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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, in persona del giudice dr.
Francesco Rigato, alla pubblica udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 30080 /2022
RG, vertente tra:
, rappresentato e difeso, come da delega allegata al Parte_1
ricorso, dagli Avv.ti Angelo Paletta, Luca Lo Bosco e Lavinia Mercuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Roma, Via Emilia n. 88
RICORRENTE
E
con sede legale in Roma, Viale Controparte_1
Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura generale notarile, registro numero 24838, serie
1T, rilasciata in data 15 luglio 2022 dal Notaio , allegata al fascicolo Persona_1
informatico di cancelleria, dall'Avv. Marco Marazza e, in virtù di procura generale alle liti per atti del Notaio dott. , dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Persona_1
Francesco Giammaria, elettivamente domiciliati con la predetta convenuta presso il loro
Studio in Roma, Via Po, n. 25/B;
RESISTENTE 1 E con sede legale in Roma, via di Torre Controparte_2
Spaccata n. 140, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Saverio Schiavone ed Eleonora Rainaldi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20.
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione cessione ramo di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti difensivi da intendere qui riportati limitatamente a dette conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato per via telematica il 28.9.2022 l'odierno ricorrente si rivolgeva al
Giudice del lavoro del Tribunale di Roma agendo nei confronti della CP_1 [...]
e della società (d'ora in avanti CF per Controparte_1 Controparte_2
brevità). Il ricorrente impugnava la cessione del ramo di azienda denominato “Banking
Service Platform” da NL a CF effettuata il 30.3.2022 con decorrenza dall'1.4.2022.
A sostegno della domanda rappresentava essersi trattato di una operazione attuata in carenza della necessaria autonomia funzionale e organizzativa del ramo oggetto di cessione. Sosteneva inoltre l'indeterminatezza dell'oggetto e l'insussistenza del requisito della preesistenza del ramo ceduto, avendo l'operazione realizzato una mera esternalizzazione di parti eterogenee di servizi prima svolti in house.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
“1. Dichiarare illegittima la cessione del contratto di lavoro del ricorrente Sig. Parte_1
con decorrenza 1° aprile 2022 da in favore di Controparte_1 Controparte_3
con socio unico, in quanto realizzato per finalità diverse da quelle di legge e finanche
[...]
espulsive del personale e pertanto in violazione dei principi posti in materia di cessione di ramo
2 d'azienda, ai sensi dell'art.2112 c.c.;
2. per l'effetto di tali circostanze singole, ovvero concorrenti, disporre la rimozione di esso, con la conseguente riallocazione del contratto di lavoro del ricorrente e del ricorrente stesso nelle medesime mansioni e con l'anzianità maturata in a far data dal 1.4.2022. Controparte_1
3. Accertare la violazione degli artt.1175 e 1375 c.c. in ordine all'omesso qualsiasi adempimento di quanto previsto dalla legge, finanche per consentire la possibilità di riallocazione nell'ambito della
[...]
a seguito di motivata e straordinaria richiesta, e di conseguenza riconoscere Controparte_1
che la mancata previsione di un tale impegno ha impedito al ricorrente di esporre le ragioni di mantenimento del proprio rapporto in ovvero di svolgere con la Controparte_1
cessionaria nuove mansioni.
4. Considerata la violazione dell'art.1246 c.c., non avendo raccolto Controparte_1
l'adesione alla cessione del contratto di lavoro da parte del Sig. dichiarare la Parte_1
nullità della cessione, con l'effetto riallocativo richiesto.
5. Ad integrazione di un provvedimento di riallocazione in del Controparte_1
ricorrente, si chiede che esso venga effettuato senza soluzione di continuità, con salvezza di tutto quanto maturato (es. accantonamento TFR, contribuzione previdenziale, ecc.) dalla data della cessione a quella dell'effettiva riallocazione in , nonché ogni eventuale onere maturato Controparte_1
in favore del medesimo ricorrente nel citato periodo e conseguente alla cessione oggetto della presente impugnativa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo la legittimità del trasferimento del ramo, chiedendo
[...]
specificamente di “rigettare integralmente il ricorso avversario perché inammissibile e, comunque, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e, comunque, perché sfornito di prova. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio anche contestando la fondatezza Controparte_2
delle richieste avanzate dal ricorrente e la fondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni e chiedendo di accertare la carenza di interesse ad agire del Ricorrente e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il Ricorso;
nel merito, rigettare il Ricorso e tutte le domande ivi contenute, perché infondate
3 in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La causa, istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e con l'assunzione di prova orale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza all'esito della quale la presente sentenza veniva depositata e pubblicata mediante deposito a mezzo applicativo Consolle, unitamente alle seguenti contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione proposta nell'interesse di NL con riferimento alla ritenuta decadenza ex art. 32 L. 183/2010. Più precisamente, parte resistente ha rilevato l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio sul presupposto secondo il quale il sarebbe Parte_1
decaduto dal diritto di far valere l'invalidità della cessione del suo contratto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.. A tale scopo la difesa di NL ha osservato che l'art. 32, comma quarto, lett. c), della legge n. 183 del 2010 stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano”, tra l'altro, “alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento”. L'inammissibilità del ricorso determinata dalla decadenza in cui sarebbe incorso il ricorrente discenderebbe dalla considerazione secondo la quale il non avrebbe validamente impugnato Parte_1
in via stragiudiziale la cessione del rapporto di lavoro, rilevando che la missiva dell'1.4.2022 è priva della sottoscrizione autografa da parte del ricorrente ed è indirizzata ad destinatari di posta elettronica individuati con caselle ordinarie, omettendo anche di provare la rappresentanza delle società in capo a chi sia titolare di dette utenze di posta elettronica.
L'eccezione è palesemente infondata.
Al riguardo si osserva anzitutto che i destinatari dell'impugnazione stragiudiziale effettuata dal ricorrente (doc. 9 all. al ricorso) sono i medesimi che in precedenza avevano inviato al ricorrente la nota datata 30.3.2022 (doc. 1 del ricorrente) con la quale era comunicato al che sarebbe passato a CF dall'1.4.2022. A ciò si Parte_1
aggiunga che la lettera di impugnazione del risulta inviata a mezzo PEC Parte_1
4 a lui stesso intestata, sicché non sembra potersi seriamente avanzare alcun dubbio né sulla provenienza né sulla individuazione dei destinatari della predetta missiva elettronica, pur tenendo conto che gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari non rappresentano utenze di posta elettronica certifcata.
Ciò premesso per opportuna puntualizzazione e passando al cuore della eccezione, il
Tribunale ritiene che alla luce degli atti, il termine di decadenza applicabile alla fattispecie in esame, che deve individuarsi in quello previsto e disciplinato dall'art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, non possa che decorrere dal momento della cessazione del rapporto con l'effettivo utilizzatore, circostanza non verificatasi, risultando il rapporto del tuttora in essere alle dipendenze di CF. Si anticipa qui che quanto Parte_1
di seguito osservato rende palesemente superflua (oltre a ravvisarne la evidente tardività) la produzione documentale proposta da parte ricorrente alla odierna udienza con riferimento specifico alla ricevuta di accettazione della email di impugnazione del trasferimento datata 1.4.2022.
Come è noto, la disposizione sopra citata, con una “norma di chiusura”, in quanto non riferita ad una serie di fattispecie predeterminate, ha esteso l'applicabilità del regime decadenziale previsto dall'attuale versione dell'art. 6 l. n. 604/1996 ad “ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2002, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
La previsione è riferibile a tutte le fattispecie nelle quali il lavoratore, superando l'apparenza formale, intenda azionare il diritto all'imputazione del rapporto di lavoro in capo al datore sostanziale, e quindi, oltre all' ipotesi di somministrazione illegittima espressamente contemplata, all'appalto illecito, ossia all'appalto “ stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1”, del d.lgs n. 276/2003, a fronte del quale il lavoratore può fare valere tale diritto “mediante ricorso giudiziale …notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione”, chiedendo” la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo” ( v. comma 3 bis art. 29 cit.).
La “norma di chiusura” in esame non individua il dies a quo da assumere a riferimento per calcolare la decorrenza del termine di decadenza. Ad avviso del Tribunale, il dies a quo
5 del termine decadenziale in questione deve essere individuato nel momento finale del rapporto in essere con il datore di lavoro sostanziale, ossia nel momento in cui definitivamente cessa lo svolgimento della prestazione resa in favore di quest'ultimo, con conseguente estromissione del lavoratore dal contesto organizzativo cui pretende di imputare il rapporto. Ai fini della individuazione del dies a quo assume pertanto rilievo il venir meno di fatto del rapporto tra utilizzatore e lavoratore, a prescindere dalle ragioni che in concreto ne abbiano determinato la fine (cessazione del contratto di appalto o di somministrazione, licenziamento da parte del datore formale, esaurimento del periodo di distacco, etc), ragioni le quali, tuttavia, possono rilevare sotto il profilo della prova del momento in cui l'interruzione si è realizzata.
Tale soluzione, d'altro canto, è quella che meglio soddisfa contemporaneamente le esigenze di certezza dei rapporti giuridici, alla base della estensione operata dall'art. 32 del Collegato lavoro del regime decadenziale previsto per i licenziamenti, e quelle di tutela del lavoratore perché da tale momento quest'ultimo è per un verso libero di esercitare il diritto che la legge gli accorda senza timore di ritorsioni e per altro verso in grado di percepire una situazione di fatto che invece, sino a quando il rapporto con l'utilizzatore è ancora in corso, risulta caratterizzata da grandi incertezze, legate all'essenza di atti formalizzati di costituzione e recesso dal rapporto di lavoro.
Ciò anche in conformità al principio secondo cui la disposizione che fissa un termine di decadenza va interpretata, quanto al momento di inizio del termine, nel senso che il fatto generativo della decorrenza del termine deve essere conoscibile dalla parte onerata ( v.
Corte. Cost. n. 74 del 2005 e n. 170 del 1999).
D'altro canto, costituisce dato di comune esperienza quello secondo cui nell'ambito dei fenomeni interpositori non sempre è agevole individuare il momento della cessazione del rapporto giuridico alla base dell'interposizione posto che, a fronte di situazione in cui la cessazione è formalizzata, ve ne sono altre in cui ciò non si verifica, sicchè la concreta definitiva estromissione dal contesto organizzativo dell'interponente rappresenta sicuramente l'unico fatto oggettivamente percepibile e riconoscibile dal lavoratore, oltre che – ovviamente - dal soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
6 Rileva inoltre il Tribunale che la soluzione anzidetta, da un lato sembra adattarsi meglio alla peculiare natura dell'ipotesi di decadenza in questione, ove oggetto della decadenza è
l'accertamento o la costituzione del rapporto di lavoro, ossia profili rispetto ai quali è indifferente “come” sia cessato il rapporto (dimissioni, licenziamento, etc,), offrendo, quindi alla stessa una uniformità applicativa altrimenti non attingibile, data la varietà con cui possono in concreto presentarsi le fattispecie interpositorie;
dall'altra, evita di pervenire ad interpretazioni di fatto abrogative della norma, come quelle che limitano il campo di applicazione della decadenza alle sole fattispecie interpositorie in cui sia intervenuto un licenziamento scritto da parte del datore formale, senza, tra l'altro, tener conto del fatto che l'azione accordata ai lavoratori a fronte di tali fattispecie non è un'azione impugnatoria dell'atto di recesso datoriale ma un'azione costitutiva del rapporto in capo al soggetto effettivo utilizzatore della prestazione ( v. art.29, comma 3 bis, e art.27, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e, ora, art.38, comma 2, d.lgs. n. 81/2015).
Rileva infine il Tribunale che la soluzione sopra evidenziata trova conferme nella successiva evoluzione normativa e in particolare nel disposto dell'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 e nell'art. 80 bis della legge 17 giugno 2020, n. 77.
La prima disposizione, infatti, afferma che “nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1996, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”, così espressamente specificando che oggetto della cd. impugnazione è la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore e che il termine di decadenza decorre dalla data in cui il lavoratore è stata definitivamente estromesso dall'altrui contesto organizzativo.
La seconda disposizione, attraverso una norma di interpretazione autentica, espressione utilizzata espressamente nel titolo, prevede che “Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente
7 utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.
Da quanto complessivamente sopra osservato, discende l'infondatezza della eccezione che viene pertanto respinta.
2. Ciò premesso, nel presente giudizio il ricorrente, ceduto a CF unitamente al ramo di azienda al quale apparteneva secondo l'assunto delle convenute, agisce al fine di far dichiarare la illegittimità della operazione di esternalizzazione dei servizi cui era addetto in NL.
E' opinione del Tribunale che l'osservazione di parte ricorrente secondo la quale la cessione non avrebbe interessato un vero e proprio ramo di azienda, non abbia trovato conferma all'esito dell'istruttoria svolta e nella documentazione prodotta dalle parti, essendo sostanzialmente rimasto indimostrato: a) che il ramo ceduto non fosse preesistente rispetto alla cessione;
b) che il ramo ceduto sarebbe stato sostanzialmente solo una semplice articolazione scorporata da NL e creata al precipuo scopo di esternalizzare servizi e personale.
In tale prospettiva, come emerge da verbale redatto dal (all. 8 al ricorso), Parte_1
in occasione della riunione denominata “Organizzazione Presidio post 1 Aprile” del
28.3.2022, il ricorrente sostiene che gli vennero espressamente attribuiti i compiti di interesse della divisione Digital for corporate (non interessata dalla cessione del ramo di azienda qui in considerazione). Nonostante ciò, il 30.3.2022 il ricorrente ricevette la comunicazione (all. 1) con la quale era disposto il suo passaggio alle dipendenze di CF
a decorrere dall'1.4.2022, giorno in cui provvide a impugnare stragiudizialmente la cessione del proprio rapporto da parte di NL, precisando che le mansioni che svolgeva da sempre non erano state oggetto della cessione a CF. Piuttosto, il ricorrente ha rilevato che dall'1.4.2022 al mese antecedente a quello di deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, ossia ad agosto 2022, non aveva svolto le stesse mansioni svolte in precedenza. Rilevava in aggiunta, che i compiti prima svolti dal Parte_1
sino al 31.3.2022, dopo il suo passaggio a erano stati riassegnati a dipendenti CP_2
8 NL da sempre aggregati alla . Segnalava di essere CP_4 Parte_2
privo di mansioni in e che la stessa struttura oggetto di cessione a CF non CP_2
può essere ritenuta genuina con riferimento alla rispondenza a quanto disposto dall'art. 2112 c.c. perché priva di autonomia reddituale. Allo scopo di far emergere all'esterno una situazione di apparente regolarità, prima della cessione egli era stato assegnato, in difetto di presupposto logico, all Tutto questo era avvenuto Controparte_5
in assenza di previo accordo sindacale e pur svolgendo la struttura poi ceduta, attività diverse da quelle che il aveva svolto in NL. Parte_1
NL e CF per contro, hanno osservato che NL, istituto bancario di rilevanti dimensioni, presente su tutto il territorio nazionale con i suoi sportelli e datrice di lavoro per circa undicimila dipendenti, da lungo tempo si è munita del settore denominato
Information Technology (d'ora in avanti solo IT per brevità), che sin dal 2019 si occupa dei molti punti nevralgici del funzionamento del sistema informatico della banca. Bnl ha quindi precisato che sin dal 2019 la Direzione IT (v. doc. 1 all. alla memoria NL) era articolata in quattro strutture organizzative (a loro volta organizzate con sottostrutture).
Tra esse vi era anche quella denominata “SISTEMI INFORMATIVI”, composta da personale specializzato nella gestione di applicativi informatici a supporto della operatività corrente e delle tecnologie necessarie per il loro funzionamento. Le altre tre strutture della Direzione IT erano: 1) Produzione informatica;
Controparte_6
; 3) IT (cfr. doc. 1 all. alla memoria NL).
[...] Controparte_7
Rilevava inoltre che la veloce obsolescenza dei sistemi informatici di cui si avvale la banca aveva imposto a NL sin dal 16.12.2019, di riorganizzare le strutture della
Direzione IT secondo piattaforme dedicate a specifici ambiti di competenza (doc. 2 memoria NL – carta delle responsabilità 2019, pag. 102 e segg.). Con la Carta delle responsabilità del 30.4.2021 (pag. 101 e segg. – doc. 2 Bnl) era disposta una nuova organizzazione della Direzione IT, che era dotata di tre distinte unità organizzative: 1)
Digital Services Platform, 2) Banking Services Platform;
3) Technical Services Platform.
La complessità della direzione IT, tenuto conto della sua articolazione, era attuata in due fasi: una che si svolse tra la fine del 2019 e la fine di gennaio 2020 (doc. 3 Bnl); la seconda, proseguita nei mesi successivi e sino a maggio 2021, con lo scopo di adeguare
9 progressivamente dal punto di vista operativo i livelli organizzativi inferiori (doc. 3, pag.
11). In tale contesto la struttura non era dunque propriamente stabile, anche perché alcune aree vennero riallocate tra e altri settori. Nel medesimo Controparte_8
contesto, erano riassegnate alla le attività inerenti CP_4 Controparte_9
all'applicativo denominato SOS - “Spotlight On Services”, che ha la funzione di monitorare e identificare eventuali malfunzionamenti degli applicativi. Di detto applicativo SOS il ricorrente era sempre stato il referente. Pertanto, spostare l'assegnazione di tale applicativo alla rispondeva alle esigenze Controparte_9
del piano di riorganizzazione. All'esito della seconda fase, ossia a maggio 2021, alla
Platform denominata erano addetti 270 dipendenti. Rileva la NL che Controparte_9
detta unità organizzativa era autonoma e autosufficiente, essendo in grado di garantire l'evoluzione e la manutenzione del software in uso. Assume quindi NL che già nel corso del 2020, in considerazione della velocità evolutiva dei sistemi informatici e della tecnologia, per di più acuita dalla sempre più diffusa utilizzazione degli applicativi di homebanking, era stato ritenuto opportuno intervenire per evitare arretratezze tecnologiche che in prospettiva avrebbero potuto determinare perdite economiche.
In tale ottica, a dicembre 2020 venne quindi adottato il programma denominato
NT (doc. 7 Bnl) che prevedeva la riallocazione dei servizi di core banking in capo a partner da individuare tra fornitori esterni di servizi di Information Technology, verso i quali esternalizzare le attività di sviluppo e manutenzione nell'ambito delle c.d. aree di core banking, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi IT, mediante automatizzazione e modernizzazione degli applicativi. NL dimostrava documentalmente (v. doc. 8 all. alla memoria) quanto descritto. Le fasi in cui il procedimento venne articolato furono tre. 1) La prima, che si svolse tra aprile e la fine di giugno del 2020, prevedeva l'indizione di una gara non vincolante al fine individuare il partner più rispondente alle esigenze di NL. 2) La seconda era quella consistita nella approvazione in data 22.12.2020 del programma NT (doc. 8). 3) Nel primo semestre del 2021 GE TA SR gettava le basi per la costituzione della nuova compagine societaria denominata poi costituita Controparte_2
effettivamente il 18.6.2021 I(v. visura CCIA allegata agli atti di parte ricorrente).
10 NL evidenziava che all'esito della gara era stata individuata come vincitrice CP_2
della gara e le comunicava la disponibilità a cedere a quest'ultima il ramo di azienda NL denominato . Emerge inoltre per via documentale che in data CP_9 Controparte_9
26.11.2021 NL comunicò alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ai sensi dell'art. 47
L. 428/96 la volontà di cedere il ramo denominato Banking Services Platform (BSP). Ciò
a detta della NL avvenne a maggio del 2021 senza apportare modifiche alla struttura oggetto di cessione rispetto a quanto previsto a maggio del 2021, al termine della seconda fase di attuazione del programma NT.
Rilevava – sempre per via documentale (v. doc. 11 NL) la banca resistente, che in tale contesto venne garantita da parte dell'istituto di credito la possibilità per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sarebbe stato ceduto con il ramo di azienda al quale erano addetti, di rientrare in NL nel caso in cui si fossero verificate tensioni occupazionali in CF.
Emerge ancora dai documenti agli atti (all. 12 alla memoria NL) che il 28.3.2022 venne formalizzata la cessione del ramo da NL a CF. Detta Controparte_9
struttura organizzativa secondo la ricostruzione della NL aveva in seguito mantenuto la medesima forma organizzativa anche dopo essere stata ceduta a CF. NL e CF avevano poi stipulato contratto di appalto (docc. 13 - 17 all. NL e docc.
9-13 CF) avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi del ramo ceduto, in grado di rendere servizi anche a terzi diversi da NL in ragione di contratti di appalto stipulati da CF con almeno quattro istituti di credito quali Cassa di Ravenna, Banca Profilo spa, Banca
Popolare di Sant'Angelo e Dexia Crediop spa, circostanza documentalmente confermata grazie alle produzioni di (v. all. 32 alla memoria di costituzione). Non è dato CP_2
rilevare che nelle pattuizioni del contratto di appalto fosse previsto che CF dovesse operare in regime di esclusiva a favore di NL.
La documentazione prodotta dalle convenute dà dunque conto di una esternalizzazione avvenuta mediante cessione del ramo di azienda denominato Controparte_9
con contestuale contratto di appalto (altrimenti detto di outsourcing) che avrebbe regolato lo svolgimento da parte di CF delle attività in precedenza svolte internamente da NL. Questa era inoltre stata la ragione per cui (come risulta confermato dalla visura
CCIAA prodotta dal ricorrente) GE TA procedette alla costituzione di CF,
11 che non avrebbe consentito non solo di raggiungere gli obiettivi prefissati da NL – comunque nel rispetto del quadro di contrattazione collettiva applicato da NL, ma avrebbe consentito a tramite appunto CF, dalla prima interamente CP_2
controllata, di cogliere opportunità commerciali prima non perseguibili.
D'altro canto, la email data 3.5.2021 inviata da a numerose altre persone Parte_3
(doc. 5 all. al ricorso), tra cui anche il per comunicare che quest'ultimo e Parte_1
altri tre colleghi da tale data avrebbero fatto parte del settore appare Controparte_5
scarsamente significativa e certamente non univocamente indicativa della permanenza del ricorrente in detto settore sino alla cessione del ramo di azienda denominato
[...]
perfezionatosi il 28.3.2022, ossia più di un anno dopo, tanto più che Controparte_8
detta circostanza è esplicitamente contestata dalle convenute.
Anche alla email inviata il 28.3.2022 (doc. 8 all. al ricorso), ossia proprio lo stesso giorno del perfezionamento della cessione del ramo di azienda in questione, ad alcuni destinatari e avente ad oggetto “Riunione Odierna “Organizzazione Presidio post 1 Aprile” – verbale si ritiene di poter ricondurre scarso valore a sostegno delle tesi del ricorrente. Al riguardo si osserva anzitutto che detto documento, stante la tempistica già segnalata, ben potrebbe essere stato predisposto dal ricorrente proprio allo scopo di fornire riscontro alla tesi secondo la quale egli non avrebbe fatto parte del ramo di azienda oggetto di cessione, tanto più che non risulta che detta verbalizzazione fosse stata richiesta al ricorrente, che sembra invece aver agito d'iniziativa, e che non si dispone di eventuali riscontri dei destinatari. La prova testimoniale raccolta conferma l'ipotesi sopra prospettata. Di ardua interpretazione sono poi i tabulati (di cui ai tre allegati n. 7 del ricorso) e comunque anche con riferimento ad essi sembra possibile rilevare che non appaiono dirimenti per poter escludere che prima della cessione il potesse operare anche per la Parte_1
, specie con riguardo all'applicativo SOS più volte menzionato. Controparte_8
Non sono dunque emersi elementi univoci a sostegno della tesi del ricorrente neppure dalle testimonianze raccolte.
Il teste indotto dal ricorrente, responsabile dell'Ufficio Digital for Testimone_1
Corporate sino a dicembre del 2021, ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato presso il suo ufficio sino a tale data occupandosi di servizi informatici (IT) e più precisamente
12 della manutenzione dei portali web e delle app. mobile in uso alla clientela business e in generale in uso ad aziende.
Il ricorrente nella sua veste prendeva parte a riunioni di carattere operativo che venivano indette all'occorrenza, ossia quando si verificavano problemi particolari da affrontare.
Il ricorrente si occupava anche delle segnalazioni delle operazioni sospette che provenivano dall'Ufficio reclami. Riferiva poi all'Ufficio Reclami quanto appreso all'esito degli accertamenti svolti.
Il teste ha riferito inoltre che il ricorrente governava anche il sistema operativo che segnalava eventuali casi di fermo del sistema e ciò avveniva anche in anticipo rispetto a eventuali segnalazioni della clientela. Il sistema che il ricorrente utilizzava permetteva di controllare non solo gli applicativi di primo utilizzo da parte della clientela, ma soprattutto gli applicativi che intervenivano e intervengono dopo l'inserimento sul canale delle operazioni da parte della clientela. Si tratta di un applicativo non in uso alla clientela ma riservato agli addetti IT che se ne occupavano e che potevano anche essere esterni alla banca. Appare qui evidente, anche se non nominato esplicitamente, il riferimento all'applicativo SOS.
Il teste aggiungeva che il ricorrente nell'ambito delle mansioni più ampie che aveva, si occupava anche delle PEC, delle email che fossero andate perse e del recupero degli allegati. Nulla sapeva però riferire su ciò di cui ebbe ad occuparsi il ricorrente da aprile a agosto 2022, ossia nel periodo immediatamente successivo alla cessione del ramo di azienda da NL a CF e quindi anche del rapporto di lavoro del . Ciò Parte_1
induce dunque a evidenziare la mancanza di riscontro alla tesi del ricorrente secondo il quale, dopo la cessione e precisamente nel periodo sopra indicato avrebbe svolto servizi diversi da quelli svolti in precedenza.
Il teste ha inoltre precisato, non fornendo dunque riscontro alla tesi del ricorrente neppure sotto questo profilo, che la a maggio del 2021, ossia circa un anno prima CP_1
che fosse formalizzata la cessione del ramo di azienda alla CF, gli comunicò che dopo pochi giorni il ricorrente sarebbe stato assegnato ad altro servizio interno alla banca. Il teste dovette quindi organizzare velocemente il passaggio delle consegne circa i servizi svolti dal che in seguito sarebbero stati svolti da una collega già in forza Parte_1
13 all'ufficio del Il teste ha inoltre aggiunto che il passaggio di consegne durò Tes_1
qualche mese e avrebbe dovuto occuparsi del focal point che in precedenza era stato compito del Parte_1
Il teste precisava inoltre che l'attività di monitoraggio sopra descritta, svolta sia con riferimento al settore di cui si occupava l'ufficio del sia riguardo ad altri settori Tes_1
tra cui il rimase in capo al perché la banca avrebbe Controparte_5 Parte_1
voluto adottare all'epoca una strategia organizzativa secondo la quale l'applicativo che era in uso al avrebbe dovuto monitorare anche altri applicativi della Parte_1
banca come il Cash Management, come già avveniva in parte perché c'era anche un altro applicativo che già monitorava gli assegni.
Il teste soggiungeva infine per quanto qui di rilievo, che l'applicativo in uso al che con esso si occupava del monitoraggio solo di alcuni settori e in Parte_1
particolare degli applicativi di canale e di quello degli assegni proprio del Cash management, in teoria avrebbe potuto controllare il funzionamento della intera attività dell'Istituto bancario.
Ancor meno favorevoli alla tesi del ricorrente le ulteriori testimonianze raccolte.
Il teste direttore generale di , dichiarava di Testimone_2 Controparte_2
conoscere il ricorrente perché è un dipendente di CF ed era suo collaboratore anche quando entrambi erano dipendenti di NL, ossia sino al 31.3.2022.
Riguardo alle mansioni svolte dal il teste ha dichiarato che quest'ultimo Parte_1
in NL si occupava del monitoraggio dei canali corporate e di backhand dei pagamenti, ossia della lavorazione degli ordini di pagamento provenienti dai canali. Avevano realizzato insieme l'applicazione denominata SOS che effettua il monitoraggio di tutti i pagamenti. Il ricorrente si occupava solo della clientela corporate e non di quella individuale. Il ricorrente si occupava anche del focal point utilizzando SOS e poteva risolvere direttamente richieste di intervento che lo consentissero o diramarle verso terzi.
Il teste puntualizzava poi che il ricorrente svolgeva le attività che appena descritte e continua a svolgerle nell'attualità in CF. Con riferimento all'applicativo SOS, il teste
14 dichiarava che esso attualmente è nella disponibilità operativa di La proprietà CP_2
intellettuale è però di NL.
Il teste dichiarava ancor più in dettaglio che dopo la cessione del ramo di azienda il ha continuato e continua a svolgere le mansioni che svolgeva in Parte_1
precedenza ma all'interno di una squadra che dispone di tutte le competenze necessarie per risolvere le più diverse richieste di intervento. Quelle appena descritte rappresentano le attività che il ricorrente svolgeva in modo prevalente e il teste soggiungeva che il ricorrente svolgeva anche altre attività residuali come quelle relative ad alcune componenti informatiche di canali corporate. Tali attività sono state trasferite a settori della banca.
Il teste responsabile del settore che si occupa di tutti i servizi Parte_3
informatici erogati da NL e dalle società del gruppo e di altri clienti diversi da NL con esclusivo riferimento all'ambito transazionale, il c.d. “transaction banking”, ha dichiarato che il ricorrente è dipendente di CF e lavora con il da lungo tempo, ossia sin Pt_3
da sin da quando entrambi lavoravano per NL.
Il ha dichiarato che il in CF opera quale responsabile applicativo e Pt_3 Parte_1
quindi ha la vista e la gestione di alcuni sistemi applicativi nell'ambito del transaction banking. Svolge attività di manutenzione degli applicativi di cui ha la supervisione diretta e si occupa anche della loro evoluzione. Tra i programmi che il ricorrente usa c'è anche il c.d. SOS di provenienza NL. Riguardo all'applicativo SOS precisava che si tratta di un software sviluppato per il monitoraggio di altre applicazioni e del loro corretto funzionamento. Esso genera alert che segnalano criticità sulle quali intervenire per verifica. Il si occupa di detti alert e delle ulteriori funzioni sopra Parte_1
descritte. Sempre con riferimento all'applicativo SOS il teste precisava che esso permette di monitorare sia applicativi nell'ambito del Cash Management che nell'ambito dei canali corporate e il è addetto tra l'altro anche a detti monitoraggi mediante Parte_1
SOS. Il teste soggiungeva poi che il ricorrente si occupa del Cash Management, ma con la precisazione che secondo l'organizzazione del lavoro è previsto che ciascun addetto al
15 team del quale il ricorrente fa parte, possa intervenire in base alle sue specializzazioni anche su altri ambiti.
Riferiva poi che SOS è XB sono sigle che identificano lo stesso applicativo mentre Pt_4
è un applicativo distinto da SOS e il ricorrente è referente applicativo anche per Pt_4
Anche come SOS proviene da NL. In particolare, gli addetti al settore del Pt_4
si occupano di monitorare il corretto funzionamento dell'applicativo e il Pt_3 Pt_4
ricorrente si occupa prevalentemente di Detti applicativi vengono monitorati da Pt_4
CF e sono in uso ad operatori individuati dalla banca e che forniscono servizi alla banca.
Il teste aggiungeva che il ricorrente ha partecipato al progetto di evoluzione dell'applicativo Vega. Quanto al progetto Savoy, si tratta di un progetto molto più esteso dell'applicativo in quanto ha come obiettivo la veicolazione dei dati delle Pt_4
applicazioni in gestione CF verso la piattaforma accentrata di Accenture.
Ha poi soggiunto che tra i servizi svolti rientra anche quello denominato Spunta banche, che riguarda il controllo dei conti correnti che le banche utilizzano nelle transazioni tra esse intercorrenti. In tale ambito si è passati da controlli manuali delle spunte effettuati da un operatore, a un sistema automatico e accentrato alimentato dai flussi delle singole banche. In caso di anomalie tecniche viene inviata una segnalazione ai responsabili dei rispettivi Istituti bancari per i loro interventi. E' il che riceve dalla Parte_1
piattaforma centrale le segnalazioni, fa un controllo di primo livello e poi gira la segnalazione ai referenti interni di CF per la soluzione del problema qualora non sia in grado di provvedere direttamente.
Nulla è emerso in corso di istruttoria in ordine alle eventuali cooperazioni tra NL e
CF che, per quanto consta, operano su piani diversi, svolgendo funzioni diverse: NL quelle proprie di un istituto bancario e CF quelle di una azienda che fornisce alla prima servizi informatici di ampio spettro, per garantire i quali il personale è organizzato in squadre dotate di know-how che permette di effettuare numerose tipologie di interventi.
Anche a voler valorizzare la circostanza che i contatti tra le due società non sono stati sporadici o occasionali, resta comunque integralmente da dimostrare che non si sia
16 trattato di una cessione di ramo di azienda “vera” o solo in apparenza tale, posto che quanto emerge dal complesso degli atti e del compendio dichiarativo acquisito induce a ritenere che NL e CF abbiano fornito elementi tali da suffragare una operazione non certamente in frode alla legge e non certamente finalizzata a far sì che NL potesse semplicemente liberarsi di servizi e personale ad essi preposto. Tale conclusione trova piena conferma in quanto dichiarato dai testi le cui dichiarazioni sono state sopra sinteticamente riportate. Da tali affermazioni discende che CF, pur creata ad hoc allo scopo di raccogliere il ramo di azienda che sarebbe stato ceduto da NL, era ed è anche nell'attualità entità dotata di struttura funzionale autonoma che sussisteva in capo alla già prima della cessione, tanto da non necessitare di successivi Controparte_8
e significativi interventi di modifica a posteriori.
D'altro canto, l'ampia valutazione della documentazione prodotta dalle parti, permette, contrariamente a quanto sostenuto dal di affermare che il processo Parte_1
volto ad esternalizzare i servizi informatici della NL non solo non fu fittizio e finalizzato a liberarsi di personale ritenuto superfluo, ma ebbe inizio ben prima che si giungesse alla formale cessione del predetto ramo d'azienda, come poi avvenuto il
28.3.2022. Come già osservato, detto procedimento, che si articolò in almeno tre fasi, ebbe inizio tra aprile e giugno del 2020 con la predisposizione di quanto necessario per l'indizione di gara volta alla individuazione del partner più rispondente alle esigenze di
NL, si articolò nel corso del 2020 con l'approvazione in data 22.12.2020 del programma NT, per poi giungere, nel primo semestre del 2021, alla costituzione da parte di GE TA SR della nuova compagine societaria denominata
[...]
, poi costituita effettivamente il 18.6.2021. Controparte_2
Sostiene il ricorrente che quella oggetto del presente giudizio rappresenta una ipotesi evidente di aggiramento e falsa applicazione del disposto normativo dell'art. 2112 c.c., per mancanza del requisito di autonomia funzionale del preteso “ramo” di azienda trasferito a CF e che lo scopo sarebbe stato raggiunto con preordinazione mediante apposite ristrutturazioni della organizzazione interna di NL effettuate prima del mese di aprile del 2022.
17 NL avrebbe tenuto dunque una condotta preordinata alla cessione del reparto in questione, che in realtà non rappresentava un ramo di azienda preesistente proprio perché in tale prospettazione esso sarebbe stato creato ad arte. Al riguardo si reputa rilevante osservare che il ricorrente, pur segnalando che solitamente la spia dell'aggiramento di quanto previsto dall'art. 2112 c.c. è la sussistenza di un contratto di appalto che dopo la cessione serve per regolare i rapporti tra cedente e cessionario (cfr. pag. 9 del ricorso), non ha tuttavia fornito elementi per dimostrare la fondatezza di tale affermazione, che peraltro non è dato evincere neppure dal contratto prodotto dalle convenute che, come visto, è stato improntato alla necessità di disporre di un servizio di assistenza informatica più veloce nell'aggiornarsi ai rapidi mutamenti del settore e ciò al fine di evitare perdite finanziarie.
Alla luce dei dati documentali, prima ancora delle emergenze provenienti dalla prova orale assunta, appare privo di fondamento sostenere che la cessione del ramo di azienda in questione sia stata solo una operazione di NL finalizzata a liberarsi di un non esiguo numero di dipendenti, posto che il contratto di “outsourcing” o di appalto intercorrente tra banca e CF, oltre che una adeguata motivazione, riporta i termini di una operazione di ben più ampio respiro, tale da articolarsi nel tempo in chiave evolutiva sia per NL che per CP_2
Appare poi opportuno rilevare che anche a voler accedere alla tesi del ricorrente secondo il quale NL non avrebbe provato la sussistenza di concrete ed effettive esigenze tecnico organizzative per esternalizzare i servizi erogati dal ramo di azienda ceduto, dagli atti e dalle dichiarazioni raccolte non emerge però neppure prova del contrario.
In merito alla ripartizione dell'onere della prova nel caso di trasferimento di ramo di azienda, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. L. Sentenza n. 11247 del 31.5.2016 – RV
639838) ha affermato che ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione
l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione
18 finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art.
2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività”. Nel caso in esame è proprio il ricorrente a volersi avvalere degli effetti di cui all'art. 2112 c.c. sicchè avrebbe dovuto fornire la prova della autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere detto scopo produttivo senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. E sembra che questo sia esattamente ciò che è avvenuto, se solo si pone attenzione alle dichiarazioni dei testi esaminati in corso di istruttoria, specie se coordinate con gli elementi documentali che danno conto di un progetto preciso di NL finalizzato ad esternalizzare i servizi informatici a azienda che sarebbe stata in grado di garantire aggiornamenti e interventi al passo con la veloce evoluzione dei sistemi informatici, specie in un settore come quello bancario, connotato da indubitabili esigenze di sicurezza e riservatezza.
In sintesi, dunque, il ricorrente sostiene che nel caso in esame non possa essere riconosciuta l'autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e assume che tale autonomia non era configurabile perché fatta apparire mediante una riorganizzazione aziendale interna precostituita ad hoc proprio in vista della cessione, sia perché dopo la cessione il avrebbe svolto mansioni diverse da quelle svolte in Parte_1
precedenza, assunto peraltro puntualmente smentito dal teste ed anche dal teste Tes_2
Al riguardo la Corte di cassazione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 19034 del Pt_3
31.7.2017 – RV 645262) nel solco di precedente pronuncia (Cass. sez. lav., 19.1.2017 nr
1316) cui ha ritenuto di dover dare continuità, ha rilevato che già con la precedente sentenza appena richiamata era stato premesso “che la cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma e che tale autonomia deve preesistere al trasferimento
(ex aliis: Cass. n. 21697 del 13.10.2009; n. 21481 del 9.10.2009; n. 20422 del 3.10.2012), richiamandosi sul punto la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, sentenza
6.3.2014,in causa C- 458/12, ed altri , punti 34 e 35). In particolare si è affermato, dando Pt_5
19 seguito al principio già espresso da questa sezione nell'arresto del 25 febbraio 2016 nr. 10542, che
l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti”.
Con precedente pronuncia (Cass. Sez. L. Sentenza n. 11247 del 31.5.2016 – RV 639838) la Corte di cassazione aveva già avuto modo di precisare che “al fine di individuare quando ricorra la fattispecie della cessione di ramo d'azienda, secondo la Direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha sostituito la direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE, "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di una entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23). La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario, ha ripetutamente individuato tale nozione come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr.
Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Suzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003, C- 340/2001, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005, C- Per_2
232/04 e C233/04, e punto 32) e sia sufficientemente strutturata Persona_3 Per_4
ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C- Persona_5
229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, C-458/05, Per_6
punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/10, , punti 51 e 60). Tale Per_7
interpretazione è stata confermata nella recente sentenza 6 marzo 2014, C-458/12,
Amatori ed a., in cui la Corte UE - in particolare ai punti 30 e 32 - ha richiamato la propria precedente giurisprudenza, ed ha anzi precisato (pt. 34) che l'impiego del termine
«conservi» nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva «implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", per concludere al pt.
35 che «..qualora risultasse ... che l'entità trasferita di cui trattasi non disponeva,
20 anteriormente al trasferimento, di un'autonomia funzionale sufficiente — circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale trasferimento non ricadrebbe sotto la direttiva 2001/23». In tale sentenza la Corte di Giustizia ha anche evidenziato, in specie al punto 51, che l'obiettivo della Direttiva è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente: ha così ritenuto coerente con tale finalità l'allargamento da parte della legge nazionale dell'ambito della protezione del lavoratore ceduto ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cessione di ramo d'azienda così come sopra individuata e ciò prescindendo dall'indagine in ordine alla genuinità della cessione ad altri fini, eventualmente concorrenti, di tutela. “
4.1. La normativa nazionale non è stata tuttavia rimodellata con il fine di allargare l'ambito della fattispecie astratta della cessione di ramo d'azienda rispetto alla nozione adottata in sede comunitaria, considerato che il legislatore al contrario ha manifestato l'esplicita volontà di adeguarvisi. La legge n. 30 del 2003 all'art. 1, comma 2 lettera p) ha infatti delegato il governo a rivedere il D.Igs. 2 febbraio 2001, n. 18, (che aveva già modificato l'art.
2112 c.c.), al fine dichiarato di realizzare un "completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria", costituita dalla richiamata direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001, già recepita dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, richiedendo poi in particolare al punto 2) la previsione del requisito della "autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento". All'esito dell'esercizio della delega, l'art. 2112 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 32, ha mantenuto immutata la definizione di "trasferimento di parte dell'azienda" nella parte in cui essa è "intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata", mentre le modifiche normative hanno riguardato la soppressione dell'inciso "preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità" e l'aggiunta testuale
"identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento", che richiede che al momento della cessione venga individuato l'ambito dell' autonomia funzionale del complesso ceduto. Ha altresì introdotto al VI comma un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore per il caso in cui
l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione.
4.2. L' intervento normativo del 2003 ha quindi ribadito e sottolineato che costituisce elemento
21 costitutivo della fattispecie della cessione d'azienda l'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi (così come chiarito in più occasioni da questa Corte, v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, n. 8759 del 2014, n. 2766 del 2013,
n. 22613 del 2013, n. 21711 del 2012). Il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo. Il requisito della preesistenza del ramo e dell'autonomia funzionale nella previsione si integrano quindi reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione. La disposizione legittima quindi anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio (Cass. n. 21917/2013 e
15690/2009).
4.3. Tale requisito, letto conformemente alla disciplina dell'Unione, consente di limitare le ipotesi di deroga al principio generale stabilito dall'art. 1406 c.c., secondo il quale la cessione del contratto richiede il consenso della parte ceduta, scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato (in tal senso in particolare v. Cass. n. 5425 del 2015, n. 25229 del 2015, citate) ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato.
4.4. L'analisi non deve quindi basarsi sul!' organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto. Il sistema normativo è infatti ben chiaro nel distinguere I' appalto (anche di servizi) dalla
22 cessione di ramo d'azienda. L'attuale VI comma dell'art. 2112 c.c., valorizzato dalla Corte territoriale ed anche dalla parte ricorrente, ha introdotto un regime di solidarietà tra appaltante ed appaltatore
(quello di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276 del 2003, in virtù della modifica apportata dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251) per il caso in cui il cedente stipuli con il cessionario un contratto di appalto la cui esecuzione avvenga utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, così manifestando come la consistenza del ramo d'azienda utilizzato e il contratto di appalto del servizio ceduto restino su due piani distinti. Il comma 3 del citato art. 29, poi, chiarisce che
l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda, in tal modo nettamente chiarendo che, anche quando il cedente stipuli con il cessionario un contratto d'appalto per la fornitura del servizio ceduto, si può configurare una cessione di ramo d'azienda (solo) quando al trasferimento del personale si accompagni quella del complesso degli altri elementi che lo rendeva autonomamente idoneo allo svolgimento del servizio.
4.5. Dal punto di vista processuale, poi, occorre rilevare che incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività: grava, cioè, sulla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda (Cass. n. 4500 del 8.3.2016
e Cass. n. 206 del 2004).
4.6. Il principio di diritto che regola la fattispecie è dunque il seguente: "Costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d'azienda prevista dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 32, l' autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il sevizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti. Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112
c.c. che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art.
1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività".
E in tale quadro, che fornisce conferma anche dal punto di vista interpretativo delle
23 norme in merito alla genuinità dell'operazione, occorre poi rilevare che NL non si è affatto limitata a cedere personale a CF, avendo anche ceduto applicativi informatici come SOS - necessario allo scopo di consentire di gestire gli alert provenienti dai vari settori informatici dei servizi bancari – e anch'esso proveniente da NL. Pt_4
Detti applicativi si rivelano pertanto necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, di gestione degli alert e per lo svolgimento di numerose altre funzioni.
Come rilevato di recente dalla Corte di cassazione (Cass. 7364/2021, che richiama un precedente dello stesso tenore), che a sua volta fa proprie le osservazioni della CGUE, il criterio decisivo per stabilire la sussistenza di un trasferimento genuino consiste nel fatto che l'entità economica conservi la propria identità, circostanza che si desume in particolare dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa (v., in questo senso, sentenza del 9 settembre
2015, e e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto 25 nonché giurisprudenza Persona_8
ivi citata). Per determinare se la suddetta condizione sia soddisfatta, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente
(sentenza del 9 settembre 2015, e e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punto Persona_8
26 nonché giurisprudenza ivi citata). […] Tale identità emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione” (CGUE 27 febbraio 2020, n. 298/18).
Sempre con riferimento al presupposto della preesistenza, occorre poi rilevare che la lettera dell'art. 2112 co. 5 c.c., così come modificato dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come dato letterale afferma che il ramo aziendale può essere individuato dalle parti “al momento del trasferimento”, non contemplando peraltro la necessità della preesistenza come condizione di applicabilità della disciplina di legge. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità
24 ha avuto modo di osservare che la novella dell'art. 32 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 ha soppresso ogni riferimento al requisito della preesistenza e alla conservazione dell'identità nel trasferimento. Al riguardo la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che “l'art. 32 del D. Lgs 276/2003 ha soltanto in parte confermato le modifiche all'articolo 2112 cod. civ. già introdotte dall'art. 1 comma 1, del Dl Lgs 2.2.2001 n. 18, espungendo dalla nozione di trasferimento di parte d'azienda proprio il richiamo alla preesistenza al trasferimento stesso della articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata e rimettendo
l'identificazione di essa al cedente e al cessionario al momento del trasferimento. L'articolo 32 citato si armonizza con le direttive CEE nel definire la fattispecie di trasferimento di ramo d'azienda. Queste, infatti, non contengono alcun riferimento all'autonomia funzionale né precedente, né attuale nel momento del trasferimento, ma fanno esclusivo riferimento ad un 'entità economica che conservi la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere l'attività economica sia essa essenziale o accessoria. Non è pertanto necessario che il ramo d'azienda oggetto della cessione sia dotato di oggettiva precostituita esistenza, ma è sufficiente che il ramo acquisti consistenza organizzativa e funzionale all'atto in cui viene alienato.
A giudizio del Tribunale l'orientamento restrittivo contrasta con l'innovazione contenuta nell'art. 2112 cod. civ. per effetto del già citato comma 2° dell'articolo 2 D.Lgs 276/2003 che consente di spostare l'ottica dal concetto di azienda a quello di impresa. Il legislatore nazionale sembra dunque aver accolto la nozione di azienda non come complesso di beni potenzialmente idonea all'esercizio dell'impresa, ma la nozione di impresa definita dall'art. 2082 cod. civ., spostando l'enfasi sulla attività economica organizzata svolta dall'imprenditore, così potendosi giungere a parlare di trasferimento d'azienda anche in relazione alle attività caratterizzate da un'alta concentrazione di lavoro, anche se povere o prive di apporto di beni materiali e o immateriali (cfr. Corte di Appello di Roma del 30 giugno 2008, in DPL 18/2009; Cass. 22 marzo 2006 n. 6292; Trib. Milano, 17 aprile
2007, Giudice Dott.ssa Peragallo). L'articolazione funzionalmente autonoma è quindi identificata come tale cioè nella sua concretezza e consistenza storica, dal cedente e dal cessionario, al momento del trasferimento. Del resto, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di merito e di legittimità:
25 a) “è ramo d'azienda ai fini e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. l'entità economico- produttiva dotata di una propria oggettiva autonomia funzionale, ossia organizzata in modo stabile, capace di produrre un risultato apprezzabile, e che mantenga nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla sua preesistenza” (cfr. Corte di
Appello di Milano, sentenza 22 marzo 2010).
Come già evidenziato, dunque, e a costo di effettuare una ripetizione, il dato temporale valorizzato dal ricorrente, secondo il quale appare inverosimile che NL abbia dato corso ad una riorganizzazione aziendale come quella iniziata nella primavera del
2021, salvo poi cedere parte dei suoi asset solamente a distanza di circa un anno, ricavando da detta considerazione la conseguenza di una creazione ad hoc del ramo di azienda che è stato poi oggetto di cessione, è dunque di scarso rilievo se si considera che non è tanto importante da quanto tempo le strutture organizzative preesistano alla cessione, quanto la loro autonoma esistenza al momento della cessione. Nel caso in esame, posto che l'organizzazione aziendale è prerogativa dell'imprenditore che in ragione dell'art. 41 cost. è libero di valutare quali siano gli assetti più adatti a consentirgli di svolgere le sue attività e tenuto conto che in tali valutazioni non è consentito al
Giudice svolgere apprezzamenti, resta tuttavia da rilevare che l'imprenditore non ha vincoli di tempo per riorganizzare l'impresa rispetto alla successiva cessione di parte di essa o di un suo ramo. E questo è ciò che a giudizio di questo Tribunale ha compiuto
NL con CF. A sostegno della preesistenza del ramo ceduto e della sua autonoma esistenza, si osserva che per le sue peculiarità e in considerazione del settore di operatività, il personale ad esse addetto necessitava di particolare know how, circostanza pacifica in giudizio e certamente non contestata. Detto personale operava e ha continuato ad operare per fornire servizi informatici a NL – ma è emerso nel corso dell'istruttoria che CF non si occupa solo di NL, avendo numerosi altri clienti – utilizzando le proprie conoscenze di sistemi operativi che, se anche sono rimasti gli stessi una volta ceduti, è dato che trova piena giustificazione nel fatto che detti sistemi devono essere strutturati anche in termini di sicurezza, per potersi interfacciare con l'ambiente operativo di NL. In merito appare quasi superfluo osservare che i sistemi informatici e di sicurezza propri di un istituto bancario presentano particolarità legate allo specifico
26 settore di attività che richiede specifici e spesso sofisticati applicativi idonei a impedire intrusioni non autorizzate o frodi, oltre che contestuali e specifiche conoscenze sia delle variegate attività proprie di un istituto bancario, che delle modalità operative dei sistemi informatici stessi.
Come già visto, la Corte di cassazione (Sentenza n. 11247/2016) ha escluso la sussistenza dei presupposti per fare luogo all'applicazione di quanto disposto dall'art. 2112 c.c. in un caso di cessione di ramo d'azienda costituito – come nel caso in esame - da funzioni di back office eterogenee, nonostante fossero stati trasferiti tutti gli addetti al ramo, i beni mobili, i contratti, la cassa. Ciò in ragione del mancato trasferimento anche dei programmi e dei sistemi informatici (che erano forniti dalla cedente che aveva acquisito la posizione di committente), ed il personale non fosse connotato da un particolare e specifico know how, inteso quest'ultimo termine come “specifica ed elevata professionalità” e in base alla considerazione, fondata sulla necessità di “scongiurare operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale”. In tale quadro la
Corte di cassazione ha infatti ritenuto che il ramo ceduto avesse “effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dalla quale viene estrapolato……ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in senso conforme, Cass. 25229/2015, 5425/2015). Non mancano tuttavia pronunce che evidenziano la necessità che oltre a beni immateriali vengano trasferiti anche beni materiali (in tal senso Cass. 6770/2017) o che non possa essere trasferito un solo fattore della produzione, essendo necessario anche il passaggio di know how e quindi di patrimonio immateriale.
Il quadro complessivo degli arresti giurisprudenziali interni non fornisce una chiave di lettura univoca, tenuto conto degli aspetti che di volta in volta sono stati presi in considerazione: ora è stata valorizzata la necessità che oltre al know how passino alla cessionaria anche beni materiali;
talaltra è stato posto l'accento sulla necessità che vengano ceduti anche gli applicativi necessari;
altre volte è stato sottolineato l'aspetto costituito dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. Una chiave di lettura certamente orientata alla salvaguardia della continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, ma anche della libera iniziativa imprenditoriale proviene
27 dalla pronuncia della CGUE del 13 giugno 2019 in C-664/2017, . Al Parte_6
riguardo si ritiene di poter fare riferimento, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, a quanto già osservato in merito a detta pronuncia da questo stesso Tribunale (v. tra le altre, la sentenza n. 9570/24 del 30.9.2024 resa a definizione della causa n. 40404/22 RG) in quanto pienamente condivisibile sul punto allorché è stato riportato in sintesi quanto affermato dalla CGUE, ossia che:
a) il fatto che la direttiva preveda che il trasferimento deve essere finalizzato allo svolgimento di una attività economica, non implica che “siffatto svolgimento di attività debba essere illimitato nel tempo o che il cedente, il cessionario o entrambi non possano avere anche l'intenzione di far estinguere, successivamente, il cessionario stesso…..” ;
b) “Non risulta da alcuna disposizione della direttiva…che il legislatore dell'Unione abbia inteso subordinare l'applicazione di detta direttiva alla continuità del cessionario oltre un termine particolare”.
Ciò in quanto tale interpretazione sarebbe contraria all'obiettivo delle stessa direttiva che pone lo sguardo non più solo come la normativa interna sulla valorizzazione della continuità produttiva e quindi sull'azienda, perché “Infatti, la direttiva…mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro….” (punto 41), sicché è sufficiente che il trasferimento sia stato realizzato “nella prospettiva della prosecuzione dell'attività economica da parte del nuovo operatore”.
Secondo la CGUE“Al fine di rientrare nell'ambito di applicazione di detta direttiva, il trasferimento deve vertere su una parte dell'impresa cedente che costituisca una attività economica, intesa come complesso organizzato di persone ed elementi che consente l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sufficientemente strutturata e autonoma….”
(punto 60) e detta entità … deve conservare la propria identità dopo il trasferimento…” (punto
61) e tale identità indica necessariamente, tra gli altri elementi, una autonomia funzionale” (punto
62), pur con la precisazione che “non è necessario che tale autonomia sia piena. Infatti, dalla formulazione….discende che (la direttiva) s'applica…altresì ai trasferimenti di parte dell'impresa
(punto 64)”.
Alla luce di quanto complessivamente sin qui osservato la cessione appare del tutto lecita e meritevole di salvaguardia. E' infatti documentato dal contratto di cessione ed incontroverso che oggetto di cessione è stato l'intero settore aziendale denominato
[...]
[...] [...]
con tutto il suo personale dotato di specifiche qualifiche e con Parte_7
gli applicativi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie, comprese quelle demandate anche prima della cessione al Parte_1
Dalla deposizione del teste direttore generale di CF, è emerso che dopo Testimone_2
la cessione del ramo di azienda il ha continuato e continua anche Parte_1
nell'attualità a svolgere le mansioni che svolgeva in precedenza, ossia monitoraggio dei canali corporate e di backhand dei pagamenti, ossia della lavorazione degli ordini di pagamento provenienti dai canali, utilizzando l'applicazione denominata SOS che effettua il monitoraggio di tutti i pagamenti, occupandosi anche del focal point mediante uso di SOS, potendo risolvere direttamente richieste di intervento che lo consentano o diramandole verso terzi. Tali mansioni vengono attualmente svolte dal Parte_1
nell'ambito di una squadra che dispone di tutte le competenze necessarie per risolvere le più diverse richieste di intervento. Come visto, dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese dal teste collega di lunga data del ricorrente, sin da quando Parte_3
entrambi si trovavano in NL.
Le allegazioni e le prove sia orali che documentali sopra menzionate riportano un quadro dal quale si ricava che la Divisione in seguito ceduta esisteva Parte_2
nella consistenza strutturazione attuale già nell'organigramma di NL da almeno un anno prima della cessione. Ciò è più che sufficiente per riconoscere che essa preesisteva di fatto al trasferimento.
Ciò che la giurisprudenza correttamente esclude è che un ramo di azienda prima inesistente nei fatti possa essere creato “ad hoc” sulla carta all'atto della cessione, o propriamente nell'”imminenza” della stessa, nel senso di essere ceduta prima di aver avuto apprezzabile effettiva esistenza ed operatività propria.
A evidenziare l'autonomia di da NL è opportuno valorizzare la circostanza CP_2
che, pur utilizzando GE applicativi come SOS e la cui proprietà intellettuale Pt_4
permane in capo a NL, il suo personale non riceve direttive da personale NL. In corso di giudizio non sono emerse infatti commistioni tra il personale dell'una e dell'altra azienda, se non con riferimento alle inevitabili interazioni che si rendono oltre tutto
29 necessarie, posto che CF rende servizi informatici a NL. La struttura del ramo di azienda ceduto da NL a CF è rimasta sostanzialmente la medesima che aveva prima della cessione fatti salvi gli inevitabili aggiustamenti che si rendono necessari nel corso di un rapporto che comunque non ha il carattere della esclusività, posto che CF ha dimostrato per via documentale di rendere servizi anche in favore di altri istituti bancari differenti da NL.
L'organizzazione aziendale sin qui descritta per come emerge dai documenti e dalle testimonianze raccolte risponde dunque fino a seria evidenza contraria ad esigenze di organizzazione del servizio insindacabili dalla giurisdizione. Il ramo ceduto era dunque già esistente e operativo anche per un tempo apprezzabile prima della cessione, e non emergono a giudizio del Tribunale reali, concreti e oggettivi elementi che, pur valutati nel loro insieme e non solo singolarmente, permettano di affermare che l'unità oggetto di cessione sia stata costituita strumentalmente allo scopo di essere ceduta, e non anche per poter trasferire un ramo al fine di reperire in sede extraziendale un servizio maggiormente efficiente e in grado di garantire i necessari aggiornamenti (proposito che rientra nella libertà negoziale e di organizzazione d'impresa presidiata da Cost. 41/1, libera di determinare le modalità con le quali conseguire i suoi scopi).
La cessione oggetto del presente giudizio non presenta quindi a giudizio del Tribunale profili che ne consentano la censura.
Non risulta in atti che abbia rapporti di collegamento Controparte_10
societario con NL e non appare certo quella che potrebbe essere definita alla stregua di società ” creata “ad hoc” (tantomeno da NL) per liberarsi di qualche Parte_8
lavoratore cedendo i relativi rapporti di lavoro ad un terzo soggetto destinato al fallimento. Il contratto di cessione prodotto agli atti del giudizio e i relativi allegati oltre ai testi esaminati permettono di ritenere dimostrato che sistemi operativi in dotazione al ramo ceduto vennero trasferiti a CF da NL. Tra questi ultimi i software specificamente destinati al monitoraggio delle varie fasi delle lavorazioni e alla gestione degli alert.
La circostanza che applicativi informatici di NL sono utilizzati dal personale di CF per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati siano tuttora di proprietà della banca,
30 non viene ritenuto indice di mancanza di genuinità della cessione del ramo di azienda se solo si pone mente al fatto che necessariamente l'azienda esterna chiamata a rendere servizi alla banca, necessità di sistemi in grado di relazionarsi con quelli dell'Istituto bancario, in un contesto che impone regole di sicurezza e riservatezza.
Tenuto conto che secondo la Corte di cassazione in coerenza con l'insegnamento della
CGUE, quando i lavoratori rivendicano la cessione, per stabilire se il ramo ha mantenuto la propria identità, è sufficiente verificare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali….il valore degli elementi materiali…la riassunzione o meno della maggior parte del personale…il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione, e la durata di una eventuale sospensione di tale attività, non si vede come in un caso come quello oggetto del presente giudizio, nel quale il ricorrente ha subito la medesima sorte di altri colleghi e di superiori gerarchici e responsabili, i software non hanno subito modificazioni sostanziali, l'attività è rimasta la stessa ed è proseguita senza soluzione di continuità, se il ricorrente non fosse stato incluso nella cessione, e vi avesse aspirato, non sarebbe possibile oggettivamente negare che c'è stato un effettivo e concreto trasferimento di ramo di azienda.
Per giungere a una diversa soluzione occorrerebbe arrivare a pretendere (come pur affermato da Cass. 7364/2021) dalle singole unità cedute il conseguimento di un “risultato produttivo autonomo” proprio dell'interposizione illecita. D'altro canto, la stessa CGUE pone quali limiti alle cessioni solo nel caso in cui si operi in frode alla direttiva utilizzandola al fine illecito di scaricare su un terzo insolvente il costo del TFR cedendo una unità non funzionalmente autonoma ad un imprenditore a sua volta complessivamente non autonomo o non in grado di mantenersi economicamente senza costituire o mantenere le condizioni necessarie a farlo operare, cosicché questo sia poi destinato a fallire o comunque ad affrontare crisi finanziarie o di altro genere.
Appare dunque corretto effettuare una interpretazione dell'art. 2112 c.c. coerente con i principi posti dalla direttiva europea di cui rappresenta norma attuativa nel senso già visto.
31 Pur tenendo conto della soccombenza del ricorrente, vengono ritenute sussistenti fondate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti, specie alla luce di un unico precedente di segno contrario (sent. n. 7115/23 del 10.7.2023)di questo stesso Tribunale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- Respinge il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Francesco Rigato
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