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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/07/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1861 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ZU DR Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1861 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MANZI Parte_1 C.F._1
LAVINIA
e
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MANZI LAVINIA
Trasmessi gli atti al PM sede il quale non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/07/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26/05/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 29/09/2013 in Casale Marittimo (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casale Marittimo (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n 4.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il regime di affidamento superesclusivo relativo ai figli minori su cui i genitori concordano trova piena giustificazione nella circostanza dell'imminente trasferimento del padre in Brasile per motivi di lavoro. Più in generale, le condizioni riguardanti i figli tutelano il preminente interesse della prole. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casale Marittimo (PI) il 29/09/2013 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Casale Marittimo (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n 4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto libere di fissare ove vorranno la loro residenza;
il sg. dà il proprio consenso alla sig.ra per il CP_1 Pt_1 rilascio del passaporto o documenti equipollenti relativi ai figli minori;
il sig. CP_1 rilascia altresì espresso consenso affinché, al cognome dei figli, sia affiancato il cognome della madre, previo espletamento della pratica amministrativa presso la Competente Prefettura che la sig.ra deciderà, eventualmente, di avviare. Pt_1
2) Nella casa coniugale posta in Casale M.mo (PI), Via dell'Uliveta n. 12, di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà a vivere la medesima con i figli, mentre il sig. Pt_1 CP_1 dichiara di volersi trasferire, per esigenze di lavoro, in Brasile, fermo restando che, per i periodi in cui farà rientro in Italia, sarà domiciliato presso la propria madre in Impruneta, (FI), Via A. Grandi n. 1 (c/o la madre ). Persona_1
3) I figli e saranno affidati, con regime di affidamento super esclusivo, alla Per_2 madre e resteranno collocati presso la stessa nell'appartamento sopra Parte_1 indicato in Casale M.mo, Via dell'Uliveta n. 12.
4) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte in autonomia dalla sig.ra stante l'imminente trasferimento Parte_1 in Brasile deciso dal padre;
il sig. , sin da ora, dichiara di presentare il proprio CP_1 consenso alle decisioni che saranno assunte dalla sig.ra in qualsiasi ambito Pt_1 afferente i bambini (salute, scuola, attività sportive e/o extrascolastiche, viaggi) ; la sig.ra ha pieno potere decisionale su tutte le questioni, di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione, relative alla salute, alla formazione e al benessere dei minori, senza obbligo di consultazione e previa acquisizione del consenso da parte del sig. , CP_1 tenendo ovviamente conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli . Il sig.
dichiara sin da ora quale valido e rato l'operato della sig.ra in relazione CP_1 Pt_1 ad ogni decisione che la stessa assumerà nell'interesse e per la cura dei minori. 5) Il padre potrà sentire i bambini, telefonicamente ovvero mediante video chiamata, ogni giorno, previo congruo avviso alla madre al fine di organizzare l'appuntamento telefonico, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
il sig. , quando si CP_1 troverà a Firenze e compatibilmente con i propri turni di lavoro, si impegna a trascorrere con i figli un fine settimana al mese, concordando con la madre modalità e tempi per l'esercizio del diritto di visita, sempre tenuto conto delle esigenze, dei desideri e degli impegni anche extrascolastici dei minori. Il sig. , nel tempo in cui avrà con sé i CP_1 bambini, si impegna a relazionarsi all'altro genitore, dando informazioni telefoniche sull'andamento della giornata e consentendo il colloquio telefonico ovvero in videochiamata con i bambini. Relativamente alle festività comandate, le stesse saranno godute ad anni alterni tra i genitori, solo allorquando il sig. si trovi a Firenze e CP_1 previo raggiungimento di un accordo tra i genitori circa i giorni di permanenza dei bambini con gli stessi. Sempre allorquando il sig. si trovi a Firenze, potrà trascorrere dieci CP_1 giorni consecutivi con i figli, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Tutto ciò rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
6) Entro il giorno 5 di ogni mese, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, mediante bonifico postale o bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...] a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo indice Istat. Gli assegni familiari spetteranno interamente alla Sig.ra I sig.ri e Pt_1 Pt_1 CP_1 divideranno al 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal protocollo CNF, che qua deve intendersi trascritto (oltre alla mensa scolastica ed al cambio stagione del vestiario), nonché ogni altra spesa essi ritengano necessaria o opportuna per i bambini, che sarà comunicata all'altro per le vie brevi e, in mancanza di diniego espresso entro 3 gg, sarà da ritenersi concordata e da ripartire al 50%. Le parti riconoscono che il sig.
non ha corrisposto, ad oggi, la totalità del mantenimento dovuto dall'omologa CP_1 della separazione sino ad oggi e, pertanto, questi si è impegnato a saldare quanto di spettanza entro e non oltre il 30 giugno 2025, fermi restando i ratei a scadere. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento personale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Casale Marittimo (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa ZU DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ZU DR Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1861 /2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MANZI Parte_1 C.F._1
LAVINIA
e
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MANZI LAVINIA
Trasmessi gli atti al PM sede il quale non è intervenuto
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/07/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 26/05/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 29/09/2013 in Casale Marittimo (PI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Casale Marittimo (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n 4.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il regime di affidamento superesclusivo relativo ai figli minori su cui i genitori concordano trova piena giustificazione nella circostanza dell'imminente trasferimento del padre in Brasile per motivi di lavoro. Più in generale, le condizioni riguardanti i figli tutelano il preminente interesse della prole. Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casale Marittimo (PI) il 29/09/2013 tra e , trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Casale Marittimo (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2013 Parte 2 Serie A n 4.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto libere di fissare ove vorranno la loro residenza;
il sg. dà il proprio consenso alla sig.ra per il CP_1 Pt_1 rilascio del passaporto o documenti equipollenti relativi ai figli minori;
il sig. CP_1 rilascia altresì espresso consenso affinché, al cognome dei figli, sia affiancato il cognome della madre, previo espletamento della pratica amministrativa presso la Competente Prefettura che la sig.ra deciderà, eventualmente, di avviare. Pt_1
2) Nella casa coniugale posta in Casale M.mo (PI), Via dell'Uliveta n. 12, di proprietà dei genitori della sig.ra rimarrà a vivere la medesima con i figli, mentre il sig. Pt_1 CP_1 dichiara di volersi trasferire, per esigenze di lavoro, in Brasile, fermo restando che, per i periodi in cui farà rientro in Italia, sarà domiciliato presso la propria madre in Impruneta, (FI), Via A. Grandi n. 1 (c/o la madre ). Persona_1
3) I figli e saranno affidati, con regime di affidamento super esclusivo, alla Per_2 madre e resteranno collocati presso la stessa nell'appartamento sopra Parte_1 indicato in Casale M.mo, Via dell'Uliveta n. 12.
4) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte in autonomia dalla sig.ra stante l'imminente trasferimento Parte_1 in Brasile deciso dal padre;
il sig. , sin da ora, dichiara di presentare il proprio CP_1 consenso alle decisioni che saranno assunte dalla sig.ra in qualsiasi ambito Pt_1 afferente i bambini (salute, scuola, attività sportive e/o extrascolastiche, viaggi) ; la sig.ra ha pieno potere decisionale su tutte le questioni, di ordinaria e straordinaria Parte_1 amministrazione, relative alla salute, alla formazione e al benessere dei minori, senza obbligo di consultazione e previa acquisizione del consenso da parte del sig. , CP_1 tenendo ovviamente conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli . Il sig.
dichiara sin da ora quale valido e rato l'operato della sig.ra in relazione CP_1 Pt_1 ad ogni decisione che la stessa assumerà nell'interesse e per la cura dei minori. 5) Il padre potrà sentire i bambini, telefonicamente ovvero mediante video chiamata, ogni giorno, previo congruo avviso alla madre al fine di organizzare l'appuntamento telefonico, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
il sig. , quando si CP_1 troverà a Firenze e compatibilmente con i propri turni di lavoro, si impegna a trascorrere con i figli un fine settimana al mese, concordando con la madre modalità e tempi per l'esercizio del diritto di visita, sempre tenuto conto delle esigenze, dei desideri e degli impegni anche extrascolastici dei minori. Il sig. , nel tempo in cui avrà con sé i CP_1 bambini, si impegna a relazionarsi all'altro genitore, dando informazioni telefoniche sull'andamento della giornata e consentendo il colloquio telefonico ovvero in videochiamata con i bambini. Relativamente alle festività comandate, le stesse saranno godute ad anni alterni tra i genitori, solo allorquando il sig. si trovi a Firenze e CP_1 previo raggiungimento di un accordo tra i genitori circa i giorni di permanenza dei bambini con gli stessi. Sempre allorquando il sig. si trovi a Firenze, potrà trascorrere dieci CP_1 giorni consecutivi con i figli, durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Tutto ciò rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
6) Entro il giorno 5 di ogni mese, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma CP_1 Pt_1 di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, mediante bonifico postale o bancario alle seguenti coordinate: IBAN [...] a titolo di concorso nel mantenimento dei due figli. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo indice Istat. Gli assegni familiari spetteranno interamente alla Sig.ra I sig.ri e Pt_1 Pt_1 CP_1 divideranno al 50% tutte le spese straordinarie così come individuate dal protocollo CNF, che qua deve intendersi trascritto (oltre alla mensa scolastica ed al cambio stagione del vestiario), nonché ogni altra spesa essi ritengano necessaria o opportuna per i bambini, che sarà comunicata all'altro per le vie brevi e, in mancanza di diniego espresso entro 3 gg, sarà da ritenersi concordata e da ripartire al 50%. Le parti riconoscono che il sig.
non ha corrisposto, ad oggi, la totalità del mantenimento dovuto dall'omologa CP_1 della separazione sino ad oggi e, pertanto, questi si è impegnato a saldare quanto di spettanza entro e non oltre il 30 giugno 2025, fermi restando i ratei a scadere. 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento personale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Casale Marittimo (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 11 luglio 2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa ZU DR