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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 313/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 313/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, posta in decisione con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1982, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Sardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1977, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024 premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 25.10.2018 e che dalla loro unione Controparte_1
non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, senza l'adozione di ulteriori condizioni di natura economica o patrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.2.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rinviava la causa per la decisione.
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 313/2024
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 313/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, posta in decisione con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa da
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10/10/1982, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Sardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/11/1977, residente in [...],
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 24.1.2024 premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 25.10.2018 e che dalla loro unione Controparte_1
non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, senza l'adozione di ulteriori condizioni di natura economica o patrimoniale.
All'udienza di comparizione delle parti dell'11.2.2025, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il Giudice, nulla disponendo in via provvisoria ed urgente, rinviava la causa per la decisione.
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Esposti i fatti, preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti.
3.Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
4. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 313/2024
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...] dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Pachino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 05/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3