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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1279/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai SIg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], ed ivi residente in Parte_1
Via Senia n. 180, c.f.: elettivamente domiciliato a C.F._1
Vittoria, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Moscato, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
ivi residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliata a Vittoria, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Linguanti, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto costitutivo
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con in data Controparte_1
11.07.1966, a Vittoria, e dalla cui unione erano nati due figli, , Persona_1 oggi deceduta, e maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente. Riferiva il ricorrente che con sentenza n. 973/2023, pubblicata il 19.06.2023, il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato la separazione tra i coniugi (proc. 2265/2017 r.g.), ormai passata in giudicato, e che da allora le parti non si erano più riconciliate, continuando a vivere separatamente.
Chiedeva, altresì, confermarsi le condizioni statuite in sede di separazione giudiziale anche relativamente all'assegno di mantenimento.
Con comparsa di costituzione dell'11.09.2024 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni rese in sede di separazione.
All'udienza del 10.10.2024 le parti chiedevano concordemente un rinvio per depositare l'accordo raggiunto tra le stesse. 4
Con note di trattazione congiunta del 22/11/2024 le parti, dichiarando espressamente di rinunciare a comparire personalmente, nonché di non volersi riconciliare, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di esse contratto alle seguenti condizioni:
“1) il sig. si obbliga di corrispondere alla signora Parte_1 [...]
la somma di euro 200,00 (duecento/00) mensili, a titolo di assegno CP_1 di divorzio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2) La SI.ra , entro e non oltre il 30/06/2025, provvederà ad Controparte_1 installare un contatore/erogatore di energia elettrica personale, essendo ancora, in data odierna, l'immobile dalla stessa abitato, in modo esclusivo, ma di proprietà di entrambi i coniugi, collegato per il prelievo dell'energia elettrica al contatore intestato al sig. .” Parte_1
All'udienza camerale del 25.11.2024, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2023, ovvero dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in sede di udienza del 06.03.2018, nell'ambito della procedura di separazione (n.
2265/2017 R.G.), conclusasi con sentenza giudiziale n. 973/2023, emessa dal 5
Tribunale di Ragusa il 14.06.2023, pubblicata il 19.06.2023, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, nonché dalle argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Preso atto che i coniugi hanno regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale, in assenza di figli minori, e in difetto di contrasto con norme di legge, quanto statuito sub n. 1 può essere recepito, trattandosi di un diritto dalle stesse disponibile, mentre relativamente alla condizione sub n. 2 questo Collegio non può che prenderne atto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e dell'accordo tra di esse raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 6
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11.07.1966, in Vittoria, dai coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a Vittoria il 02.02.1949 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 1966, numero 129, parte II, serie A);
Omologa le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio inerenti ai rapporti economico – patrimoniali tra le parti (sub n. 1 dell'accordo), e provvede in conformità ad esse, da intendersi qui trascritte;
prende atto di quanto pattuito sub n. 2 dell'accordo tra di esse raggiunto.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 02.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.sa R. Scollo
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Dott. M. Pulvirenti