Articolo 8 della Legge 5 aprile 1950, n. 225
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 giugno 1950
Art. 8.
Con apposito atto da rendersi esecutorio, come gli eventuali atti addizionali, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno regolate le modalita' per la concessione di sola costruzione alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) delle opere di cui all'art. 1 della presente legge e per il rimborso alla Societa' delle spese di cui al successivo art. 5 della legge medesima entro i limiti da detto articolo stabiliti.
Entrata in vigore il 3 giugno 1950