Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 1 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 22272/2024 RG TRA
RE RO rappresentato e difeso dall'avv. GUARINO EMANUELE
Ricorrente
E
INPS - ROMA in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. ER SA esponeva: che in data 28/04/2023 aveva presentato domanda di intervento al fondo di garanzia essendo stato ammesso al passivo del fallimento numero 15/2021 del Tribunale di Torre Annunziata
(Na) per la somma di € 35.324,02 di cui € 25.731,21 dovuti a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda ed € 9.592,81 dovuti a titolo di contributi non versati al fondo complementare Telemaco dalla società datrice di lavoro;
che era stato assunto alle dipendenze della società Sirm - Società Italiana Radio Marittima
S.p.a. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di impiegato ed aveva reso attività lavorativa per la suddetta sino al 01/04/2019; che in data 24/04/2019 la S.I.R.M. – Società Italiana Radio Marittima Spa e la Metoda
Group S.r.l. (P. Iva 14904021004) con sede in Roma alla via Affogalasino n. 105/A (oggi
Sim Italia S.r.l.), formalizzavano contratto di affitto di ramo d'azienda denominato
“Business” per garantire la piena continuità aziendale della Sirm Italia S.p.a., ma avendo egli cessato la sua attività prima di tale atto non transitava alle dipendenze della subentrante;
che in data 03/05/2019 la S.I.R.M Società Italiana Radio Marittima Spa e la Metoda Group
S.r.l. perfezionavano, mediante comunicazione scritta ex art. 47, L. 428/1990, il contratto di
affitto di ramo d'azienda precisando che lo stesso avrebbe avuto effetti riguardo l'intero organico aziendale;
che in ragione di ciò, in data 14/05/2019, veniva stipulato verbale di accordo sindacale tra la
S.I.R.M Società Italiana Radio Marittima Spa e la Sirm Italia S.r.l. (già Metoda Group S.r.l.) al fine di perfezionare il fitto di ramo d'azienda e il conseguente passaggio di tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 c.c., dalla cedente alla cessionaria;
che alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro del 01/04/2019 risultava essere creditore della S.I.R.M Società Italiana Radio Marittima Spa di un importo pari a €
35.486,99 di cui € 25.731,21 dovuti a titolo di TFR come indicato anche da modello CUD anno 2020 rilasciato dalla fallita, con una ripartizione del TFR in € 2.626,57 maturati e rimasti in azienda ed € 23.104,64 maturati e non versati al fondo complementare Telemaco;
che nelle more il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava, con procedura n. 15/2021, il fallimento della società convenuta;
che pertanto presentava domanda di ammissione al passivo della società ex datrice di lavoro;
che veniva ammesso al n. 51 dello stato passivo, reso esecutivo in data 18/02/2023, per gli importi come da domanda amministrativa di accesso al Fondo di Garanzia Inps, pari ad €
25.731,21 per TFR maturato;
che, ricorrendo tutti i presupposti necessari al fine di poter accedere al Fondo di Garanzia, istituito presso l'INPS proprio al fine di assicurare al lavoratore il TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, inoltrava apposita domanda telematica alla sede territorialmente competente dell'INPS, che veniva rigettata con missiva del 23/11/2023 nella quale si indicava quale motivo del rigetto: “il lavoratore, con scelta esplicita del 05/05/2010, ha devoluto il 100% del TFR al fondo di previdenza complementare telematico”;
che richiedeva alla curatela del fallimento la compilazione del modello Sr52 senza ottenere alcun riscontro;
che trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa in favore dell'ente per provvedere al pagamento, in data 14/10/2024 presentava ricorso amministrativo telematico a mezzo del sottoscritto procuratore al Comitato Provinciale INPS, ma senza esito alcuno;
che essendo decorso infruttuosamente il termine di legge, fissato dalla normativa vigente in
60 giorni dalla ricezione della domanda, avendo esperito il ricorso amministrativo senza seguito, si rendeva necessario adire il Tribunale. Concludeva chiedendo di “1) accertare e 3
dichiarare il diritto del ricorrente ad accedere alla tutela disposta dalla vigente legislazione per la liquidazione a carico del fondo di garanzia esistente presso l'INPS –
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rapp.te p.t., del TFR per cui vi è stata ammissione al passivo del fallimento numero 15/2021 del Tribunale di
Torre Annunziata (NA) e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 25.731,21 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo;
2) in subordine, nell'ipotesi in cui il GL dovesse ritenere che parte dell'importo debba essere versato al fondo complementare, ordinare all'INPS il versamento di € 23.104,64, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo, in favore del fondo telemaco ed € 2.626,57, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo, in favore del ricorrente perché trattasi di somme maturata e rimasta in azienda”. Si costituiva l'INPS che evidenziava: il ricorrente aveva devoluto il 100% del proprio TFR al Fondo di Previdenza Complementare Telemaco, come provato dalla documentazione prodotta;
l'importo di € 2.626,57 relativo al TFR rimasto in azienda era già stato erogato nel 2019, come riferito e comprovato dal competente ufficio amministrativo dell'INPS;
l'ammissione al passivo non comportava l'accertamento intangibile dell'importo del credito che poteva farsi valere nei confronti dell'INPS, avendo un effetto esclusivamente endoprocessuale all'interno dell'ambito della procedura fallimentare;
il provvedimento di ammissione al passivo si era fondato su un'errata lettura del CUD, in quanto il lavoratore era stato ammesso al passivo per € 25.731,21 a titolo di TFR e per €
9.592,81 a titolo di contributi omessi alla previdenza complementare, per un totale di €
35.324,02, somma maggiore rispetto a quella maturata in totale a titolo di TFR ed esposta nel modello CUD 2020;
il comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 80/92 stabiliva che “Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”; 4
in caso di adesione alla previdenza complementare, il Fondo di Garanzia non poteva erogare il TFR al lavoratore, dovendo “integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”;
con riferimento al TFR destinato alla previdenza complementare, il CUD evidenziava l'intero TFR maturato e destinato alla previdenza complementare e non le quote omesse, ossia le quote di TFR maturate e non versate al Fondo, per le quali si giustificava l'intervento del Fondo;
l'ufficio amministrativo dell'INPS in fase di istruttoria della domanda aveva richiesto ad integrazione il modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare, al fine di individuare l'ammontare dei contributi omessi, ma tale richiesta era rimasta inevasa, con conseguente impossibilità di procedere ad ogni ulteriore attività e, sul piano processuale, improponibilità dell'azione giudiziaria per carenza e incompletezza dell'istanza amministrativa;
la domanda di condanna era inammissibile per difetto di legittimazione attiva, in quanto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 80/92 riconosceva al lavoratore solo ed esclusivamente la possibilità di richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi, escludendo la possibilità di riconoscere un accredito in favore dello stesso lavoratore;
non poteva ipotizzarsi sul punto l'operatività di una legittimazione attiva straordinaria, in quanto ex art. 81 c.p.c. “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, di guisa che doveva affermarsi che la sostituzione processuale era un fenomeno eccezionale nell'ordinamento che non operava nei casi quali quello in lite. Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Con note autorizzate, parte ricorrente contestava le eccezioni formulate nel costitutivo, ribadendo le argomentazioni già formulate e insistendo per l'integrale accoglimento della domanda alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito citata.
La causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è parzialmente fondata.
Non può essere accolta l'eccezione di improponibilità dell'azione per carenza e incompletezza dell'istanza amministrativa.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il diritto del lavoratore alla prestazione del fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, 5
sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore”
(Cass. sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9231).
Nel caso di specie, l'INPS non può condizionare l'esercizio del diritto del lavoratore alla mera produzione di un modello, peraltro rimesso alla compilazione di un soggetto terzo (il
Fondo di previdenza complementare), quando il credito risulta già accertato nell'ambito della procedura fallimentare.
Nel merito è dato pacifico e documentalmente riscontrato (cfr. modulo di scelta prodotto dall'INPS sub doc. 8; CUD 2020 prodotta da entrambe le parti) che il sig. ER SA, in data 5 maggio 2010, abbia esercitato l'opzione prevista dal D.Lgs. 252/2005, destinando il
100% del proprio TFR maturando al Fondo di previdenza complementare Telemaco. È altresì incontestato che il datore di lavoro sia stato dichiarato fallito (Tribunale di Torre
Annunziata, n. 15/2021) e che il ricorrente sia stato ammesso allo stato passivo, divenuto esecutivo il 18 febbraio 2023, per l'importo complessivo di € 25.731,21 a titolo di TFR maturato sino alla cessazione del rapporto (01 aprile 2019) e non corrisposto.
L'analisi dell'ammissione al passivo e del CUD 2020 evidenzia come tale somma sia composta da due distinte quote: una, pari ad € 2.626,57, identificata come TFR maturato e
“rimasto in azienda”; l'altra, pari ad € 23.104,64, costituita da quote di TFR che, pur destinate per scelta del lavoratore al Fondo Telemaco, non sono state effettivamente versate dal datore di lavoro inadempiente e poi fallito.
La disciplina dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS si atteggia diversamente per queste due componenti.
Per quanto concerne la quota di € 23.104,64, destinata alla previdenza complementare, il ricorrente ne richiede il pagamento diretto in proprio favore. A sostegno di tale 6
prospettazione, invoca la pronuncia della Suprema Corte n. 19510 del 2023, la quale ha chiarito che, fino all'effettivo versamento al fondo, le quote di TFR accantonate presso il datore di lavoro mantengono natura retributiva e che il fallimento del datore-mandatario comporta lo scioglimento del mandato (ex art. 78 L. Fall.) e il ripristino della piena titolarità delle somme in capo al lavoratore, legittimandolo così all'insinuazione al passivo. Tale ricostruzione, sebbene corretta nel delineare i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro insolvente e nel fondare la legittimazione del lavoratore a far valere il proprio credito nella procedura concorsuale, non può tuttavia determinare automaticamente le modalità di intervento del Fondo di Garanzia INPS. Quest'ultimo, infatti, non opera quale mero successore nel debito del datore fallito, bensì quale soggetto erogatore di una specifica prestazione di garanzia, le cui condizioni e modalità sono tassativamente definite dalla legge istitutiva e dalle normative speciali che ne regolano l'intervento nei diversi ambiti (TFR, ultime mensilità, previdenza complementare).
Nel caso specifico delle omissioni contributive verso forme di previdenza complementare, interviene la disciplina speciale dettata dall'articolo 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. Il comma 2 di tale articolo dispone in modo inequivocabile che, qualora a seguito dell'omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro insolvente, il lavoratore veda il proprio credito insoddisfatto all'esito della procedura concorsuale, egli “può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata
i contributi risultanti omessi”.
La norma configura, quindi, un meccanismo di tutela finalizzato specificamente a ricostituire la posizione previdenziale integrativa del lavoratore presso il fondo prescelto, assicurando che le somme omesse pervengano alla loro destinazione originaria, seppur per il tramite dell'intervento sostitutivo dell'INPS.
La ratio legis è quella di salvaguardare l'obiettivo previdenziale della scelta operata dal lavoratore, consentendo al fondo di poter gestire le somme per erogare future prestazioni integrative, e non quella di fornire al lavoratore un equivalente monetario diretto delle quote di TFR non versate. Tale norma speciale (lex specialis) prevale, nell'ambito dell'intervento del Fondo di Garanzia per le omissioni verso la previdenza complementare, sui principi generali relativi alla natura retributiva delle somme e allo scioglimento del mandato invocati dal ricorrente sulla scorta della citata Cass. n. 19510/2023. 7
Ne discende che il sig. ER SA difetta di legittimazione attiva a richiedere il pagamento diretto, in proprio favore, della somma di € 23.104,64 da parte del Fondo di
Garanzia, dovendo tale somma, ai sensi della normativa speciale applicabile, essere versata direttamente al Fondo Telemaco.
Pertanto, la domanda principale, in relazione a tale importo, deve essere rigettata perché infondata in diritto.
Considerazioni diverse valgono per la domanda subordinata, con cui il ricorrente chiede ordinarsi all'INPS il versamento della medesima somma di € 23.104,64 direttamente al
Fondo Telemaco. Tale richiesta è, in linea di principio, coerente con il meccanismo previsto dall'art. 5 D.Lgs. 80/92. Tuttavia, la sua concreta accoglibilità in sede giudiziale incontra un ostacolo di natura probatoria e di determinatezza dell'oggetto.
L'INPS ha eccepito, e documentato attraverso la produzione delle richieste istruttorie inviate in fase amministrativa (All.ti nn. 11, 12, 13 memoria INPS), la mancata produzione da parte del ricorrente del modello SR98, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo Telemaco. Tale modello, secondo la prassi amministrativa e la modulistica predisposta dall'Istituto in attuazione dei propri compiti organizzativi, è lo strumento designato per certificare l'esatto ammontare dei “contributi risultanti omessi” che il Fondo di Garanzia è tenuto a “integrare”. L'ammissione al passivo, pur vincolante sull'esistenza del credito TFR complessivo verso il datore, e il CUD 2020 si limitano a indicare l'importo globale destinato al fondo e non versato (€ 23.104,64), ma non forniscono il dettaglio analitico delle singole quote contributive (mensili o annuali) effettivamente omesse, né attestano formalmente, da parte del soggetto beneficiario finale (il Fondo
Telemaco), l'effettiva scopertura contributiva che l'INPS è chiamato a colmare. Rispetto a tale dato la produzione del modello SR98 non costituisce un mero adempimento burocratico, ma assolve alla funzione essenziale di quantificare con precisione l'obbligazione del Fondo di Garanzia, consentendo all'INPS di versare al Fondo di previdenza complementare esattamente quanto dovuto ai sensi di legge. In assenza di tale documento, o di altra prova documentale equipollente proveniente dal Fondo Telemaco che attesti l'ammontare specifico delle omissioni, la domanda di condanna al versamento risulta priva del necessario requisito di liquidità e determinatezza.
Non è possibile, sulla base degli atti, condannare l'INPS al pagamento di una somma non esattamente quantificata secondo i criteri previsti dalla normativa e dalla prassi 8
amministrativa per l'intervento ex art. 5 D.Lgs. 80/92. Per tale ragione, la domanda subordinata relativa al versamento di € 23.104,64 al Fondo Telemaco deve essere dichiarata inammissibile allo stato attuale, per indeterminatezza dell'oggetto e carenza della documentazione probatoria indispensabile alla sua liquidazione. Ciò non preclude, naturalmente, al ricorrente la possibilità di riattivarsi, una volta ottenuta la necessaria attestazione dal Fondo Telemaco, per richiedere nuovamente l'intervento del Fondo di
Garanzia in via amministrativa o, in caso di persistente inerzia o diniego, in via giudiziale.
Infine, deve essere esaminata la pretesa relativa alla quota di TFR pari ad € 2.626,57, indicata come “maturata e rimasta in azienda”. Per questa porzione del credito, non essendo stata destinata alla previdenza complementare, trova piena applicazione la disciplina generale dell'art. 2 della L. 297/82.
Sussistendo i presupposti (insolvenza del datore di lavoro accertata tramite procedura concorsuale, credito per TFR ammesso al passivo divenuto esecutivo), il lavoratore ha diritto a ottenere il pagamento di tale quota direttamente dal Fondo di Garanzia. L'INPS ha opposto in memoria difensiva l'eccezione di avvenuto pagamento di tale somma al lavoratore già nel 2019.
Tuttavia, tale eccezione, avente natura di eccezione di estinzione del diritto, doveva essere rigorosamente provata dall'Istituto convenuto, conformemente alla regola generale sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. L'INPS non ha fornito alcun elemento documentale
(quietanza di pagamento, contabile bancaria, etc.) a supporto della propria affermazione, la quale è stata, peraltro, specificamente contestata dal ricorrente nelle note autorizzate. In assenza di prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione, e stante l'accertamento del credito in sede fallimentare, l'INPS deve essere condannato al pagamento in favore del sig.
ER SA della somma di € 2.626,57, oltre agli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria) dalla data della domanda amministrativa (28 aprile 2023), momento in cui il credito è divenuto esigibile nei confronti del Fondo, fino all'effettivo soddisfo. L'accoglimento solo parziale della domanda e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. ER SA nei confronti dell'INPS, così provvede: 9
1. In parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del sig. ER SA a percepire dal Fondo di Garanzia presso l'INPS la somma di € 2.626,57 a titolo di quota di TFR e per l'effetto, condanna l'INP al pagamento di tale somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa (28 aprile 2023) al saldo effettivo.
2. Rigetta la domanda principale volta ad ottenere il pagamento diretto della somma di €
23.104,64 relativa alla quota di TFR destinata al Fondo di previdenza complementare
Telemaco.
3. Dichiara inammissibile allo stato la domanda subordinata volta ad ottenere la condanna dell'INPS al versamento della somma di € 23.104,64 al Fondo di previdenza complementare Telemaco, per mancata produzione della documentazione necessaria alla quantificazione dei contributi omessi.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
1\4\2025 dott. Ciro Cardellicchio