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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3804/2023
Udienza “cartolare” del 18.2.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3804/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 3896 del
7.10.2023, notificata a mezzo posta il 30.10.2023, emessa dal Comando Polizia Municipale del promossa da: Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Simone Leo (C.F. ) e Alessandro Baroni (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Capezzano C.F._3
Pianore, Via dei Carpentieri n. 10, in forza di procura depositata congiuntamente al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lidia Iascone (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliato in , Piazza Nieri e Paolini n. 1 presso l'Ufficio dell'Avvocatura CP_1
Comunale, come da mandato allegato alla memoria di costituzione ed in virtù dell'Atto di
Disposizione Sindacale n. 5 del 6.3.2024;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “si insiste nell'accoglimento del ricorso, ossia si chiede che il Tribunale accolga
l'opposizione e annulli l'ordinanza - ingiunzione di pagamento n. 3896 del 7/10/2023, notificata a mezzo posta il 30/10/2023, emessa dalla Polizia Municipale, in persona della Comandante, del
e, in ogni caso, accerti e dichiari che il ricorrente non deve corrispondere al Controparte_1
predetto ente alcuna somma di denaro in relazione alla suddetta ordinanza. Con Vittoria di competenze e spese di lite”.
Per il resistente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto della istanza della sospensione, accertare e dichiarare la legittimità dell'ordinanza /ingiunzione di pagamento n.3896 del
7.10.2023 (doc.1) e per l'effetto respingere le domande tutte proposte perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento. Con vittoria di spese, diritti compensi professionali del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione incardinava il presente giudizio per l'annullamento Parte_1
[... dell'ordinanza – ingiunzione n. 3896 emessa dal Comando Polizia Municipale del Comune
in data 7.10.2023 e notificata a mezzo posta il 30.10.2023, che accertava la violazione da CP_1
parte del ricorrente dell'art. 6, comma 1 e art. 14 del Regolamento Comunale delle Attività
Rumorose, sanzionato dall'articolo 10, comma 3, delle legge 447/95, per aver effettuato, in data
29.11.2020, alle ore 10:35, presso la propria abitazione attività rumorose in giorno festivo, utilizzando attrezzature da lavoro elettriche, così violando le prescrizioni imposte dal regolamento comunale, e ingiungeva il pagamento di €. 542,67 (di cui €. 26,21 per spese di notificazione e procedimento).
Il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 dal momento che non vi era stata contestazione immediata;
inoltre, lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 14 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, oltre che degli articoli 2, 3, 6 e 10 della legge 447/95.
Congiuntamente al ricorso avanzava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
Si costituiva in giudizio il resistente, contestando quanto dedotto e affermato dalla controparte poiché ritenuto infondato in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso e la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e, ritenuta matura per la decisione, veniva fissata per la discussione l'udienza del 18.2.2025 con modalità “cartolari”, assegnando termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente lamenta la violazione dell'art. 14 della L. n.
689/1981 in quanto, sebbene gli agenti si fossero recati presso l'abitazione dello stesso per informarlo dell'esistenza di un regolamento comunale che vietava l'esecuzione di lavori rumorosi in giorno festivo, non vi fu alcuna formale contestazione al momento dell'infrazione.
In ogni caso, lamenta anche che non ha ricevuto alcuna contestazione neppure in seguito dal momento che non gli è stato notificato alcun verbale.
Tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
Anzitutto, preme evidenziare che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. da ultimo, Cass. Sez. 2, Ord. 19957/2024), la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando possibile, non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento né la nullità del procedimento sanzionatorio a condizione che gli estremi della violazione siano notificati entro il termine prescritto dall'art. 14 co 2 della L. n. 689/1981.
In merito, si afferma, inoltre, che: “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi
(oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″ (Cass. civ., S.U., sent. n.
28210/2019).
Nel caso di specie dal mero fatto che gli accertatori riscontravano l'effettuazione di lavori rumorosi e lo stato di ristrutturazione dell'immobile non può desumersi che gli stessi avessero una completa conoscenza delle circostanze dell'infrazione tale da consentire una corretta formulazione della contestazione.
Si rendeva necessario, infatti, verificare l'esistenza del cantiere per lavori edilizi e l'eventuale presenza di autorizzazioni in deroga ai limiti acustici: accertamenti, questi, che non potevano certamente essere svolti nell'immediatezza del sopralluogo.
In merito alla notifica del verbale presupposto, risulta documentato che la stessa si è perfezionata ex art. 140 c.p.c. (doc. n. 11 di parte opposta). Come da relata, al primo tentativo eseguito il 21.1.2021, il ricorrente risultava irreperibile (temporaneamente) al suo indirizzo di residenza in via L. Da Vinci, n. 194 (doc. n.12 di parte opposta) presso l'immobile ove venivano effettuati i lavori, il quale, al tempo, non era ancora abitato.
In seguito, infatti, a tale indirizzo, veniva regolarmente notificata l'ordinanza ingiunzione opposta poiché a quella data i lavori erano terminati come da attestazione dello stesso ricorrente e del suo tecnico (fine lavori del 28.1.2021- doc.6 di parte opposta).
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente contesta di aver posto in essere la violazione degli artt. 6 comma 1 e 14 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, affermando che le norme in materia non vietano qualsiasi attività rumorosa nei cantieri ma solo quelle che superano determinati limiti acustici e che, nel caso di specie, non veniva accertato alcun superamento di tali limiti con riguardo al lavoro manuale svolto dal committente e non dall'impresa Parte_1
appaltatrice.
Tale motivo di doglianza è fondato e merita accoglimento.
L'ordinanza-ingiunzione opposta fa riferimento alla violazione degli articoli 6, comma 1, e 14 del
Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, in relazione a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della legge 447/95.
L'articolo 6, rubricato “A) CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI IN CLASSE III E IV
NON IN PROSSIMITA' DI SCUOLE, OSPEDALI E CASE DI CURA” al comma 1 dispone che:
“L'attività rumorosa di macchinari con livello di potenza sonora Lw>80 dB(A) ed in genere
l'esercizio di lavori rumorosi che comportano superamenti dei limiti acustici previsti dal PCCA, può essere svolta nei giorni feriali (con divieto il sabato, la domenica ed i giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e temporale […]”.
L'art. 14, oltre ad individuare le sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni del regolamento, prevede al primo comma che “Nel caso vengano segnalati all'A.C. disturbi derivanti da un'attività rumorosa, oltre che l'invio all' della richiesta dei controlli sui livelli di Pt_2 rumore emessi ed all'attivazione di controlli diretti dell'A.C. con propri tecnici competenti in acustica, verrà fatto obbligo al gestore di tale attività di far eseguire e far produrre da Tecnico abilitato in acustica misurazioni dei livelli sonori emessi in uno specifico orario indicato dall'A.C.,
e se necessario attestare la conformità delle misure alla dichiarazione tecnica presentata (vedi art.11 punto C).”
L'art. 6 comma 1 vieta di svolgere nei giorni festivi attività rumorose con macchinari che superano certe soglie di potenza sonora e lavori rumorosi che determinano il superamento dei limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica: la disposizione non proibisce l'espletamento di qualsiasi attività rumorosa ma soltanto di quelle che superano predeterminati livelli sonori.
Dal tenore testuale della norma deriva che l'accertamento della violazione presuppone una misurazione dei livelli di rumore emessi o comunque una verifica che l'attrezzatura utilizzata ha un livello di potenza sonora maggiore alla soglia consentita.
In altri termini, non è possibile sostenere la sussistenza dell'infrazione sulla base di elementi che non consentono di rinvenire con certezza il superamento della soglia limite prescritta.
Infatti, l'art. 14 del regolamento prevede che in caso di segnalazione di attività rumorosa vengano attivati controlli sui livelli di rumore emessi sia tramite il coinvolgimento dell' che, Pt_2
direttamente, ad opera del per mezzo di propri tecnici competenti in acustica. CP_1
Nondimeno, per quanto riguarda l'attrezzatura, l'art. 6 comma 2 pone l'obbligo di conservare in cantiere (oltre all'eventuale autorizzazione in deroga) la documentazione attestante il livello di potenza sonora di tutti i macchinari utilizzati al fine di consentire verifiche in sede di controllo.
Nel caso di specie è pacifico che l'immobile presso cui si trovava il al momento del Parte_1
sopralluogo della Polizia Municipale (in giorno festivo) era in ristrutturazione e che lo stesso vi stava svolgendo lavori di falegnameria alla scala di legno interna.
Altrettanto pacifico, però, è che non veniva svolto alcun accertamento in ordine al superamento delle soglie limite di emissione sonora: infatti, non veniva misurato il livello di rumore emesso;
del pari, non veniva verificato in alcun modo il valore della potenza sonora dell'attrezzo elettrico (“tipo trapano e/o pialletto”) richiamato nel rapporto della Polizia Municipale.
L'omessa misurazione dei livelli di rumore emessi non consente di ritenere accertata la violazione di cui agli artt. 6 comma 1 e 14 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose, per cui è stata applicata la sanzione contestata.
Preme evidenziare che, in ogni caso, il regolamento vieta lo svolgimento di lavori anche non disturbanti presso un cantiere in giorno festivo.
L'art. 6 comma 3, infatti, circoscrive l'esecuzione in cantiere di lavori non disturbanti, ovvero che non comportino l'impiego di macchinari rumorosi ed i cui livelli di rumore rispettino i limiti del
PCCA nel normale orario di lavoro (e, quindi, non di domenica); la violazione di tale prescrizione comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 14, ultimo comma.
Nonostante ciò, per costante giurisprudenza, al giudice dell'opposizione è precluso operare una diversa qualificazione dei fatti così come accertati dall'amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, in ragione del fatto che il giudizio di opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diversa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio (Cass., sez. II, 14 aprile
2009, n. 8892) oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall'amministrazione (Cass., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233; più di recente, nel medesimo senso,
Trib. Bergamo, sez. IV, 6 marzo 2020, secondo cui “nessuna riqualificazione della violazione posta in essere dagli opponenti è consentita” in sede di giudizio di opposizione). Ancora, “è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o per equipollente sanzionata la diversa fattispecie emersa” (Cass., sez. II,
29 febbraio 2008, n. 5578).
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione va accolta e, pertanto, va annullata l'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Considerato il fatto che a norma dell'art. 6 comma 3 del regolamento comunale anche l'esecuzione di lavori non disturbanti presso un cantiere è consentita solo nel normale orario di lavoro (non nei giorni festivi) e che il stava svolgendo lavori di domenica, le spese di lite vengono Parte_1
integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza – ingiunzione n. 3896 emessa dal Comando Polizia
Municipale del in data 7.10.2023; Controparte_1
compensa integralmente le spese.
Il Giudice
Giacomo Lucente