Art. 3. Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia 1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, e' assegnato in conformita' all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, come sostituito dal Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.
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2 febbraio 2011
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