TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5476 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40122/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 40122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 40122/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Parte_1
Gianluca Fontanella come in atti.
E
, con l'Avv. Daniela Martini come in atti. Controparte_1
CP_2
pagina1 di 3 CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il appellava la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di del 28.2.2021 (depositata l'11.3.2021; n. 5304/21; NRG Pt_1
62908/19) che accoglieva l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dei ruoli esattoriali relativi al canone di occupazione di suolo pubblico per un importo complessivo di euro 14.167,33, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico delle parti soccombenti in solido la restante metà.
Assumeva che la disposta compensazione non fosse stata motivata.
All'uopo conveniva in giudizio e l . CP_2 Controparte_1
Quest'ultima si costituiva chiedendo la conferma della sentenza.
Preliminarmente si palesa inammissibile la documentazione prodotta nell'odierna sede dall' CP_3
non costituita in primo grado, stabilendo la legge il divieto di deposito di nuovi documenti in appello (art. 345 c.p.c.).
Parimenti inammissibile si evidenzia la domanda di non disporre condanna nei confronti di
[...]
da quest'ultima formulata in sede di precisazione delle conclusioni sia per il Controparte_1
divieto stabilito dal richiamato art. 345 c.p.c. rispetto alle nuove domande sia per il fatto che l' non ha comunque proposto appello incidentale concludendo inoltre nella comparsa di CP_3
costituzione per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito il gravame è fondato.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel descritto quadro normativo secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., n. 1950 del
2022).
Nel caso in esame tali ragioni non sono state specificamente indicate dalla sentenza gravata.
pagina2 di 3 Essa infatti si limita ad esplicitare le ragioni della liquidazione in misura pari a quella indicata in dispositivo della metà delle spese poste a carico dei convenuti soccombenti.
Per cui non ricorrendo l'ipotesi di reciproca soccombenza e non emergendo altre gravi ed eccezionali ragioni che consentano la compensazione delle spese esse vanno poste anche per la restante metà a carico di e dell' in solido, in ragione della soccombenza. CP_2 CP_3
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie l'appello proposto dal Parte_1
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna e
[...] CP_2
l' in solido al pagamento della rimanente metà delle spese di Controparte_1
lite del primo grado.
Condanna e l' in solido al pagamento delle CP_2 Controparte_1
spese di lite della presente fase da liquidarsi in euro 530,00, per compensi, oltre spese generali IVA
e CAP come dovuti per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte.
Viste le note depositate.
Considerato che sono state precisate le conclusioni.
Pronuncia la seguente sentenza.
Roma, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
N. R.G. 40122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 40122/2021 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, con l'Avv. Parte_1
Gianluca Fontanella come in atti.
E
, con l'Avv. Daniela Martini come in atti. Controparte_1
CP_2
pagina1 di 3 CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il appellava la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di del 28.2.2021 (depositata l'11.3.2021; n. 5304/21; NRG Pt_1
62908/19) che accoglieva l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dei ruoli esattoriali relativi al canone di occupazione di suolo pubblico per un importo complessivo di euro 14.167,33, compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico delle parti soccombenti in solido la restante metà.
Assumeva che la disposta compensazione non fosse stata motivata.
All'uopo conveniva in giudizio e l . CP_2 Controparte_1
Quest'ultima si costituiva chiedendo la conferma della sentenza.
Preliminarmente si palesa inammissibile la documentazione prodotta nell'odierna sede dall' CP_3
non costituita in primo grado, stabilendo la legge il divieto di deposito di nuovi documenti in appello (art. 345 c.p.c.).
Parimenti inammissibile si evidenzia la domanda di non disporre condanna nei confronti di
[...]
da quest'ultima formulata in sede di precisazione delle conclusioni sia per il Controparte_1
divieto stabilito dal richiamato art. 345 c.p.c. rispetto alle nuove domande sia per il fatto che l' non ha comunque proposto appello incidentale concludendo inoltre nella comparsa di CP_3
costituzione per la conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito il gravame è fondato.
L'art. 92, secondo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, stabilisce che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 92, secondo comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel descritto quadro normativo secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., n. 1950 del
2022).
Nel caso in esame tali ragioni non sono state specificamente indicate dalla sentenza gravata.
pagina2 di 3 Essa infatti si limita ad esplicitare le ragioni della liquidazione in misura pari a quella indicata in dispositivo della metà delle spese poste a carico dei convenuti soccombenti.
Per cui non ricorrendo l'ipotesi di reciproca soccombenza e non emergendo altre gravi ed eccezionali ragioni che consentano la compensazione delle spese esse vanno poste anche per la restante metà a carico di e dell' in solido, in ragione della soccombenza. CP_2 CP_3
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Accoglie l'appello proposto dal Parte_1
e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna e
[...] CP_2
l' in solido al pagamento della rimanente metà delle spese di Controparte_1
lite del primo grado.
Condanna e l' in solido al pagamento delle CP_2 Controparte_1
spese di lite della presente fase da liquidarsi in euro 530,00, per compensi, oltre spese generali IVA
e CAP come dovuti per legge, da distrarsi in favore del Procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Roma, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3