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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 9.12.2024,
DA
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentata e difesa dell'Avv. VERGA LUCA (C.F. C.F._2
) presso il cui studio è elett.te dom.ta in Varese, in Piazza Monte Grappa C.F._3
12, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) di Varese, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MALERBA CRISTINA (C.F.
presso il cui studio è elett.te dom.to in Varese, alla via Felice Cavallotti C.F._4
N°5, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, II sezione civile, n. 21865/2024, pubblicata il 2/8/2024, in materia di “Comunione
e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per (quale erede di : Parte_1 Persona_1
1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: in via principale, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 835/2016 emessa dal Tribunale di Varese, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2470/2013, depositata in data 15/07/2016, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto:
▪ accertato che l'assemblea del convenuto approvava a maggioranza una CP_1 ripartizione delle spese condominiali afferenti all'impianto di riscaldamento condominiale in violazione dei criteri legali e regolamentari, annullare in parte qua la delibera del 6 maggio 2013;
▪ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1769/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
▪ condannare il al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa Controparte_1 del giudizio di Cassazione e di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, in funzione del Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così giudicare a seguito di rinvio, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione
n°21865/2024 publicata il 02.08.24:
- accertare e dichiarare la validità della delibera assembleare del 06.05.13 adottata dal
, con riferimento al punto 1) del verbale di assemblea;
Controparte_1
- per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite e competenze professionali;
- condannare infine parte attrice al pagamento delle spese e compensi di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità, compreso il presente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietaria di un appartamento in Varese, via Astico n.21, facente parte del Persona_1
impugnava avanti al Tribunale di Varese la delibera condominiale, Controparte_1 assunta in data 6 maggio 2013, chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o annullabilità del punto 1) relativo all'approvazione consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013 (tranne per alcune voci sue proprie) per le ragioni esposte nel documento n. 3 predisposto dall'allora attrice, nonché, in via gradata, la nullità o l'annullamento della medesima delibera nella parte in cui erano state approvate le spese di dettaglio, in particolare con riguardo al riparto delle spese di acqua e riscaldamento. Impugnava altresì la delibera condominiale assunta il 17 aprile 2012 nella parte in cui, approvando il consuntivo 2011, le era stata addebitata (come “addebito personale”) la somma di € 80,00 priva di inerenza alla gestione condominiale.
2 2. Il Tribunale, con la sentenza n. 835/2016, rigettava entrambe le domande e la Corte d'appello di Milano, in sede di impugnazione, con la sentenza n. 3670/2018, rigettava l'appello, confermando così le due delibere. proponeva, quindi, ricorso per cassazione deducendo otto motivi Persona_1
d'impugnazione; il resisteva con controricorso. CP_1
3. Per quanto ancora di interesse, la Corte di Cassazione -con l'ordinanza n. 21865/2024- accoglieva il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso (rigettando gli altri), cassava la sentenza della Corte d'Appello in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
4. I tre motivi di ricorso accolti, trattati congiuntamente dalla Suprema Corte in quanto connessi, riguardavano le doglianze mosse alla sentenza d'appello che aveva - secondo la
- erroneamente ritenuto, come sintetizzato dalla Corte di Cassazione: “a) che la Per_1 ripartizione delle spese concerne unicamente le spese di consumo del riscaldamento, mentre essa si estende in realtà alle spese di conservazione (terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo); b) che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei <> con riguardo ad una sola unità immobiliare, la cui quota viene decurtata del 50% per l'uso saltuario che il proprietario ne fa (quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi). Con riferimento ai profili precedenti, il quinto motivo denuncia la violazione dei criteri legali e convenzionali ex artt.
1118, 1123 e 1135 c.c., e la violazione dell'art. 17 co. 4 reg. condominiale («nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali dei locali»). Si deduce violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. con riferimento al richiamo al d. lgs 102/2014 non applicabile in questo caso, che è anteriore.” (cfr. pag. 4 ordinanza Cass).
La sentenza n. 3670/2018 della Corte d'Appello di Milano era dunque censurata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di annullamento della delibera del 6 maggio 2013 in punto di ripartizione delle spese condominiali per il riscaldamento e per il consumo di acqua (per essere stata assunta in violazione dei criteri legali e regolamentari di ripartizione delle spese) e aveva ritenuto legittima la relativa decisione presa a maggioranza dal In Controparte_1 particolare, la Corte territoriale aveva respinto l'impugnazione assumendo che l'art. 1123 co. 1
c.c. si riferisce unicamente alle “spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni”, “cui risultano estranee le spese dei consumi dei relativi servizi, per le quali appare del tutto legittimo che l'assemblea si sia determinata a ripartire le spese in base ai consumi effettivi, come del resto attualmente è prescritto per le spese di riscaldamento, dal
d.lgs 102/2014 che ha recepito la direttiva europea volta alla diminuzione del consumo energetico.” (cfr. pag. 5 sent. appello).
Riteneva, dunque, la Corte d'Appello che, “in merito alla ripartizione delle spese … sia possibile derogare ai criteri di ripartizione delle spese condominiali, sempre con il limite dell'approvazione dell'assemblea condominiale … e ciò valga … per la quota per il
3 riscaldamento e contabilizzazione del valore per il consumo di acqua…” (cfr. pag. 7 sent. appello).
5. La Corte di Cassazione, nel ritenere ammissibili i tre motivi di ricorso richiamati, escluso il riferimento al d.lgs 102/2014 indubbiamente non applicabile al caso di specie poiché successivo alla delibera impugnata, ha innanzitutto esaminato il profilo relativo al fatto che la ripartizione delle spese riportata nel consuntivo approvato non aveva ad oggetto unicamente le spese di consumo del riscaldamento, bensì anche le spese di conservazione dell'impianto, osservando che sotto il profilo sub a) (sopra riportato) i tre motivi di ricorso erano fondati. La Suprema
Corte ha rilevato infatti che, “dall'elenco delle spese di servizio 2012 si desume che, quanto al riscaldamento centralizzato (le cui spese di manutenzione sono necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune), la Corte di appello ha operato una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi, ma anche quelle per la manutenzione e riparazione dell'impianto comune che, come è noto, non hanno alcuna attinenza con la mancata utilizzazione dell'impianto comune”. Ritenuta quindi “la necessità di procedere comunque al ricalcolo in sede di giudizio di rinvio”, la Suprema Corte ha concluso col “considerare assorbito l'ulteriore profilo sub b)” (come sopra riportato). Accolti nei termini precisati il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza n. 3670 del 2018 della Corte d'appello di Milano in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione.
6. La causa è stata tempestivamente riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da , Parte_1 quale erede di , defunta il 16.2.2021. Persona_1
L'attrice in riassunzione ritiene che per poter procedere al ricalcolo in sede di giudizio di rinvio, secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, il giudice del rescissorio debba necessariamente verificare la legittimità della delibera condominiale sotto il profilo del rispetto dei criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese di riscaldamento, secondo le doglianze mosse dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio;
così, nel chiedere l'accoglimento dei motivi dedotti nel proposto appello avverso la sentenza n. 835/2016 del
Tribunale di Varese, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ accertato che l'assemblea del convenuto approvava a maggioranza una CP_1 ripartizione delle spese condominiali afferenti all'impianto di riscaldamento condominiale in violazione dei criteri legali e regolamentari, annullare in parte qua la delibera del 6 maggio
2013;
▪ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1769/2024 [numero sezionale n.d.r] adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
▪ condannare il al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa Controparte_1 del giudizio di Cassazione e di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
7. Si è costituito in giudizio il chiedendo: i) di accertare e dichiarare Controparte_1 la validità della delibera assembleare del 6.5.2013 adottata dal con riferimento al CP_1 4 punto 1) del verbale di assemblea;
ii) per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
iii) condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
8. Così regolarmente costituito il contraddittorio, all'udienza del 1°.
7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come sopra riportate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
9. Occorre premettere, in linea generale, che il giudice in sede di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla pronuncia della Corte di Cassazione ed
è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise;
non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (cfr.
Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 e Cass., sent. n. 5381/2011). In sede di rinvio, dunque, non sono ammissibili domande nuove (del resto già precluse in appello), ma solo consentite le conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, terzo comma, c.p.c.).
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
Proprio perché il giudizio di rinvio è un processo chiuso, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non è stata oggetto del ricorso per cassazione (cfr. ex multis, Cass. n. 9474/04), ovvero non è stata cassata, per cui l'oggetto del presente giudizio, alla luce dell'ordinanza di rinvio della cassazione, deve essere limitato (quanto ai motivi di ricorso accolti) al solo tema della ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento condominiale, alla derogabilità (e in che termini) dei criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale e, di conseguenza, ad accertare se l'approvazione a maggioranza della ripartizione delle spese condominiali operata con la delibera impugnata, in misura diversa rispetto a quanto stabilito dal regolamento condominiale, debba dunque essere considerata illegittima poiché effettuata in violazione dell'art. 1135 c.c., che non consente all'organo assembleare di introdurre modifiche ai criteri di ripartizione predeterminati dalla legge o dal contratto. 5 10. Alla luce della pronuncia di rinvio della Suprema Corte è, poi, precluso ogni esame in merito alle originarie ulteriori doglianze e vizi della delibera condominiale impugnata, atteso il rigetto da parte della Corte di Cassazione degli ulteriori specifici motivi di ricorso proposti, così come deve ritenersi ormai superata la doglianza in merito alle spese per il consumo di acqua fredda, atteso che la pronuncia della Corte territoriale sul punto non è stata cassata e, d'altronde, correttamente, non è stata riproposta la relativa domanda nelle conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione.
11. Così delineato l'ambito e il perimetro della presente decisione, dall'esame degli atti e delle questioni dedotte dalle parti risulta che le doglianze della defunta sig.ra avverso la Per_1 delibera condominiale del 6.5.2013 (di approvazione del consuntivo per l'anno 2012 e del preventivo spese per l'anno 2013) riguardavano tra le altre, per quanto ancora rileva in questa sede, il riparto delle spese di riscaldamento per avere l'assemblea approvato, a maggioranza, la riduzione del 50% della quota di riscaldamento di competenza del condòmino AN il quale, per la maggior parte dell'anno 2012, non aveva abitato l'immobile di proprietà. In particolare, assumeva la che tale delibera, con cui veniva ridotta la quota dovuta dal suddetto Per_1 condomino per il riscaldamento, trasferendo il relativo onere sugli altri, violava l'art. 1123 c.c.
e gli artt. 17 e 23 del Regolamento condominiale contrattuale nella parte in cui statuiscono che le spese siano ripartite tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà e che nessun condomino può sottrarsi al pagamento di tali spese. Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera in parte qua. Il Tribunale di Varese, come detto, aveva rigettato la domanda ritenendo che, con l'approvazione da parte dell'assemblea fosse possibile derogare ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
La Corte d'appello, investita della medesima doglianza, ha esaminato la questione unicamente sotto il profilo della violazione del criterio legale di cui all'art. 1123 c.c. - laddove impone una ripartizione “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” - e ha rigettato il motivo d'impugnazione ritenendo che la norma richiamata si riferisse unicamente alle “spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni” cui risultano estranee le spese per i consumi dei relativi servizi, per le quali ha ritenuto legittima la determinazione dell'assemblea di ripartire le spese in base ai consumi effettivi.
12. La Corte di Cassazione, come sopra già riferito, ha cassato la decisione della Corte d'appello per aver operato - quanto alle spese di riscaldamento centralizzato - “una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi, ma anche quelle per la manutenzione e riparazione dell'impianto comune che, come è noto non hanno attinenza con la mancata utilizzazione dell'impianto comune.”
Orbene, nell'accogliere il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rimesso a questo Collegio di rinvio il ricalcolo sulle spese di riscaldamento, dichiarando contemporaneamente di considerare assorbito l'ulteriore profilo di doglianza, riportato nella
6 stessa ordinanza sub b)1, con ciò devolvendo a questo Collegio il riesame anche di tali ulteriori doglianze.
13. Ebbene, come puntualmente rilevato dalla Cassazione, la Corte d'appello con la sentenza cassata, -da un lato- non si è avveduta che tra le “spese di riscaldamento” indicate nel consuntivo, per le quali l'assemblea condominiale ha riconosciuto la decurtazione del 50% a favore di un solo condomino, vi erano in realtà anche le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto centralizzato (che dovevano invece essere correttamente ripartite tra tutti i condomini secondo il dettato dell'art. 1123 c.c.), -dall'altro- non ha verificato la legittimità della delibera impugnata rispetto ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento stabiliti nel regolamento condominiale.
Al riguardo, il regolamento adottato dal prevede all'art. 17 comma Controparte_1
1) che “è obbligatorio per tutti i condomini” concorrere “alle spese relative alla gestione del servizio ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto” centralizzato “in parti proporzionali ai metri cubi di ogni unità immobiliare riscaldata”; lo stesso art. 17, ai commi quattro e ss., stabilisce che “nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali di locali. In tal caso però l'Amministratore, che sarà avvisato preventivamente, potrà provvedere alla chiusura di ciascun radiatore dell'immobile inabitato. Qualora in qualunque tempo della stagione invernale e per qualsiasi durata verrà abitato l'appartamento, non si potrà più godere dell'accennata riduzione”.
Inoltre, al successivo art. 23 del medesimo Regolamento è prescritto che “nessun condomino può sottrarsi al pagamento del suo contributo nelle spese neppure mediante abbandono dello stabile”.
In base al quadro normativo e regolamentare sopra descritto, le spese di riscaldamento del in quanto sprovvisto di sistemi di misurazione del calore erogato in Controparte_1 favore di ciascuna unità immobiliare, dovevano essere ripartite tra i condomini in base al criterio legale millesimale (ai sensi dell'art. 1123 c.c.) .), in assenza di prova dell'avvenuta attivazione delle procedure di riduzione previste da regolamento;
l'esame della tabella della ripartizione di tali spese predisposta dall'amministratore e allegata al verbale dell'assemblea condominiale del 6 maggio 2013 conferma l'adozione di tale criterio per la suddivisione dei relativi oneri.
È evidente allora l'illegittimità della delibera condominiale, adottata a maggioranza, dall'assemblea del 6 maggio 2013 con la quale -in deroga ai criteri convenzionalmente stabiliti di ripartizione delle spese di riscaldamento- è stato fissato un onere di contribuzione maggiore 1 ovvero “che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei <> con riguardo ad una sola unità immobiliare, la cui quota viene decurtata del 50% per l'uso saltuario che il proprietario ne fa (quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi). Con riferimento ai profili precedenti, il quinto motivo denuncia la violazione dei criteri legali e convenzionali ex artt. 1118, 1123 e 1135 c.c., e la violazione dell'art. 17 co. 4 reg. condominiale («nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali dei locali»)”. 7 a carico di alcuni condomini, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione rispetto ad altro condomino, poichè la modifica ai criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese richiede il consenso di tutti i condomini. Tra l'altro, è pacifico tra le parti che il criterio di riparto in base all'uso differenziato, derivante dalla diversità strutturale della cosa, secondo il dettato del secondo comma dell'art. 1123 cod. civ., non fosse comunque applicabile alle spese generali di manutenzione e conservazione, per le quali opera invece il criterio di cui al primo comma dello stesso articolo, ossia la proporzione in base al valore della proprietà di ciascuno.
Nello stesso senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, osservando che
“Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini”.(cfr. Sentenza n. 4844 del 24/02/2017).
14. Pertanto, la domanda proposta da va accolta e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 835/29016 emessa dal Tribunale di Varese il 15/7/2016, la delibera assembleare del
6 maggio 2013 del assunta a maggioranza dei condomini, va Controparte_1 annullata in relazione alla operata riduzione del 50% della quota di spese di riscaldamento di competenza della proprietà poiché in contrasto con le prescrizioni dettate dal Parte_2 regolamento condominiale, vincolanti per tutti i condomini. Di conseguenza le spese per il riscaldamento oggetto di causa dovranno essere ricalcolate in base ai millesimi di proprietà dei condomini, salvo diversa convenzione assunta dall'unanimità dei condomini stessi.
15. Passando alla regolamentazione delle spese processuali, la Suprema Corte a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, ha affermato che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Nello stesso senso è anche la più recente ordinanza n. 29056 del 11/11/2024: “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte 8 vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
In applicazione dei suesposti principi, considerato l'oggetto del giudizio (di impugnazione di due delibere condominiali), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio con l'accoglimento di una sola delle domande originariamente proposte dalla e la conseguente solo Parte_3 parziale riforma della sentenza di primo grado;
considerata la sostanziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano giusti ed equi motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione proposta da (quale erede di nei confronti del Parte_1 Persona_1 [...]
a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 21865/2024, Controparte_2 pubblicata il 2.8.2024, così provvede:
a) in parziale accoglimento del proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 835/29016 emessa dal Tribunale di Varese il 15/7/2016 che, nel resto conferma, annulla la delibera condominiale del 6 maggio 2013 in relazione al punto riguardante la riduzione del 50% della quota di spese di riscaldamento di competenza della proprietà spese da ricalcolare come in motivazione;
Parte_2
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase.
Così deciso in Milano, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 9.12.2024,
DA
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
), rappresentata e difesa dell'Avv. VERGA LUCA (C.F. C.F._2
) presso il cui studio è elett.te dom.ta in Varese, in Piazza Monte Grappa C.F._3
12, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ) di Varese, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. MALERBA CRISTINA (C.F.
presso il cui studio è elett.te dom.to in Varese, alla via Felice Cavallotti C.F._4
N°5, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, II sezione civile, n. 21865/2024, pubblicata il 2/8/2024, in materia di “Comunione
e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per (quale erede di : Parte_1 Persona_1
1 “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: in via principale, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 835/2016 emessa dal Tribunale di Varese, nell'ambito del giudizio N.R.G.
2470/2013, depositata in data 15/07/2016, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e, per l'effetto:
▪ accertato che l'assemblea del convenuto approvava a maggioranza una CP_1 ripartizione delle spese condominiali afferenti all'impianto di riscaldamento condominiale in violazione dei criteri legali e regolamentari, annullare in parte qua la delibera del 6 maggio 2013;
▪ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1769/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
▪ condannare il al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa Controparte_1 del giudizio di Cassazione e di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, in funzione del Giudice di rinvio in appello, contrariis reiectis, così giudicare a seguito di rinvio, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione
n°21865/2024 publicata il 02.08.24:
- accertare e dichiarare la validità della delibera assembleare del 06.05.13 adottata dal
, con riferimento al punto 1) del verbale di assemblea;
Controparte_1
- per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice;
- condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite e competenze professionali;
- condannare infine parte attrice al pagamento delle spese e compensi di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio di merito e di legittimità, compreso il presente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , proprietaria di un appartamento in Varese, via Astico n.21, facente parte del Persona_1
impugnava avanti al Tribunale di Varese la delibera condominiale, Controparte_1 assunta in data 6 maggio 2013, chiedendo che venisse dichiarata la nullità e/o annullabilità del punto 1) relativo all'approvazione consuntivo anno 2012 e preventivo anno 2013 (tranne per alcune voci sue proprie) per le ragioni esposte nel documento n. 3 predisposto dall'allora attrice, nonché, in via gradata, la nullità o l'annullamento della medesima delibera nella parte in cui erano state approvate le spese di dettaglio, in particolare con riguardo al riparto delle spese di acqua e riscaldamento. Impugnava altresì la delibera condominiale assunta il 17 aprile 2012 nella parte in cui, approvando il consuntivo 2011, le era stata addebitata (come “addebito personale”) la somma di € 80,00 priva di inerenza alla gestione condominiale.
2 2. Il Tribunale, con la sentenza n. 835/2016, rigettava entrambe le domande e la Corte d'appello di Milano, in sede di impugnazione, con la sentenza n. 3670/2018, rigettava l'appello, confermando così le due delibere. proponeva, quindi, ricorso per cassazione deducendo otto motivi Persona_1
d'impugnazione; il resisteva con controricorso. CP_1
3. Per quanto ancora di interesse, la Corte di Cassazione -con l'ordinanza n. 21865/2024- accoglieva il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso (rigettando gli altri), cassava la sentenza della Corte d'Appello in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
4. I tre motivi di ricorso accolti, trattati congiuntamente dalla Suprema Corte in quanto connessi, riguardavano le doglianze mosse alla sentenza d'appello che aveva - secondo la
- erroneamente ritenuto, come sintetizzato dalla Corte di Cassazione: “a) che la Per_1 ripartizione delle spese concerne unicamente le spese di consumo del riscaldamento, mentre essa si estende in realtà alle spese di conservazione (terzo motivo per omesso esame di fatto decisivo); b) che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei <
1118, 1123 e 1135 c.c., e la violazione dell'art. 17 co. 4 reg. condominiale («nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali dei locali»). Si deduce violazione degli artt. 11 disp. prel. c.c. con riferimento al richiamo al d. lgs 102/2014 non applicabile in questo caso, che è anteriore.” (cfr. pag. 4 ordinanza Cass).
La sentenza n. 3670/2018 della Corte d'Appello di Milano era dunque censurata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di annullamento della delibera del 6 maggio 2013 in punto di ripartizione delle spese condominiali per il riscaldamento e per il consumo di acqua (per essere stata assunta in violazione dei criteri legali e regolamentari di ripartizione delle spese) e aveva ritenuto legittima la relativa decisione presa a maggioranza dal In Controparte_1 particolare, la Corte territoriale aveva respinto l'impugnazione assumendo che l'art. 1123 co. 1
c.c. si riferisce unicamente alle “spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni”, “cui risultano estranee le spese dei consumi dei relativi servizi, per le quali appare del tutto legittimo che l'assemblea si sia determinata a ripartire le spese in base ai consumi effettivi, come del resto attualmente è prescritto per le spese di riscaldamento, dal
d.lgs 102/2014 che ha recepito la direttiva europea volta alla diminuzione del consumo energetico.” (cfr. pag. 5 sent. appello).
Riteneva, dunque, la Corte d'Appello che, “in merito alla ripartizione delle spese … sia possibile derogare ai criteri di ripartizione delle spese condominiali, sempre con il limite dell'approvazione dell'assemblea condominiale … e ciò valga … per la quota per il
3 riscaldamento e contabilizzazione del valore per il consumo di acqua…” (cfr. pag. 7 sent. appello).
5. La Corte di Cassazione, nel ritenere ammissibili i tre motivi di ricorso richiamati, escluso il riferimento al d.lgs 102/2014 indubbiamente non applicabile al caso di specie poiché successivo alla delibera impugnata, ha innanzitutto esaminato il profilo relativo al fatto che la ripartizione delle spese riportata nel consuntivo approvato non aveva ad oggetto unicamente le spese di consumo del riscaldamento, bensì anche le spese di conservazione dell'impianto, osservando che sotto il profilo sub a) (sopra riportato) i tre motivi di ricorso erano fondati. La Suprema
Corte ha rilevato infatti che, “dall'elenco delle spese di servizio 2012 si desume che, quanto al riscaldamento centralizzato (le cui spese di manutenzione sono necessarie per la prestazione dei servizi nell'interesse comune), la Corte di appello ha operato una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi, ma anche quelle per la manutenzione e riparazione dell'impianto comune che, come è noto, non hanno alcuna attinenza con la mancata utilizzazione dell'impianto comune”. Ritenuta quindi “la necessità di procedere comunque al ricalcolo in sede di giudizio di rinvio”, la Suprema Corte ha concluso col “considerare assorbito l'ulteriore profilo sub b)” (come sopra riportato). Accolti nei termini precisati il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza n. 3670 del 2018 della Corte d'appello di Milano in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte territoriale, in diversa composizione.
6. La causa è stata tempestivamente riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da , Parte_1 quale erede di , defunta il 16.2.2021. Persona_1
L'attrice in riassunzione ritiene che per poter procedere al ricalcolo in sede di giudizio di rinvio, secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte, il giudice del rescissorio debba necessariamente verificare la legittimità della delibera condominiale sotto il profilo del rispetto dei criteri legali e convenzionali di ripartizione delle spese di riscaldamento, secondo le doglianze mosse dalla ricorrente sin dall'atto introduttivo del giudizio;
così, nel chiedere l'accoglimento dei motivi dedotti nel proposto appello avverso la sentenza n. 835/2016 del
Tribunale di Varese, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
▪ accertato che l'assemblea del convenuto approvava a maggioranza una CP_1 ripartizione delle spese condominiali afferenti all'impianto di riscaldamento condominiale in violazione dei criteri legali e regolamentari, annullare in parte qua la delibera del 6 maggio
2013;
▪ in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 1769/2024 [numero sezionale n.d.r] adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
▪ condannare il al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa Controparte_1 del giudizio di Cassazione e di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
7. Si è costituito in giudizio il chiedendo: i) di accertare e dichiarare Controparte_1 la validità della delibera assembleare del 6.5.2013 adottata dal con riferimento al CP_1 4 punto 1) del verbale di assemblea;
ii) per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
iii) condannare l'attrice al pagamento delle spese e compensi di lite di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità.
8. Così regolarmente costituito il contraddittorio, all'udienza del 1°.
7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come sopra riportate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle memorie conclusionali e delle repliche. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
9. Occorre premettere, in linea generale, che il giudice in sede di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla pronuncia della Corte di Cassazione ed
è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise;
non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (cfr.
Ordinanza n. 16915 del 24/06/2025 e Cass., sent. n. 5381/2011). In sede di rinvio, dunque, non sono ammissibili domande nuove (del resto già precluse in appello), ma solo consentite le conclusioni diverse eventualmente necessitate dalla sentenza di cassazione (art. 394, terzo comma, c.p.c.).
Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
Proprio perché il giudizio di rinvio è un processo chiuso, in quanto il thema decidendum è predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non è stata oggetto del ricorso per cassazione (cfr. ex multis, Cass. n. 9474/04), ovvero non è stata cassata, per cui l'oggetto del presente giudizio, alla luce dell'ordinanza di rinvio della cassazione, deve essere limitato (quanto ai motivi di ricorso accolti) al solo tema della ripartizione delle spese del servizio di riscaldamento condominiale, alla derogabilità (e in che termini) dei criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c. o dal regolamento condominiale e, di conseguenza, ad accertare se l'approvazione a maggioranza della ripartizione delle spese condominiali operata con la delibera impugnata, in misura diversa rispetto a quanto stabilito dal regolamento condominiale, debba dunque essere considerata illegittima poiché effettuata in violazione dell'art. 1135 c.c., che non consente all'organo assembleare di introdurre modifiche ai criteri di ripartizione predeterminati dalla legge o dal contratto. 5 10. Alla luce della pronuncia di rinvio della Suprema Corte è, poi, precluso ogni esame in merito alle originarie ulteriori doglianze e vizi della delibera condominiale impugnata, atteso il rigetto da parte della Corte di Cassazione degli ulteriori specifici motivi di ricorso proposti, così come deve ritenersi ormai superata la doglianza in merito alle spese per il consumo di acqua fredda, atteso che la pronuncia della Corte territoriale sul punto non è stata cassata e, d'altronde, correttamente, non è stata riproposta la relativa domanda nelle conclusioni rassegnate nell'atto di riassunzione.
11. Così delineato l'ambito e il perimetro della presente decisione, dall'esame degli atti e delle questioni dedotte dalle parti risulta che le doglianze della defunta sig.ra avverso la Per_1 delibera condominiale del 6.5.2013 (di approvazione del consuntivo per l'anno 2012 e del preventivo spese per l'anno 2013) riguardavano tra le altre, per quanto ancora rileva in questa sede, il riparto delle spese di riscaldamento per avere l'assemblea approvato, a maggioranza, la riduzione del 50% della quota di riscaldamento di competenza del condòmino AN il quale, per la maggior parte dell'anno 2012, non aveva abitato l'immobile di proprietà. In particolare, assumeva la che tale delibera, con cui veniva ridotta la quota dovuta dal suddetto Per_1 condomino per il riscaldamento, trasferendo il relativo onere sugli altri, violava l'art. 1123 c.c.
e gli artt. 17 e 23 del Regolamento condominiale contrattuale nella parte in cui statuiscono che le spese siano ripartite tra i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà e che nessun condomino può sottrarsi al pagamento di tali spese. Chiedeva pertanto l'annullamento della delibera in parte qua. Il Tribunale di Varese, come detto, aveva rigettato la domanda ritenendo che, con l'approvazione da parte dell'assemblea fosse possibile derogare ai criteri di ripartizione delle spese condominiali.
La Corte d'appello, investita della medesima doglianza, ha esaminato la questione unicamente sotto il profilo della violazione del criterio legale di cui all'art. 1123 c.c. - laddove impone una ripartizione “in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” - e ha rigettato il motivo d'impugnazione ritenendo che la norma richiamata si riferisse unicamente alle “spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti e dei servizi comuni” cui risultano estranee le spese per i consumi dei relativi servizi, per le quali ha ritenuto legittima la determinazione dell'assemblea di ripartire le spese in base ai consumi effettivi.
12. La Corte di Cassazione, come sopra già riferito, ha cassato la decisione della Corte d'appello per aver operato - quanto alle spese di riscaldamento centralizzato - “una riduzione globale, omettendo di considerare che tra le spese vi erano non solo quelle dei consumi, ma anche quelle per la manutenzione e riparazione dell'impianto comune che, come è noto non hanno attinenza con la mancata utilizzazione dell'impianto comune.”
Orbene, nell'accogliere il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, la Suprema Corte ha rimesso a questo Collegio di rinvio il ricalcolo sulle spese di riscaldamento, dichiarando contemporaneamente di considerare assorbito l'ulteriore profilo di doglianza, riportato nella
6 stessa ordinanza sub b)1, con ciò devolvendo a questo Collegio il riesame anche di tali ulteriori doglianze.
13. Ebbene, come puntualmente rilevato dalla Cassazione, la Corte d'appello con la sentenza cassata, -da un lato- non si è avveduta che tra le “spese di riscaldamento” indicate nel consuntivo, per le quali l'assemblea condominiale ha riconosciuto la decurtazione del 50% a favore di un solo condomino, vi erano in realtà anche le spese di conservazione e manutenzione dell'impianto centralizzato (che dovevano invece essere correttamente ripartite tra tutti i condomini secondo il dettato dell'art. 1123 c.c.), -dall'altro- non ha verificato la legittimità della delibera impugnata rispetto ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento stabiliti nel regolamento condominiale.
Al riguardo, il regolamento adottato dal prevede all'art. 17 comma Controparte_1
1) che “è obbligatorio per tutti i condomini” concorrere “alle spese relative alla gestione del servizio ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto” centralizzato “in parti proporzionali ai metri cubi di ogni unità immobiliare riscaldata”; lo stesso art. 17, ai commi quattro e ss., stabilisce che “nessun proprietario può rifiutarsi di concorrere alla spesa di riscaldamento né sono ammessi riscaldamenti parziali di locali. In tal caso però l'Amministratore, che sarà avvisato preventivamente, potrà provvedere alla chiusura di ciascun radiatore dell'immobile inabitato. Qualora in qualunque tempo della stagione invernale e per qualsiasi durata verrà abitato l'appartamento, non si potrà più godere dell'accennata riduzione”.
Inoltre, al successivo art. 23 del medesimo Regolamento è prescritto che “nessun condomino può sottrarsi al pagamento del suo contributo nelle spese neppure mediante abbandono dello stabile”.
In base al quadro normativo e regolamentare sopra descritto, le spese di riscaldamento del in quanto sprovvisto di sistemi di misurazione del calore erogato in Controparte_1 favore di ciascuna unità immobiliare, dovevano essere ripartite tra i condomini in base al criterio legale millesimale (ai sensi dell'art. 1123 c.c.) .), in assenza di prova dell'avvenuta attivazione delle procedure di riduzione previste da regolamento;
l'esame della tabella della ripartizione di tali spese predisposta dall'amministratore e allegata al verbale dell'assemblea condominiale del 6 maggio 2013 conferma l'adozione di tale criterio per la suddivisione dei relativi oneri.
È evidente allora l'illegittimità della delibera condominiale, adottata a maggioranza, dall'assemblea del 6 maggio 2013 con la quale -in deroga ai criteri convenzionalmente stabiliti di ripartizione delle spese di riscaldamento- è stato fissato un onere di contribuzione maggiore 1 ovvero “che la ripartizione è avvenuta secondo il criterio dei consumi effettivi, mentre in realtà si tratta di una deroga al criterio dei <
Nello stesso senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità, osservando che
“Alla stregua della stessa lettera dell'art. 1123 c.c., la disciplina legale della ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio è, in linea di principio, derogabile, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la convenzione modificatrice di tale disciplina, contenuta nel regolamento condominiale di natura contrattuale, ovvero nella deliberazione dell'assemblea, quando approvata da tutti i condomini”.(cfr. Sentenza n. 4844 del 24/02/2017).
14. Pertanto, la domanda proposta da va accolta e, in parziale riforma della Parte_1 sentenza n. 835/29016 emessa dal Tribunale di Varese il 15/7/2016, la delibera assembleare del
6 maggio 2013 del assunta a maggioranza dei condomini, va Controparte_1 annullata in relazione alla operata riduzione del 50% della quota di spese di riscaldamento di competenza della proprietà poiché in contrasto con le prescrizioni dettate dal Parte_2 regolamento condominiale, vincolanti per tutti i condomini. Di conseguenza le spese per il riscaldamento oggetto di causa dovranno essere ricalcolate in base ai millesimi di proprietà dei condomini, salvo diversa convenzione assunta dall'unanimità dei condomini stessi.
15. Passando alla regolamentazione delle spese processuali, la Suprema Corte a Sezioni Unite con l'ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, ha affermato che “il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
Nello stesso senso è anche la più recente ordinanza n. 29056 del 11/11/2024: “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte 8 vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte”.
In applicazione dei suesposti principi, considerato l'oggetto del giudizio (di impugnazione di due delibere condominiali), tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio con l'accoglimento di una sola delle domande originariamente proposte dalla e la conseguente solo Parte_3 parziale riforma della sentenza di primo grado;
considerata la sostanziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano giusti ed equi motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sulla citazione in riassunzione proposta da (quale erede di nei confronti del Parte_1 Persona_1 [...]
a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 21865/2024, Controparte_2 pubblicata il 2.8.2024, così provvede:
a) in parziale accoglimento del proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 835/29016 emessa dal Tribunale di Varese il 15/7/2016 che, nel resto conferma, annulla la delibera condominiale del 6 maggio 2013 in relazione al punto riguardante la riduzione del 50% della quota di spese di riscaldamento di competenza della proprietà spese da ricalcolare come in motivazione;
Parte_2
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase.
Così deciso in Milano, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere Est.
Dott.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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