TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3131/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 3131/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3131/2025 promossa da:
e per essa in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi 17, 10138 Torino presso il difensore nonché
per essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliata in Largo Richini 10,
20122 Milano presso il difensore
RICORRENTI
contro
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 stipulato in data 10.12.2008 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto CONDANNARE la (P. IVA ) a rilasciare immediatamente, libera Controparte_3 P.IVA_1
da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare a destinazione uso capannone artigianale sito nel Comune di Magnano (MI), Via Sicilia n. 41, così costituito: UNITA' IMMOBILIARE AD USO CAPANNONE ARTIGIANALE, SITO NEL COMUNE
DI MAGNANO (MI), VIA SICILIA N. 41, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI: FOGLIO N. 22 –
MAPP. 77 – SUB 709 – CAT. D/7 R.C. 5.626,00 IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO
NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA, IN BUSTO ARSIZIO, A ROGITO Parte_2
, REP. 24365/8310 con le relative pertinenze e come risultante allo stato attuale,
[...]
anche a livello catastale.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 stipulato in data 10.12.08, per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la ll'immediato Controparte_3
rilascio, in favore della ricorrente, del compendio immobiliare come sopra descritto, da intendersi qui integralmente riportato, libero da persone e/o cose.
IN OGNI CASO, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t CP_3
all'immediato rilascio in favore della ricorrente per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 come sopra meglio individuato e descritto, libero da persone e/o cose. Il tutto con le relative pertinenze e come risultante allo stato attuale, anche a livello catastale.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute in relazione al precitato contratto di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi, nonché per l'indennità di occupazione, derivante dalla reiterata occupazione sine titulo e dall'utilizzo dell'immobile in tutti questi anni, successivi alla risoluzione del contratto.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione /eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la e la , Parte_1 CP_2
e per esse la convenivano in giudizio la asserendo: che in data 10.12.2008 la CP_1 CP_3
Locat Leasing Spa acquistava dalla la proprietà della porzione immobiliare di fabbricato CP_4 produttivo, individuata nel Comune di Magnago;
che sempre in data 10.12.2008, con contratto n. IR
la Locat Leasing concedeva in locazione finanziaria alla lo stesso immobile;
che Nume_1 CP_3
la durata della locazione veniva pattuita in 216 mesi decorrenti dalla firma del verbale di consegna del bene;
che il corrispettivo della locazione era determinato in € 1.073.973,45 oltre iva, suddiviso in
215 canoni con periodicità di € 4.472,55 al netto di iva, oltre ad un canone alla firma del contratto pari ad Euro 112.375,20 oltre iva;
che il prezzo di opzione veniva convenzionalmente stabilito in €
149.833,60 oltre iva;
che in pari data la parte utilizzatrice riceveva l'immobile e sottoscriveva per accettazione il relativo verbale di presa in consegna e collaudo;
che a seguito di fusione con
[...]
con atto pubblico del 16.12.2008, la Locat Leasing mutava la propria Controparte_5
denominazione in;
che la si rendeva inadempiente dal mese di Controparte_5 CP_3 giugno 2019 all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria, accumulando un'esposizione debitoria pari ad € 32.468,68; che la (già , in qualità di Parte_3 Parte_4
mandataria di , avvalendosi della clausola risolutiva espressa, dichiarava la Controparte_5
risoluzione del contratto di locazione finanziaria intimando l'immediata restituzione dell'immobile e il pagamento di quanto complessivamente dovuto;
che la società utilizzatrice non procedeva alla restituzione del bene né al pagamento di quanto intimato;
che il credito vantato da Controparte_5
veniva ceduto in favore di tramite procedura di cartolarizzazione ex Legge Parte_1
130/1999; che i beni oggetto dei contratti di locazione ceduti mediante la stessa procedura di cartolarizzazione venivano assegnati o trasferiti a per mere finalità di gestione e CP_2
valorizzazione.
La in qualità di mandataria di e agisce, in via CP_1 Controparte_2 Parte_1
principale, per la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. IR 1220454 e per la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile di cui allo stesso contratto;
in via subordinata, per la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto, con consecutiva restituzione dell'immobile.
Nell'udienza del 19.06.2025, rilevata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 07.03.2025, veniva dichiarata la contumacia di CP_3
La domanda principale delle parti ricorrenti deve essere accolta.
A supporto della pretesa creditizia, la invoca la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 CP_1
del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019). Nel caso de quo, l'art. 21 prevede che “In tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20 (tra le quali sono comprese le circostanze di mancato o tardivo pagamento dei canoni locativi) il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”.
Atteso che tale disposizione, mediante il richiamo all'art. 20 del contratto stesso, indica tutte le circostanze tassative legittimanti la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale da parte della concedente, la medesima deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Per quanto concerne l'operatività di detta clausola, l'orientamento della Suprema Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Con raccomandata A/R del 20.01.2020 la in qualità di mandataria di , Parte_3 Controparte_5 comunicava all'attuale convenuta contumace che “Con riferimento al contratto in oggetto, in considerazione del Vostro grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici- da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137, Legge 4 agosto 2017 n. 124- dichiariamo la risoluzione del suddetto contratto in base e con gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta” (doc. 11 ricorrenti).
Accertata, quindi, la fondatezza del credito vantato da , si deve considerare che lo Controparte_5
stesso è stato ulteriormente ceduto alla e alla in forza di procedura Parte_1 CP_2
di cartolarizzazione (doc. 1 e 3 ricorrenti).
In materia, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi
e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass. n.
9479/2024). E nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha altresì individuato l'esercizio della clausola risolutiva espressa come elemento accessorio strettamente connesso al diritto di credito ceduto.
Per tali ragioni, rilevato l'inadempimento non contestato della società utilizzatrice (oggi convenuta contumace) e accertata la legittimità di e di di far valere clausola Parte_1 CP_2 risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto di leasing, azionata nell'odierno giudizio dalla n qualità di loro mandataria e già fatta valere previamente da nei confronti CP_1 Controparte_5 della si deve procedere alla condanna di alla restituzione dell'immobile CP_3 CP_3
oggetto del contratto di leasing di cui agli atti in favore dei ricorrenti.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna alla restituzione dell'immobile di cui al contratto di leasing n. IR 1220454 Controparte_3
in favore di in qualità di mandataria di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_6
[...]
condanna a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_3
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 3131/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3131/2025 promossa da:
e per essa in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi 17, 10138 Torino presso il difensore nonché
per essa in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 CP_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIO ZURLO, elettivamente domiciliata in Largo Richini 10,
20122 Milano presso il difensore
RICORRENTI
contro
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, ritenuto che il giudizio richiede un'istruzione non complessa
Nel merito
IN VIA PRINCIPALE attesa l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 stipulato in data 10.12.2008 essendosi la ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalsa della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto nella clausola di cui all'art. 21 del precitato contratto CONDANNARE la (P. IVA ) a rilasciare immediatamente, libera Controparte_3 P.IVA_1
da persone e/o cose, in favore della ricorrente, per i motivi di cui in narrativa, l'unità immobiliare a destinazione uso capannone artigianale sito nel Comune di Magnano (MI), Via Sicilia n. 41, così costituito: UNITA' IMMOBILIARE AD USO CAPANNONE ARTIGIANALE, SITO NEL COMUNE
DI MAGNANO (MI), VIA SICILIA N. 41, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI: FOGLIO N. 22 –
MAPP. 77 – SUB 709 – CAT. D/7 R.C. 5.626,00 IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO
NELL'ATTO DI COMPRAVENDITA, IN BUSTO ARSIZIO, A ROGITO Parte_2
, REP. 24365/8310 con le relative pertinenze e come risultante allo stato attuale,
[...]
anche a livello catastale.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 stipulato in data 10.12.08, per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice resistente e, per l'effetto, condannare la ll'immediato Controparte_3
rilascio, in favore della ricorrente, del compendio immobiliare come sopra descritto, da intendersi qui integralmente riportato, libero da persone e/o cose.
IN OGNI CASO, CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t CP_3
all'immediato rilascio in favore della ricorrente per i motivi di cui in narrativa, di quanto oggetto del contratto di locazione finanziaria n. IR 1220454 come sopra meglio individuato e descritto, libero da persone e/o cose. Il tutto con le relative pertinenze e come risultante allo stato attuale, anche a livello catastale.
Con espressa riserva di agire nei confronti della resistente per il pagamento di tutte le somme dovute in relazione al precitato contratto di leasing e per il risarcimento dei danni subiti e subendi, nonché per l'indennità di occupazione, derivante dalla reiterata occupazione sine titulo e dall'utilizzo dell'immobile in tutti questi anni, successivi alla risoluzione del contratto.
Fatta espressamente salva altresì la facoltà di proporre ogni diversa azione /eccezione, in ogni sede nei confronti di chi spetti, in relazione a tutti i fatti sopra descritti e a qualsivoglia credito vantato e vantabile dall'esponente in base alla legge.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Iva e CPA e rimborso forfetario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la e la , Parte_1 CP_2
e per esse la convenivano in giudizio la asserendo: che in data 10.12.2008 la CP_1 CP_3
Locat Leasing Spa acquistava dalla la proprietà della porzione immobiliare di fabbricato CP_4 produttivo, individuata nel Comune di Magnago;
che sempre in data 10.12.2008, con contratto n. IR
la Locat Leasing concedeva in locazione finanziaria alla lo stesso immobile;
che Nume_1 CP_3
la durata della locazione veniva pattuita in 216 mesi decorrenti dalla firma del verbale di consegna del bene;
che il corrispettivo della locazione era determinato in € 1.073.973,45 oltre iva, suddiviso in
215 canoni con periodicità di € 4.472,55 al netto di iva, oltre ad un canone alla firma del contratto pari ad Euro 112.375,20 oltre iva;
che il prezzo di opzione veniva convenzionalmente stabilito in €
149.833,60 oltre iva;
che in pari data la parte utilizzatrice riceveva l'immobile e sottoscriveva per accettazione il relativo verbale di presa in consegna e collaudo;
che a seguito di fusione con
[...]
con atto pubblico del 16.12.2008, la Locat Leasing mutava la propria Controparte_5
denominazione in;
che la si rendeva inadempiente dal mese di Controparte_5 CP_3 giugno 2019 all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione finanziaria, accumulando un'esposizione debitoria pari ad € 32.468,68; che la (già , in qualità di Parte_3 Parte_4
mandataria di , avvalendosi della clausola risolutiva espressa, dichiarava la Controparte_5
risoluzione del contratto di locazione finanziaria intimando l'immediata restituzione dell'immobile e il pagamento di quanto complessivamente dovuto;
che la società utilizzatrice non procedeva alla restituzione del bene né al pagamento di quanto intimato;
che il credito vantato da Controparte_5
veniva ceduto in favore di tramite procedura di cartolarizzazione ex Legge Parte_1
130/1999; che i beni oggetto dei contratti di locazione ceduti mediante la stessa procedura di cartolarizzazione venivano assegnati o trasferiti a per mere finalità di gestione e CP_2
valorizzazione.
La in qualità di mandataria di e agisce, in via CP_1 Controparte_2 Parte_1
principale, per la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. IR 1220454 e per la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile di cui allo stesso contratto;
in via subordinata, per la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto, con consecutiva restituzione dell'immobile.
Nell'udienza del 19.06.2025, rilevata la regolarità della notifica perfezionatasi in data 07.03.2025, veniva dichiarata la contumacia di CP_3
La domanda principale delle parti ricorrenti deve essere accolta.
A supporto della pretesa creditizia, la invoca la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 CP_1
del contratto azionato in giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate” (Cass. n. 32681/2019). Nel caso de quo, l'art. 21 prevede che “In tutte le ipotesi previste alla precedente clausola 20 (tra le quali sono comprese le circostanze di mancato o tardivo pagamento dei canoni locativi) il Concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e comunque con le modalità ivi previste, di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile”.
Atteso che tale disposizione, mediante il richiamo all'art. 20 del contratto stesso, indica tutte le circostanze tassative legittimanti la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale da parte della concedente, la medesima deve essere qualificata come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Per quanto concerne l'operatività di detta clausola, l'orientamento della Suprema Corte è giunto ad affermare che “La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene” (Cass. n. 9369/2024).
Con raccomandata A/R del 20.01.2020 la in qualità di mandataria di , Parte_3 Controparte_5 comunicava all'attuale convenuta contumace che “Con riferimento al contratto in oggetto, in considerazione del Vostro grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ed in particolare a quella concernente il pagamento dei canoni periodici- da intendersi quale grave inadempimento ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1, comma 137, Legge 4 agosto 2017 n. 124- dichiariamo la risoluzione del suddetto contratto in base e con gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa ivi contenuta” (doc. 11 ricorrenti).
Accertata, quindi, la fondatezza del credito vantato da , si deve considerare che lo Controparte_5
stesso è stato ulteriormente ceduto alla e alla in forza di procedura Parte_1 CP_2
di cartolarizzazione (doc. 1 e 3 ricorrenti).
In materia, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi
e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione” (Cass. n.
9479/2024). E nella stessa pronuncia la Suprema Corte ha altresì individuato l'esercizio della clausola risolutiva espressa come elemento accessorio strettamente connesso al diritto di credito ceduto.
Per tali ragioni, rilevato l'inadempimento non contestato della società utilizzatrice (oggi convenuta contumace) e accertata la legittimità di e di di far valere clausola Parte_1 CP_2 risolutiva espressa di cui all'art. 21 del contratto di leasing, azionata nell'odierno giudizio dalla n qualità di loro mandataria e già fatta valere previamente da nei confronti CP_1 Controparte_5 della si deve procedere alla condanna di alla restituzione dell'immobile CP_3 CP_3
oggetto del contratto di leasing di cui agli atti in favore dei ricorrenti.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna alla restituzione dell'immobile di cui al contratto di leasing n. IR 1220454 Controparte_3
in favore di in qualità di mandataria di e di CP_1 Controparte_2 Controparte_6
[...]
condanna a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 Controparte_3
(di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, € 1.453,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna