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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1052/2024
Promosso da
, in , , , Parte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 nata in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv Parte_5
LE AN
Appellati
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._1 residente in [...] rappresentata dal curatore speciale Avv. CP_1
costituita in proprio ex art 86 cpc
[...]
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
ON Oggetto: appello avverso la sentenza n. 326/2024 Tribunale di Pesaro
(pubblicata il 28.03.2024)
Conclusioni:
per gli appellanti:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto avverso sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 28.03.2024, riformare integralmente la stessa, siccome ingiusta, per erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione di legge, in relazione all'unica contraddittoria ed illogica motivazione da parte del tribunale, nella parte in cui ritiene applicabile l'istituto dell'amministrazione di sostegno in luogo di quello dell'interdizione, per i motivi già tutti esposti in atti, cui ci si riporta integralmente, disponendo, qualora non ritenga sufficientemente provata la situazione clinica dell'interdicenda, l'audizione personale, ovvero ispezione e/o CTU medica, pronunciando, eventualmente anche all'esito, l'interdizione di , Parte_4 come generalizzata, e nominando all'uopo, come tutore, la madre
[...]
.” Controparte_2
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
visto quanto dedotto in narrativa e qui richiamato, allo stato, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , , , Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , con integrale conferma del provvedimento reso dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Pesaro.
Salvo ogni diverso provvedimento che la S.V. riterrà di adottare nell'interesse della sig.ra ”. Pt_1
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA Gli appellanti, madre, padre, nonno, nonna e zia paterna di , affetta Parte_4 da una abituale infermità fisica e psichica che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, causata da una infezione contratta alla nascita, come giudizialmente accertato nel 2019 dal Tribunale di Pesaro, impugnavano la sentenza n. 326/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro con cui veniva rigettata la domanda di interdizione dagli stessi proposta nel primo grado di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione deducevano che , che già beneficiava Parte_4 della amministrazione di sostegno, non era in grado di compiere autonomamente nessuna attività della vita quotidiana e che l'interdizione era necessaria per assicurare la sua adeguata protezione e per rendere più agevole l'adempimento di tutti gli incombenti necessari riguardanti la sua persona, senza dover richiedere ogni volta necessariamente l'autorizzazione al Giudice Tutelare.
Veniva integrato il contraddittorio mediante nomina di un curatore speciale per nella persona dell'Avv che si costituiva chiedendo il Parte_4 CP_1 rigetto dell'appello.
Anche il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe e delle memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove non avrebbe correttamente valutato che la è affetta da Parte_4 una patologia irreversibile e che l'interdizione non sarebbe per la stessa pregiudizievole, non essendo in grado di comprendere l'afflittività dell'istituto, mentre renderebbe più agevole per i familiari la gestione della e Parte_4
l'adempimento di tutti gli incombenti necessari riguardanti la sua persona, senza dover richiedere ogni volta l'autorizzazione del giudice tutelare.
Risulta dalla documentazione medica prodotta dalla parte appellante nel primo grado di giudizio che è portatrice di una gravissima disabilità; che Parte_4 già nel 2004 la commissione di prima istanza per gli stati di invalidità civile ha accertato che la stessa è affetta da “esiti di meningite da candida con tetra paresi spastica, ritardo psico-motorio ed epilessia parziale” e che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
sono stati diagnosticati l'assenza di produzione verbale ed un marcato ritardo mentale (doc. 4 dei ricorrenti).
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Deve rilevarsi, infatti, che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare
"su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n.
13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario, porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n.
6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (Cass.
22.4.2009, n. 9628, Cass., 26.10.2011, n. 23332)
Alla luce di tali considerazioni, evidenziato il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge, nella scelta delle misure, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno. Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare
"anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie
(Cassazione, sentenza n. 22332 del 2011). Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono, allo stato, ridotte al prelievo della pensione e dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che l'appellata, pur essendo adeguatamente seguita dai familiari e dal punto di vista medico e sanitario, non
è in grado di relazionarsi con il prossimo.
Deve poi sottolinearsi che non è stata dedotta dagli appellanti, né emerge dagli atti alcuna situazione di conflittualità, né tra i familiari, né tra la Parte_4 ed i familiari oltre al fatto che le condizioni fisiche di quest'ultima fanno sì che ci si trovi al cospetto di un soggetto non oppositivo e risulta inserita in una rete familiare di protezione, risultando assistita dai genitori.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consente di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Ne consegue che l'appello andrà rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, alla luce della oggettiva controvertibilità delle questioni trattate e in considerazione della natura della controversia, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il processo risulta esente e non si applica l'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1052/2024, così provvede:
respinge l'appello.
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in ON il 9.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 1052/2024
Promosso da
, in , , , Parte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3 Parte_4 nata in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'Avv Parte_5
LE AN
Appellati
Contro
, C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_4 C.F._1 residente in [...] rappresentata dal curatore speciale Avv. CP_1
costituita in proprio ex art 86 cpc
[...]
appellata
e con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
ON Oggetto: appello avverso la sentenza n. 326/2024 Tribunale di Pesaro
(pubblicata il 28.03.2024)
Conclusioni:
per gli appellanti:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto avverso sentenza n. 326/2024 del Tribunale di Pesaro, pubblicata il 28.03.2024, riformare integralmente la stessa, siccome ingiusta, per erronea valutazione dei fatti ed erronea applicazione di legge, in relazione all'unica contraddittoria ed illogica motivazione da parte del tribunale, nella parte in cui ritiene applicabile l'istituto dell'amministrazione di sostegno in luogo di quello dell'interdizione, per i motivi già tutti esposti in atti, cui ci si riporta integralmente, disponendo, qualora non ritenga sufficientemente provata la situazione clinica dell'interdicenda, l'audizione personale, ovvero ispezione e/o CTU medica, pronunciando, eventualmente anche all'esito, l'interdizione di , Parte_4 come generalizzata, e nominando all'uopo, come tutore, la madre
[...]
.” Controparte_2
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
visto quanto dedotto in narrativa e qui richiamato, allo stato, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri , , , Controparte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_4
e , con integrale conferma del provvedimento reso dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Pesaro.
Salvo ogni diverso provvedimento che la S.V. riterrà di adottare nell'interesse della sig.ra ”. Pt_1
Per la Procura generale intervenuta:
rigetto dell'appello
FATTI DI CAUSA Gli appellanti, madre, padre, nonno, nonna e zia paterna di , affetta Parte_4 da una abituale infermità fisica e psichica che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, causata da una infezione contratta alla nascita, come giudizialmente accertato nel 2019 dal Tribunale di Pesaro, impugnavano la sentenza n. 326/2024 emessa dal Tribunale di Pesaro con cui veniva rigettata la domanda di interdizione dagli stessi proposta nel primo grado di giudizio.
A sostegno dell'impugnazione deducevano che , che già beneficiava Parte_4 della amministrazione di sostegno, non era in grado di compiere autonomamente nessuna attività della vita quotidiana e che l'interdizione era necessaria per assicurare la sua adeguata protezione e per rendere più agevole l'adempimento di tutti gli incombenti necessari riguardanti la sua persona, senza dover richiedere ogni volta necessariamente l'autorizzazione al Giudice Tutelare.
Veniva integrato il contraddittorio mediante nomina di un curatore speciale per nella persona dell'Avv che si costituiva chiedendo il Parte_4 CP_1 rigetto dell'appello.
Anche il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello.
Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe e delle memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove non avrebbe correttamente valutato che la è affetta da Parte_4 una patologia irreversibile e che l'interdizione non sarebbe per la stessa pregiudizievole, non essendo in grado di comprendere l'afflittività dell'istituto, mentre renderebbe più agevole per i familiari la gestione della e Parte_4
l'adempimento di tutti gli incombenti necessari riguardanti la sua persona, senza dover richiedere ogni volta l'autorizzazione del giudice tutelare.
Risulta dalla documentazione medica prodotta dalla parte appellante nel primo grado di giudizio che è portatrice di una gravissima disabilità; che Parte_4 già nel 2004 la commissione di prima istanza per gli stati di invalidità civile ha accertato che la stessa è affetta da “esiti di meningite da candida con tetra paresi spastica, ritardo psico-motorio ed epilessia parziale” e che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
sono stati diagnosticati l'assenza di produzione verbale ed un marcato ritardo mentale (doc. 4 dei ricorrenti).
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Deve rilevarsi, infatti, che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare
"su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n.
13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario, porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n.
6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole" (Cass.
22.4.2009, n. 9628, Cass., 26.10.2011, n. 23332)
Alla luce di tali considerazioni, evidenziato il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge, nella scelta delle misure, deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà
l'amministrazione di sostegno, mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno. Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare
"anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie
(Cassazione, sentenza n. 22332 del 2011). Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, sicuramente le attività da compiere, dal punto di vista strettamente patrimoniale, sono, allo stato, ridotte al prelievo della pensione e dell'indennità di accompagnamento ed all'interlocuzione con i sanitari, atteso che l'appellata, pur essendo adeguatamente seguita dai familiari e dal punto di vista medico e sanitario, non
è in grado di relazionarsi con il prossimo.
Deve poi sottolinearsi che non è stata dedotta dagli appellanti, né emerge dagli atti alcuna situazione di conflittualità, né tra i familiari, né tra la Parte_4 ed i familiari oltre al fatto che le condizioni fisiche di quest'ultima fanno sì che ci si trovi al cospetto di un soggetto non oppositivo e risulta inserita in una rete familiare di protezione, risultando assistita dai genitori.
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'interdizione e più adeguata al caso di specie la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostegno, consente di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Ne consegue che l'appello andrà rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite, alla luce della oggettiva controvertibilità delle questioni trattate e in considerazione della natura della controversia, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il processo risulta esente e non si applica l'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ON, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
1052/2024, così provvede:
respinge l'appello.
dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in ON il 9.10.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico