TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IC
Il Tribunale Ordinario di IC , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.1737/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc e iscritta a ruolo il 24.4.2024 da:
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(nuova denominazione assunta dalla società " Controparte_2
), avente sede legale in Napoli,Via Santa Brigida n. 39,
[...]
Cod. Fisc. , società iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. P.IVA_1
1635/89, n. R.E.A. 458737, Cap. Sociale € 3.000.000,00, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 6 Cod. Abi 129338, cessionaria dei crediti del patrimonio destinato con CP_3 comunicazione in data 11.4.2018 sul sito della BA d'IA, tra i quali i crediti già con sede in IC (VI) Btg. Framarin 18, in Controparte_4 attuazione del D.L. 25.6.2017 n. 99 convertito in Legge 31.7.2017 n. 121 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.2.2018, e per essa
[...]
, con sede legale in NE-Mestre, via Terraglio n° 63, Parte_1 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di NE – OV
, partecipante al gruppo Partita IVA , iscritta all'Albo P.IVA_2 P.IVA_3 Contr degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 , società con socio unico
[...]
appartenente al e soggetta all'attività di Controparte_6 Controparte_7 direzione e coordinamento di BA IFIS S.p.A., in forza di procura notarile del 17.01.2023 a rogito del Dott. notaio in Milano, Repertorio Persona_1
57306/26762, in persona della sua procuratrice Dott.ssa nata a Persona_2
Ravenna il 01/12/1976 C.F. , giusta procura in data 05 CodiceFiscale_1 agosto 2022 per atto Notaio per atto a rogito Dott. , Notaio in Mestre, Persona_3
Rep. 44415 Racc. 16818, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO RIPA con studio in Padova, Galleria Trieste, n. 5, CodiceFiscale_2 ricorrente- attrice CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_8 C.F._3
, residente in [...] int. 1
[...] CP_3
convenuto-contumace
1 conclusioni :
“Condannare , nato a [...] il [...], c.f. CP_8 [...]
, residente in [...] int. 1, al pagamento C.F._4 CP_3 in favore della della somma di euro 92.914,46 oltre interessi CP_1 contrattualmente previsti dal 1/4/2021 al saldo, ovvero di quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato parte attrice, premesso:
- che in data 22/3/2004 la per azioni stipulava Controparte_9 con nata in [...] il [...], c.f. Persona_4 C.F._5
, un contratto di mutuo casa ipotecario a tasso variabile e rata costante ai sensi
[...] dell'art. 38 e ss del decreto legislativo 385/93 per l'originario importo di euro 135.000,00 da restituirsi in n. 300 rate di ammortamento mensili posticipate;
- che in data 5/5/2011 a garanzia di qualsiasi obbligazione stipulata da Persona_4 verso la , , nato a [...] il
[...] Controparte_4 CP_8
1/1/1979, c.f. , stipulava contratto di fideiussione omnibus CodiceFiscale_3 fino alla concorrenza della somma di euro 169.000,00 ;
- che i debitori non avevano mai provveduto al pagamento delle rate del mutuo come previsto contrattualmente e pertanto veniva promossa esecuzione immobiliare n. 169/2015 presso il Tribunale di IC contro il mutuatario che si concludeva con l'incasso di euro 56.869,88 ;
- che è stata trasformata in Controparte_10 Controparte_4 con delibera iscritta nel registro delle Imprese di in data
[...] CP_3
9.03.2016;
-che con decreto n. 185 del 25.6.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la sottoposizione di alla procedura di Controparte_4 liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, 1° comma del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) e dell'art. 2, 1° comma, lettera a) del Decreto Legge n. 99 del 25.6.2017;
- che in data 26 giugno 2017, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del DL 99/2017, , ha Controparte_11 ceduto a talune attività, passività e rapporti costituenti Controparte_12 un“insieme aggregato” dai quali sono stati esclusi, tra l'altro, i crediti di titolarità della e delle Controparte_11 sue filiali o controllate, italiane classificati o classificabili, in base ai Principi
Contabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili” (unlikely to pay) o
“esposizioni scadute” (past due) alla data del 26 giugno 2017, nonché i contratti e
2 rapporti di finanziamento da cui tali crediti sono sorti (unitamente a ogni relativo contenzioso attivo e passivo – anche se sorto prima del 26 giugno 2017 – e le relative garanzie, passività ed effetti negativi);
-che con D.M. 22.02.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.5.2018 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 5 commi 1 e 5 D.L. n. 99/2017 concernente le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e la cessione alla Controparte_4 [...] di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti a Parte_2
o già retrocessi, ha costituito all'interno di il Controparte_12 CP_2
Patrimonio Destinato denominato;
CP_3
- che in data 11.4.2018, come da comunicazione di BA D'IA (doc. 5) in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 221 del 22.2.2018, i Commissari Liquidatori di Controparte_4 in LCA hanno ceduto a - che li ha Parte_2 acquistati per il tramite e per conto del “Patrimonio Destinato CP_3 costituito con il precitato decreto ministeriale - i crediti classificati come “deteriorati” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25.6.2017), tra i quali rientra quello oggetto del presente atto, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti;
- che con delibera di assemblea straordinaria, giusta verbale ricevuto dal notaio di Roma in data 19 luglio 2019, repertorio n. 59590/30481, registrato Persona_5 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 5 il giorno 8 agosto 2019 al n. 11481serie 1T, la società " Controparte_2
ha, tra l'altromutato la propria denominazione assumendo quella di
[...] [...]
; Controparte_13
-che in data 17.01.2023 ha conferito procura speciale per la gestione CP_1 dei crediti deteriorati a , a rogito del Dott. Parte_1 Per_1
notaio in Milano, Repertorio n. 57306/26762 dell' 17.01.2023.
[...]
- che, pertanto, la è creditrice alla data del 20/03/2023 nei confronti della CP_1 parte finanziata per il rapporto contrattuale sopra descritto della somma totale di euro 92.914,46 già al netto di quanto incassato con l'esecuzione immobiliare (cfr riepilogo movimenti sub doc. 5, estratto notarile di certificazione del credito sub doc. 7); tutto ciò premesso, parte attrice conveniva in giudizio il fideiussore per sentirlo condannare al pagamento delle restanti somme dovute dalla debitrice principale e ancora non percepite.
Dopo rinvii per la rinnovazione della notifica parte convenuta, notificata ex art. 143 cpc, non si costituiva. La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione all'udienza dell'11.6.2025.
3 La legittimazione ad agire e la titolarità del credito sono state correttamente allegate dalla parte attrice e documentate, anche mediante la produzione dei contratti originari e altri documenti della creditrice iniziale. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta il mutuo ipotecario stipulato con atto a ministero del Notaio in data 22.3.2004 Persona_6 rep. 55231 racc. 5863, registrato a il 21/4/2004 al n. 1784serie 1T per CP_3
l'importo di euro 135.000 in favore di e altro Persona_4 mutuatario(doc.1), l'erogazione della somma mutuata in data 22.3.2004 (doc.6) e la fideiussione prestata il 5.5.2011 in favore della mutuataria dall'odierno convenuto(doc.2) Alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza a Sezioni Unite n.9479/2023 , che impone al giudice il controllo officioso dell'eventuale presenza di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo, si rileva che il contratto di mutuo non appare presentare clausole vessatorie, mentre la fideiussione invece conterrebbe clausole di tal fatta (art.6: deroga all'art. 1957 c.c.) . Tuttavia, la mancata costituzione del convenuto, che ha così omesso di allegare fatti impeditivi o modificativi o estintivi della pretesa, impedisce di verificare se esse abbiano avuto effetto pratico sulla vicenda in esame, mentre dalla documentazione prodotta dalla parte attrice risulta che il fideiussore era stato notiziato dell'inadempimento della debitrice principale già nel 2013 (doc.3), e che la banca aveva proposto le proprie istanze contro la debitrice principale e coltivato con diligenza le stesse, tanto che l'esecuzione immobiliare era durata sei anni, concludendosi con una parziale soddisfazione (doc.8). Pertanto la domanda attorea merita integrale accoglimento e il fideiussore va condannato a pagare la parte del credito ancora non soddisfatta. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate, quindi senza la fase istruttoria e decisoria, e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 92.914,46 oltre interessi contrattualmente previsti dal 1/4/2021 al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 2090,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in IC il 24.6.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
4