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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 14 maggio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente, da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214 /2023 promossa da:
pagina 1 di 9 , (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 244, presso la nella persona dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Palma, (C.F.: , p.e.c.: , dal quale è C.F._2 Email_1
rappresentata e difesa
RICORRENTE contro
, (c.f. e Partita Iva , in persona della Controparte_2 P.IVA_1
Dott. (c. f. ), in qualità di Procuratore p.t., rappresentata e Controparte_3 CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. Antonino Magliulo (C.F. pec: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Duomo n 326 Email_2
presso il suo studio;
RESISTENTE nonché
C.F. e P. Controparte_4 P.IVA_2
I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, (cod. fisc. P.IVA_3 C.F._5
pec Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierna ricorrente si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735 che le veniva notificata in data 17.09.2022 e alla cartella di pagamento n. 01220170007643363001, mediante la quale veniva intimato il pagamento di euro
36.793,57, datata 11.11.2017.
L'opponente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva inviata dall' Controparte_2 perché quest'ultima ometteva di indicare l'immobile oggetto della successiva iscrizione ipotecaria, con ciò determinando la nullità dell'atto e dell'iter procedimentale e, inoltre, lamentava l'improcedibilità dell'atto impugnato per omessa e/o inesistente notifica dell'intimazione ex art. 50 co.2 del D.P.R. n.602 del 1972.
Parte ricorrente rappresentava altresì che il procedimento d'iscrizione ipotecaria fosse nullo per inesistenza dei titoli esecutivi in originale, atteso che l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione
pagina 2 di 9 ometteva di presentare al conservatore in originale i titoli fondanti le ragioni creditorie in spregio all'art. 210 c.p.c.
Dunque, l'opponente chiedeva di accertare l'inesistenza, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria relativamente alla cartella esattoriale contestata e i relativi atti “perché infondata o in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge degli avvisi di addebito impugnati e dei ivi collegati sanzioni ed interessi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ed evidenziava, in via preliminare, che la presentazione dell'istanza di rateizzazione del credito contestato, secondo l'ente resistente, proverebbe la conoscenza da parte della contribuente del debito azionato e, a fortiori, integrerebbe un'ipotesi di riconoscimento del debito, come tale incompatibile con la contestazione dell'omessa notificazione.
Inoltre, l'Agenzia rappresentava la correttezza del procedimento di riscossione, in conseguenza della consegna del ruolo esattoriale da parte dell'ente impositore, in riferimento al quale sussiste esclusivamente la legittimazione passiva di quest'ultimo.
Nel merito, parte resistente chiedeva di “accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n°
01276202200000735000 per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
l'inammissibilità della domanda per avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n 01220170007643363001 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'eccezione di prescrizione, stante anche il piano di rateazione protocollo n 147456 del 17/10/2022, per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente perché tardiva, inammissibile, improcedibile e priva di fondamento giuridico in fatto ed in diritto e per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_4
lamentando il difetto di legittimazione passiva in quanto titolare
[...] esclusivamente della formazione del ruolo incluso nell'impugnata cartella di pagamento, atteso che l'attività di riscossione è demandata ex lege all'ente riscossore e poiché la controversia verterebbe sulla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e della cartella, atti dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in subordine,
l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa della ricorrente.
Denegata l'invocata sospensiva, all'udienza del 14.5.2025, sostituita con note scritte, il giudizio è stato introitato a sentenza.
pagina 3 di 9 ***
§Sulla legittimazione passiva delle parti resistenti
In caso di opposizione alla cartella di pagamento, attinente anche motivi afferenti al procedimento notificatorio, è indubbio che l' sia passivamente legittimato a stare in giudizio vista la Controparte_5
competenza attribuita ex lege al completamento del procedimento di riscossione.
Difatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo
39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 , con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui” (Cassazione civile, sez. I , 13/12/2022 , n. 36390)
Dunque, è indubbia la legittimazione passiva del solo ente riscossore nelle controversie aventi ad oggetto la procedura di notificazione, funzionale alla piena conoscenza del contribuente della cartella di pagamento e dell'atto finale del procedimento di riscossione. Quanto alla difesa dell'ente di riscossione da parte di un avvocato del libero foro, si ritiene infondata l'eccezione per insussistenza di motivi ostativi (si richiama da ultimo il pronunciamento di legittimità espresso da Cass. Civ. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024).
Sussiste invece il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, giacché la stessa ha agito nei confronti della odierna ricorrente surrogandosi nei diritti come previsto dall'art. 2 comma 4° d.m.
20/6/2005 n. 18456 che espressamente richiama l'art. 1203 c.c.; è noto che , con la surrogazione si verifica una vera e propria successione nel lato attivo dell'obbligazione, con la conseguenza che al creditore che si surroga, e che quindi può avvalersi dei diritti e delle azioni a tutela del credito, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al precedente creditore (cfr. Cass. 1818/1981; Cass.
2011/1994; Cass. 4507/2001).
Si richiama in senso conforme il pronunciamento di legittimità a mente del quale: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_4
posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999” (Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023).
pagina 4 di 9 Dunque, per effetto dell'escussione della garanzia statale, la banca resistente succede ex lege alla banca nei diritti alla medesima spettanti verso il debitore e i relativi garanti, con la conseguente sostituzione della banca resistente nella posizione del creditore garantito.
Possono essere integralmente richiamate le motivazioni dell'ordinanza pronunciata in fase cautelare.
§ Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
In riferimento all'eccepita nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del cespite immobiliare, occorre premettere che l'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca.
Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.L n. 70 del
2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo
a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia
pagina 5 di 9 ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
19667/2014).
Nella specie è stata data prova in atti della disposta preventiva comunicazione.
Per quel che concerne la motivazione dell'avviso di preventiva iscrizione ipotecaria, il Giudice di legittimità ha precisato che le norme vigenti non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/72 né, in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca;
difatti, non si rinviene nella norma richiamata alcuna norma dalla quale si possa desumere che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione specifica della rendita catastale degli immobili colpiti dall'ipoteca (in senso conforme, Cassazione Civile, 24258/2014).
§Sulla improcedibilità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973
In relazione all'asserita improcedibilità dell'atto impugnato, in quanto non preceduto dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, la norma appena citata prevede che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Il richiamato disposto normativo stabilisce che il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cassazione Civile, sentenza n. 15746/2012; in senso conforme, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19667/2014). Ed invero, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che,
pagina 6 di 9 attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Tale comunicazione è stata ritualmente effettuata nel caso in lite mediante notificazione dell'atto impugnato. Ed invero, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le tante Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016; Cass. 15315 del 2014; N. 16949 del 2014; N. 23213 del
2014) in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Ciò in quanto così come per gli atti impositivi,
l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari.
Per tutte le notifiche vi è in atti prova del deposito e affissione al comune e l'inoltro con effettiva ricezione della raccomandata informativa suindicata del 12.1.2018, sottoscritta peraltro proprio dalla parte.
§Sull'inesistenza giuridica della cartella di pagamento ed omessa allegazione della stessa all'atto impugnato
L'odierna parte opponente deduce, inoltre, l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento posta a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale eccezione può dirsi superata, laddove è documentalmente provata la trasmissione, ad opera di di istanza di dilazione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. Parte_1
01220170007643363001, la quale non consente contestazioni in ordine all'esistenza della stessa e, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deduzioni circa vizi di notifica della cartella, che si presume conosciuta (in tal senso, Cassazione Civile, n. 14781/2021, n. 5150/2022, n. 19401/2022)
Quanto all'omessa allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità della stessa per difetto di motivazione, si osserva che l'obbligo di motivazione si ritiene assolto, anche in mancanza di allegazione dei documenti richiamati, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 7278/2022), circostanza sussistente nel caso in lite, laddove si pagina 7 di 9 consideri che nell'atto impugnato veniva indicata la cartella di pagamento rimasta impagata, il nominativo dell'Ente che ha emesso il ruolo, oltre alla causale dell'emissione del medesimo.
§ Sull'inesistenza di titolo esecutivo
Per quel che concerne l'inesistenza di un titolo esecutivo a fondamento dell'atto impugnato, l'art. 8bisdel d.l. 3/2015, riproponendo il contenuto di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 123/1998, prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dal tenore letterale della norma, non si evince la necessaria formazione di un titolo esecutivo, essendo, dunque, legittima l'iscrizione a ruolo del credito liquidato dal Fondo di garanzia gestito da
[...]
non essendo peraltro in contestazione la fonte del debito, né Controparte_6
l'ammontare dello stesso, nonché il credito acquisito per surroga legale.
Ed invero, componendo due opposti orientamenti formatisi in materia, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo, ha chiarito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_4
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
n. 46 del 1999” (Cassazione Civile, ordinanza n. 1005/2023).
Escludendo la natura privatistica del credito, è stato, dunque, precisato che il rinvio operato all'art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, non rende necessaria la previa formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione al ruolo esattoriale.
§Sull'eccezione di prescrizione
Parte ricorrente presentava istanza di rateizzazione del credito all' Controparte_7
in data 14.10.2022 e il relativo accoglimento della richiesta con decreto di rateazione
[...]
prot.n.012/147456, avvenuto in data 17.10.2022, risulta notificato.
pagina 8 di 9 Come chiarito dalla Corte di Cassazione: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n.
3414 del 06/02/2024).
Pertanto, la sottoscrizione dell'istanza di rateizzazione del credito fa presumere la conoscenza della cartella di pagamento e, come tale, l'eccezione è infondata di ogni fondamento, poiché il citato atto testimonia la consapevolezza del contribuente resistente dell'ammontare del debito nei confronti dell'ente impositore.
Alla luce di quanto suesposto, vanno rigettate le doglianze di parte ricorrente e, di conseguenza, va dichiarata la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735
e della cartella di pagamento n. 01220170007643363001, per il pagamento di euro 36.793,57.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735 e la cartella di pagamento n. 01220170007643363001;
2. Condanna parte resistente a rimborsare a ciascuna parte resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.900,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 14/5/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 14 maggio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dalle parti nelle quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza depositata telematicamente, da considerarsi letta in udienza.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 214 /2023 promossa da:
pagina 1 di 9 , (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele n. 244, presso la nella persona dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Palma, (C.F.: , p.e.c.: , dal quale è C.F._2 Email_1
rappresentata e difesa
RICORRENTE contro
, (c.f. e Partita Iva , in persona della Controparte_2 P.IVA_1
Dott. (c. f. ), in qualità di Procuratore p.t., rappresentata e Controparte_3 CodiceFiscale_3 difesa dall'Avv. Antonino Magliulo (C.F. pec: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Duomo n 326 Email_2
presso il suo studio;
RESISTENTE nonché
C.F. e P. Controparte_4 P.IVA_2
I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, (cod. fisc. P.IVA_3 C.F._5
pec Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, l'odierna ricorrente si opponeva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735 che le veniva notificata in data 17.09.2022 e alla cartella di pagamento n. 01220170007643363001, mediante la quale veniva intimato il pagamento di euro
36.793,57, datata 11.11.2017.
L'opponente eccepiva la nullità della comunicazione preventiva inviata dall' Controparte_2 perché quest'ultima ometteva di indicare l'immobile oggetto della successiva iscrizione ipotecaria, con ciò determinando la nullità dell'atto e dell'iter procedimentale e, inoltre, lamentava l'improcedibilità dell'atto impugnato per omessa e/o inesistente notifica dell'intimazione ex art. 50 co.2 del D.P.R. n.602 del 1972.
Parte ricorrente rappresentava altresì che il procedimento d'iscrizione ipotecaria fosse nullo per inesistenza dei titoli esecutivi in originale, atteso che l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione
pagina 2 di 9 ometteva di presentare al conservatore in originale i titoli fondanti le ragioni creditorie in spregio all'art. 210 c.p.c.
Dunque, l'opponente chiedeva di accertare l'inesistenza, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria relativamente alla cartella esattoriale contestata e i relativi atti “perché infondata o in ogni caso nulla per l'intervenuta decadenza, prescrizione ed omessa irregolare notifica dei termini di legge degli avvisi di addebito impugnati e dei ivi collegati sanzioni ed interessi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito antistatario.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ed evidenziava, in via preliminare, che la presentazione dell'istanza di rateizzazione del credito contestato, secondo l'ente resistente, proverebbe la conoscenza da parte della contribuente del debito azionato e, a fortiori, integrerebbe un'ipotesi di riconoscimento del debito, come tale incompatibile con la contestazione dell'omessa notificazione.
Inoltre, l'Agenzia rappresentava la correttezza del procedimento di riscossione, in conseguenza della consegna del ruolo esattoriale da parte dell'ente impositore, in riferimento al quale sussiste esclusivamente la legittimazione passiva di quest'ultimo.
Nel merito, parte resistente chiedeva di “accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n°
01276202200000735000 per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
l'inammissibilità della domanda per avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento n 01220170007643363001 sottesa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'eccezione di prescrizione, stante anche il piano di rateazione protocollo n 147456 del 17/10/2022, per l'effetto rigettare la domanda del ricorrente perché tardiva, inammissibile, improcedibile e priva di fondamento giuridico in fatto ed in diritto e per i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_4
lamentando il difetto di legittimazione passiva in quanto titolare
[...] esclusivamente della formazione del ruolo incluso nell'impugnata cartella di pagamento, atteso che l'attività di riscossione è demandata ex lege all'ente riscossore e poiché la controversia verterebbe sulla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e della cartella, atti dell'Agenzia delle Entrate.
Infine, concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in subordine,
l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa della ricorrente.
Denegata l'invocata sospensiva, all'udienza del 14.5.2025, sostituita con note scritte, il giudizio è stato introitato a sentenza.
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§Sulla legittimazione passiva delle parti resistenti
In caso di opposizione alla cartella di pagamento, attinente anche motivi afferenti al procedimento notificatorio, è indubbio che l' sia passivamente legittimato a stare in giudizio vista la Controparte_5
competenza attribuita ex lege al completamento del procedimento di riscossione.
Difatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che “allorché la controversia ha ad oggetto la denuncia di vizi propri riconducibili all'attività di riscossione, quali in particolari quelli afferenti alla notificazione della cartella, la legittimazione passiva compete esclusivamente all'ente della riscossione ex articolo
39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 , con conseguente esclusione della legittimazione dell'ente impositore estraneo all'attività notificatoria e inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, non essendo infatti configurabile alcun litisconsorzio necessario tra ente creditore ed ente incaricato della riscossione e non potendo quindi disporsi successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dl costui” (Cassazione civile, sez. I , 13/12/2022 , n. 36390)
Dunque, è indubbia la legittimazione passiva del solo ente riscossore nelle controversie aventi ad oggetto la procedura di notificazione, funzionale alla piena conoscenza del contribuente della cartella di pagamento e dell'atto finale del procedimento di riscossione. Quanto alla difesa dell'ente di riscossione da parte di un avvocato del libero foro, si ritiene infondata l'eccezione per insussistenza di motivi ostativi (si richiama da ultimo il pronunciamento di legittimità espresso da Cass. Civ. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024).
Sussiste invece il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, giacché la stessa ha agito nei confronti della odierna ricorrente surrogandosi nei diritti come previsto dall'art. 2 comma 4° d.m.
20/6/2005 n. 18456 che espressamente richiama l'art. 1203 c.c.; è noto che , con la surrogazione si verifica una vera e propria successione nel lato attivo dell'obbligazione, con la conseguenza che al creditore che si surroga, e che quindi può avvalersi dei diritti e delle azioni a tutela del credito, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili al precedente creditore (cfr. Cass. 1818/1981; Cass.
2011/1994; Cass. 4507/2001).
Si richiama in senso conforme il pronunciamento di legittimità a mente del quale: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto garante nella Controparte_4
posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46 del 1999” (Cass., 3, n. 1005 del 16/1/2023).
pagina 4 di 9 Dunque, per effetto dell'escussione della garanzia statale, la banca resistente succede ex lege alla banca nei diritti alla medesima spettanti verso il debitore e i relativi garanti, con la conseguente sostituzione della banca resistente nella posizione del creditore garantito.
Possono essere integralmente richiamate le motivazioni dell'ordinanza pronunciata in fase cautelare.
§ Sulla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
In riferimento all'eccepita nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mancata indicazione del cespite immobiliare, occorre premettere che l'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che “1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purchè l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca.
Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
In materia, secondo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, d.P.R., introdotto con d.L n. 70 del
2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo
a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia
pagina 5 di 9 ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
19667/2014).
Nella specie è stata data prova in atti della disposta preventiva comunicazione.
Per quel che concerne la motivazione dell'avviso di preventiva iscrizione ipotecaria, il Giudice di legittimità ha precisato che le norme vigenti non dettano alcuna prescrizione in ordine al contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. 602/72 né, in generale, disciplinano la forma della comunicazione di iscrizione di ipoteca;
difatti, non si rinviene nella norma richiamata alcuna norma dalla quale si possa desumere che nella comunicazione di iscrizione di ipoteca si debba fare menzione specifica della rendita catastale degli immobili colpiti dall'ipoteca (in senso conforme, Cassazione Civile, 24258/2014).
§Sulla improcedibilità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973
In relazione all'asserita improcedibilità dell'atto impugnato, in quanto non preceduto dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973, la norma appena citata prevede che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Il richiamato disposto normativo stabilisce che il previo avviso contenente l'intimazione ad adempiere deve precedere soltanto l'inizio dell'espropriazione, ma non anche l'iscrizione ipotecaria di cui al
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e strumentale (Cassazione Civile, sentenza n. 15746/2012; in senso conforme, Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 19667/2014). Ed invero, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che,
pagina 6 di 9 attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.
Tale comunicazione è stata ritualmente effettuata nel caso in lite mediante notificazione dell'atto impugnato. Ed invero, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (tra le tante Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15795 del 29/07/2016; Cass. 15315 del 2014; N. 16949 del 2014; N. 23213 del
2014) in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. Ciò in quanto così come per gli atti impositivi,
l'ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari.
Per tutte le notifiche vi è in atti prova del deposito e affissione al comune e l'inoltro con effettiva ricezione della raccomandata informativa suindicata del 12.1.2018, sottoscritta peraltro proprio dalla parte.
§Sull'inesistenza giuridica della cartella di pagamento ed omessa allegazione della stessa all'atto impugnato
L'odierna parte opponente deduce, inoltre, l'inesistenza giuridica della cartella di pagamento posta a fondamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale eccezione può dirsi superata, laddove è documentalmente provata la trasmissione, ad opera di di istanza di dilazione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. Parte_1
01220170007643363001, la quale non consente contestazioni in ordine all'esistenza della stessa e, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deduzioni circa vizi di notifica della cartella, che si presume conosciuta (in tal senso, Cassazione Civile, n. 14781/2021, n. 5150/2022, n. 19401/2022)
Quanto all'omessa allegazione della cartella di pagamento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente nullità della stessa per difetto di motivazione, si osserva che l'obbligo di motivazione si ritiene assolto, anche in mancanza di allegazione dei documenti richiamati, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur (da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 7278/2022), circostanza sussistente nel caso in lite, laddove si pagina 7 di 9 consideri che nell'atto impugnato veniva indicata la cartella di pagamento rimasta impagata, il nominativo dell'Ente che ha emesso il ruolo, oltre alla causale dell'emissione del medesimo.
§ Sull'inesistenza di titolo esecutivo
Per quel che concerne l'inesistenza di un titolo esecutivo a fondamento dell'atto impugnato, l'art. 8bisdel d.l. 3/2015, riproponendo il contenuto di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 123/1998, prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Dal tenore letterale della norma, non si evince la necessaria formazione di un titolo esecutivo, essendo, dunque, legittima l'iscrizione a ruolo del credito liquidato dal Fondo di garanzia gestito da
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non essendo peraltro in contestazione la fonte del debito, né Controparte_6
l'ammontare dello stesso, nonché il credito acquisito per surroga legale.
Ed invero, componendo due opposti orientamenti formatisi in materia, la giurisprudenza di legittimità, da ultimo, ha chiarito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Controparte_4
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.
n. 46 del 1999” (Cassazione Civile, ordinanza n. 1005/2023).
Escludendo la natura privatistica del credito, è stato, dunque, precisato che il rinvio operato all'art. 17 del D.lgs. n. 46/1999, non rende necessaria la previa formazione di un titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione al ruolo esattoriale.
§Sull'eccezione di prescrizione
Parte ricorrente presentava istanza di rateizzazione del credito all' Controparte_7
in data 14.10.2022 e il relativo accoglimento della richiesta con decreto di rateazione
[...]
prot.n.012/147456, avvenuto in data 17.10.2022, risulta notificato.
pagina 8 di 9 Come chiarito dalla Corte di Cassazione: “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.” (Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n.
3414 del 06/02/2024).
Pertanto, la sottoscrizione dell'istanza di rateizzazione del credito fa presumere la conoscenza della cartella di pagamento e, come tale, l'eccezione è infondata di ogni fondamento, poiché il citato atto testimonia la consapevolezza del contribuente resistente dell'ammontare del debito nei confronti dell'ente impositore.
Alla luce di quanto suesposto, vanno rigettate le doglianze di parte ricorrente e, di conseguenza, va dichiarata la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735
e della cartella di pagamento n. 01220170007643363001, per il pagamento di euro 36.793,57.
§Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276202200000735 e la cartella di pagamento n. 01220170007643363001;
2. Condanna parte resistente a rimborsare a ciascuna parte resistente le spese di lite, che si liquidano in euro 2.900,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 14/5/2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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