Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1980, n. 34
Articolo 2
Versione
16 marzo 1980
Art. 1.
I commi secondo e terzo dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 294 , sono soppressi.
La somma complessivamente riscossa in meno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in conseguenza della concessione della riduzione del 30 per cento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti, di cui alla legge predetta, e' posta a carico della gestione ordinaria per l'assicurazione nell'industria dello stesso Istituto.
Entrata in vigore il 16 marzo 1980
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