Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
5501 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Q ZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 7693/99 Cron.11874 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Rep. 1989 Dott. Laura MILANI Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Ud.19/01/01Consigliere Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente AZIONE S ENTENZA Rig audio sul ricorso proposto da: dal Sig perdel Presidente della 2 APR. 2001 REGIONE LOMBARDIA, in persona 1.2 DANGELLIERE Giunta regionale pro tempore, elettivamente 71/C, presso domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI LIRE 3000 CANCELLERIA l'avvocato POMPA GIULIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLOMBO ALBERTO, giusta procura in calce al ricorso;
CG509263 ricorrente
contro
DELLI PONTI GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RE DI ROMA 57, presso l'avvocato CAPPUCCI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente2001 141 all'avvocato TAMBURRINI PIETRO, giusta procura in -1- calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1024/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Pompa che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Tamburrino che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ID RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dottor ID DE PO conveniva in giudizio la Regione Lombardia dinanzi al Tribunale di Milano deducendo di essere titolare di uno studio privato di odontoiatria, di avvalersi di una sola assistente e di aver ricevuto da parte di funzionari del Nucleo antisofisticazioni la contestazione di violazione degli artt. 2, 3 e 17 della legge regionale 17 febbraio 1986 n. 5, per non aver chiesto l' autorizzazione all' apertura di ambulatorio medico-chirurgico. Chiedeva pertanto che si accertasse che la sua attività non era soggetta al regime autorizzativo di cui alla richiamata legge regionale. Costituitasi la Regione, che eccepiva il difetto di giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria e contestava nel merito il fondamento della domanda, con sentenza del 30 novembre 1995 - 11 gennaio 1996 il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, accoglieva la domanda, --in quanto tale sottratto alla qualificando come studio professionale disciplina in discorso e non come ambulatorio privato la struttura - della quale il DE PO era titolare. Proposto appello dalla Regione, con sentenza del 31 marzo 14 aprile 1998 la Corte di Appello di Milano rigettava l' impugnazione, riaffermando in motivazione la giurisdizione del giudice ordinario e rilevando nel merito che la legge regionale in esame andava correttamente interpretata, anche sulla base delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1997- che aveva dichiarato infondata la questione di costituzionalità della legge stessa sollevata con riferimento all' art. 3 Cost.-nel senso che le " istituzioni sanitarie private " che svolgono attività ambulatoriale e sono soggette 1 al meccanismo autorizzativo postulano una autonomia organizzativa della struttura e la sua apertura al pubblico, secondo la definizione contenuta nella lett. a) dell' art. 2 in tale prospettiva gli elementi di specificazione indicati nell' ultima parte della stessa lettera a), relativi alla esistenza di personale dipendente e di targhe pubblicitarie, dovevano considerarsi quali meri indizi, e non come requisiti di identificazione delle " istituzioni sanitarie " sottoposte al regime in discorso. E pertanto lo studio del dottor DE PO, adibito alla sua sola attività professionale e riservato ai suoi soli clienti, doveva considerarsi esente da autorizzazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lombardia deducendo due motivi. Ha resistito con controricorso il DE PO. Rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di giurisdizione proposta nel primo motivo e risolta la questione con sentenza n. 556 del 2000 nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso è stato assegnato a questa sezione per la decisione sull' altro motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo complesso motivo di ricorso, denunciando violazione di legge, si deduce che la sentenza impugnata, nell' affermare che gli elementi caratterizzanti indicati dalla legge per distinguere le strutture ambulatoriali complesse dai semplici studi medici (per quel che qui interessa la targa pubblicitaria, la presenza di dipendenti e di apparecchiature radiogene ) possono valere solo quali indizi della natura di istituzione sanitaria ' ma non conferiscono di per sè tale " " , 2 natura ad uno studio medico privato, ha travisato la lettera della norma, che reca la definizione delle " istituzioni sanitarie private che svolgono attività ambulatoriali e che delimita il proprio ambito di " applicazione sia in senso positivo che negativo, descrivendo le istituzioni sanitarie soggette alla speciale disciplina autorizzativa e ponendo la mancanza di dipendenti, di targhe pubblicitarie e di apparecchiature radiogene come limite negativo idoneo a circoscrivere con chiarezza la propria sfera di operatività. Si osserva altresì che dichiaratamente interpretando la norma in esame secondo ratio e " contesto "la sentenza stessa ha aprioristicamente ed illegittimamente escluso l'interpretazione letterale. Si rileva ancora che la Corte territoriale ha male interpretato le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1997, la quale ha ritenuto la correttezza della scelta del legislatore regionale ed ha fornito una lettura della disposizione in esame tale da escludere dal suo regime solo gli studi privati senza dipendenti e privi di targhe di pubblicità. Si deduce infine che la pronuncia impugnata non ha attribuito alcun rilievo ai fini interpretativi e ricostruttivi del quadro normativo alle disposizioni contenute nelle lett. d), d1) e d2) dell' art. 2, in forza delle quali devono considerarsi " istituzioni sanitarie " quelle strutture in cui si impieghino, anche saltuariamente, a scopo terapeutico o diagnostico, sostanze radioattive naturali o artificiali. Il motivo di ricorso è fondato. Le questioni in esso sollevate sono state già risolte da questa Suprema Corte con la sentenza n. 256 del 1998, la quale ha affermato che deve 3 qualificarsi ambulatorio, per il cui esercizio è richiesta ai sensi dell' art. 3 della legge regionale della Lombardia n. 5 del 1986 l' autorizzazione da parte della competente Azienda U.S.S.L., ogni struttura aziendale destinata alla diagnosi e/o alla terapia medica extraospedaliera, mentre deve ritenersi semplice studio medico quello nel quale si eserciti un' attività sanitaria il cui profilo professionale risulti assolutamente prevalente rispetto a quello organizzativo. Più in particolare, si è rilevato in detta decisione che ai fini della corretta determinazione delle fattispecie sottoposte al regime autorizzativo della legge in esame non giova il richiamo al d. legisl. 22.6.1991 n. 230, di approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, il quale - conformemente al r.d.l. 21.6.1942 n. 696 - prevede al n. 5 della voce 27 la sottoposizione al tributo regionale dei soli ambulatori" aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e correlativamente esclude da tale tributo " i " gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione ", atteso che le suindicate definizioni, adottate per qualificare un' attività soggetta ad imposizione tributaria, non sono utilizzabili per delineare i caratteri distintivi dello studio medico rispetto all' ambulatorio privato con riferimento alle diverse e peculiari esigenze di controllo e tutela proprie della Pubblica Amministrazione in relazione all' esercizio di attività sanitaria. E pertanto, interpretando la legge regionale in esame sulla base delle 11specifiche esigenze del settore della sanità privata ", la sentenza richiamata ha ritenuto che detta normativa, disciplinando la materia in termini per nulla contrastanti con la generica prescrizione dell'art. 193 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, abbia inteso alla lett. a) dell' art. 2 riferirsi sia agli ambulatori privati caratterizzati da una propria " individualità ed autonomia organizzativa " (che quindi operino in un contesto < aziendale >>) sia a quelli " comunque aperti al pubblico", escludendo per converso gli studi "privati ossia quelli che, senza "1 neidipendenti nè richiami pubblicitari stradali, si identifichino luoghi ove i sanitari stessi, in assenza di strutture di sorta e previo appuntamento, ricevono i propri pazienti, ed abbia alle successive lett. b), c) e d) dello stesso art. 2 sostanzialmente equiparato agli ambulatori < azienda >> gli ambulatori di diagnosi strumentale, le sedi per la somministrazione di terapie, i gabinetti ove si impieghino anche saltuariamente a scopo terapeutico o diagnostico determinate sostanze o apparecchi che le generino ed utilizzino (v. sul punto anche Cass. pen., sez. III, 6.7.1995, Leo;
sez. III, 23.2.1994, Varriale). Va peraltro ricordato che con specifico riferimento alle ipotesi riconducibili ai punti n. d 1) e d 2) della norma in esame questa stessa Corte con la sentenza n. 3350 del 1997 ha ritenuto soggetto ad autorizzazione sanitaria uno studio odontoiatrico nel quale vengano utilizzati apparecchi radiografici endorali, sulla base della espressa previsione contenuta nella legge tra le strutture sottoposte alla - relativa disciplina dei gabinetti privati ove si impieghino anche - saltuariamente a scopo diagnostico sostanze radioattive naturali o artificiali. E pertanto, ove in un ambulatorio, gabinetto medico o reparto si impieghino, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali, e sempre che non si configuri l' ipotesi 5 eccezionale prevista nell' ultima parte dell' indicato punto d2), tale utilizzo vale di per sè a determinare la soggezione della struttura al regime previsto. Ed è proprio l' ampio riferimento ad " ambulatori, gabinetti medici o reparti " contenuto nella lett. d) che rende evidente la volontà del legislatore regionale di assumere quale elemento determinante ai fini della soggezione alla prevista autorizzazione l'uso " anche saltuario di sostanze siffatte, qualunque siano le dimensioni " ed il livello organizzativo della struttura in cui esse vengano impiegate, e quindi prescindendo dalla conformità della struttura stessa alla definizione di cui alla lett. a). Del tutto erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto di trarre argomento a sostegno della propria interpretazione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1997, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 comma 1 lett. a) della legge in esame in relazione all' art. 3 Cost., atteso che il giudice della legittimità delle leggi si è limitato a rilevare che l' assimilazione di situazioni notevolmente differenziate quella dell' istituto con individualità ed organizzazione propria ed autonoma e quella dello studio privato del singolo medico, contenuta nell' unica disposizione esaminata non è fonte di disparità ingiustificate e non può - considerarsi irragionevole, valendo la necessaria autonomia organizzativa della struttura e la sua apertura al pubblico, previste nella citata lett. a), a realizzare un equo bilanciamento tra le diverse istanze nel settore dell' assistenza sanitaria, e non ha certamente inteso presupporre una astratta definizione di istituzione sanitaria " avulsa dagli elementi descrittivi indicati nella elencazione di cui all'art.
2. Sulla base delle argomentazioni che precedono deve affermarsi che il regime autorizzatorio previsto dalla legge regionale coinvolge non soltanto le strutture < aziendali >>, ma anche - stante l'identità dell' - interesse al controllo di adeguatezza alle esigenze della collettività - che per specifici tutti quegli studi pur definibili come < personali profili organizzativi ( l'apertura al pubblico, la presenza di personale dipendente, la targa stradale pubblicitaria ) o per l' impiego anche saltuario di sostanze radioattive sono suscettibili di creare affidamenti nella clientela tali da esigere previe verifiche di adeguatezza. Appare quindi evidente l' errore della Corte di Appello per aver ritenuto che il dottor DE PO, pur esplicando la propria attività professionale con l'ausilio di una dipendente, in locali pubblicizzati da targa stradale e dotati di apparecchiature radiogene, non fosse tenuto a richiedere l'autorizzazione amministrativa in oggetto. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata. Ricorrendo i presupposti per pronunciare nel merito, ai sensi dell' art. 384 c.p.c., atteso che la sussistenza delle richiamate circostanze in fatto risulta dalla stessa sentenza impugnata, la domanda del DE PO deve essere rigettata. Sussistono giusti motivi per disporre la totale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Pronunciando nel merito, rigetta la domanda del DE PO. Compensa le spese dell' intero giudizio. 7 Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 19 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE phicisli мом безли CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Prima Sezione Civile IL CAN LIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti H 12 APR. 2001 Alive Jaui.лест IL CANCELLIERE бань листь Миний 60000 310000: UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 11 OTT. 2001 Registrato in dath Serie 4 45393 310.000 al n. (lire trecento 37 p. Dizento Area Servizi (Dott. Sed Mang DI FILIPPO) Il Responsabile er zio Atti Giudiziari per (DY. MBACCICH NI) 鼫 - PREOMS MA 8