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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/12/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, EL LL, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1837/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
con gli avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato Parte_1
OPPONENTE - RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Diodata Ardolino
OPPOSTO – RESISTENTE
oggetto: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12.2.2018, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 20170002233217000 notificatole in data
3 gennaio 2018 per l'importo totale di €. 3.976,34 a titolo di contributi Gestione aziende. A fondamento della opposizione la società deduceva sia la sua illegittimità essendo stati richiesti contributi per i quali era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi giacchè riferiti al 2003, sia la erronea quantificazione degli importi e delle sanzioni riportati nell'atto opposto.
CP_
2.Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo che l'avviso di addebito era stato correttamente notificato, in quanto afferiva a contributi sospesi per l'evento alluvionale che aveva colpito la Provincia di Foggia nel gennaio 2003. Specificava che, poiché le aziende, in forza della
Circolare 123 del 2003, potevano portare a credito l'importo dei contributi sospesi da gennaio a novembre 2003, conguagliandolo nel quadro D del DM10, l'importo totale che era stato indicato dalla ricorrente nel predetto modello risultava essere pari ad euro 21.187,00. Avendo la società opponente provveduto a versare l'inferiore importo di euro 19.278,00, residuava l'ulteriore somma di euro
1.909,00 a titolo di contributi che, tuttavia, “per disguidi nella gestione contabile” era stata indicata in euro 3.976,34 nell'avviso di addebito opposto.
Affermava, dunque, che l'importo dovuto era di euro 1.909,00 e che l'avviso di addebito era legittimo, trattandosi di residuo di somme già oggetto di versamento a seguito di rateizzazione.
Sosteneva che si era provveduto, con missiva notificata per compiuta giacenza nel maggio del 2013, ad interrompere i termini di prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della società opponente alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con decreto del 15.1.2019 veniva accolta l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto formulata da parte opponente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante deposito contestuale della presente sentenza telematica.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
CP_
3.1.L'opponente ha dedotto che l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, non avendo l' fornito la prova della interruzione dei termini di prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato. A tal merito, ha evidenziato: che la documentazione prodotta unitamente alla memoria CP_ difensiva era rappresentata da meri atti interni dell' non aventi alcuna valenza probatoria;
che non sono stati prodotti in giudizio i documenti attestanti l' effettivo adempimento delle rate di pagamento della contribuzione e che, in ogni caso, l' eventuale domanda di rateizzazione della stessa non integrerebbe- ex se- riconoscimento del debito da parte dell' odierno opponente e, dunque, atto interruttivo della prescrizione, in quanto difetterebbe la prova dell' effettiva volontà dispositiva del debito.
Quanto alla missiva del 21 maggio 2013, che secondo le allegazioni di parte resistente avrebbe CP_ interrotto validamente il termine prescrizionale, calcolato a decorrere dal 19.10.2010, data che l' asserisce corrispondere all' ultimo adempimento delle rate di pagamento conseguenti alla disposta sospensione dei contributi, parte opponente la disconosceva in quanto copia non conforme all' originale e, in ogni caso, deducendo che la ricevuta versata in atti non fosse univocamente riconducibile alla raccomandata di interruzione del termine prescrizionale.
Quanto alla rateizzazione del debito contributivo, conseguente alla sospensione dei contributi a seguito dell' evento alluvionale occorso nel gennaio 2003 disposta con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva quanto segue.
Parte ricorrente eccepisce che alla stessa non possa ricondursi un effetto di riconoscimento del debito e che, in ogni caso, il prospetto dei pagamenti rateali del debito contributivo sospeso versato in atti da parte resistente sia un mero atto interno, sprovvisto di efficacia probatoria.
La censura è destituita di fondamento. Invero, la possibilità di pagare con dilazione rateale i contributi sospesi, in un numero di rate pari ad 8 volte i contributi sospesi era prevista testualmente dall' ordinanza richiamata e dalla Circolare nr 123/2003, versate in atti da parte resistente.
Peraltro, la rateizzazione conseguiva come effetto automatico al mancato pagamento dei contributi sospesi ( Cda Bari nr 1209/2020).
Deve, inoltre, ritenersi raggiunta la prova dell' avvenuta autoliquidazione dei contributi effettuata CP_ dall' opponente, nonché la prova del pagamento delle rate, in quanto il numero di matricola riferibile all' impresa indicato sull' atto interruttivo della prescrizione che contiene il nome e l' indirizzo dell' azienda- dunque alla stessa unicamente riconducibile- è lo stesso indicato nel modello
DM 10- compilato per l' autoliquidazione dei contributi- e sui prospetti di pagamento versati in atti.
CP_ Dunque, diversamente da quanto dedotto da parte opponente, i documenti versati in atti dall' sono univocamente riconducibili alla sua posizione contributiva. In merito, a nulla rileva il generico disconoscimento, effettuato dall' opponente, della conformità delle copie fotostatiche prodotte in giudizio agli originali, in quanto del tutto generico e privo di indicazioni utili a verificare l'effettiva sussistenza di eventuali elementi di difformità dei documenti prodotti ( Cass 17526/2016). Peraltro, la documentazione di provenienza della Pubblica Amministrazione, per la natura della stessa, è assistita da una presunzione di legittimità che spetta alla parte contro cui viene esibita confutare (
Cass 3253/2012). CP_ Ne consegue che l'ultima rata di pagamento, come dedotto dall' risale al 19.10.2010 e che da quella data, costituendo il versamento riconoscimento del debito, deve farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale. Invero, quanto alla fattispecie del datore di lavoro che acceda al beneficio del pagamento rateale dei crediti contributivi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia ravvisabile una ipotesi di riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione dei debiti non ancora prescritti e di rinuncia a valersi della prescrizione riguardo a quelli in relazione ai quali sia, invece, già decorsa ( Cass. 10327/2017).
Dunque, la missiva contente la messa in mora riguardo ai crediti contributivi ancora insoluti, notificata per compiuta giacenza in data 13.6.2013, interrompeva validamente il termine prescrizionale quinquennale decorrente, come detto, dalla data dell'ultimo versamento.
In merito, la Cassazione, con l'ordinanza n. 18880/2025, ha puntualizzato che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica.
Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (si ripete: non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.
6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass.,
Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n.
23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355;
Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n.14279; Cass., Sez. Trib.,
12 settembre 2024, n. 24555).
Va rilevato, inoltre, che- disattendendo le censura articolate dall' opponente- la diffida è univocamente riconducibile all' avviso di ricevimento prodotto in atti, atteso che il numero apposto nell' intestazione della prima e quello apposto sull' avviso di ricevimento, indicante l' indirizzo della sede legale dell'opponente, sono identici. La notifica dell' atto interruttivo deve dunque ritenersi efficace.
Ugualmente, avveniva nel termine prescrizionale indicato la notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione, perfezionata in data 3.1.2028 come dedotto dalla stessa parte opponente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alla domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell' art 96 cpc, formulata dall' opposta con la propria memoria di costituzione, va disattesa.
Quanto alla previsione di cui all' art 96 comma 1, va evidenziato che coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal comma citato è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav.,
27/11/2007, n. 24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Il presupposto soggettivo è costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, ovviamente riferiti all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio.
La mala fede si fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. In altre parole, si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione, la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. La colpa grave, invece, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. È importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per "lite temeraria", occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n. 679).
Il presupposto oggettivo è invece costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché dal nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso (prova da parte dell'istante sia dell'anche del "quantum debeatur").
I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, nonostante la ravvisata infondatezza della tesi sostenuta dall' opponente, non si riscontrano gli elementi di cui innanzi.
Per quanto riguarda la prova del danno effettivamente subito dall' opposto, esso non viene nemmeno genericamente dedotto.
Inoltre, secondo la ricostruzione giurisprudenziale: “ la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; cfr Tribunale Foggia, sez. lav., 02/07/2021, n. 2831).
Nel caso di specie, non è rinvenibile un abuso della 'potestas agendi' in capo all' opponente. Invero, il principale motivo di impugnazione dell'avviso di addebito era formulato con riferimento alla prescrizione del credito azionato, eccezione il cui vaglio prevedeva necessariamente la produzione in giudizio di eventuali atti interruttivi della stessa, in astratto conoscibili dall' opponente solo all' atto del deposito del ricorso. Il rilievo appare conferente al caso di specie, dovendosi osservare che l' atto interruttivo della prescrizione successivo all' ultimo saldo della rata dei contributi sospesi si perfezionava per compiuta giacenza, non avendo dunque l'opponente effettiva conoscenza dello stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di
I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- revoca la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito;
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art 96 cpc formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro
1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 15.12.2015
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, EL LL, all'udienza del 15.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1837/2018 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
con gli avv.ti Michele e Maria Antonia Fatigato Parte_1
OPPONENTE - RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Diodata Ardolino
OPPOSTO – RESISTENTE
oggetto: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12.2.2018, il ricorrente in epigrafe indicato adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 343 20170002233217000 notificatole in data
3 gennaio 2018 per l'importo totale di €. 3.976,34 a titolo di contributi Gestione aziende. A fondamento della opposizione la società deduceva sia la sua illegittimità essendo stati richiesti contributi per i quali era decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi giacchè riferiti al 2003, sia la erronea quantificazione degli importi e delle sanzioni riportati nell'atto opposto.
CP_
2.Si costituiva ritualmente in giudizio l' eccependo che l'avviso di addebito era stato correttamente notificato, in quanto afferiva a contributi sospesi per l'evento alluvionale che aveva colpito la Provincia di Foggia nel gennaio 2003. Specificava che, poiché le aziende, in forza della
Circolare 123 del 2003, potevano portare a credito l'importo dei contributi sospesi da gennaio a novembre 2003, conguagliandolo nel quadro D del DM10, l'importo totale che era stato indicato dalla ricorrente nel predetto modello risultava essere pari ad euro 21.187,00. Avendo la società opponente provveduto a versare l'inferiore importo di euro 19.278,00, residuava l'ulteriore somma di euro
1.909,00 a titolo di contributi che, tuttavia, “per disguidi nella gestione contabile” era stata indicata in euro 3.976,34 nell'avviso di addebito opposto.
Affermava, dunque, che l'importo dovuto era di euro 1.909,00 e che l'avviso di addebito era legittimo, trattandosi di residuo di somme già oggetto di versamento a seguito di rateizzazione.
Sosteneva che si era provveduto, con missiva notificata per compiuta giacenza nel maggio del 2013, ad interrompere i termini di prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna della società opponente alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con decreto del 15.1.2019 veniva accolta l' istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto formulata da parte opponente.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante deposito contestuale della presente sentenza telematica.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
CP_
3.1.L'opponente ha dedotto che l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, non avendo l' fornito la prova della interruzione dei termini di prescrizione estintiva quinquennale del credito azionato. A tal merito, ha evidenziato: che la documentazione prodotta unitamente alla memoria CP_ difensiva era rappresentata da meri atti interni dell' non aventi alcuna valenza probatoria;
che non sono stati prodotti in giudizio i documenti attestanti l' effettivo adempimento delle rate di pagamento della contribuzione e che, in ogni caso, l' eventuale domanda di rateizzazione della stessa non integrerebbe- ex se- riconoscimento del debito da parte dell' odierno opponente e, dunque, atto interruttivo della prescrizione, in quanto difetterebbe la prova dell' effettiva volontà dispositiva del debito.
Quanto alla missiva del 21 maggio 2013, che secondo le allegazioni di parte resistente avrebbe CP_ interrotto validamente il termine prescrizionale, calcolato a decorrere dal 19.10.2010, data che l' asserisce corrispondere all' ultimo adempimento delle rate di pagamento conseguenti alla disposta sospensione dei contributi, parte opponente la disconosceva in quanto copia non conforme all' originale e, in ogni caso, deducendo che la ricevuta versata in atti non fosse univocamente riconducibile alla raccomandata di interruzione del termine prescrizionale.
Quanto alla rateizzazione del debito contributivo, conseguente alla sospensione dei contributi a seguito dell' evento alluvionale occorso nel gennaio 2003 disposta con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri si osserva quanto segue.
Parte ricorrente eccepisce che alla stessa non possa ricondursi un effetto di riconoscimento del debito e che, in ogni caso, il prospetto dei pagamenti rateali del debito contributivo sospeso versato in atti da parte resistente sia un mero atto interno, sprovvisto di efficacia probatoria.
La censura è destituita di fondamento. Invero, la possibilità di pagare con dilazione rateale i contributi sospesi, in un numero di rate pari ad 8 volte i contributi sospesi era prevista testualmente dall' ordinanza richiamata e dalla Circolare nr 123/2003, versate in atti da parte resistente.
Peraltro, la rateizzazione conseguiva come effetto automatico al mancato pagamento dei contributi sospesi ( Cda Bari nr 1209/2020).
Deve, inoltre, ritenersi raggiunta la prova dell' avvenuta autoliquidazione dei contributi effettuata CP_ dall' opponente, nonché la prova del pagamento delle rate, in quanto il numero di matricola riferibile all' impresa indicato sull' atto interruttivo della prescrizione che contiene il nome e l' indirizzo dell' azienda- dunque alla stessa unicamente riconducibile- è lo stesso indicato nel modello
DM 10- compilato per l' autoliquidazione dei contributi- e sui prospetti di pagamento versati in atti.
CP_ Dunque, diversamente da quanto dedotto da parte opponente, i documenti versati in atti dall' sono univocamente riconducibili alla sua posizione contributiva. In merito, a nulla rileva il generico disconoscimento, effettuato dall' opponente, della conformità delle copie fotostatiche prodotte in giudizio agli originali, in quanto del tutto generico e privo di indicazioni utili a verificare l'effettiva sussistenza di eventuali elementi di difformità dei documenti prodotti ( Cass 17526/2016). Peraltro, la documentazione di provenienza della Pubblica Amministrazione, per la natura della stessa, è assistita da una presunzione di legittimità che spetta alla parte contro cui viene esibita confutare (
Cass 3253/2012). CP_ Ne consegue che l'ultima rata di pagamento, come dedotto dall' risale al 19.10.2010 e che da quella data, costituendo il versamento riconoscimento del debito, deve farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale. Invero, quanto alla fattispecie del datore di lavoro che acceda al beneficio del pagamento rateale dei crediti contributivi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sia ravvisabile una ipotesi di riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione dei debiti non ancora prescritti e di rinuncia a valersi della prescrizione riguardo a quelli in relazione ai quali sia, invece, già decorsa ( Cass. 10327/2017).
Dunque, la missiva contente la messa in mora riguardo ai crediti contributivi ancora insoluti, notificata per compiuta giacenza in data 13.6.2013, interrompeva validamente il termine prescrizionale quinquennale decorrente, come detto, dalla data dell'ultimo versamento.
In merito, la Cassazione, con l'ordinanza n. 18880/2025, ha puntualizzato che per individuare la data della notifica in ipotesi di irreperibilità temporanea e consequenziale immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza, non prevedendo la normativa del servizio postale ordinario una disciplina ad hoc, si fa riferimento alla normativa di cui alla legge n. 890/1982 (notifica a mezzo posta da parte dell'Ufficiale Giudiziario), ma non in via diretta, ma esclusivamente in via analogica.
Per cui, a mente dell'art.8, 4° comma, della citata legge n. 890/1982, la notifica, secondo il meccanismo “per compiuta giacenza”, si avrà per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio del predetto avviso di giacenza, ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore. Analogamente, qualora l'agente postale dovesse svolgere un'attività non richiesta dalla legge e non dovuta, ed inviare, quindi, la CAD sia pur in presenza di una notifica diretta, in tale ipotesi, la notifica si ha per perfezionata decorsi dieci giorni, non dalla data di ricezione della raccomandata (si ripete: non dovuta), ma da quella della sua spedizione o a quella data anteriore se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 2 febbraio 2016, n.2047; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n.
6857; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass.,
Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2021, n. 12920; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2022, n. 12494; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n.
23431; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21848; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 29355;
Cass., Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n.14279; Cass., Sez. Trib.,
12 settembre 2024, n. 24555).
Va rilevato, inoltre, che- disattendendo le censura articolate dall' opponente- la diffida è univocamente riconducibile all' avviso di ricevimento prodotto in atti, atteso che il numero apposto nell' intestazione della prima e quello apposto sull' avviso di ricevimento, indicante l' indirizzo della sede legale dell'opponente, sono identici. La notifica dell' atto interruttivo deve dunque ritenersi efficace.
Ugualmente, avveniva nel termine prescrizionale indicato la notifica dell'avviso di addebito oggetto dell'odierna impugnazione, perfezionata in data 3.1.2028 come dedotto dalla stessa parte opponente.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Quanto alla domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell' art 96 cpc, formulata dall' opposta con la propria memoria di costituzione, va disattesa.
Quanto alla previsione di cui all' art 96 comma 1, va evidenziato che coerentemente con la sua natura risarcitoria, la responsabilità aggravata prevista dal comma citato è ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav.,
27/11/2007, n. 24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Il presupposto soggettivo è costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, ovviamente riferiti all'esercizio dell'azione o alla resistenza in giudizio.
La mala fede si fa generalmente consistere nella consapevolezza del proprio torto, ovvero nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. In altre parole, si tratta del comportamento della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione, la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. La colpa grave, invece, viene individuata nella omissione, nel compimento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. È importante sottolineare che, affinché la parte soccombente sia condannabile per "lite temeraria", occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n. 679).
Il presupposto oggettivo è invece costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché dal nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso (prova da parte dell'istante sia dell'anche del "quantum debeatur").
I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa. Nel caso di specie, nonostante la ravvisata infondatezza della tesi sostenuta dall' opponente, non si riscontrano gli elementi di cui innanzi.
Per quanto riguarda la prova del danno effettivamente subito dall' opposto, esso non viene nemmeno genericamente dedotto.
Inoltre, secondo la ricostruzione giurisprudenziale: “ la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018; cfr Tribunale Foggia, sez. lav., 02/07/2021, n. 2831).
Nel caso di specie, non è rinvenibile un abuso della 'potestas agendi' in capo all' opponente. Invero, il principale motivo di impugnazione dell'avviso di addebito era formulato con riferimento alla prescrizione del credito azionato, eccezione il cui vaglio prevedeva necessariamente la produzione in giudizio di eventuali atti interruttivi della stessa, in astratto conoscibili dall' opponente solo all' atto del deposito del ricorso. Il rilievo appare conferente al caso di specie, dovendosi osservare che l' atto interruttivo della prescrizione successivo all' ultimo saldo della rata dei contributi sospesi si perfezionava per compiuta giacenza, non avendo dunque l'opponente effettiva conoscenza dello stesso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di
I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- revoca la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito;
- rigetta l'opposizione;
- rigetta la domanda ex art 96 cpc formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro
1.312,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%.
Foggia, 15.12.2015
IL GIUDICE DEL LAVORO
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