Articolo 20 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 19Articolo 21
Versione
19 aprile 1958
Art. 20.
Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dello esattore del non riscosso per il riscosso.
Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958