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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. CA Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4718/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVERI CP_1 C.F._1
MONICA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVERI CP_2 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 16/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 237/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) il figlio minore resterà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali pertanto si obbligano ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale ed a concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione-istruzione-formazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
pagina 2 di 7 genitoriale separatamente. Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai fini anagrafici il figlio manterrà la residenza con la madre;
2) tenuto conto delle abitudini ed impegni settimanali del figlio minore, i coniugi hanno concordato che stia con la madre il lunedì, il martedì ed il venerdì alternato Per_1
quando non attaccato al successivo fine settimana nonché a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo mentre con il padre il mercoledì, il giovedì
ed il venerdì alternato quando non attaccato al successivo fine settimana nonché a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo. Durante il periodo scolastico, fatta eccezione per il sabato e la domenica di spettanza della madre,
pranzerà sempre presso l'abitazione paterna. Per_1
Per quanto attiene le vacanze natalizie e pasquali i genitori dovranno equamente suddividere i giorni di vacanza scolastica del figlio in due periodi, ferma restando l'alternanza tra i genitori per il giorno della Vigilia e quello di Natale, per il giorno di
Natale e quello di Capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con il figlio due settimane ciascuno da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e, comunque, entro il mese di maggio in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con il figlio.
Sarà in ogni caso facoltà dei genitori di regolare di comune accordo in modo diverso i periodi e modalità di visita e permanenza del figlio presso ciascuno di loro, sempre tenuto conto delle necessità e impegni del minore.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore ai due giorni in occasione dei fine settimana;
pagina 3 di 7 3) la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla sig.r on CP_1
l'uso di tutti i mobili, arredi e suppellettili;
il sig. si è già portato a vivere altrove, CP_2
con l'espresso consenso della moglie, asportando i propri beni ed effetti personali.
Le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale continueranno ad essere sostenute dai coniugi in ragione di una metà ciascuno;
4) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli CA (maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) e , verserà alla moglie, entro il Per_1 CP_2
giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio);
detto importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla variazione degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati.
Le parti concordano inoltre che l'assegno unico riconosciuto dall'INPS per i figli spetterà
in via esclusiva alla madre sig.r CP_3
I genitori condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti ai figli, quali:
G) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
H) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 I) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
J) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
K) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
L) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile,
essendo entrambi in grado di provvedere adeguatamente al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
pagina 5 di 7 6) i genitori si impegnano espressamente a collaborare tra loro affinché tali concordate condizioni vengano da entrambi rispettate nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi per ogni adempimento riguardante il rilascio/rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
7) le parti riconoscono di non avere ulteriori reciproche domande o pretese a contenuto economico/patrimoniale, avendo regolamentato tutti i loro pregressi rapporti al momento della separazione personale;
8) le spese legali sono interamente compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e maggiorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI (MO)
il 20/03/2010 fra nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2
pagina 6 di 7 nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui CP_2
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. CA Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. CA Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4718/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVERI CP_1 C.F._1
MONICA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SEVERI CP_2 C.F._2
MONICA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 16/11/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 11/03/2025 sentenza di separazione consensuale n. 237/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) il figlio minore resterà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1
quali pertanto si obbligano ad esercitare insieme la responsabilità genitoriale ed a concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione-istruzione-formazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità
pagina 2 di 7 genitoriale separatamente. Fermo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, ai fini anagrafici il figlio manterrà la residenza con la madre;
2) tenuto conto delle abitudini ed impegni settimanali del figlio minore, i coniugi hanno concordato che stia con la madre il lunedì, il martedì ed il venerdì alternato Per_1
quando non attaccato al successivo fine settimana nonché a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo mentre con il padre il mercoledì, il giovedì
ed il venerdì alternato quando non attaccato al successivo fine settimana nonché a settimane alterne dal sabato all'uscita da scuola al lunedì mattina successivo. Durante il periodo scolastico, fatta eccezione per il sabato e la domenica di spettanza della madre,
pranzerà sempre presso l'abitazione paterna. Per_1
Per quanto attiene le vacanze natalizie e pasquali i genitori dovranno equamente suddividere i giorni di vacanza scolastica del figlio in due periodi, ferma restando l'alternanza tra i genitori per il giorno della Vigilia e quello di Natale, per il giorno di
Natale e quello di Capodanno e per il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive i genitori trascorreranno con il figlio due settimane ciascuno da concordare tra i coniugi con congruo anticipo e, comunque, entro il mese di maggio in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con il figlio.
Sarà in ogni caso facoltà dei genitori di regolare di comune accordo in modo diverso i periodi e modalità di visita e permanenza del figlio presso ciascuno di loro, sempre tenuto conto delle necessità e impegni del minore.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore ai due giorni in occasione dei fine settimana;
pagina 3 di 7 3) la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla sig.r on CP_1
l'uso di tutti i mobili, arredi e suppellettili;
il sig. si è già portato a vivere altrove, CP_2
con l'espresso consenso della moglie, asportando i propri beni ed effetti personali.
Le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale continueranno ad essere sostenute dai coniugi in ragione di una metà ciascuno;
4) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli CA (maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente) e , verserà alla moglie, entro il Per_1 CP_2
giorno quindici di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio);
detto importo dovrà essere annualmente aggiornato in base alla variazione degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nel precedente anno per le famiglie di operai ed impiegati.
Le parti concordano inoltre che l'assegno unico riconosciuto dall'INPS per i figli spetterà
in via esclusiva alla madre sig.r CP_3
I genitori condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie occorrenti ai figli, quali:
G) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
H) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 I) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
J) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
K) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
L) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) nessuna delle parti ha titolo per richiedere all'altra l'erogazione di un assegno divorzile,
essendo entrambi in grado di provvedere adeguatamente al rispettivo personale mantenimento e soddisfacimento delle esigenze di vita.
pagina 5 di 7 6) i genitori si impegnano espressamente a collaborare tra loro affinché tali concordate condizioni vengano da entrambi rispettate nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi per ogni adempimento riguardante il rilascio/rinnovo di documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
7) le parti riconoscono di non avere ulteriori reciproche domande o pretese a contenuto economico/patrimoniale, avendo regolamentato tutti i loro pregressi rapporti al momento della separazione personale;
8) le spese legali sono interamente compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e maggiorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PI (MO)
il 20/03/2010 fra nata a [...] il [...] e CP_1 CP_2
pagina 6 di 7 nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui CP_2
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Presidente estensore
Dott. CA Di Pasquale
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