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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8215/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 rapp. ta e difesa dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia. ricorrente e
, in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari e dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente in persona del suo Procuratore p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Janes Carratù. interventore oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 371 2023 0011826577000. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha riassunto il giudizio inizialmente proposto presso il Tribunale di LA, dichiaratosi incompetente per territorio in data
22.01.2025, opponendosi all'avviso di addebito n. 371 2023 0011826577000, notificato in data
25.01.2024, per l'importo di € 3.412,68. Ella ha esposto di avere ricevuto nel mese di novembre
2023, a mezzo raccomandata un avviso bonario relativo al mancato versamento di contributi IVS per gli anni 2022 e 2023, sul presupposto di essere amministratrice della;
di avere chiesto CP_3 con istanza del 23.11.2023, depositata nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti, la cancellazione della pretesa contributiva, avendo cessato la carica di amministratore unico dal mese
1 di marzo 2022; di avere ricevuto il rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “premettendo che non è la carica di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, si comunica che la S.V. risulta socia unica della societ ”; di avere interesse ad impugnare il successivo CP_4
AVA emesso per il versamento della contribuzione I.V.S. per l'anno 2022, oltre sanzioni non meglio specificate;
di essere socia unica della società e di essere stata iscritta, per tutta la vita CP_4 ordinaria della società, alla Gestione Commercianti, versando puntualmente la contribuzione IVS dovuta;
di essere stata assunta nel febbraio 2022, dalla società RSWDIGITAL S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato full-time, decorrente dal 09.02.2022, dismettendo di conseguenza nel mese di marzo 2022 la carica di amministratore unico, conservando esclusivamente la quota di partecipazione al capitale sociale della di avere abbandonato dal 09.02.2022, CP_4 qualsivoglia ruolo operativo all'interno della società, rimanendo esclusivamente come socio di capitali e di avere versato, sempre dal 09.02.2022, i contributi da lavoro subordinato, per il tramite del datore di lavoro RSWDIGITAL SRLS fino al 01.02.2023, data delle proprie dimissioni;
di essere stata assunta dalla con contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_5
01.02.2023 al 28.02.2023 e, all'attualità di lavorare alle dipendenze dal 01.12.2023, con CP_6 contratto a tempo indeterminato. Ella ha contestato i presupposti per la sua iscrizione nella gestione
Commercianti e ha dedotto l'insussistenza della pretesa contributiva e l'infondatezza dell'avviso di addebito;
in subordine la non debenza delle sanzioni o la loro riduzione e ha chiesto “1. In via preliminare disporsi, inaudita altera parte e in ogni caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo ex art. 24, co. 6, D.Lgs. 46/1999; 2. Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa contributiva e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023
0011826577000, notificato in data 25.01.24, per l'importo di € 3.412,68, unitamente agli atti presupposti e CP_ consequenziali;
3. In via subordinata, dichiararsi l'estinzione della pretesa contributiva del per decadenza o prescrizione del relativo diritto;
4. In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente CP_ al per le ragioni esposte negli atti impugnati, per capitale, sanzioni, interessi ed accessori;
5. In via subordinata, annullare le sanzioni o ridurre le stesse nella misura ritenuta di giustizia;
6. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con separata istanza parte opponente ha formulato istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso in riassunzione addebitando all'ufficio amministrativo del Tribunale di Napoli, la responsabilità di avere rifiutato la ricezione dell'atto in data 24.03.2025.
È stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'AVA.
Indi, l costituitosi in riassunzione ha dedotto che la materia del contendere (ovvero i CP_7 crediti sottesi all'AVA 37120230011826577000) è venuta meno, sia per lo sgravio parziale da parte dell'Ufficio in data 08.04.2024, che per il pagamento del residuo da parte della ricorrente in data
28.11.2024; che la stessa ordinanza di incompetenza n. cronol. 1063/2025, emessa dal Tribunale di
LA in data 22.01.2025, è successiva all'ormai avvenuto pagamento del residuo da parte della
2 odierna ricorrente che, di fatto, ha azzerato la partita di credito inserita nell'AVA de quo, facendo venir meno la materia del contendere. Ha quindi chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere come dedotto e documentato con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite o, in subordine, integrale compensazione delle spese di lite”.
a cui è stato notificato il decreto di fissazione Controparte_2 dell'udienza al fine di notiziarla della sospensione dell'AVA (ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, D.Lgs. 46/99), si è costituita in giudizio e ha eccepito la sua totale carenza di legittimazione passiva in relazione all'impugnativa dell'avviso di addebito ed all'eccezione di mancata notifica dello stesso;
ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
la correttezza del proprio operato. Ha concluso nei seguenti termini “In via preliminare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato
“inaudita altera parte” non sussistendone in presupposti;
sempre in via preliminare per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente , con conseguente Controparte_8 estromissione della stessa dal presente giudizio;
in via principale, per la declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda e, per l'effetto, per il rigetto della stessa. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, per la condanna degli Enti Impositori a manlevare e tenere indenne da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte ricorrente, ivi Controparte_9 incluse le spese di lite;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
In via preliminare, va dato atto che già nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
LA l aveva dato atto di avere disposto, in data 08/04/2024 lo sgravio parziale dell'avviso CP_7
d'addebito per cui è causa, decurtando dal periodo contributivo richiesto il periodo di sospensione dell'obbligo contributivo dal 01.03.2022 al 28.02.2023 per la presenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per cui dell'importo complessivo dell'AVA opposto, pari ad € 3.412,68, risultano sgravati
€ 2.634,01 per la motivazione di cui sopra per cui restavano dovuti dalla ricorrente i contributi per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, di cui alla rata n. 1 del 2022 pari ad € 778,67 (cfr. memoria difensiva dell nel giudizio di LA). CP_7
Va inoltre dato atto, in questa sede, che la ricorrente ha provveduto al pagamento in data
28.11.2024 a mezzo F35 dei restanti contributi dovuti di gennaio e febbraio 2022, per un importo totale di ovvero € 778,67. Ella interpellata a mezzo del suo procuratore, ha confermato tale pagamento, che in quanto effettuato senza riserve, deve ritenersi accompagnato dall'animus solvendi” ossia dalla consapevolezza dell'esistenza del debito e dalla volontà di adempiere al debito.
Il pagamento del residuo ancora inadempiuto, siccome effettuato dopo la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di LA e prima della riassunzione del giudizio comporta il venir meno della pretesa per cui è causa, e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come anche chiesto da parte opponente all'odierna udienza.
3 Tale statuizione assorbe la questione meramente processuale inerente alla rimessione in termini di parte opponente ed impone di fare applicazione del principio di soccombenza virtuale. Part Orbene, considerando che l ha ridotto l'importo dei contributi portati dall solo nel CP_7 corso del giudizio dinanzi al Tribunale di LA e considerando che la ricorrente ha adempiuto successivamente al pagamento del residuo, sussiste una parziale soccombenza reciproca che consente di compensare le spese la metà e per la restante parte sono a carico dell . CP_7
CP_1 Nulla va statuito in termini di spese in relazione alla partecipazione in giudizio di , da ritenersi elettiva, in difetto di domanda nei suoi confronti e mancando qualsivoglia interesse a prendere parte al processo, considerato il tema d'indagine.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese di lite tra la ricorrente e l in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, CP_7 di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà, oltre IVA e CPA con CP_7 attribuzione al procuratore antistatario;
CP_1 nulla per le spese nei confronti di .
Napoli, 18.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8215/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
nata a [...], il [...], Parte_1 rapp. ta e difesa dall'avv. Vincenzo Francesco Sbrescia. ricorrente e
, in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Funari e dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente in persona del suo Procuratore p.t., Controparte_2 rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Janes Carratù. interventore oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 371 2023 0011826577000. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.04.2025 l'epigrafata ricorrente ha riassunto il giudizio inizialmente proposto presso il Tribunale di LA, dichiaratosi incompetente per territorio in data
22.01.2025, opponendosi all'avviso di addebito n. 371 2023 0011826577000, notificato in data
25.01.2024, per l'importo di € 3.412,68. Ella ha esposto di avere ricevuto nel mese di novembre
2023, a mezzo raccomandata un avviso bonario relativo al mancato versamento di contributi IVS per gli anni 2022 e 2023, sul presupposto di essere amministratrice della;
di avere chiesto CP_3 con istanza del 23.11.2023, depositata nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti, la cancellazione della pretesa contributiva, avendo cessato la carica di amministratore unico dal mese
1 di marzo 2022; di avere ricevuto il rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: “premettendo che non è la carica di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti, si comunica che la S.V. risulta socia unica della societ ”; di avere interesse ad impugnare il successivo CP_4
AVA emesso per il versamento della contribuzione I.V.S. per l'anno 2022, oltre sanzioni non meglio specificate;
di essere socia unica della società e di essere stata iscritta, per tutta la vita CP_4 ordinaria della società, alla Gestione Commercianti, versando puntualmente la contribuzione IVS dovuta;
di essere stata assunta nel febbraio 2022, dalla società RSWDIGITAL S.r.l.s., con contratto a tempo indeterminato full-time, decorrente dal 09.02.2022, dismettendo di conseguenza nel mese di marzo 2022 la carica di amministratore unico, conservando esclusivamente la quota di partecipazione al capitale sociale della di avere abbandonato dal 09.02.2022, CP_4 qualsivoglia ruolo operativo all'interno della società, rimanendo esclusivamente come socio di capitali e di avere versato, sempre dal 09.02.2022, i contributi da lavoro subordinato, per il tramite del datore di lavoro RSWDIGITAL SRLS fino al 01.02.2023, data delle proprie dimissioni;
di essere stata assunta dalla con contratto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_5
01.02.2023 al 28.02.2023 e, all'attualità di lavorare alle dipendenze dal 01.12.2023, con CP_6 contratto a tempo indeterminato. Ella ha contestato i presupposti per la sua iscrizione nella gestione
Commercianti e ha dedotto l'insussistenza della pretesa contributiva e l'infondatezza dell'avviso di addebito;
in subordine la non debenza delle sanzioni o la loro riduzione e ha chiesto “1. In via preliminare disporsi, inaudita altera parte e in ogni caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo ex art. 24, co. 6, D.Lgs. 46/1999; 2. Nel merito, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della pretesa contributiva e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 371 2023
0011826577000, notificato in data 25.01.24, per l'importo di € 3.412,68, unitamente agli atti presupposti e CP_ consequenziali;
3. In via subordinata, dichiararsi l'estinzione della pretesa contributiva del per decadenza o prescrizione del relativo diritto;
4. In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente CP_ al per le ragioni esposte negli atti impugnati, per capitale, sanzioni, interessi ed accessori;
5. In via subordinata, annullare le sanzioni o ridurre le stesse nella misura ritenuta di giustizia;
6. Vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Con separata istanza parte opponente ha formulato istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso in riassunzione addebitando all'ufficio amministrativo del Tribunale di Napoli, la responsabilità di avere rifiutato la ricezione dell'atto in data 24.03.2025.
È stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'AVA.
Indi, l costituitosi in riassunzione ha dedotto che la materia del contendere (ovvero i CP_7 crediti sottesi all'AVA 37120230011826577000) è venuta meno, sia per lo sgravio parziale da parte dell'Ufficio in data 08.04.2024, che per il pagamento del residuo da parte della ricorrente in data
28.11.2024; che la stessa ordinanza di incompetenza n. cronol. 1063/2025, emessa dal Tribunale di
LA in data 22.01.2025, è successiva all'ormai avvenuto pagamento del residuo da parte della
2 odierna ricorrente che, di fatto, ha azzerato la partita di credito inserita nell'AVA de quo, facendo venir meno la materia del contendere. Ha quindi chiesto di “dichiarare cessata la materia del contendere come dedotto e documentato con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite o, in subordine, integrale compensazione delle spese di lite”.
a cui è stato notificato il decreto di fissazione Controparte_2 dell'udienza al fine di notiziarla della sospensione dell'AVA (ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 7, D.Lgs. 46/99), si è costituita in giudizio e ha eccepito la sua totale carenza di legittimazione passiva in relazione all'impugnativa dell'avviso di addebito ed all'eccezione di mancata notifica dello stesso;
ha chiesto l'estromissione dal giudizio;
la correttezza del proprio operato. Ha concluso nei seguenti termini “In via preliminare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato
“inaudita altera parte” non sussistendone in presupposti;
sempre in via preliminare per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della comparente , con conseguente Controparte_8 estromissione della stessa dal presente giudizio;
in via principale, per la declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda e, per l'effetto, per il rigetto della stessa. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'istante, per la condanna degli Enti Impositori a manlevare e tenere indenne da ogni somma che dovesse risultare dovuta a parte ricorrente, ivi Controparte_9 incluse le spese di lite;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa con separata sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
In via preliminare, va dato atto che già nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
LA l aveva dato atto di avere disposto, in data 08/04/2024 lo sgravio parziale dell'avviso CP_7
d'addebito per cui è causa, decurtando dal periodo contributivo richiesto il periodo di sospensione dell'obbligo contributivo dal 01.03.2022 al 28.02.2023 per la presenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per cui dell'importo complessivo dell'AVA opposto, pari ad € 3.412,68, risultano sgravati
€ 2.634,01 per la motivazione di cui sopra per cui restavano dovuti dalla ricorrente i contributi per i mesi di Gennaio e Febbraio 2022, di cui alla rata n. 1 del 2022 pari ad € 778,67 (cfr. memoria difensiva dell nel giudizio di LA). CP_7
Va inoltre dato atto, in questa sede, che la ricorrente ha provveduto al pagamento in data
28.11.2024 a mezzo F35 dei restanti contributi dovuti di gennaio e febbraio 2022, per un importo totale di ovvero € 778,67. Ella interpellata a mezzo del suo procuratore, ha confermato tale pagamento, che in quanto effettuato senza riserve, deve ritenersi accompagnato dall'animus solvendi” ossia dalla consapevolezza dell'esistenza del debito e dalla volontà di adempiere al debito.
Il pagamento del residuo ancora inadempiuto, siccome effettuato dopo la proposizione del giudizio dinanzi al Tribunale di LA e prima della riassunzione del giudizio comporta il venir meno della pretesa per cui è causa, e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come anche chiesto da parte opponente all'odierna udienza.
3 Tale statuizione assorbe la questione meramente processuale inerente alla rimessione in termini di parte opponente ed impone di fare applicazione del principio di soccombenza virtuale. Part Orbene, considerando che l ha ridotto l'importo dei contributi portati dall solo nel CP_7 corso del giudizio dinanzi al Tribunale di LA e considerando che la ricorrente ha adempiuto successivamente al pagamento del residuo, sussiste una parziale soccombenza reciproca che consente di compensare le spese la metà e per la restante parte sono a carico dell . CP_7
CP_1 Nulla va statuito in termini di spese in relazione alla partecipazione in giudizio di , da ritenersi elettiva, in difetto di domanda nei suoi confronti e mancando qualsivoglia interesse a prendere parte al processo, considerato il tema d'indagine.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
liquida le spese di lite tra la ricorrente e l in € 1.508,80 comprensivi di spese generali, CP_7 di cui compensa la metà e condanna l al pagamento della restante metà, oltre IVA e CPA con CP_7 attribuzione al procuratore antistatario;
CP_1 nulla per le spese nei confronti di .
Napoli, 18.11.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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