Decreto cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 4 aprile 2022
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07722/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2022, proposto da
NA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
1.dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa con disposizione dirigenziale n. 467/A del 14/10/2021, contenzioso amministrativo 385/2020, notificata il 07/12/2021, con cui il dirigente dell’area urbanistica, settore antiabusivismo edilizio del comune di Napoli, ordinava al ricorrente la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alle seguenti opere, insistenti sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare sita in via Fracanzano n. 11/bis Napoli:
-manufatto in muratura – lamiere isotermiche a copertura e chiusure in alluminio e vetro occupante una superfice di mq 12,00 x 2,80 m di altezza;
-grillages occupante una superfice di mq 30 strutturato in assiti lignei orizzontali e verticali;
-manufatto in muratura occupante una superfice di mq 6,5 x 2,30 m di altezza;
-manufatto in muratura occupante una superfice di mq 3,00 x 1,80 m di altezza uso wc;
2. di ogni atto preordinato, presupposto, connesso e/o da quest’ultimo richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio la Sig. OR ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa con disposizione dirigenziale n. 467/A del 14/10/2021, con la quale il Comune di Napoli ordinava la demolizione di alcune opere abusive insistenti sul terrazzo di copertura dell’unità immobiliare sita in via Fracanzano n. 11/bis del territorio comunale.
Di seguito i motivi di gravame:
1) si osserva, in primo luogo, che l’opera identificata come “grillages”, occupante una superficie di mq 30 e strutturata in assiti lignei orizzontali e verticali, sarebbe qualificabile, per caratteristiche ontologiche della stessa, quale “pergolato”: si tratterebbe comunque di opera precaria e pertinenziale, sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale, realizzata al solo fine di adornare con essenze arboree il terrazzo;
quanto poi al manufatto in muratura occupante una superfice di mq 6,5 per altezza m 2,3, all’atto dell’accertamento esso consisteva in una copertura in legno con muretto di altezza m 1, aperto su due lati: in seguito la ricorrente provvedeva a rimuovere la copertura in legno, per cui il manufatto de quo veniva degradato a mera “area”, residuando del precedente, unicamente, il muretto di altezza m 1;
circa il “manufatto in muratura occupante una superfice di mq 3 e di altezza di m 1,8 uso wc”, si osserva che esso è parte integrante di una struttura di copertura del vano scala condominiale che conduce al terrazzo, cd. torrino, realizzato all’epoca della costruzione dell’intero edificio: trattasi di cambio di destinazione d’uso di parte del cd. torrino che rientra nella categoria dei cd. cambi di destinazione d’uso non rilevanti e assoggettabili a mera comunicazione;
infine, circa la realizzazione composta da un muretto e vetro/alluminio di circa m. 3 x 4 e di altezza m 2,5, si tratterebbe di opera risalente nel tempo;
2) con il secondo mezzo di censura, si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria del 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame non merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad illustrare.
Il Collegio non ravvisa, infatti, concreti elementi sulla cui base discostarsi dalle valutazioni già espresse in sede cautelare, con ordinanza nr. 697/2022, che non consta essere stata gravata in appello.
In tale occasione si evidenziava che le opere realizzate senza titolo sul terrazzo in proprietà della ricorrente, avuto riguardo alla relativa natura, consistenza e all’ubicazione (in zona A – insediamenti di interesse storico, art.24 Norme di Attuazione Variante PRG per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale), sono senz’altro illegittime e, pertanto, se ne impone la rimozione, come da provvedimento gravato (per inciso, si evidenzia che a seguito di tale ordinanza la parte ricorrente non ha inteso svolgere altre difese, con la conseguenza che non si apprezzano elementi nuovi da valutare).
Secondo quanto emerge dagli atti depositati, nel caso di specie vengono in rilievo le seguenti opere:
- un manufatto in muratura di 12 mq di superficie;
- un grillage in legno di 30 mq di superficie;
- ulteriori due manufatti in muratura, rispettivamente di 6,50 mq e 3 mq di superficie (cfr. provvedimento impugnato).
Si tratta di interventi, da valutare nella loro globalità per poterne apprezzare l’effettivo impatto, realizzati senza titolo in zona “A” del territorio comunale, come in precedenza esplicitato.
Ciò posto, il primo mezzo di gravame è senz’altro destituito di fondamento.
Analogamente a dirsi per il secondo mezzo di censura, con il quale si lamenta la violazione delle garanzie partecipative in favore del privato, sub specie di mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Sulla scorta di una giurisprudenza granitica è possibile affermare che: “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII , 14/04/2025 , n. 3168).
3. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
RI AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | PA RI |
IL SEGRETARIO