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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 9.6.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3251/2024 R.G.
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Umberto 297, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Palma Balsamo, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
Convenuta contumace
Oggetto: fondo di garanzia
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 27.3.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e ha dedotto:
- di avere lavorato alle dipendenze della Gruppo Errepi s.r.l. in qualità di ordinatore di magazzino dal 9 gennaio 2020 alla data di dichiarazione del fallimento, dichiarato dal
Tribunale di Catania il 16.9.2021;
- che, non avendo il Curatore fallimentare provveduto al licenziamento ed essendo rimasto sospeso il suo rapporto di lavoro, aveva rassegnato le dimissioni in data 16 gennaio 2022;
1 - che, con istanza di ammissione al passivo, aveva richiesto di essere ammesso per l'intera retribuzione maturata nel 2021 sino al mese di settembre e per il trattamento di fine rapporto;
- che, poiché era stato ammesso al passivo solo limitatamente all'importo di € 2.979,71, di cui 1.514,63 a titolo di retribuzione per il mese di aprile 2021 ed € 1.465,08 a titolo di
TFR, aveva proposto opposizione avanti il Tribunale Civile di Catania;
- che il giudizio di opposizione si era concluso con l'ordinanza n.2191 del 3.3.2023, con la quale il ricorrente era stato ammesso al passivo per ulteriori € 11.964,26;
- che con domanda del 28.11.2023 aveva richiesto l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia presso l' , ai sensi CP_1
della legge 297/82 e sue modifiche;
-che con comunicazione del 21.2.2024, pervenuta il 7 marzo 2024, l' aveva CP_1
comunicato di non aver accolto la domanda di intervento del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro in quanto «le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia».
Quindi, parte ricorrente, argomentato in ordine alla sussistenza diritto all'intervento del fondo di garanzia con riferimento alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, ha rassegnato le seguenti conclusioni «dichiari il diritto della parte ricorrente alla anticipazione da parte del Fondo di garanzia presso l' delle ultime tre mensilità CP_1 maturate. Conseguentemente condanni l' Controparte_2
, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di € 4.407,27, o
[...]
quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, con la rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti, oltre spese ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore.
Con riserva di agire successivamente per il pagamento del TFR, allo stato non oggetto di alcuna comunicazione da parte dell' ». CP_1
CP_ Nessuno si è costituito per l'
CP_ Dichiara la contumacia dell' la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16.12.2024 e del 9.6.2025.
CP_ Parte ricorrente ha dedotto che, nelle more, l' aveva riconosciuto il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia ed aveva posto in pagamento la prestazione, che
CP_ tuttavia non era stata correttamente liquidata, in quanto l' aveva liquidato la somma lorda pari ad·€ 2.819,66, netto € 2.207,88, inferiore all'importo massimo indennizzabile di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 80/1992, sì come risultante dalla circolare n. 25 del CP_1
2 29.1.2024 che per l'anno 2024 quantifica la misura massima del trattamento di CIGS è di €
1.392,89 (Importo lordo) e di € 1.311,56 (Importo netto), risultando pertanto ancora dovutagli la somma di € 1.359,01.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto della parte ricorrente all'anticipazione da parte del Fondo di garanzia presso l' delle ultime tre mensilità maturate in relazione al CP_1
rapporto di lavoro alle dipendenze della Gruppo Errepi s.r.l. in qualità di ordinatore di magazzino dal 9 gennaio 2020 sino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale, dichiarata il 16 settembre 2021, e iproseguito sino alla successiva data del 16 gennaio
2022.
3. La principale questione controversa relativa al diritto all'intervento del Fondo di
Garanzia può essere decisa sulla base della questione più liquida della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
CP_ 3.1. Ed invero, parte ricorrente nelle note del 5.7.2025 e del 29.5.2025 ha dato che l' ha provveduto in autotutela ad annullare il provvedimento di rigetto della domanda del ricorrente.
In particolare, nel provvedimento di annullamento (v. produzione del 5.7.2025) si legge che «Ritenuto che nel mod. SR52 (ali. 1) "Dichiarazione del responsabile della procedura" quale data di cessazione del rapporto di lavoro viene indicato il 31/08/2021; vista
l'assenza di denunce contributive per periodi successivi ad agosto 2021; vista l'ordinanza del 03/03/2023 che ha ammesso le retribuzioni oggetto della domanda amministrativa e di questo ricorso secondo cui "esisteva un rapporto di lavoro subordinato fra le parti della durata che va dal 09/01/2020 al 16/01/2022, mentre l'attività lavorativa era stata prestata sino alla dichiarazione di fallimento, intervenuto il 16.9.2021"; visto l'art. 72 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) sulla sospensione dei rapporti pendenti alla data di fallimento;
Tutto ciò premesso, appare conforme alla legge provvedere alla liquidazione della somma lorda pari ad·€ 2.819,66, netto€ 2.207,88, importo massimo indennizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs 80/1992, secondo cui "il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere
3 superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali» (v. provvedimento depositato il 5.7.2025 da parte ricorrente).
Parte ricorrente ha poi dato atto che tali somme sono state effettivamente pagate ad esso ricorrente.
3.2. Alla luce di quanto sopra osservato, non vi è, quindi, dubbio in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia con riguardo alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del Gruppo Errepi
s.r.l.
4. La materia controversa è dunque circoscritta alla determinazione del quantum spettante
CP_ al ricorrente, avendo, per un verso, l' liquidato la somma lorda di euro 2.819,66 e avendo, per altro verso, parte ricorrente dedotto che la misura massima del trattamento di cassa integrazione straordinaria, cui l'art. 2, comma 2 d.lgs. 80/1992 parametra la CP_ quantificazione massima delle tre mensilità, era stata fissata dall' per l'annualità 2024 nella misura lorda di euro 1.392,89 al mese, giusta circolare n. 25 del 29.1.2024 per CP_1
l'anno 2024.
4.1. Al riguardo e onde verificare se il massimo indennizzabile di cui all'art. 2, comma 2,
d.lgs. n. 80/1992 vada rapportato sulla base del triplo dell'ammontare del trattamento
CIGS quantificato al momento della liquidazione della prestazione da parte del Fondo di
Garanzia oppure secondo l'importo della CIGS al momento di insorgenza del credito alle retribuzioni, assume rilievo dirimente quanto stabilito dallo stesso nella circolare CP_1
n.70 del 26.7.2023 (v. doc. n. 14 fasc. ricorrente).
4.2. Segnatamente, al punto n. 9.3. (rubricato «
9.3 Limiti della garanzia del Fondo: il
CP_ massimale») la circolare n. 70/2023 stabilisce che «L'articolo 2, comma 2, del D.lgs
n. 80/1992 ha previsto che la garanzia prestata dal Fondo per i crediti diversi dal TFR sia limitata a una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute assistenziali e previdenziali.
Al riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito che dal massimale non devono essere sottratte le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi e che lo stesso, essendo un limite di pagamento, non deve essere rapportato al periodo per il quale si richiede l'intervento del Fondo di garanzia.
L'articolo 2, comma 4, del D.lgs n. 80/1992 prevede, inoltre, l'incumulabilità del pagamento, fino a concorrenza degli importi, con il trattamento straordinario di integrazione salariale percepito nell'arco dei dodici mesi e con l'indennità di mobilità
4 riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale disposizione deve ritenersi superata in quanto la Corte di Giustizia delle comunità europee, con la sentenza 10 luglio 1997 (procedimento C-373/95, Maso/INPS), ha giudicato la legislazione italiana non conforme al diritto comunitario nella parte in cui prevede l'incumulabilità delle prestazioni del Fondo di garanzia con il trattamento di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 corrisposto al lavoratore licenziato nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda, inoltre, che la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha abrogato tale indennità a partire dal 1° gennaio 2017.
Quanto all'incumulabilità con il trattamento straordinario di integrazione salariale, alla luce della nozione comunitaria di rapporto di lavoro elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo la quale non si ha un rapporto di lavoro preclusivo della garanzia del Fondo nei periodi nei quali».
CP_ 4.3. Pertanto, facendo applicazione di quanto stabilito nella richiamata circolare ai fini della quantificazione dell'importo massimo indennizzabile, occorre fare riferimento all'importo del trattamento CIGS al momento di liquidazione della prestazione e non anche a quello «rapportato al periodo per il quale si richiede l'intervento del Fondo di garanzia» CP_ (v. punto 9.3. circolare n. 70/2023).
4.4. Ora, per l'annualità 2024, ossia quella in cui nel caso a mano è avvenuta la CP_ liquidazione della prestazione da parte dell' la circolare n. 25 del 29.1.2024, prodotta in atti da parte ricorrente, quantifica l'importo del trattamento CIGS nella somma lorda di euro 1.392,89 pari alla somma netta di euro 1.311,56.
4.5. Parte ricorrente aveva quindi diritto a percepire la somma complessiva di euro
4.178,67 al lordo e di euro 3.934,68 al netto.
CP_ 4.6. Ora, l' con il provvedimento in autotutela ha liquidato a parte ricorrente la minor somma «lorda pari ad·€ 2.819,66, netto€ 2.207,88, importo massimo indennizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs 80/1992» (v. produzione parte ricorrente del 5.7.2024).
4.7. Pertanto, a parte ricorrente è ancora dovuta la somma lorda di euro 1.359,01.
CP_ 5. L' deve, quindi, essere condannato a versare a parte ricorrente la somma lorda di euro 1.359,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, e devono essere poste a carico CP_ dell' nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della
5 qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede: CP_
- condanna l' al pagamento in favore di della somma Parte_1
lorda di euro 1.359,01, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dovuto al soddisfo;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente di metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, avv. Dalila Alati, dichiaratasi antistatario;
compensa la restante metà.
Così deciso in Catania, il 10.6.2025
La giudice
Federica Porcelli
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