Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, l'accordo collettivo 12 settembre 1946, relativo alla corresponsione dell'indennita' di contingenza e relative integrazioni ai lavoratori filigranisti artigiani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, l'accordo collettivo 12 settembre 1946, relativo alla corresponsione dell'indennita' di contingenza e relative integrazioni ai lavoratori filigranisti artigiani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.