Art. 13.
L' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
"14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni.
Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell' articolo 112 del codice della navigazione ".
L' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
"14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni.
Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell' articolo 112 del codice della navigazione ".