Art. 6.
Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonche' al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, e' corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.
Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 9 giugno 1981, n.310 , ha disposto (con l'art. 19) che con effetto dal 1 febbraio 1981, la misura dell'indennita' di servizio festivo di cui al presente articolo, e' raddoppiata.
Agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato destinatari dell'acconto di L. 10.000 mensili disposto con il decreto del Presidente della Repubblica citato nell'articolo 1 della presente legge, nonche' al personale non dirigente dell'Istituto centrale di statistica, addetti a servizi speciali per i quali sussista la esigenza di assicurarne lo svolgimento continuo, allorquando vengono comandati a prestare il normale turno di servizio nelle giornate festive, compresa la domenica, e' corrisposto un compenso di L. 2.700, cumulabile con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eventualmente dovuto in relazione al prolungamento di orario.
Il compenso, di cui al primo comma assorbe, sino alla concorrenza del suo importo, le maggiorazioni sullo stipendio previste dalle vigenti norme per i turni di servizio nei giorni festivi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 9 giugno 1981, n.310 , ha disposto (con l'art. 19) che con effetto dal 1 febbraio 1981, la misura dell'indennita' di servizio festivo di cui al presente articolo, e' raddoppiata.