuna versata alla Committente a titolo
pagina 4 di 13 di:
(i) caparra confirmatoria (con successiva imputazione ad acconto prezzo al momento del rogito notarile di vendita) a valere sul prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi Contratti Preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato); ovvero, con esclusivo riferimento al pagamento dell'importo relativo all'ultimo Stato di Avanzamento Lavori (ii) saldo del prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi Contratti Preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato).
2.6. Rimane inteso tra le Parti che, anche nell'ipotesi in cui il Contratto cessi la propria efficacia a qualsivoglia titolo, ivi espressamente inclusa la risoluzione dello stesso in conseguenza dell'applicazione dell'art. 1456 c.c., ovvero in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, lo stesso rimarrà in ogni caso obbligato ad adempiere a quanto previsto proprio carico dai Contratti Preliminari, per l'effetto (a) addivenendo alla stipula dei rispettivi contratti definitivi di compravendita immobiliare;
(b) corrispondendo in denaro alla Committente il saldo del prezzo di cessione dei singoli appartamenti, come di volta in volta contemplato dal rispettivo Contratto
Preliminare, per l'intero importo con riferimento a cui non abbia trovato applicazione, in ragione della cessazione del Contratto, quanto previsto dal
Paragrafo 2.5 che precede.
2.7. Per l'effetto di quanto convenuto tra le Parti e previsto dai Paragrafi da 2.1 a
2.6 del presente Secondo Addendum, si intendono navate e sostituite le previsioni contemplate dai Paragrafi da 13.1 a 13.3 del Contratto, conservando - per espresso accordo delle Patti - piena efficacia (mutatis mutandis alla luce della sostituzione dei
Contratti di Permuta con i Contratti Preliminari di cui al presente Secondo
Addendum) le previsioni contemplate nei restanti Paragrafi da 13.4 a 13.13 del
Contratto, con particolare - ma non esclusivo - riferimento a:
pagina 5 di 13 i. la progressiva decurtazione dell'Acconto pagato all'Appaltatore dagli importi dovuti al medesimo a seguito dell'approvazione di ogni Stato Avanzamento Lavori, nonché a
ii. il diritto della Committente di trattenere l'importo della Ritenuta in Garanzia, così come tutte le ulteriori previsioni contemplate dal Contratto (come integrato dagli
Addenda).
2.8 Le Parti concordano che le nuove modalità di pagamento del Corrispettivo, convenute tra le stesse per il tramite del presente Secondo Addendum, troveranno esclusiva, parziale deroga con riferimento ai soli importi dovuti all'Appaltatore a seguito del raggiungimento e approvazione dei primi due Stati di Avanzamento
Lavori cronologicamente successivi alla sottoscrizione del presente Secondo
Addendum (di seguito, rispettivamente, il "Primo SAL" ed il "Secondo SAL").
2.9 Con riferimento all'importo di cui al Primo SAL, che le Parti riconoscono e si dichiarano quantificato in Euro 116.400 (centosedicimilaquattrocento/00), le Parti
Concordano che tale importo:
i. non sarà soggetto alla decurtazione dell'Acconto di cui al Paragrafo 13.7 del
Contratto;
ii. sarà parzialmente corrisposto, per una somma pari ad Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00) oltre IVA, direttamente dalla Committente ad un terzo soggetto dalla stessa Committente selezionato tra i debitori dell'Appaltatore, per effetto della
Delegazione di Pagamento riconosciuta alla medesima dall'Appaltatore per il tramite del Primo Addendum;
iii. quanto all'importo di cui al Primo SAL, residuante a seguito di quanto previsto dal Paragrafo 2.9.iii e per l'effetto pari ad Euro 81.400,00
(ottantunomilaquattrocento/00), sarà suddiviso dall'Appaltatore stesso in sei parti, ciascuna determinata in misura proporzionale al corrispondente valore di ciascuno degli immobili oggetto di compravendita tra le Parti (cosi come di volta in volta
pagina 6 di 13 previsto dal relativo Contratto Preliminare, nonché da un sesto e ulteriore contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un ulteriore appartamento dell'BI, che le Parti sottoscriveranno all'uopo) rispetto al valore complessivo di tali immobili, che saranno corrisposte dall'Appaltatore alla stessa Committente, ciascuna a titolo di caparra confirmatoria (con successiva imputazione ad acconto prezzo al momento del rogito notarile di vendita) a valere sul prezzo della cessione in favore dell'Appaltatore degli appartamenti oggetto dei rispettivi contratti preliminari (cosi come da ciascuno degli stessi contemplato).”; che in adempimento a quanto previsto dall'art.
2.3 del secondo Addendum, le parti hanno sottoscritto cinque contratti preliminari di permuta di cosa futura: il primo, stipulato il 10.6.2024 a rogito del Notaio (Rep. 28037/Racc. Persona_1
14512), riguardava l'unità immobiliare sita in Pomezia, via Copernico n. 30, ai piani quarto e quinto, distinta con il numero A17, con cantina n. 9 e box auto n. 7, per un corrispettivo di euro 420.000,00, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 il 25 giugno 2024 (Reg. Gen. 34817/Reg. Part. 25677) (docc. 4 e 4 bis); il secondo contratto, anch'esso del 10.6.2024 (Rep. 28038/Racc. 14513), aveva ad oggetto l'immobile contraddistinto con il numero A11, con cantina n. 10 e box auto
n. 6, per euro 241.000,00 (doc.5); il terzo, del 10 giugno 2024 (Rep. 28039/Racc. 14514), riguardava l'unità A8, con cantina n. 11 e posto auto coperto n. 9, per euro 378.000,00, trascritto il 2024 (Reg.
Gen. 34706/Reg. Part. 25605) (docc. 6 e 6 bis); il quarto contratto, stipulato il 10.6.2024 (Rep. 28040/Racc. 14515), relativo all'immobile A3, con cantina n. 13 e posto auto coperto n. 10, per euro 228.000,00
(doc.7); il quinto dell'11.6.2024 (Rep. 28051/Racc. 14526), relativo all'unità A5, con cantina
n. 8 e posto auto coperto n. 8, per euro 183.000,00, trascritto il 25 giugno 2024 (Reg.
Gen. 34820/Reg. Part. 25680) (docc. 8 e 8 bis);
pagina 7 di 13 che in attuazione dell'art. 2.9 (iii) del secondo Addendum, l'11.6.2024 aveva stipulato con parte resistente un sesto contratto preliminare di vendita di cosa futura,
a rogito del Notaio (Rep. 28052/Racc. 14527), avente ad oggetto Persona_1
l'unità immobiliare in Pomezia, via Copernico n. 30, ai piani quarto e quinto, distinta con il numero A15, con cantina n. 12 e box auto n. 9, per il prezzo di euro
238.000,00; che tale contratto, del tutto autonomo rispetto all'appalto, prevedeva il pagamento di euro 11.000,00 a titolo di caparra entro cinque giorni, euro 20.000,00 quale acconto entro il 30.9.2024 e il saldo alla stipula del definitivo (doc. 9), trascritto il 25.6.2024
(Reg. Gen. 34822/Reg. Part. 25682); che la aveva versato le caparre pattuite unicamente per il contratto del CP_2
10.6.0024 a rogito Rep. 28038/Racc.14513 e per il contratto, stipulato il 10.6.2024
(Rep. 28040/Racc. 14515); che con la PEC del 26.7.2024 aveva risolto il contratto di appalto ex art. 25.1 e 1456
c.c; che ex artt.
2.6 del secondo Addendum e degli artt.
2.4 dei preliminari, permaneva l'obbligo per le parti di adempiere ai contratti preliminari elencati anche in caso di cessazione dell'appalto; che l'omessa corresponsione delle caparre confirmatorie promesse costituisce grave inadempimento, comportando la risoluzione dei preliminari ex art. 1456 c.c.; che con la PEC del 24.11.2024 aveva invitato controparte a prestare il proprio consenso per la cancellazione delle trascrizioni, senza ottenere riscontro (docc.
12,13,14,15).
Con decreto del 7.3.2025 era fissata per la comparizione delle parti, l'udienza del
25.6.2025, con assegnazione al ricorrente del termine del 12.5.2025 per la notifica del ricorso alla controparte.
La , non si costituiva in Controparte_1
pagina 8 di 13 giudizio.
Il 25.6.2025 la causa era trattenuta in decisione.
Verificata la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio, va dichiarata la contumacia della società resistente Controparte_1
[...]
In relazione alla domanda di parte ricorrente diretta ad accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti preliminari citati nell'espositiva che precede per gli effetti della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. prevista nei contratti medesimi e/o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., si osserva che
“per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto;
in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa. (Sez. 2 -
, Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 Rv. 656298 - 02).
Nella specie, l'art. 14 dei contratti preliminari rubricata “Recesso e clausola risolutiva espressa” prevede che “14.1. Ferme le previsioni specificamente contenute nei singoli articoli del presente contratto nonché nella normativa vigente applicabile, le Parti concordano che qualunque Grave Inadempimento (come di seguito definito) posto in essere PROMISSARIA ACQUIRENTE alle obbligazioni assunte con il presente contratto, comporterà il diritto della PROMITTENTE VENDITRICE a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senz'uopo di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, con ogni conseguenza di legge. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, le Parti concordano che costituirà Grave Inadempimento della
pagina 9 di 13 PROMISSARIA ACQUIRENTE qualsiasi violazione di qualsiasi obbligo contrattuale cui la PROMISSARIA non ponga rimedio entro un termine di 15 CP_3
(quindici) giorni, dopo esser stata intimata per iscritto a ciò da Parte_2
.
[...]
14.2. In ogni caso di Grave Inadempimento della PROMISSARIA ACQUIRENTE, la
PROMITTENTE VENDITRICE potrà disporre liberamente dell'BI, con la conseguenza che lo stesso potrà essere ceduto secondo il criterio del pronto realizzo, ovvero ad un valore diminuito del 20% (venti per cento).”
La clausola di cui all'art. 14, pur richiamando l'art. 1456 c.c., è formulata in termini generici, riferendosi a qualsiasi violazione di obblighi contrattuali senza individuare quelli specifici che determinano la risoluzione automatica. Tale genericità la rende una clausola di stile, priva dell'efficacia propria della clausola risolutiva espressa:
l'inadempimento, pertanto, non comporta la risoluzione di diritto, ma deve essere valutato nella sua gravità rispetto all'economia del contratto.
Occorre dunque stabilire se l'omesso versamento delle somme dovute a titolo di caparra confirmatoria entro cinque giorni dalla sottoscrizione del preliminare integri un grave inadempimento ai sensi degli art. 1453 c.c.
In relazione al previsto differimento della dazione della caparra confirmatoria giova premettere che “il patto con cui si stabilisca la corresponsione di quantità determinata di cose fungibili, per il caso dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad esso collegato (cd. contratto principale), allo scopo di rafforzarne il vincolo, ha natura reale e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici, ove non si perfezioni con la consegna di tali cose;
ciò, tuttavia, non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra, in tutto o in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, comma 1 c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, mentre non è consentito escludere la natura reale del patto pagina 10 di 13 accessorio, attribuendo all'obbligazione della prestazione della caparra gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c.c. ricollega, al contrario, alla sua consegna. (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21506 del 27/07/2021 Rv. 662110 – 01).
Sebbene l'omessa corresponsione della caparra confirmatoria non integri automaticamente un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. (Cass. civ., Sez.
II, n. 10056/2013), la previsione contrattuale di un pagamento parziale del prezzo entro un termine determinato, anche anteriore alla stipula del definitivo, comporta l'obbligo per il debitore di eseguirlo tempestivamente presso il domicilio del creditore (artt. 1183 e 1498 c.c.).
Nella specie, l'omesso versamento della caparra confirmatoria entro il termine di 5 giorni dalla stipula dei contratti preliminari e il protratto inadempimento di tale obbligazione, culminato con la richiesta di risoluzione dei contratti da parte della società ricorrente in data 24.11.2024, porta a ritenere tale inadempimento di non scarsa importanza.
Tanto premesso va dichiarata la risoluzione dei seguenti contratti preliminari di compravendita di cosa futura: contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677; contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. Persona_1
28039 – Racc. 14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024
Reg.Gen. 34706/ Reg. Part. 25605; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio
[...]
Rep. 28051 – Racc. 14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data Per_1
25/06/2024 Reg. Gen. 34820/ Reg. Part. 25680; contratto del 11/06/2024 a rogito del
Notaio Rep. 28052 – Racc. 14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Persona_1
Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/ Reg. Part. 25682.
In relazione alla richiesta di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente appare opportuno ricordare che “In tema di preliminare di vendita immobiliare, al pagina 11 di 13 promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è “in re ipsa” e non necessita di prova, mentre, laddove le domande risolutoria e risarcitoria siano proposte dal promissario acquirente, a causa dell'inadempimento del promittente venditore, il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226
c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Nel caso di specie, il danno derivante dall'incommerciabilità dei beni durante la vigenza dei contratti preliminari è quantificato in € 78.800,00, pari agli importi pattuiti – ma non versati dalla resistente contumace (cfr. art. 2 dei contratti preliminari in atti, docc. 4, 6, 8, 9) – a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo. Tale criterio di liquidazione si giustifica sia per la scarna allegazione della parte ricorrente sul danno subito, sia per la particolare natura dei contratti, trattandosi di preliminari di vendita di cosa futura aventi ad oggetto beni non ancora esistenti.
Pertanto, Controparte_4 va condannata al pagamento dell'importo di euro 78.800,00 oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia di Controparte_1
pagina 12 di 13 dichiara la risoluzione dei seguenti contratti preliminari di compravendita di cosa futura, sottoscritti tra le parti: contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28037 – Racc. Persona_1
14512, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34817/
Reg. Part. 25677; contratto del 10/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28039 – Racc. Persona_1
14514, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34706/
Reg. Part. 25605; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28051 – Racc. Persona_1
14526, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg. Gen. 34820/
Reg. Part. 25680; contratto del 11/06/2024 a rogito del Notaio Rep. 28052 – Racc. Persona_1
14527, trascritto presso la CC.RR.II. di Roma 2 in data 25/06/2024 Reg.Gen. 34822/
Reg. Part. 25682; condanna al pagamento in Controparte_1 favore della dell'importo di euro 78.800,00 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284 c.c. quarto comma e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al rimborso, in Controparte_1 favore della delle spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese Parte_1 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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