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Sentenza 29 giugno 2023
Sentenza 29 giugno 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00848 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00235/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, proposto da CA De UC,
RO De UC, UD MA e AS De UC, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Osvaldo Monzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
ST
contro
Comune di Capaccio Paestum, non costituito nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 1582 del 29 giugno 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di NO, non notificata, con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellanti contro il provvedimento del
1° luglio 2017 del Commissario ad acta. N. 00235/2024 REG.RIC.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Massimiliano
LI, mentre nessuno è comparso per la parte appellante costituita.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, LE De UC, proprietario della porzione di immobile costituita dall'appartamento, censito in catasto al foglio 52, part. 285, sub 27, nonché dei depositi/garage di cui ai sub 9,10, 17,29, ha chiesto al Comune di Capaccio
Paestum, con l'istanza prot. n. 10244 del 31 maggio 1986, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex l. n. 47 del 1985, per le opere realizzate sul fondo catastalmente identificato al foglio 52, p.lla 285.
1.1. L'altro appellante UD MA, invece, è proprietario dell'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato, censito in catasto al foglio 52, 3 particella catastale n. 285, sub. 28 (in virtù di atto pubblico di compravendita del 13 ottobre
2016, rep. 76125 racc. 36404).
1.2. Nel 1977 CA De UC ha ottenuto la licenza edilizia n. 2 dell'11 gennaio
1977, previo parere positivo della commissione tecnica comunale del 27 febbraio 1973
e parere favorevole della Soprintendenza, per la realizzazione sull'area in questione di un fabbricato per civile abitazione.
1.3. In data 8 febbraio 1977 il Comune ha revocato la licenza edilizia.
1.4. Con il decreto sindacale n. 135 del 13 giugno 1988, conforme al parere n. 2 pratica
1819 del 2 giugno 1988 della Commissione ambientale, il Comune ha rilasciato, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 47 del 1985, l'autorizzazione paesaggistica comunale. N. 00235/2024 REG.RIC.
1.5. Con l'atto del 14 ottobre 1988 prot. n. 16416, il ricorrente, dopo aver anche corrisposto in tre rate per l'intero l'oblazione per come auto-liquidata, ha comunicato al Comune che avrebbe proceduto al completamento del fabbricato.
1.6. Con la nota n. 15182 del 4 luglio 1997, l'appellante ha integrato la pratica di condono producendo un'ulteriore copia della progettazione, l'accatastamento, il certificato di residenza, la dichiarazione sostitutiva di notorietà per la destinazione delle abitazioni quale prima casa ai figli, la copia delle ricevute attestanti i versamenti delle rate dell'oblazione.
1.7. Con la nota n. 1265 del 13 gennaio 2012 e, poi, con la nota n. 47741 del 2014,
CA De UC ha richiesto il rilascio di un attestato circa lo stato di definizione della pratica di condono.
1.8. Con la nota n. 26 del 6 febbraio 2015, il Comune ha riscontrato la richiesta, assumendo che la pratica era in fase di istruttoria.
1.9. Con la nota n. 38770 del 30 ottobre 2015, l'appellante ha inoltrato una ulteriore documentazione integrativa.
1.10. Con l'istanza prot. n. 16804 del 13 maggio 2016, l'appellante ha chiesto al
Comune di Capaccio il rilascio dell'invocato permesso di costruire in sanatoria, di cui alla pratica n. 10244 del 31 maggio 1986.
2. Avverso il comportamento omissivo del Comune CA De UC ha proposto ricorso, deciso con sentenza n. 2529 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di NO, recante l'ordine all'ente di provvedere sull'istanza de qua ed individuando, per l'ipotesi di inadempimento, il Prefetto di
NO quale commissario ad acta.
2.1. Con la nota prot. n. 42626 del 16 dicembre 2016, il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela degli atti che hanno determinato la formazione per silentium del permesso di costruire in sanatoria. N. 00235/2024 REG.RIC.
2.2. Con la nota a mezzo pec del 29 dicembre 2016, il ricorrente ha depositato dettagliate osservazioni.
2.3. Infine, con il provvedimento del 1° luglio 2017, il Commissario ad acta, non riconoscendo l'avvenuta formazione per silenzio assenso del titolo in sanatoria, ha rigettato la domanda di condono.
3. Con il gravame notificato il 30 ottobre 2017 e depositato il 22 novembre 2017, i ricorrenti in epigrafe sono insorti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione staccata di NO (di qui in poi per brevità il Tribunale), al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento de quo nonché della nota prot. n. 42626 del 16 dicembre 2016, recante l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del titolo per silentium e hanno agito, altresì, per l'accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a., del perfezionamento per silentium della domanda di condono presenta da CA De UC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985 e dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, nonché per la condanna dell'ente al rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria.
3.1. Il ricorso è assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
3.2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, agli artt. 146 e 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e agli artt.
32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.2.1. Secondo l'assunto dei ricorrenti, il Comune di Capaccio già avrebbe rilasciato,
a fronte dell'istanza di condono presentata da CA De UC, autorizzazione paesaggistica con il decreto sindacale n. 135 del 1988; per cui l'ente comunale già avrebbe vagliato, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, lo stato di fatto e di progetto dell'immobile da sanare e completare.
3.2.2. Né varrebbe in contrario dedurre che il decreto paesistico n. 135/1988 non sarebbe stato trasmesso a suo tempo dal Comune alla Soprintendenza, per il prescritto N. 00235/2024 REG.RIC.
controllo di legittimità. 3.2.3. L'eventuale inerzia del Comune, tenuto a provvedere alla trasmissione, in virtù di legge, non può gravare sul privato.
3.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e agli artt. 34, comma 2-ter e agli artt. 32 e 35 della l.
n. 47 del 1985.
3.3.1. Gli appellanti deducono di aver correttamente calcolato e versato la dovuta oblazione, versando la terza e ultima rata dell'oblazione, come da auto liquidazione, il 27 novembre 1986.
3.3.2. Peraltro, quanto alla applicabilità dei coefficienti di riduzione “prima casa”,
CA De UC ha depositato il 4 luglio 1997 il proprio certificato storico di residenza, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa alla destinazione dei restanti appartamenti quale prima abitazione per i propri figli.
3.3.3. Con nota ricevuta al protocollo dell'Ente il 4 luglio 1997, CA De UC ha integrato la pratica di condono producendo, tra l'altro:
1) una ulteriore copia della progettazione;
2) la documentazione relativa all'accatastamento;
3) il certificato di residenza;
4) la dichiarazione sostitutiva di notorietà per la destinazione delle abitazioni quale prima casa ai figli;
5) la copia delle ricevute attestanti i versamenti delle rate dell'oblazione.
3.3.4. L'istanza di condono prot. n.10244 del 31 maggio 1986 risulterebbe compiutamente istruita presso il competente ufficio comunale e l'ente avrebbe potuto agevolmente verificare e correggere gli importi dovuti a titolo di oblazione dall'istante, richiedendo il pagamento della eventuale differenza a conguaglio.
3.4. Con il terzo motivo gli appellanti hanno reiterato, sotto diverso profilo, le stesse censure di cui al motivo che precede, ma con riferimento all'art. 35, commi 8 e 9, della l. n. 47 del 1985. N. 00235/2024 REG.RIC.
3.4.1. Con nota, del 14 ottobre 1988 prot. n. 16416, il ricorrente comunicava al
Comune di Capaccio che avrebbe proceduto al completamento del fabbricato, conformemente al progetto e alla documentazione depositata, occorrendone i presupposti di legge.
3.4.2. Nel dolersi dell'erroneità del rilievo commissariale, la parte ricorrente aveva la concreta intenzione di completare l'opera.
3.5. Con il quarto motivo è stata dedotta, sotto ulteriore profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.5.1. Secondo l'assunto dei ricorrenti in prime cure, il fabbricato sarebbe stato completato conformemente al progetto e alla documentazione depositata con l'istanza di condono, già complessivamente vagliata e autorizzata sotto il profilo paesaggistico.
3.6. Con il quinto motivo è stata dedotta, ancora sotto altro profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt.
32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.6.1. Secondo la ricostruzione degli appellanti, con l'integrazione documentale prodotta il 4 luglio 1997, era depositato presso gli uffici comunali il richiesto accatastamento ed era possibile l'alienazione dell'immobile prima della chiusura del procedimento di sanatoria.
3.6.2. Quanto alla contestata difformità tra i grafici allegati alla originaria richiesta di condono e quelli attestanti lo stato fatto presentati il 30 marzo 2016 prot. n. 11344, i ricorrenti in prime cure hanno fatto presente che questi ultimi rappresentano le risultanze del completamento delle opere come da atto prot. n. 16416 del 14 ottobre
1988, in ragione dell'intervenuta divisione interna degli spazi.
3.7. Con il sesto motivo sono state dedotte, sotto ulteriori profili, le medesime censure di cui ai motivi già esposti. N. 00235/2024 REG.RIC.
3.7. I ricorrenti hanno dedotto che il richiedente il condono, stante il chiaro tenore dell'art. 31 della l. 47 del 1985, non è tenuto all'autoliquidazione degli oneri concessori.
3.7.1. Pertanto, la mancata corresponsione degli oneri in questione, laddove l'ente non si è attivato al relativo calcolo ed alla conseguente richiesta di versamento, non determina ex se il rifiuto del condono.
3.7.2. Né la circostanza del non (ancora) avvenuto pagamento può seriamente costituire ostacolo alla formazione del silenzio assenso.
3.7.3. Il 4 luglio 1997 costituisce il dies a quo per l'avvenuta formazione del silenzio- assenso sulla istanza di condono in questione.
3.8. Con il settimo motivo sono state dedotte, sotto ulteriori profili, le medesime censure di cui ai motivi già esposti.
3.8.1. L'istanza di condono sarebbe poi, a dire del Commissario, non accoglibile per mancanza del calcolo del danno ambientale.
3.8.2. Orbene, la sanzione pecuniaria, irrogata per violazione degli obblighi di rispetto ambientale in aree tutelate, costituisce una sanzione che l'amministrazione legittimamente infligge anche se dalla violazione delle norme non sia derivato alcun danno ambientale.
3.9. Con l'ottavo motivo è stata ancora dedotta in prime cure, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.9.1. A far data dalla avvenuta integrazione documentale, è senz'altro decorso il termine di legge utile ai fini della formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono de qua.
3.9.2. Il Comune di Capaccio e il commissario ad acta, avrebbero errato, a dire dei ricorrenti, nel non riconoscere l'avvenuta formazione per silentium del titolo in sanatoria, avendo: N. 00235/2024 REG.RIC.
a) il ricorrente provveduto a dare prova all'amministrazione della ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge;
b) il Comune serbato il silenzio sulla pratica compiutamente istruita alla data del 4 luglio 1997.
3.10. Infine, con il nono motivo, è stata dedotta la violazione delle norme sul procedimento e la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241 del 1990.
3.10.1. Gli appellanti lamentano la lesione delle garanzie partecipative, stante l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
3.11. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Capaccio Paestum, depositando documentazione e memoria.
3.12. Nell'udienza pubblica di smaltimento del 19 maggio 2023, la causa è introitata per la decisione.
4. All'esito del giudizio, così incardinato, il Tribunale, con la sentenza n. 1582 del 19 giugno 2023, ha rigettato il ricorso.
4.1. La materia del contendere, ha osservato il primo giudice, verte sulla legittimità o meno dell'impugnato provvedimento commissariale che, in esecuzione della sentenza
2529/2016 del Tribunale ed escludendo l'intervenuta formazione per silenzio-assenso del titolo in sanatoria, ha rigettato l'istanza prot. n. 10244 del 31 maggio 1986.
4.2. Ed invero, sulla base della disamina degli atti di causa, l'atto, oggetto del presente scrutinio, è apparso al Collegio di prime cure legittimo.
4.3. Il primo giudice, infatti, ha disatteso, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
4.4. Sul punto, il Tribunale, dopo aver anzitutto tratteggiato un'ampia disamina in diritto e, più precisamente, una premessa ricostruttiva sugli istituti applicabili alla presente controversia, ha traslato le coordinate normative ed ermeneutiche nel caso di specie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ed è pervenuto alla conclusione che il N. 00235/2024 REG.RIC.
provvedimento gravato si appalesa legittimo, stante proprio la sua conformità al paradigma legale di riferimento di cui all'art. 35 della l. n. 47 del 1985.
4.5. Lo stato degli atti, secondo il Tribunale, sarebbe chiaro.
4.6. L'istanza del 1986 di condono edilizio, di cui alla l. n. 47 del 1985, era costituta da un modello riepilogativo e da quattro modelli esplicativi, riferito a 4 unità immobiliari.
4.7. L'impianto argomentativo dell'atto in contestazione fonda la sua ragione di rigetto sulle seguenti considerazioni, enucleate nei tratti salienti, che qui di seguito si riporta:
«il silenzio assenso non si è determinato in quanto la documentazione tecnico amministrativa è carente e /o in contrasto con i regolamenti edilizi e con la normativa di settore; […] è in contrasto con l'art. 32 L. 47/1985 che prevede che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo; pertanto il mancato parere preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
[…] è in contrasto con l'art. 35, comma 1, L. 47/1985, in quanto l'oblazione dichiarata sui modelli e quella versata non rispecchia la misura stabilita dalla legge;
[…] È in contrasto con l'art. 35, comma 9, L. 47/1985, in quanto, per il fabbricato di cui si chiede la sanatoria, bisognava depositare sia l'eventuale progetto di completamento e/o adeguamento prima dell'inizio dei lavori sia la certificazione statica/sismica; […] È in contrasto con l'art. 35, comma 14, L. 47/1985, che prevede di dimostrare l'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento; […] dalle planimetrie si evince che risultano difformità sia rispetto ai grafici allegati all'istanza di condono sia rispetto ai grafici dello stato di fatto; […] È in contrasto con l'art. 37, comma 14,
L. 47/1985, in quanto per il fabbricato non è stato versato il contributo di costruzione;
[…] È in contrasto con l'art. 146 D.Lgs 42/2004, in quanto il Sig. De UC LE N. 00235/2024 REG.RIC.
provvedeva al completamento del fabbricato, senza acquisire la predetta autorizzazione della Soprintendenza».
4.8. Ad avviso del primo giudice, sarebbe inequivoca la carenza dell'ineludibile completezza formale della pratica edilizia, nei termini ampiamente rimarcati dalla nota commissariale impugnata, qui riportati.
4.9. L'istanza di condono del 1986 difettava di tutti i documenti nonché di tutti i relativi esborsi economici richiesti dalla norma, nell'arco bimestrale.
5. A livello documentale, solo nel 1997 ed in ultimo nel 2015, erano effettuate le necessarie ed ulteriori integrazioni documentali.
5.1. Per ciò che concerne il pagamento delle somme, l'oblazione era versata in tre rate e l'ultima nel 1986.
5.2. Ma difettava, ha osservato ancora il Tribunale, il versamento degli oneri (peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nel sesto motivo di ricorso) e del contributo di costruzione (come espressamente riconosciuto dalla parte nell'ultima memoria difensiva del 17 aprile 2023).
5.3. Sul punto si appaleserebbero, infatti, inconferenti tutte le deduzioni prospettate dai ricorrenti, nei diversi motivi di ricorso, volte a sconfessare sia la non necessarietà dell'avvenuto versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, in ragione proprio della loro complessiva ineludibilità, nei termini giurisprudenzialmente summenzionati; sia la sussistenza di una completezza documentale, già al momento della presentazione dell'istanza, stanti le sopravvenute e reiterate integrazioni documentali, evidentemente espressive di una chiara volontà sanante di pregresse carenze formali.
5.4. Del pari priva di pregio è stata dal Tribunale ritenuta la doglianza di illegittimità della nota commissariale, esplicitata nel primo motivo di ricorso, in merito all'assunta presenza dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che, agli atti, è versata N. 00235/2024 REG.RIC.
l'autorizzazione comunale, ma non anche l'atto consultivo della Soprintendenza, nei termini richiesti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza, trattandosi di area vincolata.
5.5. Non coglierebbe, poi, nel segno la deduzione della lamentata lesione delle garanzie partecipative da carente preavviso di rigetto, atteso che un eventuale comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 non avrebbe diversamente orientato la soluzione decisoria impugnata, innestata peraltro in una sequenza procedimentale, susseguitasi negli anni ed orientata ad una certa dialettica procedimentale, soprattutto in chiave integrativa della pratica edilizia.
5.6. Le predette considerazioni giuridiche hanno condotto il Collegio di primo grado ad addivenire ad una declaratoria di infondatezza del gravame.
5.7. Il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, è stato pertanto rigettato dal Tribunale.
6. Avverso tale sentenza propongono ora appello CA De UC e gli altri interessati, lamentandone l'erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate,
e ne chiedono la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento commissariale.
6.1. Non si è costituito nel presente grado del giudizio, pur ritualmente intimato, il
Comune appellato.
6.2. Nell'udienza del 20 gennaio 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore degli appellanti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato, almeno in parte, essendo corretta, come ora si dirà, la valutazione del Commissario ad acta in ordine alla impossibilità del formarsi del silenzio-assenso, ma invece erronea la valutazione di rigetto dell'originaria istanza di condono.
8. Assorbente si rivela, anzitutto, il quarto motivo (pp. 19-20 del ricorso), il cui esame, per la sua valenza radicalmente invalidante, può essere anteposto agli altri motivi, con cui si lamenta che il Commissario ha adottato l'impugnato provvedimento senza, però, effettuare alcuna pur dovuta comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. N. 00235/2024 REG.RIC.
8.1. In effetti, rileva il Collegio come non vi sia stato, nonostante la complessa vicenda abbia conosciuto un iter amministrativo, snodatosi per diversi anni, particolarmente lungo, alcun preavviso di diniego.
8.2. Né il Commissario nell'impugnato provvedimento ha dato atto di aver valutato le osservazioni dagli odierni appellanti, sia pur depositate nel parallelo procedimento di annullamento in autotutela.
8.3. Una corretta partecipazione al procedimento, invece, avrebbe quantomeno consentito agli appellanti di dimostrare che non ricorrevano i presupposti per il diniego: la documentazione prodotta era completa ed eventuali carenze riscontrate sarebbero state emendabili ed integrabili mediante una eventuale richiesta di integrazione documentale da parte del Commissario ad acta, considerando il lunghissimo silenzio serbato dal Comune per anni ed anni.
8.4. Il motivo, pertanto, merita accoglimento perché le carenze riscontrate dal
Commissario ad acta erano comunque emendabili in contraddittorio con gli interessati, le cui precedenti osservazioni in sede procedimentale non sono state prese nemmeno in considerazione dal Commissario, mentre molte di tali carenze, invece, insussistenti o comunque irrilevanti per la definizione positiva dell'istanza.
9. Ciò premesso, con il primo motivo (pp. 6-8 del ricorso), anzitutto, gli appellanti deducono che il Comune di Capaccio avrebbe dovuto richiedere l'integrazione della documentazione carente e, solo all'esito di una omessa ovvero incompleta produzione, rigettare la domanda di condono.
9.1. Di contro il provvedimento impugnato ha “utilizzato”, a titolo esemplificativo,
l'omesso completo versamento dell'oblazione, l'omessa produzione del progetto di completamento, ecc. sia per sostenere il mancato consolidamento del silenzio-assenso sia per rigettare la domanda di condono.
9.2. Il motivo è fondato perché in effetti, essendo mancato il contraddittorio procedimentale, il provvedimento del Commissario si è fondato su presunte carenze – N. 00235/2024 REG.RIC.
su aspetti secondari e comunque sanabili dietro opportuna richiesta integrativa – che, invece, avrebbero potuto, e dovuto, essere superate attraverso l'esame dei documenti via via depositati dagli interessati.
10. Con il secondo motivo (pp. 8-9 del ricorso), ancora, gli appellanti deducono che erroneamente, illogicamente e contraddittoriamente, l'impugnata sentenza non ha valutato da un lato, che il Comune di Capaccio giammai ha richiesto di integrare la domanda di condono e che, dall'altro, la documentazione ritenuta carente non legittimava il diniego, ma imponeva un supplemento di istruttoria.
10.1. Anche questo motivo deve essere accolto perché, in effetti, un ulteriore supplemento di istruttoria avrebbe consentito di colmare le lacune, tutto sommato superabili, che impedivano l'accoglimento della domanda, non avendo il Comune richiesto, come si è più volte detto, alcuna integrazione documentale nel corso di moltissimi anni trascorsi.
11. Con il terzo, articolato, motivo (pp. 9-19 del ricorso), ancora, gli appellanti sostengono in sintesi che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove:
a) ha ritenuto insanabilmente incompleta la domanda di condono anche a fronte del rilievo per cui sarebbe per tabulas dimostrato che, a partire del 4 luglio 1997, il
Comune di Capaccio è stato posto nella concreta possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della concessione del titolo in sanatoria (rispetto al quale era stata rilasciata anche l'autorizzazione paesaggistica) e che stante la completezza della domanda (corredata dalla prescritta documentazione) è senz'altro decorso il termine di legge utile ai fini della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal Commissario nel provvedimento impugnato,
a dire del quale non sarebbe stata versata l'oblazione nella misura dovuta, dalla documentazione prodotta emerge: a) il pagamento di tutte le rate, avendo CA De N. 00235/2024 REG.RIC.
UC corrisposto la terza e ultima rata in data 27 novembre 1986; b) la congruità dell'oblazione versata;
c) ha ritenuto che il mancato versamento degli oneri e del contributo di costruzione, come previsto “dall'art. 3. l.28 gennaio 1997, n. 10 e s.m.i.”, abbia impedito il formarsi del silenzio-assenso e legittimato il diniego del condono perché invero, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47 del 1985, il richiedente non è tenuto all'autoliquidazione degli oneri concessori.
d) ha ritenuto priva di pregio «la doglianza di illegittimità della nota commissariale, esplicitata nel primo motivo di ricorso, in merito all'assunta presenza dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che, agli atti, è versata l'autorizzazione comunale, ma non anche l'atto consultivo della Soprintendenza, nei termini richiesti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza, trattandosi di area vincolata», dato che l'eventuale inerzia del Comune, tenuto a provvedere (alla trasmissione), in virtù di legge, non può gravare sul privato.
11.1. Il motivo, anche se condivisibile in alcuni punti (in particolare ai punti b) e c), non può tuttavia complessivamente essere accolto, negli altri punti (quelli a) e d) per il decisivo rilievo secondo cui il titolo abilitativo in sanatoria, richiesto ai sensi della l. n. 47 del 1985 (c.d. condono edilizio), non può intendersi rilasciato per decorso del termine di ventiquattro mesi, stabilito dall'art. 35, comma 12, della l. n. 47 del 1985, nel caso di abusi in area vincolata (v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2020, n.
2372).
11.2. Dunque, anche se è vero che era onere del Comune inoltrare l'autorizzazione paesaggistica rilascia alla competente Soprintendenza per l'eventuale esercizio del potere di annullamento (v., sul rapporto tra autorità regionale e subdelegata e
Soprintendenza, Cons. St., Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Cons. St., sez. II, 19 ottobre 2023, n. 9094), non si può sostenere che si sia formato il silenzio-assenso, dato che si tratta di “cogestione” del potere di valutazione, condiviso tra Comune e N. 00235/2024 REG.RIC.
Ministero, e senza la trasmissione del parere al Ministero non si può ritenere perfezionata la fattispecie.
11.3. È stato sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il vaglio della Soprintendenza sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione o dall'ente subdelegato consiste in un riesame avente ad oggetto l'accertamento circa l'assenza di vizi di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza (Cons. Stato,
Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9) e che il potere di annullamento dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza non esprime un potere di controllo (della
Soprintendenza sull'operato dell'ente territoriale), ma una manifestazione di cogestione del vincolo data dalla legge a sua estrema difesa, che non comporta un riesame di merito della valutazione dell'ente competente, ma nondimeno impone la valutazione dell'atto-base anche con riferimento a tutti quei profili che possono rappresentare, nelle varie manifestazioni, sintomi di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2160; 16 agosto 2018, n. 4954).
11.4. Non può pertanto essere condivisa integralmente la tesi degli appellanti, secondo cui, se è incontestato che il termine dei 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l'amministrazione procedente è posta nella condizione di esaminare in maniera compiuta la domanda, dalla data della integrazione prot. n. 15812 del 4 luglio 1997 la domanda era completa di tutta la documentazione necessaria per poterla valutare ivi compreso il decreto sindacale di autorizzazione paesaggistica.
11.5. Il motivo, dunque, deve essere respinto nella parte in cui sostiene erroneamente il formarsi del silenzio-assenso, anche se è vero che il mancato inoltro al Ministero degli atti si deve a inerzia del Comune.
11.6. Esso merita invece accoglimento negli altri punti, sopra evidenziati, ai punti b)
e c), che viceversa risultano fondati, dato che l'oblazione sembra essere stata versata N. 00235/2024 REG.RIC.
nella misura dovuta e, in ogni caso, il Commissario ad acta non sembra avere tenuto conto delle precedenti deduzioni procedimentali degli interessati.
11.7. Pertanto, nel riesercitare il potere nel doveroso contraddittorio procedimentale con gli interessati, il Commissario ad acta dovrà tenere conto di tali deduzioni e motivare in modo adeguato su tali aspetti, eventualmente richiedendo, laddove la documentazione non sia completa o risulti un solo parziale pagamento di oneri e contributi, un supplemento prima di pervenire ad un esito di rigetto.
12. Quanto al deposito, presso il Genio civile, del progetto di adeguamento e dell'attestazione di idoneità statica/sismica, di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 47 del 1985, evidenziato e contestato, come visto, dal provvedimento commissariale, anche questa è circostanza che avrebbe potuto essere eventualmente colmata con un supplemento di istruttoria da parte del Comune, nel contraddittorio con gli interessati.
12.1. Le deduzioni degli appellanti, riproposte qui ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.a. e sviluppate sul punto nel motivo di cui alle pp. 21-22 del ricorso, risultano, nel presente giudizio, alquanto generiche e fumose dato che non risulta che l'eventuale progetto e il certificato siano stati depositati presso il Genio civile di NO.
13. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello può essere accolto, seppure per dette ragioni e nei limiti sopra evidenziati, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l'annullamento del provvedimento commissariale qui gravato sia per violazione delle norme sul procedimento che per difetto di istruttoria.
14. Nell'annullare il provvedimento commissariale, sul piano conformativo occorre precisare che, quanto ai vincoli paesaggistico e sismico insistenti sull'immobile, riesercitando il potere il Commissario ad acta, nel necessario contraddittorio procedimentale con gli interessati:
- dovrà trasmettere gli atti e, in particolare, l'autorizzazione paesaggistica al tempo rilasciata dal Comune alla competente Soprintendenza, per l'esercizio dei poteri previsti dalla legislazione applicabile pro tempore; N. 00235/2024 REG.RIC.
- dovrà, eventualmente, disporre, se non effettuato, il deposito degli atti di cui all'art. 35, commi 8 e 9, della l. n. 47 del 1985 – l'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori e la certificazione di idoneità sismica rilasciata da professionista abilitato – presso il Genio civile di NO;
- dovrà richiedere, previo accertamento, eventuali integrazioni dei documenti mancanti o supplementi nel pagamento degli oneri e contributi dovuti.
15. Laddove la documentazione richiesta dalla l. n. 47 del 1985, infine, risulti completa e ne sussistano i presupposti, il Commissario ad acta provvederà a rilasciare il titolo in sanatoria.
16. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità della vicenda esaminata e la reciproca soccombenza delle parti (in particolare per quanto attiene al mancato formarsi del silenzio-assenso, invece a torto sostenuto dall'appellante), possono essere compensate tra le parti.
16.1. Il Comune, nondimeno soccombente nel merito, deve essere condannato a rimborsare in favore degli appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal CA De UC, RO De UC, UD
MA e AS De UC, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento adottato il 1° luglio 2017 dal Commissario ad acta ai sensi di cui in motivazione.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Comune di Capaccio Paestum a rimborsa in favore di CA De UC,
RO De UC, UD MA e AS De UC il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado. N. 00235/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e sia comunicata alle parti e al Commissario ad acta (Prefettura di NO).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Massimiliano LI, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano LI RO PA
IL SEGRETARIO N. 00235/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/02/2026
N. 00848 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00235/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2024, proposto da CA De UC,
RO De UC, UD MA e AS De UC, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Osvaldo Monzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
ST
contro
Comune di Capaccio Paestum, non costituito nel presente grado del giudizio
per la riforma
della sentenza n. 1582 del 29 giugno 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di NO, non notificata, con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado dagli odierni appellanti contro il provvedimento del
1° luglio 2017 del Commissario ad acta. N. 00235/2024 REG.RIC.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Consigliere Massimiliano
LI, mentre nessuno è comparso per la parte appellante costituita.
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, LE De UC, proprietario della porzione di immobile costituita dall'appartamento, censito in catasto al foglio 52, part. 285, sub 27, nonché dei depositi/garage di cui ai sub 9,10, 17,29, ha chiesto al Comune di Capaccio
Paestum, con l'istanza prot. n. 10244 del 31 maggio 1986, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex l. n. 47 del 1985, per le opere realizzate sul fondo catastalmente identificato al foglio 52, p.lla 285.
1.1. L'altro appellante UD MA, invece, è proprietario dell'appartamento ubicato al piano terra del fabbricato, censito in catasto al foglio 52, 3 particella catastale n. 285, sub. 28 (in virtù di atto pubblico di compravendita del 13 ottobre
2016, rep. 76125 racc. 36404).
1.2. Nel 1977 CA De UC ha ottenuto la licenza edilizia n. 2 dell'11 gennaio
1977, previo parere positivo della commissione tecnica comunale del 27 febbraio 1973
e parere favorevole della Soprintendenza, per la realizzazione sull'area in questione di un fabbricato per civile abitazione.
1.3. In data 8 febbraio 1977 il Comune ha revocato la licenza edilizia.
1.4. Con il decreto sindacale n. 135 del 13 giugno 1988, conforme al parere n. 2 pratica
1819 del 2 giugno 1988 della Commissione ambientale, il Comune ha rilasciato, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 47 del 1985, l'autorizzazione paesaggistica comunale. N. 00235/2024 REG.RIC.
1.5. Con l'atto del 14 ottobre 1988 prot. n. 16416, il ricorrente, dopo aver anche corrisposto in tre rate per l'intero l'oblazione per come auto-liquidata, ha comunicato al Comune che avrebbe proceduto al completamento del fabbricato.
1.6. Con la nota n. 15182 del 4 luglio 1997, l'appellante ha integrato la pratica di condono producendo un'ulteriore copia della progettazione, l'accatastamento, il certificato di residenza, la dichiarazione sostitutiva di notorietà per la destinazione delle abitazioni quale prima casa ai figli, la copia delle ricevute attestanti i versamenti delle rate dell'oblazione.
1.7. Con la nota n. 1265 del 13 gennaio 2012 e, poi, con la nota n. 47741 del 2014,
CA De UC ha richiesto il rilascio di un attestato circa lo stato di definizione della pratica di condono.
1.8. Con la nota n. 26 del 6 febbraio 2015, il Comune ha riscontrato la richiesta, assumendo che la pratica era in fase di istruttoria.
1.9. Con la nota n. 38770 del 30 ottobre 2015, l'appellante ha inoltrato una ulteriore documentazione integrativa.
1.10. Con l'istanza prot. n. 16804 del 13 maggio 2016, l'appellante ha chiesto al
Comune di Capaccio il rilascio dell'invocato permesso di costruire in sanatoria, di cui alla pratica n. 10244 del 31 maggio 1986.
2. Avverso il comportamento omissivo del Comune CA De UC ha proposto ricorso, deciso con sentenza n. 2529 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di NO, recante l'ordine all'ente di provvedere sull'istanza de qua ed individuando, per l'ipotesi di inadempimento, il Prefetto di
NO quale commissario ad acta.
2.1. Con la nota prot. n. 42626 del 16 dicembre 2016, il Comune ha comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela degli atti che hanno determinato la formazione per silentium del permesso di costruire in sanatoria. N. 00235/2024 REG.RIC.
2.2. Con la nota a mezzo pec del 29 dicembre 2016, il ricorrente ha depositato dettagliate osservazioni.
2.3. Infine, con il provvedimento del 1° luglio 2017, il Commissario ad acta, non riconoscendo l'avvenuta formazione per silenzio assenso del titolo in sanatoria, ha rigettato la domanda di condono.
3. Con il gravame notificato il 30 ottobre 2017 e depositato il 22 novembre 2017, i ricorrenti in epigrafe sono insorti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la
Campania, sezione staccata di NO (di qui in poi per brevità il Tribunale), al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento de quo nonché della nota prot. n. 42626 del 16 dicembre 2016, recante l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del titolo per silentium e hanno agito, altresì, per l'accertamento, ex art. 31, comma 3, c.p.a., del perfezionamento per silentium della domanda di condono presenta da CA De UC, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985 e dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, nonché per la condanna dell'ente al rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria.
3.1. Il ricorso è assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:
3.2. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, agli artt. 146 e 167 del d. lgs. n. 42 del 2004 e agli artt.
32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.2.1. Secondo l'assunto dei ricorrenti, il Comune di Capaccio già avrebbe rilasciato,
a fronte dell'istanza di condono presentata da CA De UC, autorizzazione paesaggistica con il decreto sindacale n. 135 del 1988; per cui l'ente comunale già avrebbe vagliato, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, lo stato di fatto e di progetto dell'immobile da sanare e completare.
3.2.2. Né varrebbe in contrario dedurre che il decreto paesistico n. 135/1988 non sarebbe stato trasmesso a suo tempo dal Comune alla Soprintendenza, per il prescritto N. 00235/2024 REG.RIC.
controllo di legittimità. 3.2.3. L'eventuale inerzia del Comune, tenuto a provvedere alla trasmissione, in virtù di legge, non può gravare sul privato.
3.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in riferimento all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e agli artt. 34, comma 2-ter e agli artt. 32 e 35 della l.
n. 47 del 1985.
3.3.1. Gli appellanti deducono di aver correttamente calcolato e versato la dovuta oblazione, versando la terza e ultima rata dell'oblazione, come da auto liquidazione, il 27 novembre 1986.
3.3.2. Peraltro, quanto alla applicabilità dei coefficienti di riduzione “prima casa”,
CA De UC ha depositato il 4 luglio 1997 il proprio certificato storico di residenza, nonché la dichiarazione sostitutiva relativa alla destinazione dei restanti appartamenti quale prima abitazione per i propri figli.
3.3.3. Con nota ricevuta al protocollo dell'Ente il 4 luglio 1997, CA De UC ha integrato la pratica di condono producendo, tra l'altro:
1) una ulteriore copia della progettazione;
2) la documentazione relativa all'accatastamento;
3) il certificato di residenza;
4) la dichiarazione sostitutiva di notorietà per la destinazione delle abitazioni quale prima casa ai figli;
5) la copia delle ricevute attestanti i versamenti delle rate dell'oblazione.
3.3.4. L'istanza di condono prot. n.10244 del 31 maggio 1986 risulterebbe compiutamente istruita presso il competente ufficio comunale e l'ente avrebbe potuto agevolmente verificare e correggere gli importi dovuti a titolo di oblazione dall'istante, richiedendo il pagamento della eventuale differenza a conguaglio.
3.4. Con il terzo motivo gli appellanti hanno reiterato, sotto diverso profilo, le stesse censure di cui al motivo che precede, ma con riferimento all'art. 35, commi 8 e 9, della l. n. 47 del 1985. N. 00235/2024 REG.RIC.
3.4.1. Con nota, del 14 ottobre 1988 prot. n. 16416, il ricorrente comunicava al
Comune di Capaccio che avrebbe proceduto al completamento del fabbricato, conformemente al progetto e alla documentazione depositata, occorrendone i presupposti di legge.
3.4.2. Nel dolersi dell'erroneità del rilievo commissariale, la parte ricorrente aveva la concreta intenzione di completare l'opera.
3.5. Con il quarto motivo è stata dedotta, sotto ulteriore profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.5.1. Secondo l'assunto dei ricorrenti in prime cure, il fabbricato sarebbe stato completato conformemente al progetto e alla documentazione depositata con l'istanza di condono, già complessivamente vagliata e autorizzata sotto il profilo paesaggistico.
3.6. Con il quinto motivo è stata dedotta, ancora sotto altro profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt.
32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.6.1. Secondo la ricostruzione degli appellanti, con l'integrazione documentale prodotta il 4 luglio 1997, era depositato presso gli uffici comunali il richiesto accatastamento ed era possibile l'alienazione dell'immobile prima della chiusura del procedimento di sanatoria.
3.6.2. Quanto alla contestata difformità tra i grafici allegati alla originaria richiesta di condono e quelli attestanti lo stato fatto presentati il 30 marzo 2016 prot. n. 11344, i ricorrenti in prime cure hanno fatto presente che questi ultimi rappresentano le risultanze del completamento delle opere come da atto prot. n. 16416 del 14 ottobre
1988, in ragione dell'intervenuta divisione interna degli spazi.
3.7. Con il sesto motivo sono state dedotte, sotto ulteriori profili, le medesime censure di cui ai motivi già esposti. N. 00235/2024 REG.RIC.
3.7. I ricorrenti hanno dedotto che il richiedente il condono, stante il chiaro tenore dell'art. 31 della l. 47 del 1985, non è tenuto all'autoliquidazione degli oneri concessori.
3.7.1. Pertanto, la mancata corresponsione degli oneri in questione, laddove l'ente non si è attivato al relativo calcolo ed alla conseguente richiesta di versamento, non determina ex se il rifiuto del condono.
3.7.2. Né la circostanza del non (ancora) avvenuto pagamento può seriamente costituire ostacolo alla formazione del silenzio assenso.
3.7.3. Il 4 luglio 1997 costituisce il dies a quo per l'avvenuta formazione del silenzio- assenso sulla istanza di condono in questione.
3.8. Con il settimo motivo sono state dedotte, sotto ulteriori profili, le medesime censure di cui ai motivi già esposti.
3.8.1. L'istanza di condono sarebbe poi, a dire del Commissario, non accoglibile per mancanza del calcolo del danno ambientale.
3.8.2. Orbene, la sanzione pecuniaria, irrogata per violazione degli obblighi di rispetto ambientale in aree tutelate, costituisce una sanzione che l'amministrazione legittimamente infligge anche se dalla violazione delle norme non sia derivato alcun danno ambientale.
3.9. Con l'ottavo motivo è stata ancora dedotta in prime cure, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 34, comma 2-ter nonché degli artt. 32 e 35 della l. n. 47 del 1985.
3.9.1. A far data dalla avvenuta integrazione documentale, è senz'altro decorso il termine di legge utile ai fini della formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono de qua.
3.9.2. Il Comune di Capaccio e il commissario ad acta, avrebbero errato, a dire dei ricorrenti, nel non riconoscere l'avvenuta formazione per silentium del titolo in sanatoria, avendo: N. 00235/2024 REG.RIC.
a) il ricorrente provveduto a dare prova all'amministrazione della ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge;
b) il Comune serbato il silenzio sulla pratica compiutamente istruita alla data del 4 luglio 1997.
3.10. Infine, con il nono motivo, è stata dedotta la violazione delle norme sul procedimento e la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241 del 1990.
3.10.1. Gli appellanti lamentano la lesione delle garanzie partecipative, stante l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
3.11. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune di Capaccio Paestum, depositando documentazione e memoria.
3.12. Nell'udienza pubblica di smaltimento del 19 maggio 2023, la causa è introitata per la decisione.
4. All'esito del giudizio, così incardinato, il Tribunale, con la sentenza n. 1582 del 19 giugno 2023, ha rigettato il ricorso.
4.1. La materia del contendere, ha osservato il primo giudice, verte sulla legittimità o meno dell'impugnato provvedimento commissariale che, in esecuzione della sentenza
2529/2016 del Tribunale ed escludendo l'intervenuta formazione per silenzio-assenso del titolo in sanatoria, ha rigettato l'istanza prot. n. 10244 del 31 maggio 1986.
4.2. Ed invero, sulla base della disamina degli atti di causa, l'atto, oggetto del presente scrutinio, è apparso al Collegio di prime cure legittimo.
4.3. Il primo giudice, infatti, ha disatteso, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
4.4. Sul punto, il Tribunale, dopo aver anzitutto tratteggiato un'ampia disamina in diritto e, più precisamente, una premessa ricostruttiva sugli istituti applicabili alla presente controversia, ha traslato le coordinate normative ed ermeneutiche nel caso di specie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ed è pervenuto alla conclusione che il N. 00235/2024 REG.RIC.
provvedimento gravato si appalesa legittimo, stante proprio la sua conformità al paradigma legale di riferimento di cui all'art. 35 della l. n. 47 del 1985.
4.5. Lo stato degli atti, secondo il Tribunale, sarebbe chiaro.
4.6. L'istanza del 1986 di condono edilizio, di cui alla l. n. 47 del 1985, era costituta da un modello riepilogativo e da quattro modelli esplicativi, riferito a 4 unità immobiliari.
4.7. L'impianto argomentativo dell'atto in contestazione fonda la sua ragione di rigetto sulle seguenti considerazioni, enucleate nei tratti salienti, che qui di seguito si riporta:
«il silenzio assenso non si è determinato in quanto la documentazione tecnico amministrativa è carente e /o in contrasto con i regolamenti edilizi e con la normativa di settore; […] è in contrasto con l'art. 32 L. 47/1985 che prevede che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo; pertanto il mancato parere preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
[…] è in contrasto con l'art. 35, comma 1, L. 47/1985, in quanto l'oblazione dichiarata sui modelli e quella versata non rispecchia la misura stabilita dalla legge;
[…] È in contrasto con l'art. 35, comma 9, L. 47/1985, in quanto, per il fabbricato di cui si chiede la sanatoria, bisognava depositare sia l'eventuale progetto di completamento e/o adeguamento prima dell'inizio dei lavori sia la certificazione statica/sismica; […] È in contrasto con l'art. 35, comma 14, L. 47/1985, che prevede di dimostrare l'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento; […] dalle planimetrie si evince che risultano difformità sia rispetto ai grafici allegati all'istanza di condono sia rispetto ai grafici dello stato di fatto; […] È in contrasto con l'art. 37, comma 14,
L. 47/1985, in quanto per il fabbricato non è stato versato il contributo di costruzione;
[…] È in contrasto con l'art. 146 D.Lgs 42/2004, in quanto il Sig. De UC LE N. 00235/2024 REG.RIC.
provvedeva al completamento del fabbricato, senza acquisire la predetta autorizzazione della Soprintendenza».
4.8. Ad avviso del primo giudice, sarebbe inequivoca la carenza dell'ineludibile completezza formale della pratica edilizia, nei termini ampiamente rimarcati dalla nota commissariale impugnata, qui riportati.
4.9. L'istanza di condono del 1986 difettava di tutti i documenti nonché di tutti i relativi esborsi economici richiesti dalla norma, nell'arco bimestrale.
5. A livello documentale, solo nel 1997 ed in ultimo nel 2015, erano effettuate le necessarie ed ulteriori integrazioni documentali.
5.1. Per ciò che concerne il pagamento delle somme, l'oblazione era versata in tre rate e l'ultima nel 1986.
5.2. Ma difettava, ha osservato ancora il Tribunale, il versamento degli oneri (peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nel sesto motivo di ricorso) e del contributo di costruzione (come espressamente riconosciuto dalla parte nell'ultima memoria difensiva del 17 aprile 2023).
5.3. Sul punto si appaleserebbero, infatti, inconferenti tutte le deduzioni prospettate dai ricorrenti, nei diversi motivi di ricorso, volte a sconfessare sia la non necessarietà dell'avvenuto versamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, in ragione proprio della loro complessiva ineludibilità, nei termini giurisprudenzialmente summenzionati; sia la sussistenza di una completezza documentale, già al momento della presentazione dell'istanza, stanti le sopravvenute e reiterate integrazioni documentali, evidentemente espressive di una chiara volontà sanante di pregresse carenze formali.
5.4. Del pari priva di pregio è stata dal Tribunale ritenuta la doglianza di illegittimità della nota commissariale, esplicitata nel primo motivo di ricorso, in merito all'assunta presenza dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che, agli atti, è versata N. 00235/2024 REG.RIC.
l'autorizzazione comunale, ma non anche l'atto consultivo della Soprintendenza, nei termini richiesti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza, trattandosi di area vincolata.
5.5. Non coglierebbe, poi, nel segno la deduzione della lamentata lesione delle garanzie partecipative da carente preavviso di rigetto, atteso che un eventuale comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 non avrebbe diversamente orientato la soluzione decisoria impugnata, innestata peraltro in una sequenza procedimentale, susseguitasi negli anni ed orientata ad una certa dialettica procedimentale, soprattutto in chiave integrativa della pratica edilizia.
5.6. Le predette considerazioni giuridiche hanno condotto il Collegio di primo grado ad addivenire ad una declaratoria di infondatezza del gravame.
5.7. Il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, è stato pertanto rigettato dal Tribunale.
6. Avverso tale sentenza propongono ora appello CA De UC e gli altri interessati, lamentandone l'erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate,
e ne chiedono la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento commissariale.
6.1. Non si è costituito nel presente grado del giudizio, pur ritualmente intimato, il
Comune appellato.
6.2. Nell'udienza del 20 gennaio 2026 il Collegio, non essendo comparso il difensore degli appellanti, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello è fondato, almeno in parte, essendo corretta, come ora si dirà, la valutazione del Commissario ad acta in ordine alla impossibilità del formarsi del silenzio-assenso, ma invece erronea la valutazione di rigetto dell'originaria istanza di condono.
8. Assorbente si rivela, anzitutto, il quarto motivo (pp. 19-20 del ricorso), il cui esame, per la sua valenza radicalmente invalidante, può essere anteposto agli altri motivi, con cui si lamenta che il Commissario ha adottato l'impugnato provvedimento senza, però, effettuare alcuna pur dovuta comunicazione ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990. N. 00235/2024 REG.RIC.
8.1. In effetti, rileva il Collegio come non vi sia stato, nonostante la complessa vicenda abbia conosciuto un iter amministrativo, snodatosi per diversi anni, particolarmente lungo, alcun preavviso di diniego.
8.2. Né il Commissario nell'impugnato provvedimento ha dato atto di aver valutato le osservazioni dagli odierni appellanti, sia pur depositate nel parallelo procedimento di annullamento in autotutela.
8.3. Una corretta partecipazione al procedimento, invece, avrebbe quantomeno consentito agli appellanti di dimostrare che non ricorrevano i presupposti per il diniego: la documentazione prodotta era completa ed eventuali carenze riscontrate sarebbero state emendabili ed integrabili mediante una eventuale richiesta di integrazione documentale da parte del Commissario ad acta, considerando il lunghissimo silenzio serbato dal Comune per anni ed anni.
8.4. Il motivo, pertanto, merita accoglimento perché le carenze riscontrate dal
Commissario ad acta erano comunque emendabili in contraddittorio con gli interessati, le cui precedenti osservazioni in sede procedimentale non sono state prese nemmeno in considerazione dal Commissario, mentre molte di tali carenze, invece, insussistenti o comunque irrilevanti per la definizione positiva dell'istanza.
9. Ciò premesso, con il primo motivo (pp. 6-8 del ricorso), anzitutto, gli appellanti deducono che il Comune di Capaccio avrebbe dovuto richiedere l'integrazione della documentazione carente e, solo all'esito di una omessa ovvero incompleta produzione, rigettare la domanda di condono.
9.1. Di contro il provvedimento impugnato ha “utilizzato”, a titolo esemplificativo,
l'omesso completo versamento dell'oblazione, l'omessa produzione del progetto di completamento, ecc. sia per sostenere il mancato consolidamento del silenzio-assenso sia per rigettare la domanda di condono.
9.2. Il motivo è fondato perché in effetti, essendo mancato il contraddittorio procedimentale, il provvedimento del Commissario si è fondato su presunte carenze – N. 00235/2024 REG.RIC.
su aspetti secondari e comunque sanabili dietro opportuna richiesta integrativa – che, invece, avrebbero potuto, e dovuto, essere superate attraverso l'esame dei documenti via via depositati dagli interessati.
10. Con il secondo motivo (pp. 8-9 del ricorso), ancora, gli appellanti deducono che erroneamente, illogicamente e contraddittoriamente, l'impugnata sentenza non ha valutato da un lato, che il Comune di Capaccio giammai ha richiesto di integrare la domanda di condono e che, dall'altro, la documentazione ritenuta carente non legittimava il diniego, ma imponeva un supplemento di istruttoria.
10.1. Anche questo motivo deve essere accolto perché, in effetti, un ulteriore supplemento di istruttoria avrebbe consentito di colmare le lacune, tutto sommato superabili, che impedivano l'accoglimento della domanda, non avendo il Comune richiesto, come si è più volte detto, alcuna integrazione documentale nel corso di moltissimi anni trascorsi.
11. Con il terzo, articolato, motivo (pp. 9-19 del ricorso), ancora, gli appellanti sostengono in sintesi che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove:
a) ha ritenuto insanabilmente incompleta la domanda di condono anche a fronte del rilievo per cui sarebbe per tabulas dimostrato che, a partire del 4 luglio 1997, il
Comune di Capaccio è stato posto nella concreta possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della concessione del titolo in sanatoria (rispetto al quale era stata rilasciata anche l'autorizzazione paesaggistica) e che stante la completezza della domanda (corredata dalla prescritta documentazione) è senz'altro decorso il termine di legge utile ai fini della formazione del silenzio-assenso sulla istanza di condono;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal Commissario nel provvedimento impugnato,
a dire del quale non sarebbe stata versata l'oblazione nella misura dovuta, dalla documentazione prodotta emerge: a) il pagamento di tutte le rate, avendo CA De N. 00235/2024 REG.RIC.
UC corrisposto la terza e ultima rata in data 27 novembre 1986; b) la congruità dell'oblazione versata;
c) ha ritenuto che il mancato versamento degli oneri e del contributo di costruzione, come previsto “dall'art. 3. l.28 gennaio 1997, n. 10 e s.m.i.”, abbia impedito il formarsi del silenzio-assenso e legittimato il diniego del condono perché invero, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47 del 1985, il richiedente non è tenuto all'autoliquidazione degli oneri concessori.
d) ha ritenuto priva di pregio «la doglianza di illegittimità della nota commissariale, esplicitata nel primo motivo di ricorso, in merito all'assunta presenza dell'autorizzazione paesaggistica, atteso che, agli atti, è versata l'autorizzazione comunale, ma non anche l'atto consultivo della Soprintendenza, nei termini richiesti dalla legge e dalla stessa giurisprudenza, trattandosi di area vincolata», dato che l'eventuale inerzia del Comune, tenuto a provvedere (alla trasmissione), in virtù di legge, non può gravare sul privato.
11.1. Il motivo, anche se condivisibile in alcuni punti (in particolare ai punti b) e c), non può tuttavia complessivamente essere accolto, negli altri punti (quelli a) e d) per il decisivo rilievo secondo cui il titolo abilitativo in sanatoria, richiesto ai sensi della l. n. 47 del 1985 (c.d. condono edilizio), non può intendersi rilasciato per decorso del termine di ventiquattro mesi, stabilito dall'art. 35, comma 12, della l. n. 47 del 1985, nel caso di abusi in area vincolata (v., sul punto, Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2020, n.
2372).
11.2. Dunque, anche se è vero che era onere del Comune inoltrare l'autorizzazione paesaggistica rilascia alla competente Soprintendenza per l'eventuale esercizio del potere di annullamento (v., sul rapporto tra autorità regionale e subdelegata e
Soprintendenza, Cons. St., Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9 e Cons. St., sez. II, 19 ottobre 2023, n. 9094), non si può sostenere che si sia formato il silenzio-assenso, dato che si tratta di “cogestione” del potere di valutazione, condiviso tra Comune e N. 00235/2024 REG.RIC.
Ministero, e senza la trasmissione del parere al Ministero non si può ritenere perfezionata la fattispecie.
11.3. È stato sottolineato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il vaglio della Soprintendenza sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione o dall'ente subdelegato consiste in un riesame avente ad oggetto l'accertamento circa l'assenza di vizi di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza (Cons. Stato,
Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9) e che il potere di annullamento dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza non esprime un potere di controllo (della
Soprintendenza sull'operato dell'ente territoriale), ma una manifestazione di cogestione del vincolo data dalla legge a sua estrema difesa, che non comporta un riesame di merito della valutazione dell'ente competente, ma nondimeno impone la valutazione dell'atto-base anche con riferimento a tutti quei profili che possono rappresentare, nelle varie manifestazioni, sintomi di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2018, n. 2160; 16 agosto 2018, n. 4954).
11.4. Non può pertanto essere condivisa integralmente la tesi degli appellanti, secondo cui, se è incontestato che il termine dei 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l'amministrazione procedente è posta nella condizione di esaminare in maniera compiuta la domanda, dalla data della integrazione prot. n. 15812 del 4 luglio 1997 la domanda era completa di tutta la documentazione necessaria per poterla valutare ivi compreso il decreto sindacale di autorizzazione paesaggistica.
11.5. Il motivo, dunque, deve essere respinto nella parte in cui sostiene erroneamente il formarsi del silenzio-assenso, anche se è vero che il mancato inoltro al Ministero degli atti si deve a inerzia del Comune.
11.6. Esso merita invece accoglimento negli altri punti, sopra evidenziati, ai punti b)
e c), che viceversa risultano fondati, dato che l'oblazione sembra essere stata versata N. 00235/2024 REG.RIC.
nella misura dovuta e, in ogni caso, il Commissario ad acta non sembra avere tenuto conto delle precedenti deduzioni procedimentali degli interessati.
11.7. Pertanto, nel riesercitare il potere nel doveroso contraddittorio procedimentale con gli interessati, il Commissario ad acta dovrà tenere conto di tali deduzioni e motivare in modo adeguato su tali aspetti, eventualmente richiedendo, laddove la documentazione non sia completa o risulti un solo parziale pagamento di oneri e contributi, un supplemento prima di pervenire ad un esito di rigetto.
12. Quanto al deposito, presso il Genio civile, del progetto di adeguamento e dell'attestazione di idoneità statica/sismica, di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 47 del 1985, evidenziato e contestato, come visto, dal provvedimento commissariale, anche questa è circostanza che avrebbe potuto essere eventualmente colmata con un supplemento di istruttoria da parte del Comune, nel contraddittorio con gli interessati.
12.1. Le deduzioni degli appellanti, riproposte qui ai sensi dell'art. 101, comma 2,
c.p.a. e sviluppate sul punto nel motivo di cui alle pp. 21-22 del ricorso, risultano, nel presente giudizio, alquanto generiche e fumose dato che non risulta che l'eventuale progetto e il certificato siano stati depositati presso il Genio civile di NO.
13. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'appello può essere accolto, seppure per dette ragioni e nei limiti sopra evidenziati, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e l'annullamento del provvedimento commissariale qui gravato sia per violazione delle norme sul procedimento che per difetto di istruttoria.
14. Nell'annullare il provvedimento commissariale, sul piano conformativo occorre precisare che, quanto ai vincoli paesaggistico e sismico insistenti sull'immobile, riesercitando il potere il Commissario ad acta, nel necessario contraddittorio procedimentale con gli interessati:
- dovrà trasmettere gli atti e, in particolare, l'autorizzazione paesaggistica al tempo rilasciata dal Comune alla competente Soprintendenza, per l'esercizio dei poteri previsti dalla legislazione applicabile pro tempore; N. 00235/2024 REG.RIC.
- dovrà, eventualmente, disporre, se non effettuato, il deposito degli atti di cui all'art. 35, commi 8 e 9, della l. n. 47 del 1985 – l'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori e la certificazione di idoneità sismica rilasciata da professionista abilitato – presso il Genio civile di NO;
- dovrà richiedere, previo accertamento, eventuali integrazioni dei documenti mancanti o supplementi nel pagamento degli oneri e contributi dovuti.
15. Laddove la documentazione richiesta dalla l. n. 47 del 1985, infine, risulti completa e ne sussistano i presupposti, il Commissario ad acta provvederà a rilasciare il titolo in sanatoria.
16. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità della vicenda esaminata e la reciproca soccombenza delle parti (in particolare per quanto attiene al mancato formarsi del silenzio-assenso, invece a torto sostenuto dall'appellante), possono essere compensate tra le parti.
16.1. Il Comune, nondimeno soccombente nel merito, deve essere condannato a rimborsare in favore degli appellanti il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto dal CA De UC, RO De UC, UD
MA e AS De UC, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento adottato il 1° luglio 2017 dal Commissario ad acta ai sensi di cui in motivazione.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Condanna il Comune di Capaccio Paestum a rimborsa in favore di CA De UC,
RO De UC, UD MA e AS De UC il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado. N. 00235/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e sia comunicata alle parti e al Commissario ad acta (Prefettura di NO).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO PA, Presidente
Massimiliano LI, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano LI RO PA
IL SEGRETARIO N. 00235/2024 REG.RIC.