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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1394/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SATURNO CARMELA RITA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI P.IVA_1
VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1496/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto
[...]
all'indennità di accompagnamento (L. 118/71), e per l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il CP_2
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. Persona_1
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione
[...]
e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale cronica con severo declino cognitivo e con disturbi del comportamento psicosi bipolare;
Cardiopatia ischemico – ipertensiva;
Insufficienza renale cronica da nefroangiosclerosi al III° stadio KDOQI;
Diabete mellito tipo II lieve di recente diagnosi in trattamento con antidiabetici orali”.
Il CTU ha aggiunto che “La Sig. da ME ha diritto Parte_1
ad indennità di accompagnamento a partire dal 21.9.2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. Persona_1
Pag. 2 di 4 , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_1
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_2
liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell , così
[...] Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
Pag. 3 di 4 , si trova a far data dal 21.09.2023 nelle condizioni Parte_1
sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso lì 01.07.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
N.R.G. 1394/2022
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to SATURNO CARMELA RITA, giusta procura in atti;
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI P.IVA_1
VINCENZA MARINA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.09.2022 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1496/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_1
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto
[...]
all'indennità di accompagnamento (L. 118/71), e per l'effetto accogliere il presente ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l , il quale contrastava il CP_2
ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. Persona_1
), all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione
[...]
e dispositivo contestuali.
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale cronica con severo declino cognitivo e con disturbi del comportamento psicosi bipolare;
Cardiopatia ischemico – ipertensiva;
Insufficienza renale cronica da nefroangiosclerosi al III° stadio KDOQI;
Diabete mellito tipo II lieve di recente diagnosi in trattamento con antidiabetici orali”.
Il CTU ha aggiunto che “La Sig. da ME ha diritto Parte_1
ad indennità di accompagnamento a partire dal 21.9.2023.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. Persona_1
Pag. 2 di 4 , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine Per_1
da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno CP_2
liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell , così
[...] Controparte_1
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
Pag. 3 di 4 , si trova a far data dal 21.09.2023 nelle condizioni Parte_1
sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali CP_2
accessori di legge, in favore del dott. Persona_1
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso lì 01.07.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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