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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 25.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Caldeo, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via Sarno n. 12
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Picca, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Biagio Cozzolino n. 47/49
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 651 del 2024, emessa in data 13.03.2024, con la quale il Tribunale di
Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensato integralmente le spese di lite.
In particolare, evidenziava:
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 37 c.p.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario alle dipendenze della pubblica amministrazione;
1 -la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, attesa la sussistenza dei requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Costituitasi in giudizio, la parte appellata, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del gravame, con condanna alle spese.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa.
Con il ricorso di primo grado, l'istante, premesso di avere lavorato come architetto
(funzionario tecnico cat. D3), sia presso l'Ufficio Tecnico del Comune Controparte_1
sia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Marano di Napoli, assumeva di
[...]
essere in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d. lgs. n.
75/2017 (cd. Decreto Madia) e, pertanto, adiva il Tribunale di Nola chiedendo di:
“accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente, Dott.ssa Arch.
[...]
, dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare la illegittimità del silenzio-rigetto dell'istanza di stabilizzazione, presentata dalla ricorrente, con conseguente ordine di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate”.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione e la Corte condivide l'assunto.
L'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017 - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ratione temporis applicabile, stabiliva:
-al comma 1: "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;
2 -al comma 2: "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".
Come evidenziato dal primo giudice, la norma prevede, dunque: una stabilizzazione diretta (invocata dalla ), senza il ricorso a procedure concorsuali, in favore Parte_1
di coloro che siano in possesso di determinati requisiti;
una stabilizzazione mediata, attraverso il superamento di una procedura concorsuale.
In entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla mera facoltà discrezionale della
P.A. di dare corso alla stabilizzazione del personale c.d. precario in possesso dei requisiti previsti dalla norma, come reso palese dall'utilizzo, per il comma 1 invocato dall'istante, della locuzione "possono ... assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale ...".
Si tratta, dunque, di una possibilità per le amministrazioni, da esercitare eventualmente, in un arco temporale limitato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, "al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine
e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato" (Cfr. Tar Veneto sent. n. 3342 del 2007; Tar Calabria sent. n. 69/2019).
Ne consegue che l'immissione in ruolo del personale precario non è l'effetto automatico delle disposizioni di legge che disciplinano la procedura di stabilizzazione, ma è l'effetto della eventuale e preliminare attività discrezionale posta in essere dall'amministrazione interessata, laddove ricorrano effettive esigenze funzionali e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/01
(Cfr. Corte dei conti Sardegna, n. 16 del 25.05.2009).
Dunque, solo dopo che sia stata esercitata la facoltà di fare luogo al processo di stabilizzazione, il personale avente le caratteristiche sopra dette potrebbe rivendicarne
3 il diritto (ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75 del 2017) e la p.a. dovrebbe soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Non si ignora, infatti, che la Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce (cfr. Cass. SS.UU. n. 29915 del 2017), ha precisato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.
n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere” (Cfr. Cass. SS.UU. n.
40953 del 2021).
Diversamente, in carenza di preventiva determinazione dell'ente, come precisato dal primo Giudice, “è precluso al Giudice ordinario qualunque ingerenza, poiché la norma di cui alla citata legge non attribuisce ai lavoratori un diritto soggettivo a che le Amministrazioni attivino tali procedure. (si v., in tal senso, Tribunale Messina sez.
I, 13/11/2020, n.1649, Tribunale Roma sez. lav., 02/10/2020 n.5866, Tribunale di
Foggia sent n. 1472/2023)” (cfr. pagina 7 della sentenza di primo grado).
In altri termini, non sussiste alcun diritto in capo all'interessato ad ottenere l'attivazione della procedura di stabilizzazione ma unicamente un'aspettativa di fatto.
Considerato, dunque, che, nel caso di specie, la parte resistente non avviava affatto il processo di assunzione in esame, ai sensi della normativa citata, la posizione della ricorrente rispetto allo stesso non poteva che essere qualificata in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione va verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi, ossia alla stregua dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed in base agli
4 elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico su cui la pretesa azionata si fonda.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo, l'appello non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 25.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 25.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2370/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Caldeo, presso il cui Parte_1
studio elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via Sarno n. 12
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Picca, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Biagio Cozzolino n. 47/49
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 651 del 2024, emessa in data 13.03.2024, con la quale il Tribunale di
Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo e compensato integralmente le spese di lite.
In particolare, evidenziava:
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 37 c.p.c., alla luce della giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione in materia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario alle dipendenze della pubblica amministrazione;
1 -la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, attesa la sussistenza dei requisiti per la stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Costituitasi in giudizio, la parte appellata, con varie argomentazioni, chiedeva il rigetto del gravame, con condanna alle spese.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, e del deposito delle note di entrambe le parti, la causa è stata decisa.
Con il ricorso di primo grado, l'istante, premesso di avere lavorato come architetto
(funzionario tecnico cat. D3), sia presso l'Ufficio Tecnico del Comune Controparte_1
sia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Marano di Napoli, assumeva di
[...]
essere in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 20 comma 1 d. lgs. n.
75/2017 (cd. Decreto Madia) e, pertanto, adiva il Tribunale di Nola chiedendo di:
“accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla ricorrente, Dott.ssa Arch.
[...]
, dei requisiti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare la illegittimità del silenzio-rigetto dell'istanza di stabilizzazione, presentata dalla ricorrente, con conseguente ordine di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di tutte le mensilità medio tempore maturate”.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione e la Corte condivide l'assunto.
L'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017 - Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ratione temporis applicabile, stabiliva:
-al comma 1: "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;
2 -al comma 2: "Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".
Come evidenziato dal primo giudice, la norma prevede, dunque: una stabilizzazione diretta (invocata dalla ), senza il ricorso a procedure concorsuali, in favore Parte_1
di coloro che siano in possesso di determinati requisiti;
una stabilizzazione mediata, attraverso il superamento di una procedura concorsuale.
In entrambi i casi il presupposto è rappresentato dalla mera facoltà discrezionale della
P.A. di dare corso alla stabilizzazione del personale c.d. precario in possesso dei requisiti previsti dalla norma, come reso palese dall'utilizzo, per il comma 1 invocato dall'istante, della locuzione "possono ... assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale ...".
Si tratta, dunque, di una possibilità per le amministrazioni, da esercitare eventualmente, in un arco temporale limitato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, "al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine
e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato" (Cfr. Tar Veneto sent. n. 3342 del 2007; Tar Calabria sent. n. 69/2019).
Ne consegue che l'immissione in ruolo del personale precario non è l'effetto automatico delle disposizioni di legge che disciplinano la procedura di stabilizzazione, ma è l'effetto della eventuale e preliminare attività discrezionale posta in essere dall'amministrazione interessata, laddove ricorrano effettive esigenze funzionali e, comunque, nel rispetto dei principi generali in materia di programmazione del fabbisogno e di dotazione organica ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/01
(Cfr. Corte dei conti Sardegna, n. 16 del 25.05.2009).
Dunque, solo dopo che sia stata esercitata la facoltà di fare luogo al processo di stabilizzazione, il personale avente le caratteristiche sopra dette potrebbe rivendicarne
3 il diritto (ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75 del 2017) e la p.a. dovrebbe soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Non si ignora, infatti, che la Suprema Corte, ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce (cfr. Cass. SS.UU. n. 29915 del 2017), ha precisato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.
n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere” (Cfr. Cass. SS.UU. n.
40953 del 2021).
Diversamente, in carenza di preventiva determinazione dell'ente, come precisato dal primo Giudice, “è precluso al Giudice ordinario qualunque ingerenza, poiché la norma di cui alla citata legge non attribuisce ai lavoratori un diritto soggettivo a che le Amministrazioni attivino tali procedure. (si v., in tal senso, Tribunale Messina sez.
I, 13/11/2020, n.1649, Tribunale Roma sez. lav., 02/10/2020 n.5866, Tribunale di
Foggia sent n. 1472/2023)” (cfr. pagina 7 della sentenza di primo grado).
In altri termini, non sussiste alcun diritto in capo all'interessato ad ottenere l'attivazione della procedura di stabilizzazione ma unicamente un'aspettativa di fatto.
Considerato, dunque, che, nel caso di specie, la parte resistente non avviava affatto il processo di assunzione in esame, ai sensi della normativa citata, la posizione della ricorrente rispetto allo stesso non poteva che essere qualificata in termini di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione va verificata con riferimento all'oggetto della domanda, delineato alla stregua del petitum sostanziale individuato in funzione della causa petendi, ossia alla stregua dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed in base agli
4 elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico su cui la pretesa azionata si fonda.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo, l'appello non può trovare accoglimento e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 25.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
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