Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 28/04/2025, n. 8261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8261 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06965/2021 REG.RIC.
N. 07713/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6965 del 2021, proposto da
La Cooperativa Edilizia Comunità Ventunesima, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 7713 del 2023, proposto da
Cooperativa Edilizia Comunità Ventunesima, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- quanto al ricorso n. 6965 del 2021:
- della Deliberazione 8 aprile 2021, n. 181 Piano di Zona B 48 "Colle Fiorito" – “Comparto E/p. Concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Lege n. 865/71. Bando n. 2036/2000. Decadenza del beneficio concesso alla "Comunità XXI Soc. Coop.va Edilizia a.r.l.", comunicata in data 14.4.2021, recante revoca del finanziamento assegnato alla Cooperativa edilizia Comunità Ventunesima, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, coordinato e connesso;
- quanto al ricorso n. 7713 del 2023:
- mediante ricorso introduttivo e per motivi aggiunti:
- della Deliberazione n. 79 Protocollo RC n. 21864/2021, avente ad oggetto:
“Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, ex Deliberazione C.C. n. 96/2004, a favore della ''Comunità XXI Soc. Coop.va Edilizia a r.l.'', per la realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 2.767 sul comparto ''E/p'' del P.d.Z. B 48 ''Colle Fiorito'', fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento, con effetto ''ex tunc'', della Convenzione stipulata a rogito Notaio Raniero Varzi di Roma, Rep. n. 59305, Racc. n. 9.502 in data 23.10.2008, per la concessione del diritto di superficie ex art. 35 della Legge 865/1971, a seguito della revoca del finanziamento regionale disposta con Deliberazione G.R.L. n. 181 dell'8.04.2021”;
- di tutti gli atti conseguenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente, con il giudizio “portante” iscritto al R.G. n. 202106965 ha adito l’intestato T.A.R chiedendo l’annullamento della Deliberazione 8 aprile 2021, n. 181 Piano di Zona B 48 "Colle Fiorito" – “ Comparto E/p. Concessione del diritto di superficie, ex art. 35 Lege n. 865/71. Bando n. 2036/2000. Decadenza del beneficio concesso alla "Comunità XXI Soc. Coop.va Edilizia a.r.l.” , comunicato in data 14.4.2021, mediante il quale la Regione Lazio deliberava la decadenza della stessa dal finanziamento pubblico concesso con D.G.R. n. 525/2003 - per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica, finalizzato alla costruzione di abitazioni da concedere in locazione – in ragione del fatto che “ dagli elementi fattuali emersi nell’istruttoria procedimentale effettuata dall’Area Edilizia Residenziale Agevolata della Regione Lazio, nonché dagli esiti delle verifiche effettuate, è emerso come la Società Coop.va Edilizia a.r.l. “Comunità XXI Soc.” si sia resa responsabile di gravi condotte nella gestione dell'iter per la realizzazione e l’assegnazione degli alloggi, previste dal programma sperimentale di edilizia residenziale pubblica, violando e disattendendo le condizioni previste dal bando regionale, nonché l’impegno formalmente assunto nell' istanza di finanziamento del 27 marzo 2001 in quanto: - nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio e deputato a realizzare un programma edilizio di pubblica utilità, l’operatore ha ottenuto finanziamenti pubblici dalla Regione Lazio per far fronte all’emergenza abitativa. L’intervento edilizio non è stato completato, disattendendo sia l’impegno di costruzione che di gestione del programma di cui l’operatore stesso aveva assunto l’incarico;- rileva infine come l’operatore si sia sottratto alle verifiche sull’attuazione del programma richieste dall’Amministrazione regionale, eludendo il rapporto di collaborazione tra Ente pubblico e soggetto attuatore dei programmi edilizi e facendo venir meno il ruolo demandato dalla P.A., finalizzato alla costruzione ed assegnazione di alloggi “a canone calmierato”, destinati a soggetti in possesso di specifici requisiti”, così contestando in sintesi “l’inottemperanza agli obblighi assunti, che ha comportato, per la condotta tenuta dall’operatore, gravi disagi nell’attuazione del programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica nei riguardi dei potenziali conduttori di alloggi, ostacolando il perseguimento delle finalità sociali e di pubblico interesse di cui al programma stesso”. Nello specifico, quindi, il provvedimento di decadenza impugnato veniva adottato a seguito dell’accertamento di condotte, contrastanti con il bando di assegnazione dei fondi ma soprattutto con la successiva convenzione stipulata a valle, consistenti in ultimo nell’ “applicazione di prezzi di vendita degli alloggi del tutto equiparabili a quelli del libero mercato ”;
- che con il giudizio “riunito” recante RG n. 202307713 la stessa parte ricorrente ha impugnato la pedissequa deliberazione n. 79 Protocollo RC n. 21864/2021 del Comune di Roma Capitale recante
“Declaratoria di annullamento dell'assegnazione già disposta, ex Deliberazione C.C.
n. 96/2004, a favore della ''Comunità XXI Soc. Coop.va Edilizia a r.l.'', per la
realizzazione di cubature residenziali pari a mc. 2.767 sul comparto ''E/p'' del P.d.Z. B
48 ''Colle Fiorito'', fruenti di contributo pubblico regionale e conseguente annullamento,
con effetto ''ex tunc'', della Convenzione stipulata a rogito Notaio Raniero Varzi di
Roma, Rep. n. 59305, Racc. n. 9.502 in data 23.10.2008, per la concessione del diritto
di superficie ex art. 35 della Legge 865/1971, a seguito della revoca del finanziamento
regionale disposta con Deliberazione G.R.L. n. 181 dell'8.04.2021, di cui al giudizio portante;
Lette le memorie difensive depositate dalle parti resistenti;
Considerato che con ordinanza collegiale 01037/2025 emessa nei giudizi riuniti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il Collegio adito disponeva quanto segue: “ Rilevato che i provvedimenti impugnati in entrambi i giudizi - aventi rispettivamente ad oggetto, strico iure, da un lato, la decadenza da un finanziamento pubblico per inadempimento comportamentale consistente nell’aver “assunto una condotta volta ad eludere le finalità pubblicistiche dell’intervento edilizio, con applicazione di prezzi di vendita degli alloggi del tutto equiparabili a quelli del libero mercato” nonché nella “mancata ultimazione dei lavori del manufatto edilizio, fissata con apposita proroga sulla fine contrattuale”; dall’altro, nella declaratoria di annullamento della assegnazione di cubatura residenziale adottata dal Comune resistente, che costituisce, secondo la giurisprudenza amministrativa, atto dovuto e a contenuto vincolato conseguente alla decadenza dal finanziamento – trovano la ragione giuridica fondante nell’asserito citato inadempimento della parte ricorrente;
Ritenuto, quindi, che nella fattispecie deve essere indicata alle parti, ex art. 73 comma terzo c.p.a., la questione della possibile inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, atteso che l’accertamento di condotte inadempienti meramente esecutive appartiene alla cognizione del giudice ordinario, che potrà semmai a tal fine disapplicare i provvedimenti amministrativi in questione (in tal senso, ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 12 luglio 2023, n. 19966, secondo cui “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (Cass., Sez. un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass., Sez. un., 18 maggio 2021, n. 13492). […] La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass., Sez. un., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. un., 4 aprile 2021, n. 9840; Cass., Sez. un., 11 aprile 2023, n. 9634; Cass., Sez. un., 6 luglio 2023, n. 19160) ”;
Lette altresì le memorie depositate dalle parti in esecuzione della citata ordinanza;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] inammissibilità [… ] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che entrambi i ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti devono ritenersi inammissibili per difetto di giurisdizione, appartenendo la complessiva cognizione al giudice ordinario, per le seguenti semplificate ragioni:
- il ricorso introduttivo del giudizio portante, in quanto ciò che si contesta alla parte ricorrente con il provvedimento di decadenza dall’assegnazione die fondi pubblici è una condotta comportamentale complessiva inadempiente rispetto a obblighi convenzionali, rispetto alla quale si impone la riportata statuizione del giudica nomofilattico;
- il ricorso introduttivo del giudizio riunito, in quanto avente ad oggetto il provvedimento comunale di revoca della concessione del diritto di superficie che costituisce non solo atto dovuto, ma a carattere vincolato nel contenuto e strettamente connesso, sul piano causale, con la concessione del finanziamento, atteso che la concessione del finanziamento pubblico costituisse ab origine un presupposto legittimante la concessione del diritto di superficie, traducendosi, di conseguenza, in un requisito necessario per la stipula della convenzione, sicché la decadenza dal finanziamento a monte comporta la caducazione ex tunc della convenzione e degli atti ad essa susseguenti per mancanza del requisito giuridico giustificante la concessione del diritto reale;
Precisato altresì, per completezza e chiarezza, che solo in caso di accertamento da parte del giudice ordinario di insussistenza delle contestate condotte di inadempimento poste alla base dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente potrà procedere con il deposito di istanze di ritiro in autotutela degli stessi alle rispettive amministrazioni impugnati all’esito delle quali, in caso di rigetto o di silenzio, potrà quindi ritualmente adire il giudice amministrativo;
Considerato che le complessive modalità di svolgimento della vicenda in esame e la natura in rito della presente statuizione giustificano la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei giudizi, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.
Indica l’autorità giudiziaria ordinaria quale giudice avente giurisdizione avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO