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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona del Dott. Arturo Pizzella, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 94/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod., A
[...]
(CF: ), parte rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa come in atti dagli Avv.ti Roberto Vita e Giuseppe Arena, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania (SA), in via
Nicodemo, n. 5; CONTRO il ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
PREMESSO
-che AR ha proposto ricorso in data 27.01.2025, con il Pt_1 quale ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, ivi indicato, introdotto in primo grado con atto di citazione (opposizione a d.i.) notificato in data 07.07.2008 e definito dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza di estinzione n.273/2024, pubblicata in data 06.03.2024;
RILEVATO
- il giudizio presupposto in verifica si è estinto per non essere stato riassunto nei termini a seguito di interruzione;
- che, in particolare, la sentenza di estinzione del giudizio, la cui declaratoria la parte ricorrente ha peraltro sollecitato così come documentato, è stata pubblicata in data 06.03.2024;
- che l'ipotesi di estinzione che qui ci occupa rientra senza dubbio nell'alveo dell'art. 307 co. 3 c.p.c.;
- che, pertanto, trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 2, co. 2 sexies, legge n. 89/2001 per il quale “Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di … c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 cpc”;
- che, come chiarito dalla S.C.: “l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del
2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c., che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20423 del 24/06/2022);
- che tale disposizione ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare, in caso
1 di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e quindi di disinteresse della parte a coltivare il giudizio, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio (al riguardo Cass. 25542/2019);
- che la dichiarazione di estinzione del giudizio "presupposto" non esclude, dunque, la sussistenza del danno non patrimoniale, in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo (cfr. Cass. n. 18333 del 2016), tuttavia, a seguito dell'introduzione art. 2, comma 2-sexies, lett. c) è prevista una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo;
una valutazione certamente più rigorosa, stante la previsione a favore dell'Amministrazione, di una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.;
- che la valutazione dell'idoneità degli elementi allegati a consentire il superamento della presunzione relativa di disinteresse a coltivare il giudizio implica un'indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità ai sensi del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 28378 del 2020);
- che, ciò chiarito, nel caso che qui ci occupa, tale prova non è stata fornita dalla odierna parte ricorrente, la quale nulla ha specificatamente dedotto a riguardo;
- che, invero, al fine di superare la presunzione posta dalla sopracitata norma non può nemmeno darsi rilevanza alla posizione processuale rivestita dalla parte ricorrente nell'ambito del giudizio presupposto, dovendosi richiamare l'orientamento della S.C. per il quale: “Invero, è sempre da apprezzare con gli occhi rivolti alla controversia concreta, se sia il convenuto a subire l'iniziativa giudiziaria di un attore che agisce (eventualmente senza la normale prudenza) o sia piuttosto quest'ultimo ad essere costretto a ricorrere al processo dinanzi ad una controparte che sfrutta callidamente la durata media dei processi come strumento dilatorio rispetto all'adempimento dei propri obblighi. Ciò conferma l'opportunità della scelta legislativa, nell'introdurre la presunzione ex art. 2 co.
2-sexies lett. c) l. 89/01, di non attribuire rilevanza in via generale alla posizione che il ricorrente in equo indennizzo ha rivestito nel processo presupposto. Il fatto che la presunzione ex art. 2 co.
2-sexies lett. c) l. 89/01 sia chiamata ad operare in modo neutrale rispetto alla posizione processuale delle parti (e in particolare non si attenui rispetto al convenuto) può essere piuttosto considerato come l'esito di un bilanciamento congruo tra il diritto all'equo indennizzo da irragionevole durata (in presenza di un'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
o ex art. 307 c.p.c.) e il principio che il processo deve concludersi per quanto è possibile non già con una definizione in rito, bensì con pronunce di merito, al fine di evitare che la possibile reiterazione di processi ex art. 310 co. 1 c.p.c. sulla stessa vicenda sostanziale aggravi l'amministrazione della giustizia e quindi incida negativamente sulla ragionevole durata media dei processi. In altre parole, ferma ovviamente la libertà della parte di realizzare l'interesse ad una conclusione del processo in punto di rito piuttosto che con pronuncia di merito, è il bilanciamento di tale interesse individuale con l'interesse collettivo (degli altri utenti) dell'amministrazione della giustizia ad imporre di gravare il ricorrente per equo indennizzo (quand'anche si tratti del convenuto nel processo presupposto) dell'onere di dare la prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio. In conclusione, né la lettera, né la logica sottesa all'art 2 co.
2-sexies lett. c) l. 89/2001 consentono di distinguere - in via generale ed astratta dai tratti specifici delle singole controversie - la posizione
2 dell'attore da quella del convenuto, rispetto all'onere della prova contraria alla presunzione legale de qua (cfr. Cass. 9452/2023).” (Cass. 17981/2024 pubb.
01.07.2024);
- che, pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche appena riepilogate, l'odierna parte ricorrente, quantunque parte opposta nel giudizio in verifica, a prescindere dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali, e benché interessata ad una pronuncia in rito della controversia, non era dispensata dall'onere di fornire idonea prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio;
- che, dunque, per tutto quanto esposto, la domanda così come presentata dal ricorrente va in ogni caso rigettata;
- che nulla deve essere disposto a titolo di refusione di spese, non essendone state sostenute dal;
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere
Dott. Arturo Pizzella, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3.manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 4 marzo 2025
Il CONSIGLIERE
Dott. Arturo Pizzella
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