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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/09/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1130/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 10.9.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2
avv. MANGIA Giovanni, V.le Marconi 136 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.6.2024 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' chiedendo fosse accertato che il decesso di (del quale i CP_1 Persona_1 ricorrenti sono eredi, essendo rispettivamente moglie e figlio), avvenuto in data 7.6.2023, era stato causato da un infortunio sul lavoro, in quanto determinato, come da risultanze dell'esame autoptico in data 12.6.2023, da “cardiopatia sclero-ipertensiva, disturbo acuto del ritmo, edema polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio. Altri stati morbosi rilevanti: coronopatia ateromasica”, da collegarsi causalmente (quantomeno come concausa giuridicamente rilevante) alle stressanti condizioni di lavoro, in ordine alle quali chiedeva assumersi prova testimoniale;
domandando pertanto la corresponsione in proprio favore, quali superstiti, delle conseguenti prestazioni di legge. Costituitosi in giudizio, l' resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti CP_1 in sede amministrativa. In particolare deduceva che nella fattispecie all'esame non viene in rilievo un infarto, ma un mero arresto cardiocircolatorio (oltre edema polmonare) ricollegato ad una (preesistente) cardiopatia sclero-ipertensiva; eccepiva inoltre la mancanza dei presupposti della causa violenta e della occasione di lavoro. Quindi in data odierna, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Appare necessario richiamare, in materia di infortuni sul lavoro, l'art.2 comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che dispone che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Con particolare riferimento all'infarto la S.C. ha avuto modo ritenere che esso stesso integra una causa violenta se ricollegabile ad una situazione di stress lavorativo (seppure relativo ad un periodo e non solo ad una singola eccezionale giornata), e comunque che “gli atti lavorativi compiuti (…) abbiano avuto l'efficienza di un contributo causale nella verificazione dell'infarto” :
• “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sè rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se gli atti lavorativi compiuti, ancorché non caratterizzati da particolari sforzi e non esulanti dalla normale attività lavorativa esercitata dall'assicurato, abbiano avuto l'efficienza di un contributo causale nella verificazione dell'infarto.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13982 del 24/10/2000-Rv. 541173
- 01);
• “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con
2 le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30/12/2009-Rv. 611443 - 01);
• “In base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorché si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta che può avere provocato la lesione mortale. L'infarto, dunque, configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo. La connessione non è peraltro esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali;
sussiste, cioè, anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna” (Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, n.5814);
• “In tema di infortuni sul lavoro, lo sforzo fisico, al quale possono essere equiparati stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta, ex art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto sussistente l'occasione di lavoro in relazione al decesso del responsabile di uno stabilimento, già affetto da patologia cardiaca, avvenuto a causa di un infarto determinato da stress emotivo, conseguente all'attivazione dell'allarme antincendio dello stabilimento e alla necessità di un suo intervento, e da stress ambientale, riconducibile alla rigida temperatura esistente all'esterno)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19682 del 23/12/2003, Rv. 569165 - 01).
In altre pronunce la S.C. ha ritenuto invece rilevanti solo situazioni di stress abnormi ed improvvisi:
• “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sè non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di infortunio lavorativo, in relazione al decesso del conducente di un autotreno, in precedenza colpito da altro infarto, che nella giornata aveva svolto la prestazione di lavoro senza che risultasse alcuna circostanza rilevante nel senso indicato nel principio sopra esposto).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12685 del 29/08/2003, Rv. 566397 - 01);
3 • “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sè rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale;
esclusa da un breve intervallo tra lavoro e lesione, ove la lesione sia inequivocabilmente riconducibile all'attività svolta in un tempo immediatamente precedente. (Nella, specie, l'infarto, intervenuto presso il domicilio del lavoratore poco dopo la conclusione dell'attività lavorativa, era ricollegabile in maniera specifica, sia pure in un quadro di predisposizione patologica e di abitudini lavorative e di vita, alle prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni dal lavoratore stesso, funzionario direttivo di una organizzazione sindacale, ai fini dell'inaugurazione di una nuova sede e delle manifestazioni collaterali)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14085 del 26/10/2000, Rv. 541223 - 01).
Principi similari sono stati affermati anche con riferimento a situazioni, come quella all'esame, di arresto cardiocircolatorio, confermandosi comunque che occorrono elementi probatori tali da far ritenere che “la prestazione lavorativa, seppure impegnativa, avesse costituito, nel determinismo della morte, una concausa, quanto meno determinante o preponderante”:
• “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 1 febbraio 2010, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell'appello dell , ha rigettato la domanda proposta da e diretta al riconoscimento di una CP_1 Pt_3 Pt_4 rendita ai superstiti. I ricorrenti avevano dedotto che il decesso del congiunto avvenuto Per_2 per arresto cardiocircolatorio, era imputabile, con ogni probabilità, ad infarto causato dall'elevato stress fisico e psichico subito dal predetto nello svolgimento delle mansioni di direttore delle Agenzie di Avezzano e dell'Aquila del Banco di Napoli. Sostenevano quindi l'esistenza di un'incidenza causale dell'attività lavorativa nel determinismo del decesso. Ha osservato la Corte distrettuale che non era comprovata l'esistenza di malattie professionali, nè vi erano elementi per ravvisare una causa violenta ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro: gli accertamenti istruttori avevano permesso di chiarire le circostanze in cui il M. era deceduto (appena uscito dal lavoro e dopo aver provveduto alla chiusura annuale dei conti), il suo orario (spesso prolungato) di lavoro e le modalità della sua prestazione lavorativa, ma non avevano fornito elementi per potere ritenere che la prestazione lavorativa, seppure impegnativa, avesse costituito, nel determinismo della morte, una concausa, quanto meno determinante o preponderante. (...) MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di merito (…) ha ritenuto, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, che non vi fossero elementi per ritenere l'esistenza di una causa violenta o la derivazione della morte da malattia professionale, pur dando atto di una serie di elementi significativi, di ordine oggettivo (modalità e condizioni di lavoro) e soggettivo (pregressi episodi di infarto acuto del miocardio e dichiarata condizione di stress). E' stato così espresso un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione (…)” (Cassazione civile sez. lav., 18/12/2015, (ud. 19/11/2015, dep. 18/12/2015), n.25564, in motivazione).
Ma, nella fattispecie all'esame, per un verso le stesse circostanze rappresentate nel ricorso non sembrano integrare, nel periodo di riferimento, situazioni di stress particolare, ovvero eccedenti l'ordinario svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
4 Il de cuius, carrozziere, sin dal 1982 era stato socio-lavoratore dell'autocarrozzeria Ca.Re.Sa. corrente in Montesilvano, unitamente ad altro socio;
ma le situazioni dedotte in ricorso e rappresentate nei capitoli di prova testimoniale non paiono affatto qualificabili come fonte di stress superiori alla norma, integrando invece le ordinarie problematiche del tipo di attività (e di tante altre attività simili), ossia le rappresentate discussioni “(…) con più di un cliente per mancati pagamenti”, ovvero “erano insorte problematiche anche con i fornitori dovute alla mancanza di beni di ricambio dei veicoli” ovvero “negli ultimi tempi insorgevano continue problematiche stante la difficoltà a riconsegnare le autovetture per mancanza di pezzi di ricambio da parte dei fornitori dovuto anche alla movimentata situazione politica estera”. Né pare una situazione di particolare rilievo (e anzi invero non certo rara in tanti ambienti di lavoro) il fatto che “il Sig. diversamente dal solito, era spesso nervoso e rispondeva in Pt_2 maniera poco educata, anche agli stessi dipendenti” ovvero “si fermava in azienda oltre il normale orario di lavoro”. Inoltre, neppure la singola giornata in cui è intervenuto il decesso risulta essere stata connotata da particolari situazioni stressanti, risultando al contrario una giornata di lavoro normale ed ordinario, tanto che nella denuncia di infortunio si attesta, testualmente, che “durante il lavoro, improvvisamente avvertiva un malore e accasciandosi a terra moriva”, e cioè avveniva “in officina”, mentre “stava parlando con un cliente”, in particolare “stava facendo un preventivo ad un cliente” .
***
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese possono essere integralmente compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie e della vicenda familiare ed umana dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso proposto;
- compensa le spese. Così deciso in Pescara in data 10.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 10.9.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2
avv. MANGIA Giovanni, V.le Marconi 136 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: RENDITA AI SUPERSTITI
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27.6.2024 e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio l' chiedendo fosse accertato che il decesso di (del quale i CP_1 Persona_1 ricorrenti sono eredi, essendo rispettivamente moglie e figlio), avvenuto in data 7.6.2023, era stato causato da un infortunio sul lavoro, in quanto determinato, come da risultanze dell'esame autoptico in data 12.6.2023, da “cardiopatia sclero-ipertensiva, disturbo acuto del ritmo, edema polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio. Altri stati morbosi rilevanti: coronopatia ateromasica”, da collegarsi causalmente (quantomeno come concausa giuridicamente rilevante) alle stressanti condizioni di lavoro, in ordine alle quali chiedeva assumersi prova testimoniale;
domandando pertanto la corresponsione in proprio favore, quali superstiti, delle conseguenti prestazioni di legge. Costituitosi in giudizio, l' resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti CP_1 in sede amministrativa. In particolare deduceva che nella fattispecie all'esame non viene in rilievo un infarto, ma un mero arresto cardiocircolatorio (oltre edema polmonare) ricollegato ad una (preesistente) cardiopatia sclero-ipertensiva; eccepiva inoltre la mancanza dei presupposti della causa violenta e della occasione di lavoro. Quindi in data odierna, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Appare necessario richiamare, in materia di infortuni sul lavoro, l'art.2 comma 1 D.P.R.1124/1965 (recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che dispone che “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Con particolare riferimento all'infarto la S.C. ha avuto modo ritenere che esso stesso integra una causa violenta se ricollegabile ad una situazione di stress lavorativo (seppure relativo ad un periodo e non solo ad una singola eccezionale giornata), e comunque che “gli atti lavorativi compiuti (…) abbiano avuto l'efficienza di un contributo causale nella verificazione dell'infarto” :
• “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sè rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se gli atti lavorativi compiuti, ancorché non caratterizzati da particolari sforzi e non esulanti dalla normale attività lavorativa esercitata dall'assicurato, abbiano avuto l'efficienza di un contributo causale nella verificazione dell'infarto.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13982 del 24/10/2000-Rv. 541173
- 01);
• “In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con
2 le conseguenze dannose dell'infortunio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27831 del 30/12/2009-Rv. 611443 - 01);
• “In base alla normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, allorché si discuta di infarto del miocardio occorso in occasione della prestazione lavorativa, anche lo stress psicologico e ambientale può integrare la causa violenta che può avere provocato la lesione mortale. L'infarto, dunque, configura infortunio sul lavoro quando è eziologicamente collegato ad un fattore lavorativo. La connessione non è peraltro esclusa dal contributo causale di fattori preesistenti o contestuali;
sussiste, cioè, anche nel concorso di altre cause, ove pure queste abbiano origine diversa e interna” (Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, n.5814);
• “In tema di infortuni sul lavoro, lo sforzo fisico, al quale possono essere equiparati stress emotivi e ambientali, costituisce la causa violenta, ex art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che determina con azione rapida e intensa la lesione. La predisposizione morbosa del lavoratore non esclude il nesso causale tra lo stress emotivo e ambientale e l'evento infortunistico, in relazione anche al principio della equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovendosi riconoscere un ruolo di concausa anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto sussistente l'occasione di lavoro in relazione al decesso del responsabile di uno stabilimento, già affetto da patologia cardiaca, avvenuto a causa di un infarto determinato da stress emotivo, conseguente all'attivazione dell'allarme antincendio dello stabilimento e alla necessità di un suo intervento, e da stress ambientale, riconducibile alla rigida temperatura esistente all'esterno)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19682 del 23/12/2003, Rv. 569165 - 01).
In altre pronunce la S.C. ha ritenuto invece rilevanti solo situazioni di stress abnormi ed improvvisi:
• “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive. Con riguardo a un infarto cardiaco, che di per sè non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità, fattori concorrenti e da far escludere che si sia trattato del semplice effetto logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di infortunio lavorativo, in relazione al decesso del conducente di un autotreno, in precedenza colpito da altro infarto, che nella giornata aveva svolto la prestazione di lavoro senza che risultasse alcuna circostanza rilevante nel senso indicato nel principio sopra esposto).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12685 del 29/08/2003, Rv. 566397 - 01);
3 • “Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco - che di per sè rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici, e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale;
esclusa da un breve intervallo tra lavoro e lesione, ove la lesione sia inequivocabilmente riconducibile all'attività svolta in un tempo immediatamente precedente. (Nella, specie, l'infarto, intervenuto presso il domicilio del lavoratore poco dopo la conclusione dell'attività lavorativa, era ricollegabile in maniera specifica, sia pure in un quadro di predisposizione patologica e di abitudini lavorative e di vita, alle prestazioni intense e stressanti compiute per alcuni giorni dal lavoratore stesso, funzionario direttivo di una organizzazione sindacale, ai fini dell'inaugurazione di una nuova sede e delle manifestazioni collaterali)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14085 del 26/10/2000, Rv. 541223 - 01).
Principi similari sono stati affermati anche con riferimento a situazioni, come quella all'esame, di arresto cardiocircolatorio, confermandosi comunque che occorrono elementi probatori tali da far ritenere che “la prestazione lavorativa, seppure impegnativa, avesse costituito, nel determinismo della morte, una concausa, quanto meno determinante o preponderante”:
• “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza depositata il 1 febbraio 2010, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell'appello dell , ha rigettato la domanda proposta da e diretta al riconoscimento di una CP_1 Pt_3 Pt_4 rendita ai superstiti. I ricorrenti avevano dedotto che il decesso del congiunto avvenuto Per_2 per arresto cardiocircolatorio, era imputabile, con ogni probabilità, ad infarto causato dall'elevato stress fisico e psichico subito dal predetto nello svolgimento delle mansioni di direttore delle Agenzie di Avezzano e dell'Aquila del Banco di Napoli. Sostenevano quindi l'esistenza di un'incidenza causale dell'attività lavorativa nel determinismo del decesso. Ha osservato la Corte distrettuale che non era comprovata l'esistenza di malattie professionali, nè vi erano elementi per ravvisare una causa violenta ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro: gli accertamenti istruttori avevano permesso di chiarire le circostanze in cui il M. era deceduto (appena uscito dal lavoro e dopo aver provveduto alla chiusura annuale dei conti), il suo orario (spesso prolungato) di lavoro e le modalità della sua prestazione lavorativa, ma non avevano fornito elementi per potere ritenere che la prestazione lavorativa, seppure impegnativa, avesse costituito, nel determinismo della morte, una concausa, quanto meno determinante o preponderante. (...) MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di merito (…) ha ritenuto, alla stregua delle risultanze della prova testimoniale e documentale, che non vi fossero elementi per ritenere l'esistenza di una causa violenta o la derivazione della morte da malattia professionale, pur dando atto di una serie di elementi significativi, di ordine oggettivo (modalità e condizioni di lavoro) e soggettivo (pregressi episodi di infarto acuto del miocardio e dichiarata condizione di stress). E' stato così espresso un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione (…)” (Cassazione civile sez. lav., 18/12/2015, (ud. 19/11/2015, dep. 18/12/2015), n.25564, in motivazione).
Ma, nella fattispecie all'esame, per un verso le stesse circostanze rappresentate nel ricorso non sembrano integrare, nel periodo di riferimento, situazioni di stress particolare, ovvero eccedenti l'ordinario svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
4 Il de cuius, carrozziere, sin dal 1982 era stato socio-lavoratore dell'autocarrozzeria Ca.Re.Sa. corrente in Montesilvano, unitamente ad altro socio;
ma le situazioni dedotte in ricorso e rappresentate nei capitoli di prova testimoniale non paiono affatto qualificabili come fonte di stress superiori alla norma, integrando invece le ordinarie problematiche del tipo di attività (e di tante altre attività simili), ossia le rappresentate discussioni “(…) con più di un cliente per mancati pagamenti”, ovvero “erano insorte problematiche anche con i fornitori dovute alla mancanza di beni di ricambio dei veicoli” ovvero “negli ultimi tempi insorgevano continue problematiche stante la difficoltà a riconsegnare le autovetture per mancanza di pezzi di ricambio da parte dei fornitori dovuto anche alla movimentata situazione politica estera”. Né pare una situazione di particolare rilievo (e anzi invero non certo rara in tanti ambienti di lavoro) il fatto che “il Sig. diversamente dal solito, era spesso nervoso e rispondeva in Pt_2 maniera poco educata, anche agli stessi dipendenti” ovvero “si fermava in azienda oltre il normale orario di lavoro”. Inoltre, neppure la singola giornata in cui è intervenuto il decesso risulta essere stata connotata da particolari situazioni stressanti, risultando al contrario una giornata di lavoro normale ed ordinario, tanto che nella denuncia di infortunio si attesta, testualmente, che “durante il lavoro, improvvisamente avvertiva un malore e accasciandosi a terra moriva”, e cioè avveniva “in officina”, mentre “stava parlando con un cliente”, in particolare “stava facendo un preventivo ad un cliente” .
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Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese possono essere integralmente compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie e della vicenda familiare ed umana dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso proposto;
- compensa le spese. Così deciso in Pescara in data 10.9.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)
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