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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Scotto di Carlo, quale giudice designato alla trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 12522/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Vendita di beni immobili
vertente TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.12.1952, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Duomo
n.133, presso lo studio degli Avv. ti Ernesto De Maria (C.F.
) e Luca Migliore (C.F. ), dai C.F._3 C.F._4
quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
ATTORI
E
(C.F. CO
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1
Cinzia Coppa (C.F. ) e dall'avv. Francesco Russo (C.F. C.F._5
del Foro di Napoli, con gli stessi elettivamente C.F._6
domilciato in Napoli alla Via Domenico Morelli n.75
CONVENUTO
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 1 di 6 nonchè
(C.F. ), nato a [...] il 16 ottobre Controparte_2 C.F._7
1943, residente in [...]; CP_3
(C.F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._8
residente in [...]; (C.F. Controparte_4
), nata a [...] il [...], residente in C.F._9
Napoli alla Via Marco Polo n. 12
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso riportandosi alla citazione ed a tutti i propri atti e scritti difensivi.
La parte convenuta ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e , insieme ai fratelli , e Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_4
, sono eredi legittimi del sig. , nato a [...] CP_3 Persona_1
(CE) il 22.10.1920 e deceduto a Napoli il 01.10.1972, nonché eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 23.12.2013. Persona_2
Il era assegnatario di un alloggio di proprietà dell' Persona_1 CP_5
della Provincia di Napoli, oggi denominato sito in CO
Napoli al Viale Traiano n. 244 – Isolato 34/36 – Scala D – Interno 26, avente quale pertinenza una cantinola di circa 10 mq.
In ossequio alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica, il Per_1
aveva avviato procedimento per il riscatto dell'immobile,
[...]
corrispondendo regolarmente le rate previste ai fini del trasferimento della
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 2 di 6 proprietà; a seguito del suo decesso, i figli e la moglie subentrarono nel rapporto con l' completando i pagamenti nel 1990. CP_5
Con Delibera n. 3/31 del 18.11.1992, l' autorizzava il trasferimento CP_5
definitivo dell'immobile agli eredi del;
tuttavia, la stipula Persona_1
dell'atto non si è mai concretizzata a causa di contrasti tra gli eredi stessi ed in particolare per effetto della mancata collaborazione da parte di alcuni di essi, i quali non comparivano per la stipula dell'atto di trasferimento.
Nonostante l'invito degli attori e le diffide inviate da CO
alcuni eredi non hanno infatti fornito la documentazione necessaria né
partecipato alle convocazioni per la formalizzazione del trasferimento.
L'ultima convocazione, avvenuta in data 10.11.2016 presso il IO
, risulta infatti non aver avuto esito per l'assenza di Persona_3
e . CP_4 CP_3
Gli attori hanno quindi convenuto in giudizio e i germani CO
, e , chiedendo al Tribunale: CP_2 CP_4 CP_3
a) di accertare il diritto alla stipula del contratto di trasferimento;
b) in subordine, di condannare al risarcimento del danno CO
nella misura di € 24.000 per ciascuno degli attori;
c) in via gradata, di accertare la responsabilità degli altri coeredi per il mancato trasferimento dell'immobile e di condannarli al risarcimento del danno.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria CO
mancanza di responsabilità per la mancata stipula, attribuendone la causa ai contrasti tra gli eredi e alla loro mancata collaborazione, in particolare evidenziando che lo (oggi con nota prot. n.21209 del 17/05/16 CP_5 CP_1
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 3 di 6 evidenziava che il trasferimento della proprietà ai sensi della legge n.43/1949
doveva e poteva intervenire solo nei confronti di tutti gli eredi e che con raccomandata n. 28267 del 06/06/16 inviava ulteriore diffida a tutti gli eredi di affinchè presentassero la documentazione necessaria per Persona_1
la formalizzazione dell'atto di trasferimento e comparissero dinanzi al notaio.
Orbene, occorre premettere che, a seguito del decesso dell'assegnatario
, avvenuto in data 02/12/1972, nei diritti ed obblighi relativi Persona_1
all'alloggio popolare sono subentrati gli eredi tutti dell'assegnatario, a prescindere dalla convivenza con lo stesso, in forza di quanto previsto dall'art.17 della citata legge n. 43/1949 (vigente all'epoca del decesso dell'assegnatario), laddove tale norma disponeva che all'assegnatario che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi, obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue salvo che, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non vengano attribuiti ad uno solo degli eredi.
Risulta dunque evidente che l'Ente convenuto (all'epoca ora ), CP_5 CP_1
in mancanza di un atto di divisione o comunque di attribuzione del diritto a determinati eredi, non poteva che trasferire la proprietà unitariamente ed inscindibilmente a tutti gli eredi legittimi dell'assegnatario, sicchè, stante la mancata adesione di alcuni di essi, deve ritenersi legittimo e conforme a correttezza e buona fede il diniego al trasferimento della proprietà in favore dei soli attori richiedenti.
Peraltro deve anche considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più
volte affermato che, in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 4 di 6 dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi della L. n. 513 del 1977,
art. 27, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto non è trasmissibile “iure haereditatis”;
nè tale disciplina risulta derogata dalla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, ma non anche il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell'erede o degli eredi (Cass. SU. 17632/2017; Cass.
18732/2005); inoltre la Suprema Corte ha anche affermato che “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione dei prezzo,
provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perchè il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, “iure haereditatis”, a chi sia succeduto “mortis
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 5 di 6 causa” al soggetto verificato” (Cass16408/2021; Cass.22833/2022).
In definitiva, poiché gli attori si sono limitati a prospettare la sussistenza del proprio diritto ad acquisire la proprietà dell'immobile in forza della sola qualità di coeredi dell'originario assegnatario ed alla richiesta non hanno aderito gli altri coeredi, non può dichiararsi accertata la esistenza di tale diritto né affermarsi una responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta o nei confronti degli altri coeredi rimasti contumaci. CP_1
Tenuto conto delle ragioni della adottata decisione e della complessiva situazione concreta sottesa al giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
rigetta le domande proposte dagli attori e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025 IL GIUDICE
dott.Giovanni Scotto di Carlo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Presidente dott. Giovanni Scotto di Carlo, quale giudice designato alla trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 12522/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
Vendita di beni immobili
vertente TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.12.1952, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Duomo
n.133, presso lo studio degli Avv. ti Ernesto De Maria (C.F.
) e Luca Migliore (C.F. ), dai C.F._3 C.F._4
quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
ATTORI
E
(C.F. CO
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall' avv. P.IVA_1
Cinzia Coppa (C.F. ) e dall'avv. Francesco Russo (C.F. C.F._5
del Foro di Napoli, con gli stessi elettivamente C.F._6
domilciato in Napoli alla Via Domenico Morelli n.75
CONVENUTO
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 1 di 6 nonchè
(C.F. ), nato a [...] il 16 ottobre Controparte_2 C.F._7
1943, residente in [...]; CP_3
(C.F. , nata a [...] il [...],
[...] C.F._8
residente in [...]; (C.F. Controparte_4
), nata a [...] il [...], residente in C.F._9
Napoli alla Via Marco Polo n. 12
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso riportandosi alla citazione ed a tutti i propri atti e scritti difensivi.
La parte convenuta ha concluso riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle proprie difese svolte in corso di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori e , insieme ai fratelli , e Pt_1 Parte_2 CP_2 CP_4
, sono eredi legittimi del sig. , nato a [...] CP_3 Persona_1
(CE) il 22.10.1920 e deceduto a Napoli il 01.10.1972, nonché eredi della sig.ra nata a [...] il [...] e deceduta il 23.12.2013. Persona_2
Il era assegnatario di un alloggio di proprietà dell' Persona_1 CP_5
della Provincia di Napoli, oggi denominato sito in CO
Napoli al Viale Traiano n. 244 – Isolato 34/36 – Scala D – Interno 26, avente quale pertinenza una cantinola di circa 10 mq.
In ossequio alla normativa sull'edilizia residenziale pubblica, il Per_1
aveva avviato procedimento per il riscatto dell'immobile,
[...]
corrispondendo regolarmente le rate previste ai fini del trasferimento della
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 2 di 6 proprietà; a seguito del suo decesso, i figli e la moglie subentrarono nel rapporto con l' completando i pagamenti nel 1990. CP_5
Con Delibera n. 3/31 del 18.11.1992, l' autorizzava il trasferimento CP_5
definitivo dell'immobile agli eredi del;
tuttavia, la stipula Persona_1
dell'atto non si è mai concretizzata a causa di contrasti tra gli eredi stessi ed in particolare per effetto della mancata collaborazione da parte di alcuni di essi, i quali non comparivano per la stipula dell'atto di trasferimento.
Nonostante l'invito degli attori e le diffide inviate da CO
alcuni eredi non hanno infatti fornito la documentazione necessaria né
partecipato alle convocazioni per la formalizzazione del trasferimento.
L'ultima convocazione, avvenuta in data 10.11.2016 presso il IO
, risulta infatti non aver avuto esito per l'assenza di Persona_3
e . CP_4 CP_3
Gli attori hanno quindi convenuto in giudizio e i germani CO
, e , chiedendo al Tribunale: CP_2 CP_4 CP_3
a) di accertare il diritto alla stipula del contratto di trasferimento;
b) in subordine, di condannare al risarcimento del danno CO
nella misura di € 24.000 per ciascuno degli attori;
c) in via gradata, di accertare la responsabilità degli altri coeredi per il mancato trasferimento dell'immobile e di condannarli al risarcimento del danno.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la propria CO
mancanza di responsabilità per la mancata stipula, attribuendone la causa ai contrasti tra gli eredi e alla loro mancata collaborazione, in particolare evidenziando che lo (oggi con nota prot. n.21209 del 17/05/16 CP_5 CP_1
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 3 di 6 evidenziava che il trasferimento della proprietà ai sensi della legge n.43/1949
doveva e poteva intervenire solo nei confronti di tutti gli eredi e che con raccomandata n. 28267 del 06/06/16 inviava ulteriore diffida a tutti gli eredi di affinchè presentassero la documentazione necessaria per Persona_1
la formalizzazione dell'atto di trasferimento e comparissero dinanzi al notaio.
Orbene, occorre premettere che, a seguito del decesso dell'assegnatario
, avvenuto in data 02/12/1972, nei diritti ed obblighi relativi Persona_1
all'alloggio popolare sono subentrati gli eredi tutti dell'assegnatario, a prescindere dalla convivenza con lo stesso, in forza di quanto previsto dall'art.17 della citata legge n. 43/1949 (vigente all'epoca del decesso dell'assegnatario), laddove tale norma disponeva che all'assegnatario che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi, obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue salvo che, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non vengano attribuiti ad uno solo degli eredi.
Risulta dunque evidente che l'Ente convenuto (all'epoca ora ), CP_5 CP_1
in mancanza di un atto di divisione o comunque di attribuzione del diritto a determinati eredi, non poteva che trasferire la proprietà unitariamente ed inscindibilmente a tutti gli eredi legittimi dell'assegnatario, sicchè, stante la mancata adesione di alcuni di essi, deve ritenersi legittimo e conforme a correttezza e buona fede il diniego al trasferimento della proprietà in favore dei soli attori richiedenti.
Peraltro deve anche considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più
volte affermato che, in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora, dopo l'accettazione da parte dell'ente gestore
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 4 di 6 dell'istanza di cessione e la comunicazione del prezzo indicato, l'assegnatario sia deceduto senza procedere alla stipula del contratto di compravendita, gli eredi dello stesso non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio, ma sono soltanto esonerati, ai sensi della L. n. 513 del 1977,
art. 27, dall'onere di confermare la relativa domanda, atteso che la situazione precedente alla stipula del contratto non è trasmissibile “iure haereditatis”;
nè tale disciplina risulta derogata dalla L. n. 136 del 2001, art. 2, comma 3, che ha solo ribadito la non necessità di un'espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi e l'obbligo dell'amministrazione di provvedere comunque nei loro confronti in ordine alla richiesta cessione, individuando tra di essi chi sia in grado di subentrare nella posizione dell'originario assegnatario riscattante, ma non anche il necessario accoglimento della relativa domanda, a prescindere dalla valutazione di quei requisiti, di parentela e convivenza dell'erede o degli eredi (Cass. SU. 17632/2017; Cass.
18732/2005); inoltre la Suprema Corte ha anche affermato che “in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione dei prezzo,
provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perchè il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, ed il diritto ad ottenere la cessione non è perciò trasmissibile, “iure haereditatis”, a chi sia succeduto “mortis
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 5 di 6 causa” al soggetto verificato” (Cass16408/2021; Cass.22833/2022).
In definitiva, poiché gli attori si sono limitati a prospettare la sussistenza del proprio diritto ad acquisire la proprietà dell'immobile in forza della sola qualità di coeredi dell'originario assegnatario ed alla richiesta non hanno aderito gli altri coeredi, non può dichiararsi accertata la esistenza di tale diritto né affermarsi una responsabilità risarcitoria in capo alla convenuta o nei confronti degli altri coeredi rimasti contumaci. CP_1
Tenuto conto delle ragioni della adottata decisione e della complessiva situazione concreta sottesa al giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
rigetta le domande proposte dagli attori e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025 IL GIUDICE
dott.Giovanni Scotto di Carlo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. 12522/2022 – sentenza Pagina 6 di 6