CA
Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/09/2024, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
Prima sezione civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Marisa Salvo Presidente
2) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
3) Dott. Vincenzo Cefalo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150/2021 R. G.; vertente tra
, , , anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi del de cuius , rappresentate e difese dall'Avv. Angela Pino Persona_1
APPELLANTI contro
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Paolo Pino
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 48/2021 emessa il 19/01/2021 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27/4/2012 , e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo Parte_3 CP_1 di Gotto esponendo che: Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
con rogito notaio del 17 marzo 2004 aveva venduto a Per_2 Persona_1 CP_1
un appezzamento di terreno edificabile, sito nel Comune di Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto, c.da Chiusa Longo Palmentello, identificato al catasto al fg. 12, part. 2016;
-che le parti avevano, altresì, convenuto che al venditore sarebbe spettato uno dei due appartamenti siti al primo piano del costruendo fabbricato;
che il si era impegnato, subito dopo la consegna dell'appartamento, a CP_1
presentare domanda per il rilascio del certificato di abitabilità; che il predetto certificato, tuttavia, non era mai stato rilasciato;
che il inoltre non aveva provveduto ad ultimare le parti condominiali e CP_1
segnatamente: 1) l'ascensore non era mai stato omologato e messo in funzione;
2) il portico ad uso collettivo non era mai stato pavimentato e sgomberato dai materiali di proprietà del convenuto;
3)
l'ingresso dello stabile era privo di cancello;
4) il convenuto aveva realizzato opere nel sottotetto dell'immobile, incompatibili con il progetto originario.
Concludevano chiedendo la condanna del convenuto a ultimare le opere condominiali nonché a demolire quelle realizzate nel sottotetto.
Chiedevano, altresì, che venisse accertata la responsabilità del per omessa CP_1
consegna del certificato di abitabilità e per vizi dell'opera e che quest'ultimo fosse condannato alla corresponsione di € 51.000,00 a titolo di occupazione senza titolo del portico e per tutti i danni cagionati da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il convenuto prendendo posizione su tutte le domande di cui chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento delle spese sostenute per presentare osservazioni al nuovo P.R.G. nonché per proporre ricorso al
TAR di Catania in conseguenza del mutamento della destinazione urbanistica del lotto oggetto di compravendita, oltre al pagamento delle spese dei contratti di luce, gas e acqua e delle migliorie realizzate nell'appartamento del , giusta scrittura privata Pt_1
del 14 febbraio 2008.
pag. 2/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
Con sentenza N. 48/2021 il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando le attrici in solido fra loro al pagamento di € 2.469,00 oltre IVA per le spese di miglioria e di euro 957,00 per le utenze, con interessi legali.
Compensava per un terzo le spese di giudizio condannando le attrici al pagamento della restante somma liquidata in € 4.836,00 per compensi.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, nel rigettare i motivi, constatava che gli accordi prevedevano il trasferimento a parte attrice dell'appartamento convenuto e del posto macchina assegnato, con esclusione delle restanti parti del fabbricato che restavano di proprietà esclusiva del venditore e non divenivano condominiali;
che nelle pattuizioni contrattuali non erano compresi l'omologazione e la messa in funzione dell'ascensore, l'apposizione del cancello all'ingresso dello stabile e il completamento del portico.
Riguardo alle opere realizzate nel sottotetto dell'immobile, il primo giudice rilevava che, con il contratto del 17 marzo 2004, era stato convenuto che la ditta acquirente, a sua cura e spese, avrebbe potuto realizzare varianti del progetto.
Per giunta il Tribunale chiariva che la parte non aveva provato il pregiudizio lamentato.
Il Tribunale disattendeva la richiesta di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna del certificato di agibilità ritenendo il fatto non imputabile al atteso CP_1
che la stessa parte attrice si era impegnata a sottoscrivere e presentare al Comune un progetto di variante al fine di ottenere il certificato di abitabilità.
Per giunta il Tribunale chiariva che la parte non aveva provato il pregiudizio asseritamente derivante dal ritardo né offerto elementi concreti per valutare il danno in via equitativa.
Conclusivamente il Tribunale dichiarava prescritta l'azione di responsabilità per vizi dell'opera atteso l'avvenuto decorso del termine di due anni dalla consegna del bene immobile avvenuta il 14 febbraio 2008.
Avverso la suddetta sentenza i germani proponevano appello affidato ai Pt_1
seguenti motivi:
pag. 3/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
Con il primo motivo d'appello, le appellanti lamentano la mancata condanna del CP_1
al risarcimento dei danni per omessa consegna del certificato di abitabilità, nonostante che l'inadempimento fosse stato accertato.
La parte richiama in proposito giurisprudenza di legittimità secondo cui il certificato di agibilità integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta che vale ad incidere sull'attitudine della stessa ad assolvere la sua funzione economico – sociale e a incidere sulla commerciabilità del bene, con conseguente diritto al ristoro del danno.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale per mancato accoglimento della richiesta di risarcimento derivante dall'inadempimento dell'obbligo del sig. di CP_1
ultimare le parti condominiali del fabbricato.
In proposito invoca le risultanze della consulenza di parte e contesta l'avveramento della prescrizione sostenendo che le opere in argomento riguarderebbero il completamento dell'appalto e non i vizi.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errore di valutazione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di liberazione delle parti comuni.
Con il quarto motivo di appello la parte lamenta l'errore di valutazione del giudice di prime cure in ordine all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sostenendo che le modifiche concordate sarebbero state senza corrispettivo.
Si costituisce in appello il quale in via preliminare chiede che venga CP_1
dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello difettando lo stesso dei requisiti di forma-contenuto introdotti dal D.L 38/2012 conv. in legge 134/2012.
Nel merito ne contesta i motivi e chiede il rigetto del gravame
Con ordinanza del 27/6/2023 la Corte poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Conclusioni di parte appellante:
1) Accogliere il presente appello, per l'effetto annullare, revocare e/o riformare integralmente, nelle parti indicate, con qualsiasi statuizione la sentenza impugnata e, pertanto:
pag. 4/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
- Condannare il sig. ad ultimare nelle parti condominiali il fabbricato in cui è sito CP_1
l'immobile, nella specie, a) omologare e mettere in funzione l'ascensore, b) pavimentare e sgomberare il portico ad uso collettivo, dai materiali di proprietà del Sig. che CP_1
risultano illegittimamente ivi depositati, c) porre all'ingresso dello stabile idoneo cancello atto a consentire un fluido accesso ai proprietari e ad impedire il mancato autorizzato ingresso a terzi.
Infine, d) demolire le opere che sono state realizzate nel sottotetto dell'immobile, le quali, risultano incompatibili con il progetto originario, comportando nocumento all'intero stabile.
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Sig. CP_1
per la mancata consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto di
[...]
compravendita, sito nel Comune di Barcellona P.G., c/da Chiusa Longo o Palmentello, della superficie catastale di are 7 e centiare 20 confinante con la Via Avv. Pino, con strada privata con corte della cooperativa e con . In catasto si ind. al FOGLIO 12 part. 2016, Per_3 Persona_4
vigneto 1, are 7,20, in ditta esatta quale particella deriva dalla particella 1533.
- Conseguentemente, e per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pronto ed immediato pagamento in favore delle attrici della somma di € 25.00000, a titolo di occupazione senza titolo del portico ad uso collettivo per il periodo risalente dalla data dil consegna, fino alla data dell'effettiva consegna, ancora non avvenuta, nonché a titolo di risarcimento danni, nessuno escluso, per le causali di cui in narrativa, o a quell'importo, anche minore, che riterrà di liquidare equitativamente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre IVA e Cassa del doppio grado di giudizio.
***
Nel merito l'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che la decisione di primo grado sia immune da censure e congruamente motivata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, con particolare riguardo all'atto di vendita con riserva di area e appalto, a rogito notaio del 17/3/2004. Per_2
Non è fondato il primo motivo di appello posto sul ritardo nella consegna del certificato di agibilità. Come rilevato dal primo giudice, con successiva scrittura del 14/02/2008, a seguito delle modifiche che avevano interessato l'appartamento di proprietà del
, lo stesso si era impegnato a sottoscrivere e presentare al di Barcellona Pt_1 CP_2
P.G. il progetto di variante e completamento al fine di ottenere il certificato di pag. 5/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
abitabilità, con ciò superando la richiesta che pur era stata presentata tempestivamente dalla ditta costruttrice.
Va anche condiviso quanto osservato dal Tribunale che le parti appellanti non hanno prospettato in concreto alcun pregiudizio di carattere patrimoniale che avrebbero subito dal mancato rilascio del detto certificato.
Deve essere disatteso il secondo motivo di appello in riferimento all'asserita mancata ultimazione delle parti condominiali, in quanto risulta che nel contratto le parti non avevano convenuto l'omologazione e la messa in funzione dell'ascensore, installato dall'impresa edile solo successivamente agli accordi contrattuali.
Per quanto riguarda invece il portico ad uso collettivo di cui parte appellante chiede la pavimentazione e lo sgombero dai materiali di proprietà del , questa Corte rileva CP_1
che dall'atto di vendita più volte indicato risultava trasferita al venditore dell'area la proprietà di uno dei due appartamenti del primo piano del realizzando Pt_1
fabbricato, oltre al posto auto scoperto;
tutto il restante fabbricato restava di proprietà dell'impresa edile, che ne assumeva la piena e completa disponibilità, ivi incluso il portico ad uso collettivo.
Riguardo alle opere realizzate nel sottotetto dell'immobile, questa Corte può constatare che con il citato contratto di vendita con riserva d'area e appalto espressamente si conveniva che la ditta costruttrice avrebbe potuto presentare varianti, anche in corso d'opera, purché ciò non avesse comportato una diminuzione della volumetria e della superficie dell'appartamento del venditore.
Anche sul punto la sentenza impugnata risulta condivisibile ritenuto che l'azione di responsabilità nei confronti della ditta , per vizi dell'opera, deve ritenersi CP_1
prescritta, atteso l'avvenuto decorso del termine di due anni dalla consegna dell'immobile avvenuta il 14/02/2008.
Anche il terzo motivo che censura il mancato accoglimento della richiesta di liberazione delle parti comuni è privo di fondamento.
Infatti, come già argomentato dal giudice nella sentenza impugnata, si ricava dal contratto di vendita che al venditore sarebbe spettata la titolarità esclusiva pag. 6/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
dell'appartamento più grande sito al primo piano del costruendo fabbricato oltre al posto auto nella zona parcheggio, e che al di fuori dei predetti beni, le parti avevano stabilito che tutto il restante fabbricato sarebbe restato nella piena disponibilità dell'acquirente.
Risulta pertanto evidente che non erano state previste, oltre quelle strettamente necessarie, parti comuni dell'edificio in condominio.
Con l'ultimo motivo parte appellante ha contestato la condanna al pagamento delle migliorie realizzate dal costruttore su sua richiesta.
Anche in questo caso il Tribunale ha esattamente valutato la scrittura del 14 febbraio
2008 con la quale riconosceva di “avere richiesto modifiche degli Persona_1
ambienti interni, ferma restando la superficie ed il volume dell'appartamento, con un'apertura - nella fattispecie una finestra del realizzato bagno di servizio - non inclusa originariamente nell'atto pubblico”.
Su queste basi è stata disposta Ctu che ha quantificato il maggior costo delle migliorie in € 2.469,00 oltre IVA provvedendo inoltre al conteggio della quota imputabile alle parti appellanti per i consumi relative ad utenze idriche, elettriche e gas, pari ad €
957,00.
In proposito questa Corte condivide le conclusioni del CTU in quanto ampiamente e congruamente motivate.
Circa la spese del giudizio di appello, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e vanno liquidate, tenuto conto della natura della controversia e del valore della causa, rapportandole ai parametri minimi considerata la modesta entità delle questioni giuridiche trattate, nella misura di €. 3.473,00 (di cui €.
1.029,00 fase di studio;
€. 709,00 fase introduttiva;
€. 1.735,00 fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_1
pag. 7/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
e avverso la sentenza n. 48/2021 emessa il 19/01/2021 Parte_2 Parte_3
dal Tribunale di Barcellona P.G. , così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi €. 3.473,00 (ripartiti CP_1
come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge.
-Dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Vincenzo Cefalo) (dr.ssa Marisa Salvo)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Messina
Prima sezione civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Marisa Salvo Presidente
2) Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
3) Dott. Vincenzo Cefalo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 150/2021 R. G.; vertente tra
, , , anche nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi del de cuius , rappresentate e difese dall'Avv. Angela Pino Persona_1
APPELLANTI contro
codice fiscale , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Paolo Pino
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 48/2021 emessa il 19/01/2021 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 27/4/2012 , e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo Parte_3 CP_1 di Gotto esponendo che: Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
con rogito notaio del 17 marzo 2004 aveva venduto a Per_2 Persona_1 CP_1
un appezzamento di terreno edificabile, sito nel Comune di Barcellona Pozzo di
[...]
Gotto, c.da Chiusa Longo Palmentello, identificato al catasto al fg. 12, part. 2016;
-che le parti avevano, altresì, convenuto che al venditore sarebbe spettato uno dei due appartamenti siti al primo piano del costruendo fabbricato;
che il si era impegnato, subito dopo la consegna dell'appartamento, a CP_1
presentare domanda per il rilascio del certificato di abitabilità; che il predetto certificato, tuttavia, non era mai stato rilasciato;
che il inoltre non aveva provveduto ad ultimare le parti condominiali e CP_1
segnatamente: 1) l'ascensore non era mai stato omologato e messo in funzione;
2) il portico ad uso collettivo non era mai stato pavimentato e sgomberato dai materiali di proprietà del convenuto;
3)
l'ingresso dello stabile era privo di cancello;
4) il convenuto aveva realizzato opere nel sottotetto dell'immobile, incompatibili con il progetto originario.
Concludevano chiedendo la condanna del convenuto a ultimare le opere condominiali nonché a demolire quelle realizzate nel sottotetto.
Chiedevano, altresì, che venisse accertata la responsabilità del per omessa CP_1
consegna del certificato di abitabilità e per vizi dell'opera e che quest'ultimo fosse condannato alla corresponsione di € 51.000,00 a titolo di occupazione senza titolo del portico e per tutti i danni cagionati da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il convenuto prendendo posizione su tutte le domande di cui chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento delle spese sostenute per presentare osservazioni al nuovo P.R.G. nonché per proporre ricorso al
TAR di Catania in conseguenza del mutamento della destinazione urbanistica del lotto oggetto di compravendita, oltre al pagamento delle spese dei contratti di luce, gas e acqua e delle migliorie realizzate nell'appartamento del , giusta scrittura privata Pt_1
del 14 febbraio 2008.
pag. 2/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
Con sentenza N. 48/2021 il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale, condannando le attrici in solido fra loro al pagamento di € 2.469,00 oltre IVA per le spese di miglioria e di euro 957,00 per le utenze, con interessi legali.
Compensava per un terzo le spese di giudizio condannando le attrici al pagamento della restante somma liquidata in € 4.836,00 per compensi.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, nel rigettare i motivi, constatava che gli accordi prevedevano il trasferimento a parte attrice dell'appartamento convenuto e del posto macchina assegnato, con esclusione delle restanti parti del fabbricato che restavano di proprietà esclusiva del venditore e non divenivano condominiali;
che nelle pattuizioni contrattuali non erano compresi l'omologazione e la messa in funzione dell'ascensore, l'apposizione del cancello all'ingresso dello stabile e il completamento del portico.
Riguardo alle opere realizzate nel sottotetto dell'immobile, il primo giudice rilevava che, con il contratto del 17 marzo 2004, era stato convenuto che la ditta acquirente, a sua cura e spese, avrebbe potuto realizzare varianti del progetto.
Per giunta il Tribunale chiariva che la parte non aveva provato il pregiudizio lamentato.
Il Tribunale disattendeva la richiesta di risarcimento del danno per il ritardo nella consegna del certificato di agibilità ritenendo il fatto non imputabile al atteso CP_1
che la stessa parte attrice si era impegnata a sottoscrivere e presentare al Comune un progetto di variante al fine di ottenere il certificato di abitabilità.
Per giunta il Tribunale chiariva che la parte non aveva provato il pregiudizio asseritamente derivante dal ritardo né offerto elementi concreti per valutare il danno in via equitativa.
Conclusivamente il Tribunale dichiarava prescritta l'azione di responsabilità per vizi dell'opera atteso l'avvenuto decorso del termine di due anni dalla consegna del bene immobile avvenuta il 14 febbraio 2008.
Avverso la suddetta sentenza i germani proponevano appello affidato ai Pt_1
seguenti motivi:
pag. 3/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
Con il primo motivo d'appello, le appellanti lamentano la mancata condanna del CP_1
al risarcimento dei danni per omessa consegna del certificato di abitabilità, nonostante che l'inadempimento fosse stato accertato.
La parte richiama in proposito giurisprudenza di legittimità secondo cui il certificato di agibilità integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta che vale ad incidere sull'attitudine della stessa ad assolvere la sua funzione economico – sociale e a incidere sulla commerciabilità del bene, con conseguente diritto al ristoro del danno.
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale per mancato accoglimento della richiesta di risarcimento derivante dall'inadempimento dell'obbligo del sig. di CP_1
ultimare le parti condominiali del fabbricato.
In proposito invoca le risultanze della consulenza di parte e contesta l'avveramento della prescrizione sostenendo che le opere in argomento riguarderebbero il completamento dell'appalto e non i vizi.
Con il terzo motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errore di valutazione del giudice di prime cure in ordine alla richiesta di liberazione delle parti comuni.
Con il quarto motivo di appello la parte lamenta l'errore di valutazione del giudice di prime cure in ordine all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sostenendo che le modifiche concordate sarebbero state senza corrispettivo.
Si costituisce in appello il quale in via preliminare chiede che venga CP_1
dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello difettando lo stesso dei requisiti di forma-contenuto introdotti dal D.L 38/2012 conv. in legge 134/2012.
Nel merito ne contesta i motivi e chiede il rigetto del gravame
Con ordinanza del 27/6/2023 la Corte poneva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito degli atti conclusivi.
Conclusioni di parte appellante:
1) Accogliere il presente appello, per l'effetto annullare, revocare e/o riformare integralmente, nelle parti indicate, con qualsiasi statuizione la sentenza impugnata e, pertanto:
pag. 4/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
- Condannare il sig. ad ultimare nelle parti condominiali il fabbricato in cui è sito CP_1
l'immobile, nella specie, a) omologare e mettere in funzione l'ascensore, b) pavimentare e sgomberare il portico ad uso collettivo, dai materiali di proprietà del Sig. che CP_1
risultano illegittimamente ivi depositati, c) porre all'ingresso dello stabile idoneo cancello atto a consentire un fluido accesso ai proprietari e ad impedire il mancato autorizzato ingresso a terzi.
Infine, d) demolire le opere che sono state realizzate nel sottotetto dell'immobile, le quali, risultano incompatibili con il progetto originario, comportando nocumento all'intero stabile.
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Sig. CP_1
per la mancata consegna del certificato di abitabilità dell'immobile oggetto di
[...]
compravendita, sito nel Comune di Barcellona P.G., c/da Chiusa Longo o Palmentello, della superficie catastale di are 7 e centiare 20 confinante con la Via Avv. Pino, con strada privata con corte della cooperativa e con . In catasto si ind. al FOGLIO 12 part. 2016, Per_3 Persona_4
vigneto 1, are 7,20, in ditta esatta quale particella deriva dalla particella 1533.
- Conseguentemente, e per l'effetto, condannare lo stesso convenuto al pronto ed immediato pagamento in favore delle attrici della somma di € 25.00000, a titolo di occupazione senza titolo del portico ad uso collettivo per il periodo risalente dalla data dil consegna, fino alla data dell'effettiva consegna, ancora non avvenuta, nonché a titolo di risarcimento danni, nessuno escluso, per le causali di cui in narrativa, o a quell'importo, anche minore, che riterrà di liquidare equitativamente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre IVA e Cassa del doppio grado di giudizio.
***
Nel merito l'appello è infondato.
Questa Corte ritiene che la decisione di primo grado sia immune da censure e congruamente motivata sulla base della documentazione prodotta dalle parti, con particolare riguardo all'atto di vendita con riserva di area e appalto, a rogito notaio del 17/3/2004. Per_2
Non è fondato il primo motivo di appello posto sul ritardo nella consegna del certificato di agibilità. Come rilevato dal primo giudice, con successiva scrittura del 14/02/2008, a seguito delle modifiche che avevano interessato l'appartamento di proprietà del
, lo stesso si era impegnato a sottoscrivere e presentare al di Barcellona Pt_1 CP_2
P.G. il progetto di variante e completamento al fine di ottenere il certificato di pag. 5/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
abitabilità, con ciò superando la richiesta che pur era stata presentata tempestivamente dalla ditta costruttrice.
Va anche condiviso quanto osservato dal Tribunale che le parti appellanti non hanno prospettato in concreto alcun pregiudizio di carattere patrimoniale che avrebbero subito dal mancato rilascio del detto certificato.
Deve essere disatteso il secondo motivo di appello in riferimento all'asserita mancata ultimazione delle parti condominiali, in quanto risulta che nel contratto le parti non avevano convenuto l'omologazione e la messa in funzione dell'ascensore, installato dall'impresa edile solo successivamente agli accordi contrattuali.
Per quanto riguarda invece il portico ad uso collettivo di cui parte appellante chiede la pavimentazione e lo sgombero dai materiali di proprietà del , questa Corte rileva CP_1
che dall'atto di vendita più volte indicato risultava trasferita al venditore dell'area la proprietà di uno dei due appartamenti del primo piano del realizzando Pt_1
fabbricato, oltre al posto auto scoperto;
tutto il restante fabbricato restava di proprietà dell'impresa edile, che ne assumeva la piena e completa disponibilità, ivi incluso il portico ad uso collettivo.
Riguardo alle opere realizzate nel sottotetto dell'immobile, questa Corte può constatare che con il citato contratto di vendita con riserva d'area e appalto espressamente si conveniva che la ditta costruttrice avrebbe potuto presentare varianti, anche in corso d'opera, purché ciò non avesse comportato una diminuzione della volumetria e della superficie dell'appartamento del venditore.
Anche sul punto la sentenza impugnata risulta condivisibile ritenuto che l'azione di responsabilità nei confronti della ditta , per vizi dell'opera, deve ritenersi CP_1
prescritta, atteso l'avvenuto decorso del termine di due anni dalla consegna dell'immobile avvenuta il 14/02/2008.
Anche il terzo motivo che censura il mancato accoglimento della richiesta di liberazione delle parti comuni è privo di fondamento.
Infatti, come già argomentato dal giudice nella sentenza impugnata, si ricava dal contratto di vendita che al venditore sarebbe spettata la titolarità esclusiva pag. 6/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
dell'appartamento più grande sito al primo piano del costruendo fabbricato oltre al posto auto nella zona parcheggio, e che al di fuori dei predetti beni, le parti avevano stabilito che tutto il restante fabbricato sarebbe restato nella piena disponibilità dell'acquirente.
Risulta pertanto evidente che non erano state previste, oltre quelle strettamente necessarie, parti comuni dell'edificio in condominio.
Con l'ultimo motivo parte appellante ha contestato la condanna al pagamento delle migliorie realizzate dal costruttore su sua richiesta.
Anche in questo caso il Tribunale ha esattamente valutato la scrittura del 14 febbraio
2008 con la quale riconosceva di “avere richiesto modifiche degli Persona_1
ambienti interni, ferma restando la superficie ed il volume dell'appartamento, con un'apertura - nella fattispecie una finestra del realizzato bagno di servizio - non inclusa originariamente nell'atto pubblico”.
Su queste basi è stata disposta Ctu che ha quantificato il maggior costo delle migliorie in € 2.469,00 oltre IVA provvedendo inoltre al conteggio della quota imputabile alle parti appellanti per i consumi relative ad utenze idriche, elettriche e gas, pari ad €
957,00.
In proposito questa Corte condivide le conclusioni del CTU in quanto ampiamente e congruamente motivate.
Circa la spese del giudizio di appello, le stesse, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e vanno liquidate, tenuto conto della natura della controversia e del valore della causa, rapportandole ai parametri minimi considerata la modesta entità delle questioni giuridiche trattate, nella misura di €. 3.473,00 (di cui €.
1.029,00 fase di studio;
€. 709,00 fase introduttiva;
€. 1.735,00 fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_1
pag. 7/8 Corte d'Appello di Messina R.G. 150/2021
e avverso la sentenza n. 48/2021 emessa il 19/01/2021 Parte_2 Parte_3
dal Tribunale di Barcellona P.G. , così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore di , che si liquidano in complessivi €. 3.473,00 (ripartiti CP_1
come indicato in parte motiva), oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura di 15%, IVA e CPA come per legge.
-Dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Vincenzo Cefalo) (dr.ssa Marisa Salvo)
pag. 8/8