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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione Lavoro
R.L. n. 671/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 24/11/2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
NIRO FORTUNATO;
per parte resistente la dott.ssa DONNICI FRANCESCA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Niro conclude come da ricorso. La dott.ssa Donnici conclude come da memoria difensiva.
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 671/2025
Promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Niro Parte_1 C.F._1
Fortunato
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
oggetto: carta del docente
Conclusioni per parte ricorrente: “1. In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in applicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, o per i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Cont 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3. Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Conclusioni per parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano riconosciute proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2025 deduceva di essere un'educatrice e di Parte_1 aver lavorato in forza di ripetuti contratti a termine, senza aver fruito dell'erogazione della somma di
€ 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 70/1999 e degli artt. 2, 3 e 36 Cost, richiamando altresì le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, posto che le due qualifiche di docente e di educatore, pur riconducibili alla stessa area professionale, dovevano tuttavia ritenersi differenti, non essendo possibile transitare dall'una all'altra.
Il convenuto, inoltre, deduceva che destinatari della misura di formazione ed CP_1 aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente. In ogni caso, parte resistente chiedeva in subordine che la domanda fosse ridotta in proporzione al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati, sottolineando altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 24.11.2025.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi e il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte ricorrente abbia CP_1 erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti
e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative…”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”, “…il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.
A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_3
«[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”. A conclusioni difformi non conduce nemmeno il fatto che la ricorrente sia un'educatrice a tempo determinato, potendo estendere ai lavoratori a termine le medesime considerazioni riguardanti il personale di ruolo.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche alla ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Peraltro, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in relazione ai periodi e alle ore di servizio effettivamente prestati, in quanto la ricorrente ha svolto tutte supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_1 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, come peraltro richiesto dalla difesa attorea.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_1 di lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, e con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis stante la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto 2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_1 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1
€ 1.339,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Udine, 24.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Milocco
Sezione Lavoro
R.L. n. 671/2025
- VERBALE DI UDIENZA -
Oggi 24/11/2025 davanti al Giudice dott. Paolo Milocco sono comparsi: per parte ricorrente l'avv.to
NIRO FORTUNATO;
per parte resistente la dott.ssa DONNICI FRANCESCA.
Si dà atto che il Giudice designato redige personalmente il verbale in videoscrittura senza assistenza del cancelliere e provvede al deposito dello stesso mediante Consolle.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Niro conclude come da ricorso. La dott.ssa Donnici conclude come da memoria difensiva.
Le parti dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito della stessa si pronuncia ed emette sentenza, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare
Il Giudice dr. Paolo Milocco
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Milocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 671/2025
Promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Niro Parte_1 C.F._1
Fortunato
-ricorrente- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con i funzionari delegati giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega del direttore generale
-resistente-
oggetto: carta del docente
Conclusioni per parte ricorrente: “1. In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in applicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, o per i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato, e Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Cont 2023/2024 e 2024/2025, condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
3. Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”.
Conclusioni per parte resistente: “Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano riconosciute proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.07.2025 deduceva di essere un'educatrice e di Parte_1 aver lavorato in forza di ripetuti contratti a termine, senza aver fruito dell'erogazione della somma di
€ 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
La ricorrente lamentava la violazione del principio di equivalenza delle funzioni di educatore con quelle di docente sancito dalla normativa di settore e dalla disciplina contrattuale, lamentando una disparità di trattamento che doveva ritenersi illegittima anche alla luce della Direttiva 70/1999 e degli artt. 2, 3 e 36 Cost, richiamando altresì le recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e della Corte di Cassazione.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, posto che le due qualifiche di docente e di educatore, pur riconducibili alla stessa area professionale, dovevano tuttavia ritenersi differenti, non essendo possibile transitare dall'una all'altra.
Il convenuto, inoltre, deduceva che destinatari della misura di formazione ed CP_1 aggiornamento ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23.09.15 erano i soli docenti e che non era quindi possibile estendere il riconoscimento del bonus in commento anche agli educatori, trattandosi peraltro di una misura che non attribuisce un incremento stipendiale, ma è volta ad assicurare la formazione continua del personale docente. In ogni caso, parte resistente chiedeva in subordine che la domanda fosse ridotta in proporzione al periodo ed alle ore di servizio effettivamente prestati, sottolineando altresì la non debenza degli interessi e/o della rivalutazione monetaria sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 24.11.2025.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda della ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi e il fatto che il negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte ricorrente abbia CP_1 erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista originariamente per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.
In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, dispone che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Tuttavia, dalle norme di riferimento, di seguito riportate, emerge una piena equipollenza del ruolo di educatore con quello di insegnante di scuola primaria:
- l'art. 121 del d.P.R. n. 417/74 (recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: “Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello
Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari”;
- l'art. 398, co. 2 del D.Lgs. n. 297/94, secondo il quale “i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”;
- l'art. 25 del CCNL di settore 2016-2018, che stabilisce che “il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2°grado; il personal educativo dei convitti
e degli educandati femminili”;
- l'art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”;
- anche i successivi artt. 128, 129 e 131 nel descrivere l'attività educativa dispongono che si tratta di un'attività “volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative…”; e ricomprendono poi nelle azioni funzionali all'attività educativa “…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
…la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”, “…il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi.
A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva ...”.
Pertanto, si ritiene di condividere quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32104/2022, che ha evidenziato che “svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che CP_3
«[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare
l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”. A conclusioni difformi non conduce nemmeno il fatto che la ricorrente sia un'educatrice a tempo determinato, potendo estendere ai lavoratori a termine le medesime considerazioni riguardanti il personale di ruolo.
Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere interpretata nel senso di riconoscere anche al personale educativo e, quindi, anche alla ricorrente, il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Peraltro, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in relazione ai periodi e alle ore di servizio effettivamente prestati, in quanto la ricorrente ha svolto tutte supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Preme, infine, evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del CP_1 controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
In conclusione, per tutti i motivi che precedono, deve riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, nell'importo complessivo di € 2.500,00, per il tramite la “Carta elettronica del docente”, come peraltro richiesto dalla difesa attorea.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la
Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Da ultimo, attesa la soccombenza del , lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese CP_1 di lite, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M.
55/14, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale, e con applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis stante la presenza in ricorso di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Milocco, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara il diritto di con riferimento agli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto 2. Condanna il ad erogare in favore della parte ricorrente, Controparte_1 in relazione agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di € 2.500,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il resistente a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1
€ 1.339,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e Cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Udine, 24.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Milocco