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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 9563/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - RC - il 25.4.1959), Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello 36, presso lo studio dell'avv. Andrea Occhione che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del Regionale per il Lazio, elettivamente CP_1 CP_2 domiciliato in Roma, Piazza 5 Giornate 3, presso l'avv. Tiziana Cignarelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti convenuto all'esito dell'udienza del 20.2.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara il diritto di , in relazione all'infortunio subìto in Parte_1 data 30.1.2016 nonché all'infortunio subìto in data 5.2.2012, all'indennizzo per danno biologico nella misura complessiva del 14% e condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto quanto già percepito per la minor misura riconosciuta dall' , da erogarsi in capitale con CP_1
la indicata misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' a rimborsare CP_1
in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 2.318,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, già CP_1
liquidate con separato decreto. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.3.2024 - esponendo di Parte_1 avere subìto due infortuni sul lavoro entrambi riconosciuti dall' con CP_1
riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 17% ed esponendo altresì che all'esito della visita di revisione attiva del 30.6.2023 l' aveva CP_3 diminuito all'11% il danno biologico complessivo;
ritenuta non congrua detta diminuzione - ha convenuto in giudizio lo stesso chiedendo l'accertamento CP_1
del suo diritto al predetto indennizzo con il riconoscimento del danno biologico pari almeno al 17%.
Con deposito di memoria difensiva si costituiva in giudizio l' il quale CP_1 faceva presente che la valutazione complessiva del danno operata dall' CP_3
in sede di revisione del 30.6.2023 (11%) doveva ritenersi corretta.
Espletata Ctu medico legale, la causa è stata decisa.
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La domanda della è fondata, nei limiti che seguono. Parte_1
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che al Persona_1 momento della revisione “attiva”, definita con visita medica del 30.6.2023, gli esiti dell'infortunio del 5.2.2012 e quelli dell'infortunio del 30.1.2016 causavano (e causano tutt'ora) un danno biologico permanente pari al 14%.
Le risultanze della Ctu medico legale (alla quale comunque si rinvia per tutti i profili tecnici) appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
Va pertanto dichiarato il diritto della ricorrente, in relazione ai due infortuni in questione, all'indennizzo per danno biologico nella misura complessiva del 14% e di conseguenza va disposta condanna l' alla CP_1
corresponsione in suo favore del predetto indennizzo (detratto quanto già percepito con la valutazione dell'11%), da erogarsi in capitale con la indicata misura e con decorrenza di legge, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Visto l'esito del giudizio (la misura del danno complessivo accertata, seppure superiore a quella riconosciuta dall in sede di revisione, è CP_1
comunque al di sotto di quella invocata), le spese di esso vanno compensate per
2 la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93
c.p.c., va posta a carico dell' CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n.
4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00); si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti al 50% (ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022) considerata la semplicità della questione trattata. Del totale così raggiunto (€ 4.636,50) si è liquidata la sola metà, vista la corrispondente compensazione parziale.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
Roma, 21.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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