Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. V.G. 22/ 2025, riservata in decisione all'udienza sostitutiva del 4.6.2025, avente ad oggetto: Divorzio
TRA (c.f. , Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Badolato Rosa Carmen - giusta procura in atti -; Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede-
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.1.2025 e - premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio con rito civile in Sant'Onofrio (VV) data 25.1.1998; che dall'unione Per sono nate due figlie (cl. 1998) e (cl.2003); di essere separati con sentenza del Per_1
Tribunale di Vibo Valentia n. 848 /2015 pubbl. il 18.12.2015 -chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis.51 c. p. c - ritualmente comunicata al PM – all'udienza cartolare del 4.6.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
1.12.1970 n. 898, come modificata dall'art. 1 L.
6.5.2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 848 pubbl. il 18.12.2015 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata ininterrottamente ed incontestatamente la separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni del loro divorzio nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
-disporre che la casa familiare sita a Vibo Marina Via Savona n. 3 rimanga nella completa disponibilità della sig.ra e delle figlie;
Parte_2
- le parti non avanzano pretese economiche l'una nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione, avendo già definito separatamente ogni rapporto di natura patrimoniale;
-ordinare al Comune di Sant'Onofrio (VV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tale accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
-smg - con le condizioni concordate e riportate in parte motiva;
Parte_2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Onofrio (VV)
(R.A.M. anno 1998, Atto n. 1, Parte 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
C) spese compensate.
Così deciso nella C.C.dell'11.6.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli